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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione orale delle parti e riservato il termine di giorni trenta per il deposito, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Matteo Bonoldi, presso il cui studio, sito in Desenzano del Garda (BS) alla Via Adua n. 1, è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
E
c.f. / p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale , a ciò legittimato in forza di procura in data Controparte_2
27 febbraio 2019 n. 21210/7183 di rep. notaio di Milano, Persona_1 congiuntamente a , nella sua qualità di Dirigente e procuratore, Controparte_3 munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 20 aprile 2017 n.
116428/21805 di rep. notaio di Trieste, rappresentata e difesa, in Persona_2 virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di
Repertorio a rogito Notaio di Milano, dall'avv.to Carlo Gagliardi, con Persona_1 domicilio telematico all'indirizzo PEC Email_1
- CONVENUTA-
NONCHE'
(c.f. ) Controparte_4 C.F._2
1 - CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione e richiamate all'udienza medesima): “Tutto ciò qui esposto in fatto e in diritto, il Sig. , come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, Parte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in introduttivo del presente giudizio ovverosia condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è processo pari all'importo di €
93.268,75, o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con spese di CTU da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro".
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note depositate Controparte_5 in vista dell'udienza di discussione e richiamate all'udienza medesima): “Voglia il
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, - In via principale nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata per tutti i motivi esposti in narrativa. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per
l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio chiedeva il risarcimento dei Parte_1 danni sofferti in occasione dell'incidente stradale in cui rimaneva coinvolto in data in data 9.10.2020, quando l'attore, nel transitare verso le ore 14:30 lungo via Madre
Teresa di CA nel Comune di San Marco Argentano in direzione IA
2 AV, a bordo del veicolo Nissan Murano targato FF984JG, di proprietà di
, dopo aver parcheggiato il mezzo a bordo strada con le “quattro Controparte_6 frecce” azionate ed essere sceso dal veicolo al fine di risolvere un'improvvisa anomalia al proprio porta-pacchi, veniva scaraventato a terra a seguito del tamponamento del veicolo nella sua disponibilità da parte del furgone Ford Transit targato CX262MX, di proprietà di e assicurato per la responsabilità Controparte_4 civile con la nell'occasione condotto da Controparte_7 Persona_3 che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. La responsabilità dell'investimento era da ascrivere, ad avviso dell'attore, in via esclusiva al , che Per_3 non solo non rispettava i precetti del codice della strada ma risultava, altresì, positivo al test per le sostanze stupefacenti, per come attestato nella relazione sull'incidente redatta dai Carabinieri della Stazione di IA AV.
Resisteva alla domanda , compagnia di assicurazione del Controparte_7 veicolo di proprietà di , evidenziando quantomeno un concorso di Controparte_4 responsabilità dell'attore in ordine al verificarsi del sinistro, posto che il Pt_1 arrestava il proprio veicolo a bordo strada su una strada a scorrimento veloce sprovvista di corsia di emergenza, senza segnalare adeguatamente la sosta e senza alcun riscontro alla circostanza dell'attivazione delle “quattro frecce”.
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi e CTU medico/legale. All'esito, fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc, le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e questo giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo del codice di rito.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sull'an debeatur.
La domanda di è parzialmente fondata in punto di an debeatur Parte_1
e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Pacifico, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione dei Carabinieri di IA
AV versata in atti, è che nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di citazione si sia verificato un urto tra il veicolo Nissan Murano targato FF984JG condotto da e il veicolo Ford Transit targato CX262MX condotto da Parte_1 Per_3
L'urto, in particolare, si verificava lungo strada provinciale a doppio senso di
[...] circolazione (via Madre Teresa di CA in agro di San Marco Argentano), mentre la Nissan Murano si trovava ferma a bordo strada (in direzione IA AV) e
3 la Ford Transit era in marcia lungo la medesima direzione e interessava la parte anteriore destra del veicolo condotto dal e la parte posteriore del veicolo Per_3 condotto dal Sempre pacifico è che al momento Pt_1 Parte_1 dell'impatto fosse sceso dall'autoveicolo condotto, al fine di sistemare il carico presente nella parte superiore e che egli, per effetto dell'impatto tra i due veicoli, venisse scaraventato in terra riportando delle lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in Pronto Soccorso. Nell'immediato entrambe le parti coinvolte rendevano dichiarazioni ai Carabinieri di IA AV intervenuti sul posto. In particolare il dava atto di aver visto la Nissan ferma a bordo strada - a suo dire senza le Per_3 quattro frecce azionate – e di essersi spostato verso il centro della carreggiata al fine di proseguire la marcia. A quel punto, secondo il suo racconto, il conducente della macchina ferma apriva la portiera e scendeva dal mezzo al fine di sistemare il carico presente nella parte superiore. Tale manovra, in uno al sopraggiungere di altro autoveicolo dall'opposto senso di marcia, induceva il medesimo a sterzare per Per_3 rientrare nella propria corsia di marcia ed evitare il conducente del mezzo fermo. Ciò, tuttavia, determinava l'impatto tra i due veicoli e provocava la caduta del Pt_1 ancora appoggiato alla portiera. dichiarava, invece, che dopo Parte_1 aver accostato il veicolo da lui condotto a bordo strada con le quattro frecce accese, si accingeva, dopo aver sistemato alcuni oggetti presenti nel bagagliaio, a stringere la cordicina che manteneva fermi altri oggetti presenti sul tetto dell'auto, quando ad un tratto veniva scaraventato a terra a seguito dell'urto che la dava al CP_8 mezzo da lui condotto. Il , sentito come teste in giudizio, ha sostanzialmente Per_3 confermato di aver visto la Nissan ferma a bordo strada, di aver tentato di sorpassare il veicolo ma di essere rientrato nella carreggiata con manovra di emergenza, avendo visto macchine provenire dall'opposta corsia di marcia e il conducente del mezzo fermo scendere dopo avere aperto la portiera. Egli confermava, altresì, che il veicolo fermo a bordo strada non aveva le “quattro frecce” azionate.
Maggiori dettagli nel corso del giudizio non sono stati offerti dai Carabinieri di
IA AV sentiti quali testimoni e già autori del rapporto informativo in atti.
In particolare, infatti, il teste si limitava a dare atto che sulla base della Tes_1 posizione finale assunta dai mezzi incidentati, della localizzazione dei danni e delle dichiarazioni rese dagli interessati, poteva concludersi per un tamponamento tra i due veicoli, uno fermo a bordo strada e l'altro marciante. Il teste aggiungeva, altresì, che nel tratto di strada interessato dall'incidente non vi era corsia di emergenza e che
4 qualora vi fosse stato il “triangolo” posto a bordo strada al fine di segnalare il pericolo di ciò si sarebbe dato atto nella relazione, non ricordando direttamente la relativa circostanza. Si evince, infine, dalla relazione dei CC di IA AV che il Per_3
a seguito dell'incidente era sottoposto a test sullo stato psicofisico che risultava positivo per quanto riguarda l'uso di sostanza stupefacente.
Ciò posto in fatto, deve preliminarmente ritenersi non applicabile, in diritto, la presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante, dovuto all'inosservanza della distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 d.lgs. 285/1992, posto che la norma in questione non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dall'incolonnamento durante la circolazione, per come evincibile anche dalla lettera della norma, che nel suo inciso iniziale fa espresso riferimento ad una situazione che si verifica «durante la marcia» dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza, «rispetto al veicolo che precede», vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l'arresto tempestivo onde evitare collisioni (Cass. 17206/2015). Include, di contro, anche la posizione di arresto del veicolo il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ., in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade (Cass., Sez. Un., 8620/2015; Cass. 9948/2022; Cass.
30723/2022). Anche, quindi, in presenza di urto tra veicolo in sosta e veicolo in marcia si applica la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., salvo che si accerti la colpa esclusiva di uno dei conducenti ovvero una diversa gradazione di colpe, giacché l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. 20814/04).
Nel caso di specie è da ritenere che entrambi i conducenti abbiano causalmente concorso al determinarsi del sinistro. Il infatti, arrestava il veicolo da lui Pt_1 condotto ponendosi a bordo della carreggiata di una strada a scorrimento veloce
(discorrendosi di strada provinciale a doppio senso di marcia) e scendendo dal mezzo al fine di meglio legare gli oggetti presenti sulla parte superiore dell'autoveicolo. Non vi è riscontro dell'accensione delle “quattro frecce” da parte dell'attore (quale circostanza da lui affermata ma contestata dalla controparte), né dell'apposizione di
5 un segnale mobile di pericolo che potesse mettere in guardia gli automobilisti provenienti da tergo. Non vale ad esonerare da responsabilità l'attore la circostanza che egli fosse costretto a fermarsi in relazione alla perdita del carico presente sul portabagagli posto nella parte superiore del veicolo, essendo evidentemente onere di chi si mette in marcia assicurarsi delle condizioni di sicurezza del carico trasportato e non essendo state dedotte ragioni imprevedibili o ascrivibili a terzi che possano aver determinato l'allentamento del “cordino”. Benché, quindi, appaia evidente anche la colpa del , che non comprovava di aver fatto tutto il possibile per evitare Per_3
l'ostacolo presentatosi lungo il suo senso di marcia (risulta, infatti, che il convenuto, peraltro positivo al test per la ricerca di sostanza stupefacente, prima cercava di sorpassare la Nissan condotta dal ferma a bordo strada, poi rientrava con Pt_1 una manovra di emergenza resosi conto della presenza di macchine provenienti dal senso opposto di circolazione, quale circostanza, tuttavia, che già di per sé non permetteva ab origine un sorpasso) non sussistono i presupposti per il superamento, nel caso di specie, della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., né per una graduazione in concreto diversa da quella paritaria.
2. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
Venendo al quantum debeatur, il nell'atto introduttivo, ha chiesto il Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'incidente (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo) nonché il danno patrimoniale (per spese mediche sostenute).
Quanto al danno non patrimoniale, nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico/legale per l'individuazione delle conseguenze lesive riconducibili al sinistro oggetto di causa. Il CTU nominato, previa visita del periziando ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva che il in occasione e per effetto Pt_1 del sinistro del 9.10.2020, riportava fratture dell'arco costale destro dalla VI alla IX costa;
frattura soma di D8; frattura del processo trasverso destro e sinistro di L5 e frattura di S2 e S3, nonché un vasto ematoma in regione sacro-coccigea con estensione fino al piede destro, quali lesioni perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo. Ne derivavano postumi invalidanti tali da incidere sull'integrità psico –fisica del danneggiato e da integrare pertanto un “danno biologico”, stimato dall'ausiliario nella misura del 16%, secondo le tabelle in uso per le lesioni macropermanenti. La patologia suddetta determinava, altresì, un periodo di inabilità temporanea totale di 42 giorni;
un periodo di inabilità
6 temporanea parziale al 75 % di 100 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni.
Il CTU escludeva, di contro, un danno psichico causalmente riconducibile ai fatti oggetto di causa, quale conclusione contestata dall'attore, ma che appare conforme alle risultanze istruttorie in atti, posto che l'unica certificazione attestante un
“disturbo d'ansia reattivo” è datato 11.7.2022 e in alcun modo lo stesso medico certificante metteva tale diagnosi in relazione causale al sinistro stradale verificatosi quasi due anni prima.
Vanno, quindi, recepite le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, in quanto immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico.
Quanto alle modalità di liquidazione del danno alla salute, trattandosi di lesioni macropermanenti, non potendosi applicare, ratione temporis in relazione alla data del sinistro, la tabella unica prevista dall'art. 138 c.d.a., ritiene questo giudice, di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (Cass. 8532/2020; Cass. 17018/2018) sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Tenendosi conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (77 anni)
e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità e per come si avrà modo di dire infra e tiene conto della rivalutazione monetaria delle singole voci rispetto alla versione meno recente, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 33.042,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 3.330,81);
- euro 4.830,00 per ITA (euro 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta);
- euro 8.625,00 per ITP al 75%;
- euro 1.725,00 per ITP al 50%;
- euro 862,50 per ITP al 25%;
La somma così ottenuta (euro 49.084,50) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 63.292,50. Considerata, pertanto, la particolare intensità del pregiudizio sofferto e il percorso duro e doloroso che l'attore doveva subire a fini di riabilitazione, emerso dalla deposizione della figlia, sul punto
7 suffragata dalla stessa documentazione attestante il percorso riabilitativo intrapreso, la somma tabellarmente ottenuta può essere elevata ad euro 55.000,00 euro.
Quanto al danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 9006/2022). E' onere, evidentemente, del danneggiato allegare e dimostrare l'esistenza di tale posta di danno, pur potendosi ricorrere, a fini di prova, a tutti i mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (Cass. 23469/2018).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto nell'atto introduttivo di aver patito “un significativo danno morale dovuto alla condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuto a trovare in seguito alle lesioni subite (problematica di tipo pscichiatrico reattivo depressivo-ansiosa di grado significativo riscontrata dallo specialista)”. Il danno morale, quindi, è stato sovrapposto al danno psichico, di cui non è stata offerta prova nel caso di specie.
Il danno non patrimoniale va, pertanto, quantificato all'attualità nella misura di euro
55.000,00.
Quanto al danno da spese mediche, quelle documentate dall'attore sono state ritenute congrue rispetto alle patologie causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa nella misura di euro 1.400,00. Solo entro tali limiti, pertanto, può trovare accoglimento la relativa domanda risarcitoria.
Il danno ristorabile ammonta, pertanto e conclusivamente, ad euro 55.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 1.400,00 per danno non patrimoniale.
Di esse i convenuti (rispettivamente, compagnia di assicurazione del veicolo condotto da e proprietario del veicolo medesimo, che non ha dimostrato che la Persona_3 circolazione del mezzo è avvenuta contro la propria volontà, ex art. 2054 c.c.) risponderanno nella misura del 50% in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità dell'attore.
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, essendosi operata una liquidazione all'attualità non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino
8 alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale. Sulle somme liquidate a titolo di rimborso spese mediche andranno, invece, computate tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum” (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014) – risultato essere inferiore al “disputatum” - e in applicazione dei medi tabellari, congrui rispetto alle caratteristiche concrete del giudizio. In ragione, tuttavia, del riconosciuto concorso di responsabilità dell'attore, le spese vengono compensate in misura di metà, ponendosi la restante metà a carico dei convenuti soccombenti. Le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico delle parti (attore e convenuto in solido) in misura di metà ciascuna, alla luce della riconosciuta responsabilità concorrente dei conducenti e della funzionalità dell'accertamento alle ragioni di ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la responsabilità concorrente dei conducenti dei due veicoli coinvolti in ordine al verificarsi del sinistro oggetto di domanda;
2. per l'effetto condanna , in persona del l.r.p.t. e il Controparte_7 responsabile civile in solido al risarcimento, nella misura del Controparte_4
50%, del danno in favore dell'attore, nella misura di euro 27.500,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi come specificato in motivazione ed euro
700,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come specificato in motivazione;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore del 50% delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 385,90 (su euro
771,80) per esborsi ed euro 3.808,00 (su euro 7.616,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara le spese compensate per il restante 50%;
9 5. pone le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico delle parti (attore e convenuti in solido) in misura del
50% ciascuna;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 20/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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