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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2477/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18543/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non presente. In atti accoglimento del ricorso.
Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e depositato il successivo 13 dicembre Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, adottato dal Comune di Roma, in epigrafe indicato, del
28 ottobre 2024, a suo dire notificato in data 6 novembre 2024, riferito all'immobile sito in
Indirizzo_1 con cui si intima al ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di TEFA e TARI, oltre sanzione e interessi, per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2023, stante l'omessa dichiarazione di iscrizione e l'evasione totale dei tributi alle scadenze previste.
2 .A sostegno del ricorso la parte ha articolato le seguenti censure:
1)Carenza di legittimazione passiva relativamente alle annualità 2021/2023;
2) Prescrizione del credito sotteso relativamente all'anno 2018; inapplicabilità della sospensione ID e comunque sua irrilevanza;
3) Inapplicabilità delle sanzioni al caso di specie, dovendosi applicare il cumulo giuridico ex art. 12, d.lgs.
n. 472/2017.
3. Il Comune di Roma si è costituito solo in data 23 gennaio 2026, con deposito di articolata memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 alla presenza della difesa del Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In limine litis va precisato come non possa tenersi conto della memoria depositata dal Comune di Roma oltre i termini perentori di rito previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, ferma restando la costituzione dell'ente capitolino e le difese esplicate oralmente, dovendosi fare applicazione dei principi fissati dalla Corte di
Cassazione, secondo cui nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, di fare istanza per la chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale della causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cass. civ., sez. V, ord. 13 magggio
2025, n. 12672).
6. Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato, nel senso di seguito precisato.
7. Senza dubbio infondato è il primo motivo di ricorso, riferito al difetto di legittimazione passiva relativamente alle annualità 2021/2023, fondato sul solo rilievo dell'acquisto di altro immobile, ove il ricorrente avrebbe trasferito la propria residenza, avendo il ricorrente dedotto e comprovato il solo acquisto di altro appartamento e non la vendita dell'immobile cui si riferisce l'avviso di accertamento.
7.1. In disparte dal rilievo che il ricorrente non ha provato il trasferimento della residenza presso l'immobile sito in Indirizzo_2 , acquistato nel 2021, semplicemente affermata, va comunque affermata la legittimazione passiva per i tributi di cui all'avviso di accertamento in quanto il presupposto della TARI (e anche della TEFA, riferita all'esercizio delle funzioni ambientali da parte delle Province, collegato indirettamente ai rifiuti) , è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI (ex multis da ultimo Corte di Cassazione, sez. trib, ordinanza del 28 aprile 2021 n. 11130). Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze, laddove parte ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, avendo semplicemente comprovato l'acquisto di altro immobile.
8. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente assume la prescrizione relativamente all'annualità 2018, assumendo che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, o al più tardi applicando la sospensione ID di 85 giorni di cui al d.lgs. 18 del 2020- a dire di parte ricorrente applicabile per i solo tributi che venivano in scadenza nell'anno 2020 - entro il 26 marzo 2024.
8.1. Tale motivo è del pari destituito di fondamento in quanto nell'ipotesi di specie viene in rilievo non solo l'omesso versamento dell'imposta ma prima ancora l'omessa dichiarazione.
Il comma 161 della legge 296/2006 testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Pertanto, a fronte di una omessa dichiarazione, il giorno dal quale far partire il conteggio dei cinque anni è quello entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e cioè l'anno successivo rispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce, con la conseguenza che il termine di prescrizione, anche non applicando la sospensione ID, veniva in scadenza in data 31 dicembre 2024.
9. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, riferito alla mancata applicazione del cumulo giuridico relativamente alle sanzioni.
9.1. La Cassazione ha infatti stabilito che in materia di tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nell'ipotesi che risulti, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che la violazione sanzionata non è la sola bensì una fra più violazioni della stessa indole commesse in più anni d'imposta, dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997; trattandosi di normativa più favorevole al contribuente ed applicabile nella specie ai sensi degli arti. 12 e 16 del D.Lgs. n. 4 73 del 1997 secondo cui “alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti di corso (così Cass. civ. sez. V, 01104/2005, n. 6859). Il principio è stato ribadito in tempi più recenti in materia di Ici, per la quale la Cassazione (Sent., 16/09/2016, n. 18230), ha affermato che “l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma l, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.Lgs. n. 472 del 1997". Tale considerazione comporta che deve ritenersi non dovuto il pagamento della sanzione amministrativa per omessa denuncia applicata con l'atto impugnato senza tener conto del predetto cumulo, per cui il Comune dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni
10. Il ricorso va dunque accolto solo relativamente alla rideterminazione delle sanzioni
11. In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della mancata costituzione di Roma
Capitale ricorrono, ad avviso di questo giudice, i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa relativamente al calcolo delle sanzioni. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18543/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401410130 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non presente. In atti accoglimento del ricorso.
Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e depositato il successivo 13 dicembre Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, adottato dal Comune di Roma, in epigrafe indicato, del
28 ottobre 2024, a suo dire notificato in data 6 novembre 2024, riferito all'immobile sito in
Indirizzo_1 con cui si intima al ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di TEFA e TARI, oltre sanzione e interessi, per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2023, stante l'omessa dichiarazione di iscrizione e l'evasione totale dei tributi alle scadenze previste.
2 .A sostegno del ricorso la parte ha articolato le seguenti censure:
1)Carenza di legittimazione passiva relativamente alle annualità 2021/2023;
2) Prescrizione del credito sotteso relativamente all'anno 2018; inapplicabilità della sospensione ID e comunque sua irrilevanza;
3) Inapplicabilità delle sanzioni al caso di specie, dovendosi applicare il cumulo giuridico ex art. 12, d.lgs.
n. 472/2017.
3. Il Comune di Roma si è costituito solo in data 23 gennaio 2026, con deposito di articolata memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 alla presenza della difesa del Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In limine litis va precisato come non possa tenersi conto della memoria depositata dal Comune di Roma oltre i termini perentori di rito previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, ferma restando la costituzione dell'ente capitolino e le difese esplicate oralmente, dovendosi fare applicazione dei principi fissati dalla Corte di
Cassazione, secondo cui nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, di fare istanza per la chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale della causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cass. civ., sez. V, ord. 13 magggio
2025, n. 12672).
6. Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato, nel senso di seguito precisato.
7. Senza dubbio infondato è il primo motivo di ricorso, riferito al difetto di legittimazione passiva relativamente alle annualità 2021/2023, fondato sul solo rilievo dell'acquisto di altro immobile, ove il ricorrente avrebbe trasferito la propria residenza, avendo il ricorrente dedotto e comprovato il solo acquisto di altro appartamento e non la vendita dell'immobile cui si riferisce l'avviso di accertamento.
7.1. In disparte dal rilievo che il ricorrente non ha provato il trasferimento della residenza presso l'immobile sito in Indirizzo_2 , acquistato nel 2021, semplicemente affermata, va comunque affermata la legittimazione passiva per i tributi di cui all'avviso di accertamento in quanto il presupposto della TARI (e anche della TEFA, riferita all'esercizio delle funzioni ambientali da parte delle Province, collegato indirettamente ai rifiuti) , è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI (ex multis da ultimo Corte di Cassazione, sez. trib, ordinanza del 28 aprile 2021 n. 11130). Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze, laddove parte ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, avendo semplicemente comprovato l'acquisto di altro immobile.
8. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente assume la prescrizione relativamente all'annualità 2018, assumendo che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, o al più tardi applicando la sospensione ID di 85 giorni di cui al d.lgs. 18 del 2020- a dire di parte ricorrente applicabile per i solo tributi che venivano in scadenza nell'anno 2020 - entro il 26 marzo 2024.
8.1. Tale motivo è del pari destituito di fondamento in quanto nell'ipotesi di specie viene in rilievo non solo l'omesso versamento dell'imposta ma prima ancora l'omessa dichiarazione.
Il comma 161 della legge 296/2006 testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Pertanto, a fronte di una omessa dichiarazione, il giorno dal quale far partire il conteggio dei cinque anni è quello entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e cioè l'anno successivo rispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce, con la conseguenza che il termine di prescrizione, anche non applicando la sospensione ID, veniva in scadenza in data 31 dicembre 2024.
9. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, riferito alla mancata applicazione del cumulo giuridico relativamente alle sanzioni.
9.1. La Cassazione ha infatti stabilito che in materia di tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nell'ipotesi che risulti, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che la violazione sanzionata non è la sola bensì una fra più violazioni della stessa indole commesse in più anni d'imposta, dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997; trattandosi di normativa più favorevole al contribuente ed applicabile nella specie ai sensi degli arti. 12 e 16 del D.Lgs. n. 4 73 del 1997 secondo cui “alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti di corso (così Cass. civ. sez. V, 01104/2005, n. 6859). Il principio è stato ribadito in tempi più recenti in materia di Ici, per la quale la Cassazione (Sent., 16/09/2016, n. 18230), ha affermato che “l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma l, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.Lgs. n. 472 del 1997". Tale considerazione comporta che deve ritenersi non dovuto il pagamento della sanzione amministrativa per omessa denuncia applicata con l'atto impugnato senza tener conto del predetto cumulo, per cui il Comune dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni
10. Il ricorso va dunque accolto solo relativamente alla rideterminazione delle sanzioni
11. In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della mancata costituzione di Roma
Capitale ricorrono, ad avviso di questo giudice, i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa relativamente al calcolo delle sanzioni. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il giudice monocratico Diana Caminiti