Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 647/2024 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. MANZO MARIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. ZANNI VALENTINA, cf C.F._3 avv. COLOMBA VITTORIO ( ); C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Mutuo
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: in Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla
PE.le , come rappresentata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in ordine al credito preteso, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e
5987/2023, l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice Dott.ssa Biondo, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1370,00 per compenso ed Euro 286,00
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto per essere non provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere indicata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, di conseguenza, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova, perché inidonea a dimostrare per entrambi i rapporti di finanziamento la formazione del credito preteso e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2248/2023 del 20/12/23, notificato il 05/01/24, che si produce, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 5987/2023, l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice Dott.ssa Biondo, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1370,00 per compenso ed Euro 286,00
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto di finanziamento n. 20220561382965, di originari Euro
40.000,00, prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAE e del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2248/2023 del 20/12/23, notificato il 05/01/24, che si produce, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 5987/2023, l'Ill.mo Tribunale di
Vicenza, nella persona del Giudice Dott.ssa Biondo, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1370,00 per compenso ed Euro 286,00
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato al contratto di finanziamento n.
20220561382965, di originari Euro 40.000,00, prodotto nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere il tasso d'interesse applicato superiore al tasso medio, ex art. 644 coma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2248/2023 del 20/12/23, notificato il 05/01/24, che si produce, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 5987/2023, l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice Dott.ssa Biondo, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 40.127,16 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1370,00 per compenso ed Euro 286,00.
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Convenuto: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.;
Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_1 interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
Fatto e processo
Con atto di citazione in opposizione, il sig. – sul presupposto per cui Parte_1
aveva intrattenuto con FI Banca spa il contratto 20220561382965, concluso in data
26.04.21 e che tale contratto sarebbe stato apparentemente ceduto a –ha Controparte_1 impugnato il d.i. 224/23 emesso da questo Ufficio il 20/12/23 per €40.127,16 a favore di chiedendone la revoca per carenza di legittimazione attiva in capo Controparte_1 all'opposta e, nel merito, per non essere il credito certo, liquido ed esigibile ovvero supportato da idonea documentazione. Ha, inoltre, chiesto la revoca del d.i. in questione in quanto il contratto sarebbe stato nullo per indeterminatezza dell'oggetto non essendo stato indicato ovvero non essendo stato indicato correttamente il TAE e il TAEG. In via subordinata, ha chiesto la revoca del d.i., in quanto il contratto avrebbe previsto un tasso superiore a quello soglia ovvero al tasso medio ex art. 644 III c.p. nonché tassi anatocistici illegittimi.
Con comparsa di costituzione del 4/9/24 si è costituita 224/23 , chiedendo Controparte_1
che venisse pronunciata in via preliminare ordinanza di rigetto ex art. 183 quater cpc;
in via subordinata, ha chiesto concedersi la p.e. e nel merito ha chiesto il rigetto della opposizione.
All'udienza dell'8/10/24 nessuno si è presentato per l'opponente.
Con ordinanza resa fuori udienza il 9/10/24, il giudice ha concesso la p.e. e fissato per remissione in decisione secondo nuovo rito.
All'udienza del 20/2/25 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 1. L'opposizione è infondata e va disattesa.
2. Preliminarmente occorre rilevare che, in data 17/02/2021, il sig. ha sottoscritto Parte_1
con FI Banca S.p.A. il contratto di prestito Banco Posta n. 20220561382965.
Parte opposta ha ritualmente depositato prova della propria legittimazione, mediante allegazione della dichiarazione della cedente (doc. 8 monitorio, pagina 7), documento notarile dal quale si evince appunto l'avvenuta cessione a favore di del credito Controparte_1
relativo al sig. . Inoltre, è agli lo stralcio della G.U. del 31/12/22, a mente della Parte_1
quale si evince che sono stati ceduti all'odierna opposta i crediti che “derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da FI ai sensi di contratti di credito ai consumatori;
(ii) sono sorti tra il
2011 e il 2022 con riferimento ai crediti ceduti ad da FI Banca S.p.A., sono CP_1
sorti tra il 2015 e il 2021 con riferimento ai crediti ceduti ad da CP_1 Controparte_2
sono sorti tra il 2018 e il 2019 con riferimento ai crediti ceduti ad da CP_1 Controparte_3
sono sorti tra il 2020 e il 2021 con riferimento ai crediti ceduti ad da
[...] CP_1
”. CP_3 CP_4
Quindi, considerato che il contratto siglato dal con FI è del 17/2/2021 e Parte_1
che il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio dal termine il 5/5/22, si conclude che l'odierna opposta è legittimata a far valere il credito di cui è causa, per esserne divenuta cessionaria in base ai contratti di cui sopra.
3. Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
3.1 Ora, parte opposta ha allegato il contratto di finanziamento dal quale deriva il credito ingiunto, il piano di ammortamento, l'estratto conto con l'analitica indicazione delle rate di finanziamento pagate e rimaste insolute. Si deve concludere che vi è piena prova dell'entità del credito vantato dall'opposta creditrice.
3.2 Ciò posto, venendo al merito dell'opposizione, le doglianze in merito alla non corretta indicazione del TAE e del TAEG sono infondate.
In particolare, si osserva che il TAN è una indicazione parziale ed insufficiente a determinare l'ammontare degli interessi pattuiti, visto che il TAE (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che non si possa sanzionare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex articolo 117 Tub il contratto in questione, quando l'omissione dell'indicazione del regime di capitalizzazione possa essere ovviata con alcuni calcoli matematici (Cassazione Civile, Sez. III, n. 12889 del 13.05.2021).
Nel caso di specie, il piano di ammortamento (specificamente alla francese) prevede una rata fissa in cui la parte dovuta a titolo di interessi va a decrescere nel tempo, lasciando spazio al capitale che, invece, va progressivamente crescendo.
Dalla tabella allegata in atti si evince, tuttavia, chiaramente che su €40.000,00 di capitale preso a titolo di finanziamento, il sig. doveva restituire € 10.276,16 a titolo di Parte_1
interessi e, pertanto, al di là delle astratte doglianze in punto TAN, si deve ritenere che il debitore fosse sufficientemente edotto dell'entità degli interessi da corrispondere.
3.3 L'eccezione di inesatta indicazione del TAEG (del 6,080% anziché del 6,139%) è infondata perché il TAEG non è un tasso di interesse ma un indice del costo complessivo dell'operazione e, nel caso di divergenza tra dato contrattuale ed effettivo, non deve ritenersi applicabile la sanzione di cui all'articolo 117, comma 7, Tub, ma un mero onere risarcitorio in capo all'Istituto di Credito.
E, tuttavia, tale diritto al risarcimento va nel caso di specie escluso tenuto conto appunto della genericità della doglianza di parte opponente che ha omesso di indicare i costi che sono stati pretermessi ovvero erroneamente calcolati.
3.4 Con riguardo alla eccezione di usurarietà, che va disattesa, si osserva che, al momento della stipula del contratto di finanziamento il tasso soglia usura in allora vigente, per i crediti personali era pari al 15,86 %, mentre il TAEG originario era pari a 6,08%.
Irrilevanti, infine, le doglianze in merito alla usurarietà del TAEG per la previsione della clausola penale di estinzione anticipata, posto che nel caso di specie il sig. non ha Parte_1
estinto anticipatamente il pagamento, rimanendo inadempiente appena un anno dopo la concessione del finanziamento.
Ancora, quanto alla penale del 5% per la decadenza dal beneficio dal termine, basta qui osservare che i conteggi di parte opponente sono del tutto astratti e generici, arrivando a commisurare un TAEG del 56,63%.
Stessa conclusione per l'eccezione di usurarietà svolta da parte opponente in relazione alla presunta percentuale del 10% asseritamente prevista in caso di ritardo e recupero stragiudiziale del credito.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il d.i. 2248/23 emesso da questo Ufficio il 20/12/23;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in €2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 28/02/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello