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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3082/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3082/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesca Lisbona, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Cristina Morelli, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in NOTO, in data 01/09/2008.
Dall'unione nasceva il figlio in data 16/06/2010. Per_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
24/06/2022, , premettendo il venir meno dell'affectio Parte_1
pagina 1 di 6 coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito per colpa al coniuge per violazione del dovere di fedeltà coniugale, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione paterna a Milano e con obbligo a carico della madre di versare un contributo mensile per il mantenimento del figlio che si riservava di quantificare, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 23/09/2022 si costituiva , la quale Controparte_1 non si opponeva alla separazione, pur respingendo la richiesta di addebito, tuttavia chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale a Noto e con obbligo a carico di di versare un contributo mensile di € 1.000,00 per il Pt_1 figlio e di € 1.000,00 per la moglie, importi elevati ad € 2.000,00 ad avvenuto trasferimento della madre e del figlio a Milano.
All'udienza presidenziale del 04/10/2022, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in maniera condivisa il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre cui assegnava la casa coniugale a Noto, poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1 figlio e della moglie versando un contributo mensile di € 1.200,00, di cui
€ 700,00 per la moglie.
Istruita la causa, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo che depositavano con note congiunte del 08/04/2025, con cui chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
27/10/2023).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre pagina 2 di 6 espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore resta affidato a entrambi i genitori e collocato Per_1 presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, devono essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La madre può vederlo e tenerlo con sé nei termini di seguito indicati: - a fine settimana alternati dal giovedì alla fine dell'orario scolastico fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione paterna dopo cena. Le festività e i c.d. ponti effettivi, ovvero senza che vi sia frequenza scolastica, connessi ai fine settimana, verranno agli stessi accorpati e fruiti dai genitori secondo spettanza (quando la festività cadrà da mercoledì incluso in poi, godrà del ponte il genitore a cui spetta il fine settimana immediatamente successivo, quando la festività cadrà di lunedì
o martedì, ne godrà il genitore titolare del fine settimana precedente).
Nella settimana senza weekend di spettanza materna, la SI.ra Pt_2
pagina 3 di 6 potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalla fine dell'orario Per_1 scolastico alle ore 18.30; - nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, per metà del periodo di sospensione scolastica, un anno dal primo giorno di chiusura della scuola al 30 dicembre, un anno dal 30 dicembre al 6 gennaio (quando il primo periodo sarà di spettanza materna, ella concederà al padre di trascorrere con il minore la vigilia di Natale dalle ore
17 alla mattina seguente alle ore 10. Quando il primo periodo sarà di spettanza paterna, il dott. farà altrettanto con la madre); - tutte le Pt_1 ulteriori vacanze scolastiche di (Pasqua, Carnevale ed estive), Per_1 verranno divise tra i genitori e seguiranno il principio dell'alternanza. I genitori decideranno insieme quali periodi (soprattutto con riguardo all'estate) entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Il padre si obbliga a continuare a provvedere integralmente al mantenimento del figlio facendosi carico di tutte le sue spese ordinarie e nella misura del 100% di quelle straordinarie nei termini di cui al Protocollo di Milano.
4) Il dott. si obbliga, per il termine massimo di tre anni a Parte_1 decorrere dalla data di omologazione del verbale di separazione, a contribuire al mantenimento della moglie, attraverso il versamento della somma mensile di €. 700,00, da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, su conto corrente dalla stessa indicato, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione ottobre
2023, dato base ottobre 2022). La SI.ra si impegna alla ricerca CP_1 di una occupazione lavorativa. Ove ella reperisse un'attività con retribuzione pari a €. 1.500,00 netti mensili base dodici, il marito non sarà più tenuto al versamento di alcun contributo in suo favore. Diversamente, egli contribuirà nella misura della differenza di quanto dalla stessa ricevuto a titolo di retribuzione fino al raggiungimento dell'importo netto di
€. 1.500,00 mensili. La SI.ra , per parte sua, si impegna a CP_1 trasmettere al dott. di anno in anno, la documentazione fiscale Pt_1 attestante la portata dei suoi redditi da lavoro, nonché documentazione attestante la fattiva ricerca di attività lavorativa (a titolo esemplificativo
pagina 4 di 6 copia invio o consegna dei CV)
5) I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio.
6) Spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Le ulteriori condizioni economiche concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3082 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno Controparte_1
01/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di NOTO dell'anno 2008 (Atto n. 74, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NOTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 19.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3082/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesca Lisbona, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Cristina Morelli, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in NOTO, in data 01/09/2008.
Dall'unione nasceva il figlio in data 16/06/2010. Per_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
24/06/2022, , premettendo il venir meno dell'affectio Parte_1
pagina 1 di 6 coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito per colpa al coniuge per violazione del dovere di fedeltà coniugale, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione paterna a Milano e con obbligo a carico della madre di versare un contributo mensile per il mantenimento del figlio che si riservava di quantificare, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 23/09/2022 si costituiva , la quale Controparte_1 non si opponeva alla separazione, pur respingendo la richiesta di addebito, tuttavia chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale a Noto e con obbligo a carico di di versare un contributo mensile di € 1.000,00 per il Pt_1 figlio e di € 1.000,00 per la moglie, importi elevati ad € 2.000,00 ad avvenuto trasferimento della madre e del figlio a Milano.
All'udienza presidenziale del 04/10/2022, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in maniera condivisa il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre cui assegnava la casa coniugale a Noto, poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1 figlio e della moglie versando un contributo mensile di € 1.200,00, di cui
€ 700,00 per la moglie.
Istruita la causa, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo che depositavano con note congiunte del 08/04/2025, con cui chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
27/10/2023).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre pagina 2 di 6 espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore resta affidato a entrambi i genitori e collocato Per_1 presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, devono essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La madre può vederlo e tenerlo con sé nei termini di seguito indicati: - a fine settimana alternati dal giovedì alla fine dell'orario scolastico fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione paterna dopo cena. Le festività e i c.d. ponti effettivi, ovvero senza che vi sia frequenza scolastica, connessi ai fine settimana, verranno agli stessi accorpati e fruiti dai genitori secondo spettanza (quando la festività cadrà da mercoledì incluso in poi, godrà del ponte il genitore a cui spetta il fine settimana immediatamente successivo, quando la festività cadrà di lunedì
o martedì, ne godrà il genitore titolare del fine settimana precedente).
Nella settimana senza weekend di spettanza materna, la SI.ra Pt_2
pagina 3 di 6 potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalla fine dell'orario Per_1 scolastico alle ore 18.30; - nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, per metà del periodo di sospensione scolastica, un anno dal primo giorno di chiusura della scuola al 30 dicembre, un anno dal 30 dicembre al 6 gennaio (quando il primo periodo sarà di spettanza materna, ella concederà al padre di trascorrere con il minore la vigilia di Natale dalle ore
17 alla mattina seguente alle ore 10. Quando il primo periodo sarà di spettanza paterna, il dott. farà altrettanto con la madre); - tutte le Pt_1 ulteriori vacanze scolastiche di (Pasqua, Carnevale ed estive), Per_1 verranno divise tra i genitori e seguiranno il principio dell'alternanza. I genitori decideranno insieme quali periodi (soprattutto con riguardo all'estate) entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Il padre si obbliga a continuare a provvedere integralmente al mantenimento del figlio facendosi carico di tutte le sue spese ordinarie e nella misura del 100% di quelle straordinarie nei termini di cui al Protocollo di Milano.
4) Il dott. si obbliga, per il termine massimo di tre anni a Parte_1 decorrere dalla data di omologazione del verbale di separazione, a contribuire al mantenimento della moglie, attraverso il versamento della somma mensile di €. 700,00, da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, su conto corrente dalla stessa indicato, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione ottobre
2023, dato base ottobre 2022). La SI.ra si impegna alla ricerca CP_1 di una occupazione lavorativa. Ove ella reperisse un'attività con retribuzione pari a €. 1.500,00 netti mensili base dodici, il marito non sarà più tenuto al versamento di alcun contributo in suo favore. Diversamente, egli contribuirà nella misura della differenza di quanto dalla stessa ricevuto a titolo di retribuzione fino al raggiungimento dell'importo netto di
€. 1.500,00 mensili. La SI.ra , per parte sua, si impegna a CP_1 trasmettere al dott. di anno in anno, la documentazione fiscale Pt_1 attestante la portata dei suoi redditi da lavoro, nonché documentazione attestante la fattiva ricerca di attività lavorativa (a titolo esemplificativo
pagina 4 di 6 copia invio o consegna dei CV)
5) I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio.
6) Spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Le ulteriori condizioni economiche concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3082 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno Controparte_1
01/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di NOTO dell'anno 2008 (Atto n. 74, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NOTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 19.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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