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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1831/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza G. Bovio n. 33, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudio Terracino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Marotta di Controparte_1
Mondolfo alla via P. Ferrari 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Galanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
27.01.2023 atto di precetto di pagamento per € 106.999,70 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di quanto statuito nella sentenza n. 256/19 del 16.03.2019 del
Tribunale di Pesaro che confermava il d.i. n. 1273/13 del 20.12.2013 del medesimo
Tribunale, si opponeva a tale precetto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi la società debitrice originaria 2
scissa prima della nascita del credito e di cui nulla era stato disposto nel Controparte_2 progetto di scissione;
richiamava a sostegno l'art. 2506 bis, comma 2, c.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato, alla cui domanda aggiungeva – in subordine e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – quella di limitare la propria responsabilità alla somma di €
25.000,00 risultante quale patrimonio netto assegnatole nel piano di scissione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2023, si costituiva la società creditrice eccependo che il titolo esecutivo fosse stato correttamente azionato contro la in quanto solidalmente responsabile dei debiti della società scissa e sulla Pt_1 base degli artt. 2506 bis, comma 3, e 2506 quater, comma 3, c.c. Evidenziava, poi, che in ogni caso, dal progetto di scissione, il valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto assegnato alla era superiore a € 680.000,00. Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Andando subito al merito dell'opposizione (essendosi il giudice già espresso sulla eccezione preliminare di incompetenza dell'a.g. adita a favore del Tribunale delle Imprese con provvedimento di rigetto), va innanzi tutto evidenziato che il titolo esecutivo è costituito dal d.i. del 2013, confermato (per rigetto della opposizione) dalla sentenza del 2019: in entrambi i provvedimenti il soggetto condannato al pagamento della somma statuita è
Controparte_3
, oltre che provato dall'opponente, è che la si sia scissa in due nuove
[...] CP_2 società, delle quali una è la odierna opponente, nel 2014 cioè dopo Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione allo stesso (come si ricava facilmente – quand'anche non espressamente prodotto l'atto di citazione e la nota di iscrizione a ruolo del giudizio stesso – dalla data di deposito del d.i., dal termine per la sua impugnazione e dal numero di RG del giudizio di opposizione instaurato).
Da tale successione temporale degli eventi, la fa discendere la sua estraneità al Pt_1 rapporto e, dunque, l'impossibilita per la di agire esecutivamente Controparte_1 nei suoi confronti, essendo il d.i. stato emesso nei confronti della e non CP_2 essendosi il creditore adoperato per procurarsi un nuovo ed autonomo titolo esecutivo nei confronti della società scissa. 3
Ebbene, a tal proposito, va però evidenziato che la scissione societaria, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. (come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003), consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società – preesistenti o di nuova costituzione – (contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa) produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, “non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 23225 del 2016; cfr. anche
Cass., n. 31313 del 2018; Cass., n. 30246 del 2011; elementi a sostegno della ricostruzione de qua si traggono anche da Cass., ord., n. 5287 del 2023).
Pertanto, una sentenza di condanna emessa contro una parte a cui ne è succeduta un'altra a titolo particolare nel corso del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in essa sentenza non menzionata
(Cass., n. 2748 del 1998; Cass., n. 10676 del 2008).
Ed è quanto accaduto nel caso de quo: nel corso del giudizio di opposizione a d.i. instaurato contro la , questa si è scissa – tra le altre – nella che, pertanto, è CP_2 Pt_1 succeduta a titolo particolare alla prima e avverso la può essere posto in Pt_1 esecuzione il titolo esecutivo formatosi contro la . CP_2
Che il decreto ingiuntivo sia stato emesso prima della scissione non rileva, poiché lo stesso risulta poi opposto e confermato con la sentenza di rigetto – che ne riconosce effettiva natura di titolo esecutivo – pronunciata all'esito di un giudizio instaurato prima dell'intervenuta scissione.
Pertanto, l'odierna creditrice è nel pieno diritto di agire esecutivamente nei confronti della odierna opponente per l'intera somma precettata.
E tanto è sufficiente al fine del rigetto dell'odierna opposizione, in quanto gli altri motivi sollevati dalla (e precisamente il richiamo all'art. 2506 bis, comma 2, c.c. da cui Pt_1 discenderebbe l'assenza di vincolo solidaristico tra le due società nate dalla scissione;
nonché l'eccezione sul limite quantitativo della solidarietà al valore del patrimonio netto assegnato) fanno riferimento a debiti la cui destinazione non sia espressamente desumibile dal progetto di scissione e dunque, più precisamente, si basano sul presupposto che quello de quo sia un debito della di cui nulla sia stato disposto in sede di scissione. CP_2
Ma, in base a quanto sopra argomentato, il debito nascente dal d.i., confermato con sentenza, è ab origine un debito della succeduta ex art. 111 c.p.c. alla in Pt_1 CP_2 4
corso di giudizio e, pertanto, solidalmente responsabile con l'altra società CP_4 dell'intera somma di cui al titolo esecutivo a base del precetto.
Ad abuntantiam e per mera completezza argomentativa, poiché esula dal caso de quo, si precisa che per “valore effettivo del patrimonio netto” non può considerarsi – come fa parte opponente – soltanto quello che è meramente riportato con la dicitura “patrimonio netto trasferito”, ma nello stesso rientrano tutte le attività, tra cui, ad esempio (volendo guardare al progetto in atti), anche i fabbricati e le partecipazioni. È onere, poi, della società partecipante alla scissione – che voglia parzialmente limitare la pretesa altrui – dimostrare in giudizio che l'effettivo ammontare del patrimonio netto assegnatole (Cass., ord., n. 36690 del 2021) non costituisca una reale garanzia per i creditori (come, ad esempio, provando che il valore di mercato degli immobili o il valore corrente delle partecipazioni sia inferiore a quello nominale).
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Tardiva la domanda relativa agli interessi, sollevata solo in comparsa conclusionale.
Ininfluente, infine, per la decisione in esame l'intervenuto sequestro delle quote, non oggetto di precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.433,00 per compensi Controparte_1 professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza G. Bovio n. 33, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudio Terracino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Marotta di Controparte_1
Mondolfo alla via P. Ferrari 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Galanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
27.01.2023 atto di precetto di pagamento per € 106.999,70 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di quanto statuito nella sentenza n. 256/19 del 16.03.2019 del
Tribunale di Pesaro che confermava il d.i. n. 1273/13 del 20.12.2013 del medesimo
Tribunale, si opponeva a tale precetto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi la società debitrice originaria 2
scissa prima della nascita del credito e di cui nulla era stato disposto nel Controparte_2 progetto di scissione;
richiamava a sostegno l'art. 2506 bis, comma 2, c.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato, alla cui domanda aggiungeva – in subordine e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – quella di limitare la propria responsabilità alla somma di €
25.000,00 risultante quale patrimonio netto assegnatole nel piano di scissione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2023, si costituiva la società creditrice eccependo che il titolo esecutivo fosse stato correttamente azionato contro la in quanto solidalmente responsabile dei debiti della società scissa e sulla Pt_1 base degli artt. 2506 bis, comma 3, e 2506 quater, comma 3, c.c. Evidenziava, poi, che in ogni caso, dal progetto di scissione, il valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto assegnato alla era superiore a € 680.000,00. Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Andando subito al merito dell'opposizione (essendosi il giudice già espresso sulla eccezione preliminare di incompetenza dell'a.g. adita a favore del Tribunale delle Imprese con provvedimento di rigetto), va innanzi tutto evidenziato che il titolo esecutivo è costituito dal d.i. del 2013, confermato (per rigetto della opposizione) dalla sentenza del 2019: in entrambi i provvedimenti il soggetto condannato al pagamento della somma statuita è
Controparte_3
, oltre che provato dall'opponente, è che la si sia scissa in due nuove
[...] CP_2 società, delle quali una è la odierna opponente, nel 2014 cioè dopo Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione allo stesso (come si ricava facilmente – quand'anche non espressamente prodotto l'atto di citazione e la nota di iscrizione a ruolo del giudizio stesso – dalla data di deposito del d.i., dal termine per la sua impugnazione e dal numero di RG del giudizio di opposizione instaurato).
Da tale successione temporale degli eventi, la fa discendere la sua estraneità al Pt_1 rapporto e, dunque, l'impossibilita per la di agire esecutivamente Controparte_1 nei suoi confronti, essendo il d.i. stato emesso nei confronti della e non CP_2 essendosi il creditore adoperato per procurarsi un nuovo ed autonomo titolo esecutivo nei confronti della società scissa. 3
Ebbene, a tal proposito, va però evidenziato che la scissione societaria, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. (come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003), consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società – preesistenti o di nuova costituzione – (contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa) produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, “non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 23225 del 2016; cfr. anche
Cass., n. 31313 del 2018; Cass., n. 30246 del 2011; elementi a sostegno della ricostruzione de qua si traggono anche da Cass., ord., n. 5287 del 2023).
Pertanto, una sentenza di condanna emessa contro una parte a cui ne è succeduta un'altra a titolo particolare nel corso del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in essa sentenza non menzionata
(Cass., n. 2748 del 1998; Cass., n. 10676 del 2008).
Ed è quanto accaduto nel caso de quo: nel corso del giudizio di opposizione a d.i. instaurato contro la , questa si è scissa – tra le altre – nella che, pertanto, è CP_2 Pt_1 succeduta a titolo particolare alla prima e avverso la può essere posto in Pt_1 esecuzione il titolo esecutivo formatosi contro la . CP_2
Che il decreto ingiuntivo sia stato emesso prima della scissione non rileva, poiché lo stesso risulta poi opposto e confermato con la sentenza di rigetto – che ne riconosce effettiva natura di titolo esecutivo – pronunciata all'esito di un giudizio instaurato prima dell'intervenuta scissione.
Pertanto, l'odierna creditrice è nel pieno diritto di agire esecutivamente nei confronti della odierna opponente per l'intera somma precettata.
E tanto è sufficiente al fine del rigetto dell'odierna opposizione, in quanto gli altri motivi sollevati dalla (e precisamente il richiamo all'art. 2506 bis, comma 2, c.c. da cui Pt_1 discenderebbe l'assenza di vincolo solidaristico tra le due società nate dalla scissione;
nonché l'eccezione sul limite quantitativo della solidarietà al valore del patrimonio netto assegnato) fanno riferimento a debiti la cui destinazione non sia espressamente desumibile dal progetto di scissione e dunque, più precisamente, si basano sul presupposto che quello de quo sia un debito della di cui nulla sia stato disposto in sede di scissione. CP_2
Ma, in base a quanto sopra argomentato, il debito nascente dal d.i., confermato con sentenza, è ab origine un debito della succeduta ex art. 111 c.p.c. alla in Pt_1 CP_2 4
corso di giudizio e, pertanto, solidalmente responsabile con l'altra società CP_4 dell'intera somma di cui al titolo esecutivo a base del precetto.
Ad abuntantiam e per mera completezza argomentativa, poiché esula dal caso de quo, si precisa che per “valore effettivo del patrimonio netto” non può considerarsi – come fa parte opponente – soltanto quello che è meramente riportato con la dicitura “patrimonio netto trasferito”, ma nello stesso rientrano tutte le attività, tra cui, ad esempio (volendo guardare al progetto in atti), anche i fabbricati e le partecipazioni. È onere, poi, della società partecipante alla scissione – che voglia parzialmente limitare la pretesa altrui – dimostrare in giudizio che l'effettivo ammontare del patrimonio netto assegnatole (Cass., ord., n. 36690 del 2021) non costituisca una reale garanzia per i creditori (come, ad esempio, provando che il valore di mercato degli immobili o il valore corrente delle partecipazioni sia inferiore a quello nominale).
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Tardiva la domanda relativa agli interessi, sollevata solo in comparsa conclusionale.
Ininfluente, infine, per la decisione in esame l'intervenuto sequestro delle quote, non oggetto di precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.433,00 per compensi Controparte_1 professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione