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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio d'appello iscritto al R.G.NR. 3143/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di applicazione di sanzioni amministrative
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato – Napoli) parte appellante
E
(rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Migliore) Controparte_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti
dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime
prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado“
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154). Facendo applicazione di tali principi, ha errato il
p. 1/2 giudice di prime cure nel ritenere applicabile il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 L. 241/1990 alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario.
2. Con riferimento agli altri motivi di opposizione proposti dalla parte appellata e non esaminati dal giudice di prime cure, si osserva quanto segue:
- il preavviso di revoca è stato consegnato al domicilio (circostanza non contestata) del destinatario, senza che fosse necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare la firma dell'avviso di ricevimento (Tribunale Roma, sez.
Lavoro, sent. nr. 1775/2023);
- parte appellante ha documentato la notifica dei provvedimenti presupposti di contestazione della violazione dell'art. 1 L.386/1990, notifica avvenuta il 12/1/2018 e il
2/7/2018 (sulle cartoline postali è impresso il numero di protocollo di detti provvedimenti), dunque, nel termine di gg. 90 dalla trasmissione delle informative, rispettivamente il
29/12/2017 e 20/6/2018;
3. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento dell'appello e integrale riforma dell'impugnata sentenza nr. 276/2023 del Giudice di Pace di Airola, è rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_1
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1.101, valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello e integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 276/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da;
Controparte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in complessivi €.740 per onorari.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio d'appello iscritto al R.G.NR. 3143/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di applicazione di sanzioni amministrative
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato – Napoli) parte appellante
E
(rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Migliore) Controparte_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti
dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime
prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado“
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154). Facendo applicazione di tali principi, ha errato il
p. 1/2 giudice di prime cure nel ritenere applicabile il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 L. 241/1990 alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario.
2. Con riferimento agli altri motivi di opposizione proposti dalla parte appellata e non esaminati dal giudice di prime cure, si osserva quanto segue:
- il preavviso di revoca è stato consegnato al domicilio (circostanza non contestata) del destinatario, senza che fosse necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare la firma dell'avviso di ricevimento (Tribunale Roma, sez.
Lavoro, sent. nr. 1775/2023);
- parte appellante ha documentato la notifica dei provvedimenti presupposti di contestazione della violazione dell'art. 1 L.386/1990, notifica avvenuta il 12/1/2018 e il
2/7/2018 (sulle cartoline postali è impresso il numero di protocollo di detti provvedimenti), dunque, nel termine di gg. 90 dalla trasmissione delle informative, rispettivamente il
29/12/2017 e 20/6/2018;
3. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento dell'appello e integrale riforma dell'impugnata sentenza nr. 276/2023 del Giudice di Pace di Airola, è rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_1
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1.101, valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello e integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 276/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da;
Controparte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in complessivi €.740 per onorari.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2