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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15567/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15567/2023
Oggi 12.06.2025 ad ore 11.26 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BATTAGLIA MATTEO GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. PAVONE GIUSEPPE Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 11.03.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15567/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato BATTAGLIA MATTEO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato PAVONE GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 11.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti a Controparte_1 seguito dell'incidente occorso all'attrice in data 14.03.2021, allorché, percorrendo un tratto di strada comunale caratterizzato da sconnessioni, inciampava e cadeva a terra rovinosamente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 17/10/2023 il giudice procedeva all'interrogatorio libero dell'attrice e accoglieva parzialmente le istanze istruttorie. All'udienza del 18/01/2024, all'esito dell'assunzione del teste , il Giudice Testimone_1 disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine la dott.ssa
[...]
. Persona_1 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 05/11/2024, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa per ulteriore trattazione. pagina 2 di 8 All'udienza dell'11/03/2025 il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 12.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attrice meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice affermava che, in data 14 marzo 2021 alle ore
17.00 circa, era in compagnia della signora durante una passeggiata verso il Testimone_1
Parco delle Cave in;
mentre percorreva a piedi il tratto di strada che porta da Via Romagna CP_1 all'interno del Parco sopracitato, incespicava in una sconnessione dell'asfalto, provocata verosimilmente da una radice di un albero sottostante il manto e cadeva rovinosamente a terra.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dalla parte attrice, deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità ex articolo 2051 c.c., ipotesi paradigmatica di responsabilità oggettiva, postula che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011 e numerose altre successive).
Sul piano probatorio ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, spetta di provare che il danno non è stato causato dalla res, ma dal caso fortuito, integrato da un elemento esterno alla sua sfera soggettiva, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, tale da interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Il convenuto deve, pertanto, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre pagina 3 di 8 dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Fatte tali premesse di ordine generale, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e la strada percorsa dall'attrice sulla quale si è verificato Controparte_1
l'evento lesivo, nonché il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.
La sussistenza dei due elementi appena menzionati è confortata sul piano istruttorio dalle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice (sub doc. 17), nonché da parte convenuta (sub doc. n. 6 e 7) da cui risulta in modo inequivocabile che la strada percorsa dalla Sig.ra afferente al territorio del Parte_1
Comune di , presentava delle sconnessioni e che, per regole di comune esperienza, ben può CP_1 accadere di inciampare a causa delle stesse, riportando delle lesioni.
In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 18.01.2024:
- la teste ha dichiarato: “Mentre camminavamo sul marciapiede, Parte_1 vedemmo sopraggiungere dalla direzione opposta alcuni altri pedoni e, quindi, io e la mia amica ci spostammo sulla pista ciclabile. Dopo qualche passo, sia io che la mia amica inciampammo a causa di radici presenti sulla pista ciclabile. Io riuscii a mantenere l'equilibrio
e, invece, la mia amica cadde a terra. Prendo visione delle foto prodotte (sub doc. 17 Parte_1 parte attrice) e riconosco in particolare nella foto n. 6 lo stato dei luoghi. Noi procedevamo sul marciapiede posto a destra rispetto alla pista ciclabile, con direzione verso i “panettoni gialli” che si vedono più avanti nella foto. Quando scendemmo sulla pista ciclabile, dopo alcuni passi, non so meglio precisare, inciampammo nella radice che si vede bene in primo piano e che aveva sollevato in parte la superficie della pista. Io non caddi perché procedevo più a sinistra
e, quindi, verso la fine dell'anomalia stradale, invece la mia amica cadde perché urtò con i piedi contro la parte centrale della radice predetta.” Risulta pertanto provato che a causa delle anomalie caratterizzanti il manto stradale percorso, l'attrice sia inciampata, riportando lesioni.
Il nella comparsa di risposta, al fine di escludere l'an debeatur, eccepisce che le Controparte_1 lesioni riportate dall'attrice non siano dovute alla caduta sull'asfalto, ma ad un altro fattore causale. In particolare, evidenzia l'assenza, in capo alla vittima, di escoriazioni sugli arti e sulle mani, che normalmente si verificano a seguito di contatto violento con il suolo.
Tale contestazione non merita accoglimento considerato che lo stesso CTU, nel caso concreto, ritiene che le lesioni riportate dall'attrice siano compatibili con la natura dell'incidente, descritto in atto di citazione e confermato dal teste sopra indicato. Quest'ultimo, nel corso della sua deposizione, ha confermato la dinamica del fatto e ciò apporta un ulteriore elemento di prova a sostegno della ricostruzione del sinistro nei termini che precedono.
Il convenuto, in subordine, nell'ottica di ottenere la reiezione della domanda attorea, invoca, quale evento interruttivo del rapporto di causalità, il comportamento della stessa danneggiata: in particolare il fatto lesivo si sarebbe verificato sulla pista ciclabile, denotando tale circostanza la violazione da parte dell'attrice medesima dell'art. l'art.190 comma 1 c.d.s. che prescrive che: “ I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”.
pagina 4 di 8 La violazione della predetta regola e, dunque, l'uso improprio della cosa demaniale, integrerebbe, a detta del il caso fortuito idoneo ad escludere qualsiasi forma di responsabilità in Controparte_1 capo all'ente comunale.
Sul punto, questo Giudice ritiene che non risulti dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attrice idonea ad integrare il caso fortuito.
Infatti, il caso fortuito è ravvisabile in tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Sul punto si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che dimostrino alcun comportamento connotato da carattere di imprevedibilità ed eccezionalità posto in essere dall'attrice: la natura meramente colposa della condotta attorea non è ex se sufficiente ad integrare il caso fortuito, necessitandosi il quid pluris dell'imprevedibilità, eccezionalità e abnormità del comportamento tenuto, che deve essere tale da far regredire la res a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno.
Infatti, dalla documentazione fotografica risulta che la pista ciclabile destinata ad uso esclusivo dei velocipedi è contigua al marciapiede riservato ai pedoni e gli stessi non sono separati da cordoli o paletti, con la conseguenza che non è eccezionale uno sconfinamento del pedone nella contigua area ciclabile e la sua successiva caduta a causa di dislivelli, la cui presenza può essere significativamente nascosta dalla presenza di foglie cadenti dagli alberi contigui.
Il comportamento colposo della vittima può, invece, essere valorizzato, come richiesto dall'ente comunale, ex art 1227 comma 1 e assurgere, non a causa interruttiva ed esclusiva, ma a concausa dell'evento lesivo, idonea a ridurre il quantum del risarcimento spettante, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
A tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza
30 giugno 2022, n. 20943).
L'efficienza concausale della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso è confermata dalla visibilità della sconnessione stradale. Le risultanze fotografiche dimostrano che l'anomalia dell'asfalto, pur parzialmente mascherata dalla presenza di qualche foglia, sarebbe stata percepibile attraverso l'adozione di un comportamento improntato ad una maggiore diligenza. Inoltre, risulta confermato dal teste che “erano le ore 16:00 ed il sole non era ancora tramontato” e, pertanto, le condizioni di luce non erano tali da impedire al danneggiato di avvedersi del pericolo.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene che la condotta dell'attrice abbia concorso nella misura di 1/3 alla produzione dell'evento, determinando una corrispondete riduzione della responsabilità del danneggiante.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.ssa
[...]
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
pagina 5 di 8 In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 4;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 45;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado media nei primi 4 giorni, quindi medio/lieve nei successivi 30 giorni e nel resto della temporanea lieve. Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 7% con una sofferenza correlata di grado lievissima se non nulla.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, in merito al danno biologico temporaneo, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti né a titolo di danno dinamico relazionale né a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 4.431,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 1.635,25 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
6.066,25.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 63 (alla data della fine malattia – 01.07.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 7% prevede gli importi standard di euro 10.094,00 per il danno biologico relazionale ed euro
2.524,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
12.618,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%.
Ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale sia adeguato alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione e anche alla luce del fatto che il CTU riferisce che “la paziente percepisce gli effetti dei postumi permanenti sul
“fare quotidiano” in maniera estremamente sfumata ed occasionale e non presenta limitazioni e tanto meno preclusioni ad attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita.” (pag. 12 relazione
CTU)
Rilevato, altresì, che il CTU ha accertato una sofferenza interiore correlata alla lesione permanente del bene salute di grado lievissimo se non nullo, il Tribunale ritiene di dover procedere ad una diminuzione dell'importo standard indicato nella tabella a titolo di sofferenza soggettiva nella misura del 10% e, quindi, per questa voce di danno non patrimoniale va liquidata una somma di € 2.271,60.
Pertanto, per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute deve essere liquidata la somma complessiva di euro 12.365,60.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attrice i seguenti importi:
-euro 791,33 per spese mediche e di cura,
- euro 366,00 per perizia medico - legale ante causam,
pagina 6 di 8 - euro 26,00 per copia cartella clinica,
- euro 20,00 per copia esami diagnostici,
Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 1.203,33 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (14.03.2021) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati 1415,00.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma di euro 19.846,85. Alla luce della corresponsabilità dell'attrice nella misura di 1/3, il danno risarcibile è pari a €
13.231,23.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 13.231,23 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.987,50
(danno biologico temporaneo e spese documentate con riduzione di 1/3) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 8.243,73
(danno biologico permanente ridotto di 1/3) dalla data della fine malattia (1.07.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 13.231,23 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio nella misura di 2/3.
Le spese di CTU medico – legale, nonché le spese di CTP (documentare per euro 366,00), sono poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di 2/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere all'attrice la complessiva somma di euro 13.231,23, oltre Controparte_1 interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e a carico della parte attrice nella misura del restante 1/3;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 363,33, per CTP in euro 244,00 e per onorario di avvocato in euro 3.400,00 oltre
IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
pagina 7 di 8 La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 12.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presenze sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Marcello Anna.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15567/2023
Oggi 12.06.2025 ad ore 11.26 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BATTAGLIA MATTEO GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. PAVONE GIUSEPPE Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 11.03.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15567/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato BATTAGLIA MATTEO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato PAVONE GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 11.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti a Controparte_1 seguito dell'incidente occorso all'attrice in data 14.03.2021, allorché, percorrendo un tratto di strada comunale caratterizzato da sconnessioni, inciampava e cadeva a terra rovinosamente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 17/10/2023 il giudice procedeva all'interrogatorio libero dell'attrice e accoglieva parzialmente le istanze istruttorie. All'udienza del 18/01/2024, all'esito dell'assunzione del teste , il Giudice Testimone_1 disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine la dott.ssa
[...]
. Persona_1 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 05/11/2024, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa per ulteriore trattazione. pagina 2 di 8 All'udienza dell'11/03/2025 il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 12.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attrice meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice affermava che, in data 14 marzo 2021 alle ore
17.00 circa, era in compagnia della signora durante una passeggiata verso il Testimone_1
Parco delle Cave in;
mentre percorreva a piedi il tratto di strada che porta da Via Romagna CP_1 all'interno del Parco sopracitato, incespicava in una sconnessione dell'asfalto, provocata verosimilmente da una radice di un albero sottostante il manto e cadeva rovinosamente a terra.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dalla parte attrice, deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità ex articolo 2051 c.c., ipotesi paradigmatica di responsabilità oggettiva, postula che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011 e numerose altre successive).
Sul piano probatorio ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, spetta di provare che il danno non è stato causato dalla res, ma dal caso fortuito, integrato da un elemento esterno alla sua sfera soggettiva, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, tale da interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Il convenuto deve, pertanto, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre pagina 3 di 8 dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Fatte tali premesse di ordine generale, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e la strada percorsa dall'attrice sulla quale si è verificato Controparte_1
l'evento lesivo, nonché il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.
La sussistenza dei due elementi appena menzionati è confortata sul piano istruttorio dalle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice (sub doc. 17), nonché da parte convenuta (sub doc. n. 6 e 7) da cui risulta in modo inequivocabile che la strada percorsa dalla Sig.ra afferente al territorio del Parte_1
Comune di , presentava delle sconnessioni e che, per regole di comune esperienza, ben può CP_1 accadere di inciampare a causa delle stesse, riportando delle lesioni.
In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 18.01.2024:
- la teste ha dichiarato: “Mentre camminavamo sul marciapiede, Parte_1 vedemmo sopraggiungere dalla direzione opposta alcuni altri pedoni e, quindi, io e la mia amica ci spostammo sulla pista ciclabile. Dopo qualche passo, sia io che la mia amica inciampammo a causa di radici presenti sulla pista ciclabile. Io riuscii a mantenere l'equilibrio
e, invece, la mia amica cadde a terra. Prendo visione delle foto prodotte (sub doc. 17 Parte_1 parte attrice) e riconosco in particolare nella foto n. 6 lo stato dei luoghi. Noi procedevamo sul marciapiede posto a destra rispetto alla pista ciclabile, con direzione verso i “panettoni gialli” che si vedono più avanti nella foto. Quando scendemmo sulla pista ciclabile, dopo alcuni passi, non so meglio precisare, inciampammo nella radice che si vede bene in primo piano e che aveva sollevato in parte la superficie della pista. Io non caddi perché procedevo più a sinistra
e, quindi, verso la fine dell'anomalia stradale, invece la mia amica cadde perché urtò con i piedi contro la parte centrale della radice predetta.” Risulta pertanto provato che a causa delle anomalie caratterizzanti il manto stradale percorso, l'attrice sia inciampata, riportando lesioni.
Il nella comparsa di risposta, al fine di escludere l'an debeatur, eccepisce che le Controparte_1 lesioni riportate dall'attrice non siano dovute alla caduta sull'asfalto, ma ad un altro fattore causale. In particolare, evidenzia l'assenza, in capo alla vittima, di escoriazioni sugli arti e sulle mani, che normalmente si verificano a seguito di contatto violento con il suolo.
Tale contestazione non merita accoglimento considerato che lo stesso CTU, nel caso concreto, ritiene che le lesioni riportate dall'attrice siano compatibili con la natura dell'incidente, descritto in atto di citazione e confermato dal teste sopra indicato. Quest'ultimo, nel corso della sua deposizione, ha confermato la dinamica del fatto e ciò apporta un ulteriore elemento di prova a sostegno della ricostruzione del sinistro nei termini che precedono.
Il convenuto, in subordine, nell'ottica di ottenere la reiezione della domanda attorea, invoca, quale evento interruttivo del rapporto di causalità, il comportamento della stessa danneggiata: in particolare il fatto lesivo si sarebbe verificato sulla pista ciclabile, denotando tale circostanza la violazione da parte dell'attrice medesima dell'art. l'art.190 comma 1 c.d.s. che prescrive che: “ I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”.
pagina 4 di 8 La violazione della predetta regola e, dunque, l'uso improprio della cosa demaniale, integrerebbe, a detta del il caso fortuito idoneo ad escludere qualsiasi forma di responsabilità in Controparte_1 capo all'ente comunale.
Sul punto, questo Giudice ritiene che non risulti dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attrice idonea ad integrare il caso fortuito.
Infatti, il caso fortuito è ravvisabile in tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Sul punto si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che dimostrino alcun comportamento connotato da carattere di imprevedibilità ed eccezionalità posto in essere dall'attrice: la natura meramente colposa della condotta attorea non è ex se sufficiente ad integrare il caso fortuito, necessitandosi il quid pluris dell'imprevedibilità, eccezionalità e abnormità del comportamento tenuto, che deve essere tale da far regredire la res a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno.
Infatti, dalla documentazione fotografica risulta che la pista ciclabile destinata ad uso esclusivo dei velocipedi è contigua al marciapiede riservato ai pedoni e gli stessi non sono separati da cordoli o paletti, con la conseguenza che non è eccezionale uno sconfinamento del pedone nella contigua area ciclabile e la sua successiva caduta a causa di dislivelli, la cui presenza può essere significativamente nascosta dalla presenza di foglie cadenti dagli alberi contigui.
Il comportamento colposo della vittima può, invece, essere valorizzato, come richiesto dall'ente comunale, ex art 1227 comma 1 e assurgere, non a causa interruttiva ed esclusiva, ma a concausa dell'evento lesivo, idonea a ridurre il quantum del risarcimento spettante, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
A tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza
30 giugno 2022, n. 20943).
L'efficienza concausale della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso è confermata dalla visibilità della sconnessione stradale. Le risultanze fotografiche dimostrano che l'anomalia dell'asfalto, pur parzialmente mascherata dalla presenza di qualche foglia, sarebbe stata percepibile attraverso l'adozione di un comportamento improntato ad una maggiore diligenza. Inoltre, risulta confermato dal teste che “erano le ore 16:00 ed il sole non era ancora tramontato” e, pertanto, le condizioni di luce non erano tali da impedire al danneggiato di avvedersi del pericolo.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene che la condotta dell'attrice abbia concorso nella misura di 1/3 alla produzione dell'evento, determinando una corrispondete riduzione della responsabilità del danneggiante.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.ssa
[...]
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
pagina 5 di 8 In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 4;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 45;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado media nei primi 4 giorni, quindi medio/lieve nei successivi 30 giorni e nel resto della temporanea lieve. Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 7% con una sofferenza correlata di grado lievissima se non nulla.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, in merito al danno biologico temporaneo, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti né a titolo di danno dinamico relazionale né a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 4.431,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 1.635,25 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
6.066,25.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 63 (alla data della fine malattia – 01.07.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 7% prevede gli importi standard di euro 10.094,00 per il danno biologico relazionale ed euro
2.524,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
12.618,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%.
Ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale sia adeguato alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione e anche alla luce del fatto che il CTU riferisce che “la paziente percepisce gli effetti dei postumi permanenti sul
“fare quotidiano” in maniera estremamente sfumata ed occasionale e non presenta limitazioni e tanto meno preclusioni ad attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita.” (pag. 12 relazione
CTU)
Rilevato, altresì, che il CTU ha accertato una sofferenza interiore correlata alla lesione permanente del bene salute di grado lievissimo se non nullo, il Tribunale ritiene di dover procedere ad una diminuzione dell'importo standard indicato nella tabella a titolo di sofferenza soggettiva nella misura del 10% e, quindi, per questa voce di danno non patrimoniale va liquidata una somma di € 2.271,60.
Pertanto, per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute deve essere liquidata la somma complessiva di euro 12.365,60.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attrice i seguenti importi:
-euro 791,33 per spese mediche e di cura,
- euro 366,00 per perizia medico - legale ante causam,
pagina 6 di 8 - euro 26,00 per copia cartella clinica,
- euro 20,00 per copia esami diagnostici,
Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 1.203,33 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (14.03.2021) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati 1415,00.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma di euro 19.846,85. Alla luce della corresponsabilità dell'attrice nella misura di 1/3, il danno risarcibile è pari a €
13.231,23.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 13.231,23 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.987,50
(danno biologico temporaneo e spese documentate con riduzione di 1/3) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 8.243,73
(danno biologico permanente ridotto di 1/3) dalla data della fine malattia (1.07.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 13.231,23 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio nella misura di 2/3.
Le spese di CTU medico – legale, nonché le spese di CTP (documentare per euro 366,00), sono poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di 2/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere all'attrice la complessiva somma di euro 13.231,23, oltre Controparte_1 interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e a carico della parte attrice nella misura del restante 1/3;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 363,33, per CTP in euro 244,00 e per onorario di avvocato in euro 3.400,00 oltre
IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
pagina 7 di 8 La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 12.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presenze sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Marcello Anna.
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