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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa con ricorso da
Codice fiscale: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. INVIDIA ANTONIO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro odice fiscale: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. CAPRARA FILIPPO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 01/10/2025 le parti, hanno confermato le conclusioni conformi come da nota di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025 che qui di seguito si riportano:
“1. Disporsi la separazione personale dei coniugi, liberi ciascuno di fissare la propria autonoma
residenza;
2. Allo stato, nulla disporsi in merito al contributo di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
;
[...]
3. Darsi atto del reciproco impegno delle parti di attivarsi per una successiva trattativa della
definizione, in sede di divorzile, relativa a:
a) ai diritti attinenti ai beni immobili e mobili, risultanti documentalmente ancora in comproprietà tra
le parti, come descritti in atti;
b) alla posizione e agli eventuali diritti spettanti, in sede divorzile, alla sig.ra , Parte_1
compreso il diritto all'eventuale assegno divorzile;
4. Le parti danno atto di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di
separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 14/04/2025 la sig.ra chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale del matrimonio contratto con il sig. alle domande di cui al ricorso Controparte_1
introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 10/07/2025, si costituiva in giudizio parte convenuta la quale contestava le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto,
formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza del 09/09/2025 le parti confermavano la volontà di separarsi e che non c'erano margini di riconciliazione, alla stessa udienza il Giudice invita le parti a valutare una soluzione transattiva della vertenza.
All'udienza del 01/10/2025 i procuratori davano atto di aver depositato conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti depositate in data 29 e 30 settembre 2025 e chiedevano la riserva al Collegio
sulle conclusioni concordemente adottate.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione alle conclusioni conformi adottate con note di deposito del 29 e 30 settembre 2025 , atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 29 e 30 settembre 2025 richiamate all'udienza del 01/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in RIVOLI VERONESE il 07/09/1991 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di RIVOLI VERONESE (n. 12, P. II, Serie A, Anno 1991), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29 e 30 settembre 2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le pagina 3 di 4 parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RIVOLI
VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa con ricorso da
Codice fiscale: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. INVIDIA ANTONIO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro odice fiscale: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. CAPRARA FILIPPO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 01/10/2025 le parti, hanno confermato le conclusioni conformi come da nota di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025 che qui di seguito si riportano:
“1. Disporsi la separazione personale dei coniugi, liberi ciascuno di fissare la propria autonoma
residenza;
2. Allo stato, nulla disporsi in merito al contributo di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
;
[...]
3. Darsi atto del reciproco impegno delle parti di attivarsi per una successiva trattativa della
definizione, in sede di divorzile, relativa a:
a) ai diritti attinenti ai beni immobili e mobili, risultanti documentalmente ancora in comproprietà tra
le parti, come descritti in atti;
b) alla posizione e agli eventuali diritti spettanti, in sede divorzile, alla sig.ra , Parte_1
compreso il diritto all'eventuale assegno divorzile;
4. Le parti danno atto di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di
separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 14/04/2025 la sig.ra chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale del matrimonio contratto con il sig. alle domande di cui al ricorso Controparte_1
introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 10/07/2025, si costituiva in giudizio parte convenuta la quale contestava le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto,
formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza del 09/09/2025 le parti confermavano la volontà di separarsi e che non c'erano margini di riconciliazione, alla stessa udienza il Giudice invita le parti a valutare una soluzione transattiva della vertenza.
All'udienza del 01/10/2025 i procuratori davano atto di aver depositato conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti depositate in data 29 e 30 settembre 2025 e chiedevano la riserva al Collegio
sulle conclusioni concordemente adottate.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione alle conclusioni conformi adottate con note di deposito del 29 e 30 settembre 2025 , atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 29 e 30 settembre 2025 richiamate all'udienza del 01/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in RIVOLI VERONESE il 07/09/1991 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di RIVOLI VERONESE (n. 12, P. II, Serie A, Anno 1991), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29 e 30 settembre 2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le pagina 3 di 4 parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RIVOLI
VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4