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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 I o il c alla via XX Settembre n.19 è eletto domicilio
–appellante – contro
(CF: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 P.IVA_1 t all'av VILLA presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n.166 è eletto domicilio
– appellata–
Conclusioni delle parti
• per la parte appellante Parte_1 «Voglia , quale Giudice D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione Controparte_2 positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351e 283 c.p.c., in punto refusione spese di lite, per le ragioni esposte nella premessa dell'atto introduttivo;
2) nel merito, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n.257/2024 del 18/04/2024 pronunciata nella causa civile iscritta al Parte_ n.23/2019 di RG, depositata in data 02/07/2024per le ragioni esposte, accogliendo quindi le conclusioni formulate dal Signor davanti al Giudice di primo grado che qui si riportano: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Sanremo, previa ogni meglio
[...] ritenuta declaratoria, accertato il recesso unilaterale dal contratto di manutenzione delle aree verdi da parte del Controparte_3
, dichiarare il , in persona dell'amministratore pro tempore, civilmente tenuto nei confronti
[...] Controparte_3 del Signor per le causali di cui in premessa e conseguentemente condannare il , in Parte_1 Controparte_3 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di cui all'art.1671 c.c. che si quantifica nell'importo di € 5.000,00, o in quella diversa somma meglio ritenuta di giustizia, comunque entro la competenza per valore del Giudice adito. Ai sensi dell'art.9 della L.488/99 si dichiara che il valore della controversia ammonta ad € 5.000,00”; 3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio»
• per la parte appellata Controparte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: negare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. In via principale, rigettare l'appello confermando integralmente il contenuto dell'appellata sentenza nr.257/2024 del Giudice di Pace di Sanremo pubblicata il 02.07.2024 ; In via graduata: respingere, per le meglio viste motivazioni, la domanda avanzata da
contro
-parte; o, in via di estremo subordine, contenere l'ammontare dell'eventuale indennizzo nei limiti di quanto provato e accertato come effettivamente dovuto in corso di causa. In ogni caso Con vittoria integrale delle spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi assieme a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.. Clausola ex lege»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) abstract. con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione delle prove documentali/la violazione dell'art. 115 cpc/l'erronea interpretazione dell'art. 1130 cc, atteso che la disdetta del rapporto contrattuale inviataGli dall'Amministratore del Condominio il 21–24.05.2012, non avendo l'assemblea condominiale del 23.07.2011 deliberato in merito alla volontà di cessare il rapporto in essere alla scadenza del 30.06.2012, era inefficace nei suoi confronti, ritenendo il recesso unilaterale dal contratto di manutenzione delle aree verdi da parte del evocando in giudizio il Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, in totale riforma della stessa, per l'accoglimento delle conclusioni formulate dinanzi al giudice di prime cure, e, pertanto, per la condanna del al pagamento, in suo favore, della Controparte_1 somma di € 5.000,0 71 cc, con condanna alle spese dei due gradi d giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, che, dedotta la mancanza di fondamento del motivo di appello, ribadita la carenza di fondamento della domanda avversaria per inapplicabilità della disciplina del contratto di appalto e dell'art. 1671 cc applicabile esclusivamente ai contratti ad esecuzione istantanea e non ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica/mancata presentazione di un proprio preventivo per l'esecuzione della manutenzione del giardino per il periodo 1.7.2012–30.06.2013, rinnovata la contestazione del quantum debeatur, instava, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in via principale, per il rigetto dell'appello, in via subordinata, per il contenimento dell'ammontare dell'indennizzo nei limiti di quanto provato ed accertato come effettivamente dovuto, con vittoria di spese ed onorari di causa anche ex art. 96 cpc. 1.2) La causa, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 7.5.2025 come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. ritenendo che il contratto esistente tra il Parte_1
e la sua ditta non aveva ad oggetto servizi di ordinaria Controparte_1 manutenzione (come invece riconosciuto dal Giudice di pace), lamenta, senza pregio, che il Giudice di prime cure, facendo malgoverno delle risultanze processuali, aveva, erroneamente, ritenuto valida ed efficace la disdetta del contratto di manutenzione del giardino formalizzata dall'Amministratore di con la CP_4 CP_1 raccomandata a.r. del 21.05.2012, in assenza di delibera assunta sul punto da parte dell'Assemblea Condominiale e al di là dei suoi poteri in base a quanto previsto dall'articolo 1130 cc. 2.1) Al punto 11 dell'OdG, l'assemblea condominiale del 23.07.2011, allo scopo di individuare la ditta cui affidare il nuovo incarico per la manutenzione dei giardini condominiali per il periodo 1.7.2012/30.6.2013, invitava espressamente l'amministratore del condominio a richiedere un preventivo per la manutenzione dei giardini a tre diverse ditte. Ebbene, in ragione di tale circostanza di fatto, l'Amministratore era implicitamente autorizzato a porre in essere qualsivoglia atto utile a consentire all'Assemblea Condominiale di stipulare il nuovo contratto di manutenzione dei giardini. Pertanto, allorchè, con l'invio della raccomandata ar del 21.05.2012, invitava il presentare il proprio preventivo per la gestione 1.7.2012/30.6.2013, previa Pt_1
2 dott. Pasquale LONGARINI comunicazione di disdetta del rapporto in corso alla sua naturale scadenza del 30.06.2012, l'Amministratore del Condominio eseguiva quanto richiestogli dall'organo deliberativo del Condominio. 2.2) Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto oggetto di contesa, prevedendo un corrispettivo mensile stabilito per l'esecuzione di lavori di potatura di piante da fiore/siepi e di rasatura e annaffiatura del prato, ed escludendo «le potature delle piante di alto fusto e relativo trasporto rifiuti, nonché la fornitura di piante perenni, di concimi e semenze», prevedeva «prestazioni di ordinaria manutenzione». 2.3) Nella fattispecie che ci occupa, l'Amministratore, dunque, ha agito non solo in forza dei poteri attribuitegli dall'art. 1130 cc, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado allorchè, a pag. 3 della sentenza gravata espressamente si legge che «l'Amministratore Condominiale era titolato ex lege alla gestione del rapporto contrattuale, in quanto l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'Amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come secutore dell'assemblea», ma anche in esecuzione della delibera assembleare del 23.7.2011. 2.4) Da tutto quanto sopra consegue – sulle conformi conclusioni di parte appellata – il rigetto del motivo di appello, con effetto di assorbimento delle ulteriori questioni dedotte da parte, già convenuta, ora appellata circa la infondatezza, in punto an e in punto quantum, della domanda risarcitoria svolta dal nnanzi al giudice di Pt_1 pace di Sanremo. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalla parte convenuta/appellata devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
2.5) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte appellante, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.6) Le spese processuali seguono la soccombenza. Pertanto, va Parte_1 condannato a rifondere, in favore del , le spese di lite che, Controparte_1 tenuto conto del disputatum e dell'assenza di una fase di trattazione/istruzione, vanno liquidate in € 2.000,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. 2.7) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile/infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al DPR 115/2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: cass. 5955/2014; cass. UU n. 24245/2015) – della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
2) respinge la domanda del per lite temeraria Controparte_1
3) condanna favore del Parte_1 CP_1 tore pro–tempore, delle spese di gi
[...] uro € 2.000,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge 4) dichiara tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unifi o per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°–quater, DRP 115/2002 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 I o il c alla via XX Settembre n.19 è eletto domicilio
–appellante – contro
(CF: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 P.IVA_1 t all'av VILLA presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n.166 è eletto domicilio
– appellata–
Conclusioni delle parti
• per la parte appellante Parte_1 «Voglia , quale Giudice D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione Controparte_2 positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351e 283 c.p.c., in punto refusione spese di lite, per le ragioni esposte nella premessa dell'atto introduttivo;
2) nel merito, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n.257/2024 del 18/04/2024 pronunciata nella causa civile iscritta al Parte_ n.23/2019 di RG, depositata in data 02/07/2024per le ragioni esposte, accogliendo quindi le conclusioni formulate dal Signor davanti al Giudice di primo grado che qui si riportano: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Sanremo, previa ogni meglio
[...] ritenuta declaratoria, accertato il recesso unilaterale dal contratto di manutenzione delle aree verdi da parte del Controparte_3
, dichiarare il , in persona dell'amministratore pro tempore, civilmente tenuto nei confronti
[...] Controparte_3 del Signor per le causali di cui in premessa e conseguentemente condannare il , in Parte_1 Controparte_3 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di cui all'art.1671 c.c. che si quantifica nell'importo di € 5.000,00, o in quella diversa somma meglio ritenuta di giustizia, comunque entro la competenza per valore del Giudice adito. Ai sensi dell'art.9 della L.488/99 si dichiara che il valore della controversia ammonta ad € 5.000,00”; 3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio»
• per la parte appellata Controparte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: negare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. In via principale, rigettare l'appello confermando integralmente il contenuto dell'appellata sentenza nr.257/2024 del Giudice di Pace di Sanremo pubblicata il 02.07.2024 ; In via graduata: respingere, per le meglio viste motivazioni, la domanda avanzata da
contro
-parte; o, in via di estremo subordine, contenere l'ammontare dell'eventuale indennizzo nei limiti di quanto provato e accertato come effettivamente dovuto in corso di causa. In ogni caso Con vittoria integrale delle spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi assieme a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.. Clausola ex lege»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) abstract. con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione delle prove documentali/la violazione dell'art. 115 cpc/l'erronea interpretazione dell'art. 1130 cc, atteso che la disdetta del rapporto contrattuale inviataGli dall'Amministratore del Condominio il 21–24.05.2012, non avendo l'assemblea condominiale del 23.07.2011 deliberato in merito alla volontà di cessare il rapporto in essere alla scadenza del 30.06.2012, era inefficace nei suoi confronti, ritenendo il recesso unilaterale dal contratto di manutenzione delle aree verdi da parte del evocando in giudizio il Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, in totale riforma della stessa, per l'accoglimento delle conclusioni formulate dinanzi al giudice di prime cure, e, pertanto, per la condanna del al pagamento, in suo favore, della Controparte_1 somma di € 5.000,0 71 cc, con condanna alle spese dei due gradi d giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, che, dedotta la mancanza di fondamento del motivo di appello, ribadita la carenza di fondamento della domanda avversaria per inapplicabilità della disciplina del contratto di appalto e dell'art. 1671 cc applicabile esclusivamente ai contratti ad esecuzione istantanea e non ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica/mancata presentazione di un proprio preventivo per l'esecuzione della manutenzione del giardino per il periodo 1.7.2012–30.06.2013, rinnovata la contestazione del quantum debeatur, instava, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in via principale, per il rigetto dell'appello, in via subordinata, per il contenimento dell'ammontare dell'indennizzo nei limiti di quanto provato ed accertato come effettivamente dovuto, con vittoria di spese ed onorari di causa anche ex art. 96 cpc. 1.2) La causa, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 7.5.2025 come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. ritenendo che il contratto esistente tra il Parte_1
e la sua ditta non aveva ad oggetto servizi di ordinaria Controparte_1 manutenzione (come invece riconosciuto dal Giudice di pace), lamenta, senza pregio, che il Giudice di prime cure, facendo malgoverno delle risultanze processuali, aveva, erroneamente, ritenuto valida ed efficace la disdetta del contratto di manutenzione del giardino formalizzata dall'Amministratore di con la CP_4 CP_1 raccomandata a.r. del 21.05.2012, in assenza di delibera assunta sul punto da parte dell'Assemblea Condominiale e al di là dei suoi poteri in base a quanto previsto dall'articolo 1130 cc. 2.1) Al punto 11 dell'OdG, l'assemblea condominiale del 23.07.2011, allo scopo di individuare la ditta cui affidare il nuovo incarico per la manutenzione dei giardini condominiali per il periodo 1.7.2012/30.6.2013, invitava espressamente l'amministratore del condominio a richiedere un preventivo per la manutenzione dei giardini a tre diverse ditte. Ebbene, in ragione di tale circostanza di fatto, l'Amministratore era implicitamente autorizzato a porre in essere qualsivoglia atto utile a consentire all'Assemblea Condominiale di stipulare il nuovo contratto di manutenzione dei giardini. Pertanto, allorchè, con l'invio della raccomandata ar del 21.05.2012, invitava il presentare il proprio preventivo per la gestione 1.7.2012/30.6.2013, previa Pt_1
2 dott. Pasquale LONGARINI comunicazione di disdetta del rapporto in corso alla sua naturale scadenza del 30.06.2012, l'Amministratore del Condominio eseguiva quanto richiestogli dall'organo deliberativo del Condominio. 2.2) Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto oggetto di contesa, prevedendo un corrispettivo mensile stabilito per l'esecuzione di lavori di potatura di piante da fiore/siepi e di rasatura e annaffiatura del prato, ed escludendo «le potature delle piante di alto fusto e relativo trasporto rifiuti, nonché la fornitura di piante perenni, di concimi e semenze», prevedeva «prestazioni di ordinaria manutenzione». 2.3) Nella fattispecie che ci occupa, l'Amministratore, dunque, ha agito non solo in forza dei poteri attribuitegli dall'art. 1130 cc, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado allorchè, a pag. 3 della sentenza gravata espressamente si legge che «l'Amministratore Condominiale era titolato ex lege alla gestione del rapporto contrattuale, in quanto l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'Amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come secutore dell'assemblea», ma anche in esecuzione della delibera assembleare del 23.7.2011. 2.4) Da tutto quanto sopra consegue – sulle conformi conclusioni di parte appellata – il rigetto del motivo di appello, con effetto di assorbimento delle ulteriori questioni dedotte da parte, già convenuta, ora appellata circa la infondatezza, in punto an e in punto quantum, della domanda risarcitoria svolta dal nnanzi al giudice di Pt_1 pace di Sanremo. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalla parte convenuta/appellata devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
2.5) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte appellante, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.6) Le spese processuali seguono la soccombenza. Pertanto, va Parte_1 condannato a rifondere, in favore del , le spese di lite che, Controparte_1 tenuto conto del disputatum e dell'assenza di una fase di trattazione/istruzione, vanno liquidate in € 2.000,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. 2.7) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile/infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al DPR 115/2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: cass. 5955/2014; cass. UU n. 24245/2015) – della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 257/2024 del 18.04.2024, resa nella causa civile n. 23/2019 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
2) respinge la domanda del per lite temeraria Controparte_1
3) condanna favore del Parte_1 CP_1 tore pro–tempore, delle spese di gi
[...] uro € 2.000,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge 4) dichiara tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unifi o per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°–quater, DRP 115/2002 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI