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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2025 promossa da:
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni
1 ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
B) le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Entrambi i Per_1 genitori si impegnano espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto alla figlia, provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarla del loro affetto e della loro presenza, altresì a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad essi inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore della minore sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei suoi bisogni emotivo-affettivi e materiali;
C) la minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa materna attualmente sita in Santa Rufina (RI), Via Palmiro Togliatti n. 7 e, a far data dal mese di ottobre 2025, in considerazione del recesso anticipato dal contratto di affitto comunicatole dai locatori in data 7 aprile 2025, nel diverso immobile che la madre riuscirà a reperire;
D) i tempi di frequentazione tra il padre, non collocatario, e la figlia sono regolati come segue, sempre nel rispetto delle esigenze e della volontà della minore:
- due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dalle ore 9:00 del sabato, quando il padre preleverà la minore dall'abitazione materna, fino alle ore 21,00 della domenica, quando la riporterà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre non terrà nel week end preleverà la minore il lunedì e il Per_1 mercoledì alle ore 15:50 direttamente all'asilo di Campoloniano (RI) e la terrà con Persona_2 sé fino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo il padre terrà con sé fino alle ore 22,00, quando la riporterà alla madre;
Per_1
- nella settimana in cui il padre terrà nel week end preleverà la minore il mercoledì e il Per_1 venerdì alle ore 15:50 direttamente all'asilo di Campoloniano (RI) e la terrà con sé Persona_2 fino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
- per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro e anche per quanto riguarda il 31 dicembre e il 1° gennaio i genitori rispetteranno il principio dell'alternanza; quanto alle festività pasquali, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- trascorrerà le vacanze estive 10 giorni anche non consecutivi con il padre, che dovranno Per_1 essere concordati entro il mese di giugno e comunque entro e non oltre la fine dell'anno scolastico della minore;
2 - nelle giornate di competenza del padre, qualora lui sia impossibilitato a prelevare la figlia dovrà comunicarlo con adeguato anticipo alla signora e la medesima provvederà a gestire la Pt_1 minore tramite una baby sitter addebitando l'importo di € 10,00 per ciascuna ora al padre, per tutte le ore di sua competenza. Lo stesso avverrà nel caso in cui il padre, diversamente dai presenti accordi, intenda riconsegnare la minore alla madre prima dell'orario stabilito.
- in ogni caso per due lunedì al mese (quando il padre non terrà con sé) i genitori, dovendo Per_1 entrambi lavorare, divideranno le spese della baby sitter che si occuperà di dalle ore 15:50 Per_1 alle ore 20:00.
E) ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della piccola Per_1 compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro ed a comunicare all'altro la propria reperibilità nei periodi di vacanza in cui la figlia minore sarà al medesimo affidata, comunicando il luogo di permanenza ed il relativo indirizzo. Durante i periodi di vacanza, entrambi i genitori consentiranno alla figlia di effettuare chiamate all'altro genitore ogni volta che lo vorrà, favorendo in ogni modo i contatti telefonici con il genitore assente;
F) il Sig. provvederà al mantenimento della figlia mediante versamento alla Parte_2 Per_1 signora a mezzo bonifico sul conto corrente a lei intestato presso Intesa SANPAOLO Parte_3
IBAN: [...] dell'importo di Euro 380,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, sino al 01/08/2027 e di € 400,00 dal mese di Settembre
2027. La somma indicata a titolo di mantenimento (fissata con decorrenza dal mese di Ottobre
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: Novembre
2026);
G) l'assegno unico universale per la minore verrà corrisposto per intero in favore della madre, onerando il padre di fornire tutta la documentazione necessaria e a sottoscrivere la relativa richiesta per consentirne l'accredito in favore esclusivo della madre;
H) entrambi i genitori provvederanno, in ragione del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia e segnatamente quelle medico- sanitarie - non comprese e riconosciute dal S.S.N. - scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, con integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di Rieti. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro il giorno 10 del mese successivo al loro sostenimento. Nello specifico, sempre con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che attualmente le spese straordinarie già concordate sostenute dal nucleo familiare nell'interesse della minore sono: centro estivo nel
3 periodo di chiusura dell'asilo, baby sitter nelle giornate in cui i genitori sono impossibilitati, mensa scolastica, atletica;
I) la Sig.ra con la sottoscrizione del presente Ricorso, riconosce formalmente e Parte_3 costituisce il diritto di abitazione in favore del Sig. sull'immobile sito Contigliano Parte_2
(Rieti), Via Tancia n. 32;
L) la Sig.ra , entro e non oltre il 30/08/2027, dopo il pagamento dell'ultima rata Parte_3 relativa al contratto di acquisto con riserva di proprietà, stipulato in data 7 dicembre 2023 e di cui al punto 7 delle premesse, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla figlia minore la Per_1 nuda proprietà dell'immobile sito in Contigliano, Via Tancia n. 32, con diritto di abitazione al Sig.
il tutto con spese a carico di quest'ultimo e previa autorizzazione del Giudice Parte_2
Tutelare”.
Ragioni di fatto e di diritto e hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, Parte_4 Parte_3 dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale , nata il [...], e sui diritti a quest'ultima Persona_3 afferenti.
Le parti ricorrenti hanno cessato la convivenza e, allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza
4 e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, salvo l'impegno contenuto nell'accordo per cui sono si farà carico delle spese del presente procedimento. Persona_4
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. Parte_5 Parte_3
473bis.51 c.p.c: recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2025 promossa da:
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni
1 ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
B) le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Entrambi i Per_1 genitori si impegnano espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto alla figlia, provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarla del loro affetto e della loro presenza, altresì a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad essi inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore della minore sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei suoi bisogni emotivo-affettivi e materiali;
C) la minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa materna attualmente sita in Santa Rufina (RI), Via Palmiro Togliatti n. 7 e, a far data dal mese di ottobre 2025, in considerazione del recesso anticipato dal contratto di affitto comunicatole dai locatori in data 7 aprile 2025, nel diverso immobile che la madre riuscirà a reperire;
D) i tempi di frequentazione tra il padre, non collocatario, e la figlia sono regolati come segue, sempre nel rispetto delle esigenze e della volontà della minore:
- due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dalle ore 9:00 del sabato, quando il padre preleverà la minore dall'abitazione materna, fino alle ore 21,00 della domenica, quando la riporterà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre non terrà nel week end preleverà la minore il lunedì e il Per_1 mercoledì alle ore 15:50 direttamente all'asilo di Campoloniano (RI) e la terrà con Persona_2 sé fino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo il padre terrà con sé fino alle ore 22,00, quando la riporterà alla madre;
Per_1
- nella settimana in cui il padre terrà nel week end preleverà la minore il mercoledì e il Per_1 venerdì alle ore 15:50 direttamente all'asilo di Campoloniano (RI) e la terrà con sé Persona_2 fino alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
- per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro e anche per quanto riguarda il 31 dicembre e il 1° gennaio i genitori rispetteranno il principio dell'alternanza; quanto alle festività pasquali, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- trascorrerà le vacanze estive 10 giorni anche non consecutivi con il padre, che dovranno Per_1 essere concordati entro il mese di giugno e comunque entro e non oltre la fine dell'anno scolastico della minore;
2 - nelle giornate di competenza del padre, qualora lui sia impossibilitato a prelevare la figlia dovrà comunicarlo con adeguato anticipo alla signora e la medesima provvederà a gestire la Pt_1 minore tramite una baby sitter addebitando l'importo di € 10,00 per ciascuna ora al padre, per tutte le ore di sua competenza. Lo stesso avverrà nel caso in cui il padre, diversamente dai presenti accordi, intenda riconsegnare la minore alla madre prima dell'orario stabilito.
- in ogni caso per due lunedì al mese (quando il padre non terrà con sé) i genitori, dovendo Per_1 entrambi lavorare, divideranno le spese della baby sitter che si occuperà di dalle ore 15:50 Per_1 alle ore 20:00.
E) ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della piccola Per_1 compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro ed a comunicare all'altro la propria reperibilità nei periodi di vacanza in cui la figlia minore sarà al medesimo affidata, comunicando il luogo di permanenza ed il relativo indirizzo. Durante i periodi di vacanza, entrambi i genitori consentiranno alla figlia di effettuare chiamate all'altro genitore ogni volta che lo vorrà, favorendo in ogni modo i contatti telefonici con il genitore assente;
F) il Sig. provvederà al mantenimento della figlia mediante versamento alla Parte_2 Per_1 signora a mezzo bonifico sul conto corrente a lei intestato presso Intesa SANPAOLO Parte_3
IBAN: [...] dell'importo di Euro 380,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, sino al 01/08/2027 e di € 400,00 dal mese di Settembre
2027. La somma indicata a titolo di mantenimento (fissata con decorrenza dal mese di Ottobre
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: Novembre
2026);
G) l'assegno unico universale per la minore verrà corrisposto per intero in favore della madre, onerando il padre di fornire tutta la documentazione necessaria e a sottoscrivere la relativa richiesta per consentirne l'accredito in favore esclusivo della madre;
H) entrambi i genitori provvederanno, in ragione del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia e segnatamente quelle medico- sanitarie - non comprese e riconosciute dal S.S.N. - scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, con integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di Rieti. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro il giorno 10 del mese successivo al loro sostenimento. Nello specifico, sempre con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che attualmente le spese straordinarie già concordate sostenute dal nucleo familiare nell'interesse della minore sono: centro estivo nel
3 periodo di chiusura dell'asilo, baby sitter nelle giornate in cui i genitori sono impossibilitati, mensa scolastica, atletica;
I) la Sig.ra con la sottoscrizione del presente Ricorso, riconosce formalmente e Parte_3 costituisce il diritto di abitazione in favore del Sig. sull'immobile sito Contigliano Parte_2
(Rieti), Via Tancia n. 32;
L) la Sig.ra , entro e non oltre il 30/08/2027, dopo il pagamento dell'ultima rata Parte_3 relativa al contratto di acquisto con riserva di proprietà, stipulato in data 7 dicembre 2023 e di cui al punto 7 delle premesse, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla figlia minore la Per_1 nuda proprietà dell'immobile sito in Contigliano, Via Tancia n. 32, con diritto di abitazione al Sig.
il tutto con spese a carico di quest'ultimo e previa autorizzazione del Giudice Parte_2
Tutelare”.
Ragioni di fatto e di diritto e hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, Parte_4 Parte_3 dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale , nata il [...], e sui diritti a quest'ultima Persona_3 afferenti.
Le parti ricorrenti hanno cessato la convivenza e, allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza
4 e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, salvo l'impegno contenuto nell'accordo per cui sono si farà carico delle spese del presente procedimento. Persona_4
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. Parte_5 Parte_3
473bis.51 c.p.c: recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
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Dott. Costantino De Robbio
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