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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2024, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3259/2022 RG posta in decisione all'udienza del 9.7.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.7.2024, promossa da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Parte_1 C.F._1
Manuela Iuculano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefania Natale sito in Milano,
Corso di Porta Romana n. 54,
contro
(C.F. , con patrocinio dell'avvocato Fabio Controparte_1 C.F._2
Liberatore Castellano e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano Via Mecenate 103
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in riforma integrale della sentenza n. 1937/22 resa dal Tribunale di Monza, così giudicare: Nel merito: In via principale: confermare i decreti ingiuntivi n. 1035/19 e n. 2122/19 emessi dal Tribunale di Monza ordinando all'appellata di effettuare il pagamento del dovuto a seguito delle prestazioni d'opera godute oltre interessi dal dovuto al saldo riformando ogni statuizione pregiudizievole in capo all'appellante anche in punto condanna ex art. 96 c.p.c.. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse non fornita piena prova in punto quantum dovuto per le prestazioni d'opera per cui è causa condannare l'appellata al pagamento del diverso, maggiore o minore, importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia con liquidazione anche in via equitativa oltre interessi dal dovuto al saldo riformando ogni statuizione pregiudizievole in capo all'appellante anche in punto condanna ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso: ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. così come meglio dettagliato al verbale di udienza del 07/03/2023. In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio, calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 147/22 e succ. mod., con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende con distrazione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che il Sig. tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 eseguiva dei Parte_1 lavori presso l'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 aventi ad oggetto la realizzazione di opere edili tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere consistenti nella sostituzione di manto di copertura come da documento che si rammostra (All. 1 – fascicolo del creditore opposto RG 1094/19 – All. 2);
2. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in CP_1
20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 prima delle opere eseguite dal Sig. si trovava in Parte_1 condizioni di forte ammaloramento con evidenti perdite sulla muratura sottostante come da foto che si rammostrano (All. 8 da a ad f fascicolo appellante All. 2);
3. Vero che al termine dei lavori effettuati dal Sig. il tetto ed il sottotetto dell'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Parte_1 Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 si presentavano realizzati ad opera d'arte come da foto che si rammostrano (All. 8 da g ad l fascicolo appellante All. 2) Sui capitoli da 1 a 3 si indica a teste il Sig.
, in Sonvico (MB), Via Vicolo Secondo Flavio Gioia, 10. 4. “Vero che il Sig. Testimone_1 Pt_1 tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 eseguiva dei lavori presso l'immobile della debitrice
[...] ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 aventi ad oggetto la ristrutturazione dello stesso tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere consistenti nel rifacimento dei pavimenti, rifacimento dei bagni e degli infissi;
5. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in 20851, Lissone CP_1
(MB) Via Besozzi n. 17 prima delle opere eseguite dal Sig. si trovava nelle condizioni di Parte_1 cui alle foto che si rammostrano (All. 9a, 9b, 10a, 11a, 12a fascicolo appellante All. 2);
6. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 dopo i lavori eseguiti dal CP_1
Sig. si trovava nelle condizioni di cui alle foto che si rammostrano (All. 9c, 9d, 10b, 10c, Parte_1
11b, 12b, 13 fascicolo appellante All. 2); Sui capitoli da 4 a 6 si indica a teste il Sig. Testimone_2 in Lissone (MB), Via Francesco Baracca, 18. Si chiede di ammettersi CTU sullo stato dei luoghi per accertare e determinare la natura e l'entità delle opere eseguite durante i lavori dal 2016 al 2017 presso l'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 grazie al riscontro fotografico in atti mai contestato dalle parti. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare testi e di richiedere ammissione a prova contraria con testi indicati e da indicare".
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: "in via unica e principale poiché infondato in fatto ed in diritto, rigettare il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 pagina 2 di 8 1937/2022 (pubbl. il 29/09/2022 RG n. 4720/2019) del Tribunale Ordinario di Monza, Sez. II, Giudice dott. Caterina Caniato, Sentenza che andrà integralmente confermata;
Condannare il Sig
[...]
a sensi dell'art.96 cpc 3 co per lite temeraria. Con vittoria di spese competenze Parte_1 ed onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza per ingiungere alla Sig.ra il pagamento di €. Controparte_1
18.700,00 e di €. 7.568,00, per prestazioni d'opera svolte nell'immobile di proprietà della stessa sito in
Lissone alla Via Besozzi 8.
Avverso i decreti ingiuntivi emessi in accoglimento dei ricorsi (D.I. n. 1035/19 e D.I. n. 2122/19) la signora ha proposto due distinte opposizioni radicando i procedimenti n. 4720/19 RG e CP_1
6626/19 RG che sono stati riuniti nel primo.
Esaurita l'istruttoria, con la sentenza n. 1937 pubblicata il 29/09/2022, il Tribunale di Monza ha accolto l'opposizione revocando i decreti ingiuntivi opposti e condannando l'opposto al pagamento della somma di €. 1.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c e delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , ha Parte_1
interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma con conferma dei decreti ingiuntivi n. 1035/19 e n. 2122/19 e, in subordine, con condanna dell'appellata al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia con liquidazione anche in via equitativa oltre interessi dal dovuto al saldo. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata telemanticamente il 28.2.2023, si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario e chiedendone il rigetto con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante ex art. 96 co. 3 cpc e la vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 5.12.2023, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 2.7.2024, dato atto della necessità di procedere alla designazione di nuovo Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 9.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza da ultimo fissata, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da estratti sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione immediata. pagina 3 di 8 Con il primo e quarto motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato che tra le parti si è concluso un contratto d'opera in forza del quale il sig. ha eseguito opere Parte_1
nell'immobile di proprietà della signora – sito in Lissone alla Via Besozzi 8 – mai contestate CP_1
dalla committente e rispetto alle quali il prestatore d'opera ha quindi maturato il diritto di ricevere il corrispettivo quantificato come da consuntivi allegati in sede monitoria o comunque in base ai prezziari delle camere di commercio. Ha inoltre censurato il Tribunale per non avere concesso la richiesta CTU quando la stessa, sulla base delle riproduzioni fotografiche allegate, avrebbe potuto determinare l'entità dei lavori effettuati e la tipologia di ristrutturazione svolta dall'appellante, stimandone conseguentemente il valore.
I motivi non hanno pregio.
Va in primo luogo evidenziato che, in tema di procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, oltre che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima ditta, ha allegato ai ricorsi monitori due consuntivi:
1) l'uno, recante una elencazione di opere interne (ristrutturazione muri interni, ristrutturazione finestre, rimozione porte interne e blindata montaggio di nuove porti, abbassamento soffitto in cartongesso, ristrutturazione pavimenti, ristrutturazione bagno, ristrutturazione impianto elettrico, rimozione impianto idraulico, impianto elettrico nuovo, cucina, rimozione macerie e trasporto in discarica autorizzata) sottoscritto per accettazione dalla signora , ha fondato CP_1
l'emissione del DI immediatamente esecutivo n. 2122/2019;
2) l'altro, recante una stima di lavori eseguiti per la sostituzione del manto di copertura dell'immobile, ha fondato l'emissione del DI n. 1035/2019.
Opponendosi ai due decreti la signora ha contestato CP_1
1) la falsità del primo consuntivo allegando che la sottoscrizione ivi presente era riferibile alla
“comunicazione di edilizia libera” da presentare in Comune ossia ad una dichiarazione che nessuna attinenza ha con l'elencazione dei lavori di cui la controparte ha chiesto il pagamento;
2) l'inserimento, nel secondo rendiconto, di voci di spesa per prestazioni di fornitura e di pagina 4 di 8 consulenza tecnica sostenute interamente ed in via esclusiva dalla proprietà.
Nell'accogliere le censure di parte opponente il Tribunale ha accertato: 1) l'assoluta irrilevanza probatoria del primo consuntivo attesa la giustapposizione di due distinti documenti sì da far risultare la sottoscrizione apposta nel secondo un riconoscimento delle prestazioni indicate nel primo e 2) la non debenza delle somme indicate nel secondo consuntivo ed inerenti all'acquisto e fornitura di materiali ed ai compensi per la direzione dei lavori in quanto sostenute dalla committente.
Tali statuizioni non sono state specificamente contestate da parte appellante che, con riferimento alle opere di cui al primo consuntivo, si è limitata a rivendicare il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite omettendo tuttavia di indicarne specificamente la consistenza: una lacuna che né le fotografie allegate né l'espletamento della richiesta prova per testi – peraltro formulata in termini del tutto generici – avrebbe potuto colmare potendo le stesse, al più, confermare la circostanza – peraltro già pacifica – che l'immobile è stato ristrutturato, ma non dimostrare le opere effettivamente svolte dalla ditta su incarico della proprietà, tenuto anche conto che l'unica Parte_1
lavorazione indicata dal D.L. riguardava il rifacimento del coperto.
In tale contesto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la richiesta di CTU risulta meramente esplorativa e, in quanto tale, inammissibile.
Va infatti osservato al riguardo che la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte la richieda al fine di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (C. n. 1266/2013).
Quanto alla statuita non debenza delle voci di spesa (per fornitura materiali e consulenze) di cui al secondo consuntivo, parte appellante si è limitata a dedurre che le fatture prodotte dalla signora non sarebbero sufficienti a dimostrare che il materiale acquistato sia quello effettivamente CP_1
utilizzato nel cantiere per cui è causa: anche in questo caso la censura attorea non coglie nel segno pagina 5 di 8 sottintendendo una inversione dell'onere probatorio che invece, come detto poc'anzi, incombe sulla parte opposta in quanto attrice in senso sostanziale.
Poiché la pretesa monitoria si fonda su un consuntivo che riporta, oltre al costo per la mano d'opera, costi per “nolo ponteggio”, “trasporto materiali”, “fornitura di materiali (travetti sostitutivi, pannelli coibentanti, materiali di ancoraggio)”, “fornitura lucernario”, “spese per consulenze tecniche”, incombeva sul creditore la prova di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso: prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Per le ragioni che precedono il Tribunale ha correttamente revocato i decreti ingiuntivi opposti.
Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per avere, dapprima, riconosciuto l'esecuzione di quantomeno parte dei lavori da parte del sig. Parte_1
salvo poi negargli il diritto ad ottenere il relativo compenso ritenendo che le prestazioni siano state eseguite in adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c e che, in ogni caso, siano state compensate con le perdite subite dalla signora in conseguenza dell'occupazione abusiva CP_1
dell'immobile di Lissone per due anni.
I motivi non colgono nel segno.
Il Tribunale, preso atto della relazione sentimentale intercorsa tra i due contendenti dal mese di luglio
2015 al mese di maggio 2017 e della circostanza che il sig. è stato ospitato a titolo Parte_1
gratuito presso l'immobile di proprietà della signora sino al 23.5.2018, ha ritenuto che le CP_1
prestazioni eseguite nell'immobile di via Besozzi – il cui valore è nettamente inferiore a quanto indicato nei decreti ingiuntivi – ben potessero essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto riconducibili alle esigenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 2034 c.c.
La conclusione cui è approdata la sentenza impugnata è condivisibile dovendosi rilevare che un'attribuzione patrimoniale a favore di una persona cui si è legati sentimentalmente configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Nel caso di specie è emerso che il sig. , nel periodo in cui ha intrattenuto la relazione Parte_1
sentimentale con la signora , è stato dalla stessa ospitato senza sostenere alcuna spesa. CP_1
In ragione di tale ospitalità pare verosimile che l'appellante si sia offerto di prestare gratuitamente la propria opera per completare la ristrutturazione dell'immobile di via Besozzi dove, peraltro, gli veniva permesso di rimanere sempre a titolo gratuito per un altro anno dopo la fine della relazione.
pagina 6 di 8 Le reciproche dazioni non eccedono dall'esecuzione dei doveri morali e sociali di cui all'art. 2034 c.c. dal che discende il diritto alla soluti retention, come condivisibilmente affermato dal Tribunale.
A ciò si aggiunga che il sig. ha continuato ad occupare l'immobile sino al Parte_1
31.5.2019, ovvero per un ulteriore anno rispetto a quello indicato dalla signora nella scrittura CP_1
del 23.5.2017: periodo nel quale non risulta che l'appellante abbia mai riconosciuto all'appellata alcuna somma a titolo di indennizzo.
In ragione di tale rilievo va confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione quale ulteriore elemento a sostegno del rigetto di ogni pretesa creditoria avanzata dall'appellante.
Nelle conclusioni rassegnate, l'appellante ha chiesto anche la riforma della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento, a favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00 ex art.96 c.3
c.p.c.
Se anche si dovesse ritenere ammissibile il motivo, nonostante la mancata corrispondenza di specifiche ragioni di censura nei motivi d'appello, a fronte peraltro di una diffusa e articolata motivazione sul punto da parte del Giudice, va osservato come in effetti la condotta processuale dell'opposto ora appellante si sia rilevata caratterizzata da malafede sicché, giustamente, il primo Giudice ha fatto motivatamente uso dello strumento riservatogli dal comma terzo dell'art.96 cpc.
Ciò considerato, ritenuto che il comportamento dell'appellante di perseverare nell'impugnazione denoti una insistenza nella propria mala fede processuale, o, quantomeno, colpa grave, si ritiene che nel presente grado ricorrano i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, come fondatamente richiesto dall'appellata.
Tali danni vengono liquidati in via equitativa in una somma pari a circa 1/3 delle spese complessive del grado, come in dispositivo precisate, e quindi in complessivi €. 2.800,00.
Per tutto quanto osservato, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art.96 comma 3 c.p.c.
Le spese relative al presente grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed al valore minimo per quella di trattazione.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1937/2022 resa dal Tribunale di Monza Parte_1
pubblicata il 29/09/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di €. 2.800,00 ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 8.469,00 per compensi (di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523 per la fase di trattazione e €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre
Iva e cpa come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o
[...]
da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2024. il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3259/2022 RG posta in decisione all'udienza del 9.7.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.7.2024, promossa da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Parte_1 C.F._1
Manuela Iuculano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefania Natale sito in Milano,
Corso di Porta Romana n. 54,
contro
(C.F. , con patrocinio dell'avvocato Fabio Controparte_1 C.F._2
Liberatore Castellano e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano Via Mecenate 103
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in riforma integrale della sentenza n. 1937/22 resa dal Tribunale di Monza, così giudicare: Nel merito: In via principale: confermare i decreti ingiuntivi n. 1035/19 e n. 2122/19 emessi dal Tribunale di Monza ordinando all'appellata di effettuare il pagamento del dovuto a seguito delle prestazioni d'opera godute oltre interessi dal dovuto al saldo riformando ogni statuizione pregiudizievole in capo all'appellante anche in punto condanna ex art. 96 c.p.c.. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse non fornita piena prova in punto quantum dovuto per le prestazioni d'opera per cui è causa condannare l'appellata al pagamento del diverso, maggiore o minore, importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia con liquidazione anche in via equitativa oltre interessi dal dovuto al saldo riformando ogni statuizione pregiudizievole in capo all'appellante anche in punto condanna ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso: ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. così come meglio dettagliato al verbale di udienza del 07/03/2023. In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio, calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 147/22 e succ. mod., con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende con distrazione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che il Sig. tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 eseguiva dei Parte_1 lavori presso l'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 aventi ad oggetto la realizzazione di opere edili tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere consistenti nella sostituzione di manto di copertura come da documento che si rammostra (All. 1 – fascicolo del creditore opposto RG 1094/19 – All. 2);
2. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in CP_1
20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 prima delle opere eseguite dal Sig. si trovava in Parte_1 condizioni di forte ammaloramento con evidenti perdite sulla muratura sottostante come da foto che si rammostrano (All. 8 da a ad f fascicolo appellante All. 2);
3. Vero che al termine dei lavori effettuati dal Sig. il tetto ed il sottotetto dell'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Parte_1 Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 si presentavano realizzati ad opera d'arte come da foto che si rammostrano (All. 8 da g ad l fascicolo appellante All. 2) Sui capitoli da 1 a 3 si indica a teste il Sig.
, in Sonvico (MB), Via Vicolo Secondo Flavio Gioia, 10. 4. “Vero che il Sig. Testimone_1 Pt_1 tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 eseguiva dei lavori presso l'immobile della debitrice
[...] ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 aventi ad oggetto la ristrutturazione dello stesso tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere consistenti nel rifacimento dei pavimenti, rifacimento dei bagni e degli infissi;
5. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in 20851, Lissone CP_1
(MB) Via Besozzi n. 17 prima delle opere eseguite dal Sig. si trovava nelle condizioni di Parte_1 cui alle foto che si rammostrano (All. 9a, 9b, 10a, 11a, 12a fascicolo appellante All. 2);
6. Vero che l'immobile della Sig.ra sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 dopo i lavori eseguiti dal CP_1
Sig. si trovava nelle condizioni di cui alle foto che si rammostrano (All. 9c, 9d, 10b, 10c, Parte_1
11b, 12b, 13 fascicolo appellante All. 2); Sui capitoli da 4 a 6 si indica a teste il Sig. Testimone_2 in Lissone (MB), Via Francesco Baracca, 18. Si chiede di ammettersi CTU sullo stato dei luoghi per accertare e determinare la natura e l'entità delle opere eseguite durante i lavori dal 2016 al 2017 presso l'immobile della debitrice ingiunta sito in 20851, Lissone (MB) Via Besozzi n. 17 grazie al riscontro fotografico in atti mai contestato dalle parti. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare testi e di richiedere ammissione a prova contraria con testi indicati e da indicare".
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: "in via unica e principale poiché infondato in fatto ed in diritto, rigettare il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 pagina 2 di 8 1937/2022 (pubbl. il 29/09/2022 RG n. 4720/2019) del Tribunale Ordinario di Monza, Sez. II, Giudice dott. Caterina Caniato, Sentenza che andrà integralmente confermata;
Condannare il Sig
[...]
a sensi dell'art.96 cpc 3 co per lite temeraria. Con vittoria di spese competenze Parte_1 ed onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza per ingiungere alla Sig.ra il pagamento di €. Controparte_1
18.700,00 e di €. 7.568,00, per prestazioni d'opera svolte nell'immobile di proprietà della stessa sito in
Lissone alla Via Besozzi 8.
Avverso i decreti ingiuntivi emessi in accoglimento dei ricorsi (D.I. n. 1035/19 e D.I. n. 2122/19) la signora ha proposto due distinte opposizioni radicando i procedimenti n. 4720/19 RG e CP_1
6626/19 RG che sono stati riuniti nel primo.
Esaurita l'istruttoria, con la sentenza n. 1937 pubblicata il 29/09/2022, il Tribunale di Monza ha accolto l'opposizione revocando i decreti ingiuntivi opposti e condannando l'opposto al pagamento della somma di €. 1.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c e delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , ha Parte_1
interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma con conferma dei decreti ingiuntivi n. 1035/19 e n. 2122/19 e, in subordine, con condanna dell'appellata al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia con liquidazione anche in via equitativa oltre interessi dal dovuto al saldo. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata telemanticamente il 28.2.2023, si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario e chiedendone il rigetto con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante ex art. 96 co. 3 cpc e la vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 5.12.2023, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 2.7.2024, dato atto della necessità di procedere alla designazione di nuovo Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 9.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza da ultimo fissata, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da estratti sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione immediata. pagina 3 di 8 Con il primo e quarto motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato che tra le parti si è concluso un contratto d'opera in forza del quale il sig. ha eseguito opere Parte_1
nell'immobile di proprietà della signora – sito in Lissone alla Via Besozzi 8 – mai contestate CP_1
dalla committente e rispetto alle quali il prestatore d'opera ha quindi maturato il diritto di ricevere il corrispettivo quantificato come da consuntivi allegati in sede monitoria o comunque in base ai prezziari delle camere di commercio. Ha inoltre censurato il Tribunale per non avere concesso la richiesta CTU quando la stessa, sulla base delle riproduzioni fotografiche allegate, avrebbe potuto determinare l'entità dei lavori effettuati e la tipologia di ristrutturazione svolta dall'appellante, stimandone conseguentemente il valore.
I motivi non hanno pregio.
Va in primo luogo evidenziato che, in tema di procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, oltre che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima ditta, ha allegato ai ricorsi monitori due consuntivi:
1) l'uno, recante una elencazione di opere interne (ristrutturazione muri interni, ristrutturazione finestre, rimozione porte interne e blindata montaggio di nuove porti, abbassamento soffitto in cartongesso, ristrutturazione pavimenti, ristrutturazione bagno, ristrutturazione impianto elettrico, rimozione impianto idraulico, impianto elettrico nuovo, cucina, rimozione macerie e trasporto in discarica autorizzata) sottoscritto per accettazione dalla signora , ha fondato CP_1
l'emissione del DI immediatamente esecutivo n. 2122/2019;
2) l'altro, recante una stima di lavori eseguiti per la sostituzione del manto di copertura dell'immobile, ha fondato l'emissione del DI n. 1035/2019.
Opponendosi ai due decreti la signora ha contestato CP_1
1) la falsità del primo consuntivo allegando che la sottoscrizione ivi presente era riferibile alla
“comunicazione di edilizia libera” da presentare in Comune ossia ad una dichiarazione che nessuna attinenza ha con l'elencazione dei lavori di cui la controparte ha chiesto il pagamento;
2) l'inserimento, nel secondo rendiconto, di voci di spesa per prestazioni di fornitura e di pagina 4 di 8 consulenza tecnica sostenute interamente ed in via esclusiva dalla proprietà.
Nell'accogliere le censure di parte opponente il Tribunale ha accertato: 1) l'assoluta irrilevanza probatoria del primo consuntivo attesa la giustapposizione di due distinti documenti sì da far risultare la sottoscrizione apposta nel secondo un riconoscimento delle prestazioni indicate nel primo e 2) la non debenza delle somme indicate nel secondo consuntivo ed inerenti all'acquisto e fornitura di materiali ed ai compensi per la direzione dei lavori in quanto sostenute dalla committente.
Tali statuizioni non sono state specificamente contestate da parte appellante che, con riferimento alle opere di cui al primo consuntivo, si è limitata a rivendicare il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite omettendo tuttavia di indicarne specificamente la consistenza: una lacuna che né le fotografie allegate né l'espletamento della richiesta prova per testi – peraltro formulata in termini del tutto generici – avrebbe potuto colmare potendo le stesse, al più, confermare la circostanza – peraltro già pacifica – che l'immobile è stato ristrutturato, ma non dimostrare le opere effettivamente svolte dalla ditta su incarico della proprietà, tenuto anche conto che l'unica Parte_1
lavorazione indicata dal D.L. riguardava il rifacimento del coperto.
In tale contesto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la richiesta di CTU risulta meramente esplorativa e, in quanto tale, inammissibile.
Va infatti osservato al riguardo che la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte la richieda al fine di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (C. n. 1266/2013).
Quanto alla statuita non debenza delle voci di spesa (per fornitura materiali e consulenze) di cui al secondo consuntivo, parte appellante si è limitata a dedurre che le fatture prodotte dalla signora non sarebbero sufficienti a dimostrare che il materiale acquistato sia quello effettivamente CP_1
utilizzato nel cantiere per cui è causa: anche in questo caso la censura attorea non coglie nel segno pagina 5 di 8 sottintendendo una inversione dell'onere probatorio che invece, come detto poc'anzi, incombe sulla parte opposta in quanto attrice in senso sostanziale.
Poiché la pretesa monitoria si fonda su un consuntivo che riporta, oltre al costo per la mano d'opera, costi per “nolo ponteggio”, “trasporto materiali”, “fornitura di materiali (travetti sostitutivi, pannelli coibentanti, materiali di ancoraggio)”, “fornitura lucernario”, “spese per consulenze tecniche”, incombeva sul creditore la prova di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso: prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Per le ragioni che precedono il Tribunale ha correttamente revocato i decreti ingiuntivi opposti.
Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per avere, dapprima, riconosciuto l'esecuzione di quantomeno parte dei lavori da parte del sig. Parte_1
salvo poi negargli il diritto ad ottenere il relativo compenso ritenendo che le prestazioni siano state eseguite in adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c e che, in ogni caso, siano state compensate con le perdite subite dalla signora in conseguenza dell'occupazione abusiva CP_1
dell'immobile di Lissone per due anni.
I motivi non colgono nel segno.
Il Tribunale, preso atto della relazione sentimentale intercorsa tra i due contendenti dal mese di luglio
2015 al mese di maggio 2017 e della circostanza che il sig. è stato ospitato a titolo Parte_1
gratuito presso l'immobile di proprietà della signora sino al 23.5.2018, ha ritenuto che le CP_1
prestazioni eseguite nell'immobile di via Besozzi – il cui valore è nettamente inferiore a quanto indicato nei decreti ingiuntivi – ben potessero essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto riconducibili alle esigenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 2034 c.c.
La conclusione cui è approdata la sentenza impugnata è condivisibile dovendosi rilevare che un'attribuzione patrimoniale a favore di una persona cui si è legati sentimentalmente configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Nel caso di specie è emerso che il sig. , nel periodo in cui ha intrattenuto la relazione Parte_1
sentimentale con la signora , è stato dalla stessa ospitato senza sostenere alcuna spesa. CP_1
In ragione di tale ospitalità pare verosimile che l'appellante si sia offerto di prestare gratuitamente la propria opera per completare la ristrutturazione dell'immobile di via Besozzi dove, peraltro, gli veniva permesso di rimanere sempre a titolo gratuito per un altro anno dopo la fine della relazione.
pagina 6 di 8 Le reciproche dazioni non eccedono dall'esecuzione dei doveri morali e sociali di cui all'art. 2034 c.c. dal che discende il diritto alla soluti retention, come condivisibilmente affermato dal Tribunale.
A ciò si aggiunga che il sig. ha continuato ad occupare l'immobile sino al Parte_1
31.5.2019, ovvero per un ulteriore anno rispetto a quello indicato dalla signora nella scrittura CP_1
del 23.5.2017: periodo nel quale non risulta che l'appellante abbia mai riconosciuto all'appellata alcuna somma a titolo di indennizzo.
In ragione di tale rilievo va confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione quale ulteriore elemento a sostegno del rigetto di ogni pretesa creditoria avanzata dall'appellante.
Nelle conclusioni rassegnate, l'appellante ha chiesto anche la riforma della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento, a favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00 ex art.96 c.3
c.p.c.
Se anche si dovesse ritenere ammissibile il motivo, nonostante la mancata corrispondenza di specifiche ragioni di censura nei motivi d'appello, a fronte peraltro di una diffusa e articolata motivazione sul punto da parte del Giudice, va osservato come in effetti la condotta processuale dell'opposto ora appellante si sia rilevata caratterizzata da malafede sicché, giustamente, il primo Giudice ha fatto motivatamente uso dello strumento riservatogli dal comma terzo dell'art.96 cpc.
Ciò considerato, ritenuto che il comportamento dell'appellante di perseverare nell'impugnazione denoti una insistenza nella propria mala fede processuale, o, quantomeno, colpa grave, si ritiene che nel presente grado ricorrano i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, come fondatamente richiesto dall'appellata.
Tali danni vengono liquidati in via equitativa in una somma pari a circa 1/3 delle spese complessive del grado, come in dispositivo precisate, e quindi in complessivi €. 2.800,00.
Per tutto quanto osservato, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art.96 comma 3 c.p.c.
Le spese relative al presente grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed al valore minimo per quella di trattazione.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1937/2022 resa dal Tribunale di Monza Parte_1
pubblicata il 29/09/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di €. 2.800,00 ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 8.469,00 per compensi (di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523 per la fase di trattazione e €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre
Iva e cpa come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o
[...]
da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2024. il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
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