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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 241/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to BETTAZZI GIULIO per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come in ricorso del 2 agosto 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con sentenza n. 21/2024 il Tribunale di Imperia ha respinto il ricorso di in opposizione all'avviso di Parte_1
addebito notificatole da avente ad oggetto il pagamento di CP_1
contributi dovuti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, nel periodo tra il 4.11.2019 e il 22.10.2020, dai sigg.ri
[...]
e Parte_2 Parte_3
come accertato nel verbale ispettivo Parte_4
emesso dall'ITL in data 26 agosto 2021.
propone appello alla sentenza con ricorso Parte_1
depositato in data 2 agosto 2024, che non risulta essere stato notificato ad , non costituitosi in giudizio. CP_1
Alla data del 30 gennaio 2025 fissata per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in applicazione dell' art. 127 ter cod. proc. civ., le parti sono rimaste inerti e così, disposto rinvio al 19 febbraio 2025, nuovamente nessuna di esse ha provveduto ad effettuare il deposito di note conclusive.
In conformità al maggioritario orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 17368/2018), in caso di reiterata inerzia di entrambe le parti, si applica – quale conseguenza processuale – il disposto di cui all'art. 309 c.p.c, mentre le conseguenze di improcedibilità previste dall'art. 348 c.p.c. – più gravose per l'appellante in quanto comportanti anche la statuizione sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato – si applicano nel caso in cui si presenti (o depositi le note conclusive) il solo appellato.
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Stante l'equiparazione prevista dal comma 4° del cit. art. 127 ter c.p.c. tra il mancato deposito delle note conclusive e la mancata comparizione in udienza delle parti, nel caso in esame si ricade dunque nella disciplina di cui all'art. 309 c.p.c., pacificamente applicabile anche al rito del lavoro.
Va conseguentemente ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese ed inoltre non si applica la normativa sul raddoppio del contributo unificato (v. Corte
Cost. 120/2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio tenutasi in data in data 25/02/2025
LA CONSIGLIERA est.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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