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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1
TR TE
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. MASCAGNI
LORENZO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue: “voglia il
Tribunale pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni oggi pattuite dalle parti, con adesione alla proposta formulata dal giudice", che qui si riportano integralmente:
1. le figlie minorenni, OP nata il [...] e ET nata il [...] rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
2. conferma dell'assegnazione della casa familiare sita Grosseto, loc. Batignano, via poggio
Ciaffarello n. 10, alla madre, AN AN;
3. il padre non collocatario potrà vedere e tenere con sé le figlie, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, con le seguenti modalità:
- nel periodo che va dal 15 novembre sino a fine febbraio a settimane alternate secondo il seguente schema
Gloo Mart Ven Lan Sab Dom Merc
Padre Madre Madre Padre Sett.1 madre madre (sino Madre
(dall'entrata all'accompagna a scuola) mento a scuola del giovedi)
Sett.2 Madre Padre Padre Padre (sino Madre Madre madre all'accompagnament (dall'entrata scuole del a scuola) D
venerdi)
- nel periodo che va dall'1 marzo al 15 novembre secondo il seguente schema
Mart. Sab Lun. Merc. Give Ven Dom
Padre Madr madre Madre Madre Sett.1 Madre madre
(dall'entrata a Scuola sino all'accompa gnamento a scuola del mercoledi
Sett.2 madre Padre Madre Madre Madr Madre madre
(dall'entrata scuola a sino
all'accompa gnamento a scuola del mercoledi
-in deroga alla regolamentazione ordinaria sopra indicata
⚫ la madre nel periodo di chiusura scolastica avrà diritto a tenere con sé le figlie per 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
il padre avrà diritto a tenere con sé le figlie, in Grosseto, assicurandone la frequenza scolastica, per 15 giorni anche consecutivi, nel mese di gennaio, da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno;
in tale periodo le bambine staranno con la madre per un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al riaccompagnamento a scuola il giorno seguente, da individuarsi, salvo il diverso accordo delle parti, nella giornata del mercoledì;
Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno con il padre uno dei giorni festivi (Natale, Capodanno o Epifania) o delle vigilie dei giorni festivi in cui egli non lavora;
con la madre il restante periodo di vacanza.
Le figlie trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali con la madre in quanto il padre è impegnato al lavoro.
4. nelle mensilità da marzo a novembre, il padre resistente contribuirà, al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante il versamento entro il giorno 25 di ogni mese alla madre collocataria della somma di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie;
5. nelle mensilità da dicembre a febbraio, il padre resistente contribuirà al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante il versamento entro il giorno 25 di ogni mese alla madre collocataria della somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie;
6. l'assegno unico dovuto per le figlie sarà integralmente percepito dalla madre;
7. le parti continueranno a farsi carico per la propria quota del 50% del pagamento dei ratei del muto insistente sulla casa familiare assegnata alla madre."
8. le spese per le utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: luce, gas, acqua tassa rifiuti) saranno esclusivamente a carico della sig.ra AN"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RC (Serie C, Parte II, atto n. 14, anno 2012).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie Per_1 (il 03/04/2014) e Per_2 (il 18/09/2020).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 1. 1 dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
RC (Serie C, Parte II, atto n. 14, anno 2012), contratto tra Parte_2
[...] in data 03/09/2012;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del 16/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1
TR TE
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. MASCAGNI
LORENZO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue: “voglia il
Tribunale pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni oggi pattuite dalle parti, con adesione alla proposta formulata dal giudice", che qui si riportano integralmente:
1. le figlie minorenni, OP nata il [...] e ET nata il [...] rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
2. conferma dell'assegnazione della casa familiare sita Grosseto, loc. Batignano, via poggio
Ciaffarello n. 10, alla madre, AN AN;
3. il padre non collocatario potrà vedere e tenere con sé le figlie, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, con le seguenti modalità:
- nel periodo che va dal 15 novembre sino a fine febbraio a settimane alternate secondo il seguente schema
Gloo Mart Ven Lan Sab Dom Merc
Padre Madre Madre Padre Sett.1 madre madre (sino Madre
(dall'entrata all'accompagna a scuola) mento a scuola del giovedi)
Sett.2 Madre Padre Padre Padre (sino Madre Madre madre all'accompagnament (dall'entrata scuole del a scuola) D
venerdi)
- nel periodo che va dall'1 marzo al 15 novembre secondo il seguente schema
Mart. Sab Lun. Merc. Give Ven Dom
Padre Madr madre Madre Madre Sett.1 Madre madre
(dall'entrata a Scuola sino all'accompa gnamento a scuola del mercoledi
Sett.2 madre Padre Madre Madre Madr Madre madre
(dall'entrata scuola a sino
all'accompa gnamento a scuola del mercoledi
-in deroga alla regolamentazione ordinaria sopra indicata
⚫ la madre nel periodo di chiusura scolastica avrà diritto a tenere con sé le figlie per 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
il padre avrà diritto a tenere con sé le figlie, in Grosseto, assicurandone la frequenza scolastica, per 15 giorni anche consecutivi, nel mese di gennaio, da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno;
in tale periodo le bambine staranno con la madre per un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al riaccompagnamento a scuola il giorno seguente, da individuarsi, salvo il diverso accordo delle parti, nella giornata del mercoledì;
Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno con il padre uno dei giorni festivi (Natale, Capodanno o Epifania) o delle vigilie dei giorni festivi in cui egli non lavora;
con la madre il restante periodo di vacanza.
Le figlie trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali con la madre in quanto il padre è impegnato al lavoro.
4. nelle mensilità da marzo a novembre, il padre resistente contribuirà, al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante il versamento entro il giorno 25 di ogni mese alla madre collocataria della somma di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie;
5. nelle mensilità da dicembre a febbraio, il padre resistente contribuirà al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante il versamento entro il giorno 25 di ogni mese alla madre collocataria della somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie;
6. l'assegno unico dovuto per le figlie sarà integralmente percepito dalla madre;
7. le parti continueranno a farsi carico per la propria quota del 50% del pagamento dei ratei del muto insistente sulla casa familiare assegnata alla madre."
8. le spese per le utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: luce, gas, acqua tassa rifiuti) saranno esclusivamente a carico della sig.ra AN"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RC (Serie C, Parte II, atto n. 14, anno 2012).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie Per_1 (il 03/04/2014) e Per_2 (il 18/09/2020).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 1. 1 dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
RC (Serie C, Parte II, atto n. 14, anno 2012), contratto tra Parte_2
[...] in data 03/09/2012;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del 16/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti