Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 19359/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
***
È comparso, per parte appellante, l'avv. Fabio Mirante, per delega avv. MAZZOTTA
nessun altro compare alle 12.15.
L'avv. Mirante precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo,
e discute la causa richiamando le considerazioni svolte nei propri precedenti scritti.
Il Giudice
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all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 655/2022 pubblicata l'11.2.2022, il Giudice di
Pace di Barra, accogliendo la domanda proposta da contro Controparte_1
l' e la ha dichiarato Parte_1 Controparte_2
l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, del credito, indicato nella cartella esattoriale n. 07120140084276381000, per essere decorso, nel tempo successivo alla notificazione sua e della successiva intimazione di pagamento, un tempo superiore ai tre anni.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2010, dell'importo di € 365,59, ed aveva chiesto che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine di prescrizione del credito, di durata triennale, successivamente alla notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda dell'attore.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, l'inammissibilità
Pagina 2 di 6 dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, l'insussistenza della prescrizione e la carenza di legittimazione passiva di esso concessionario.
2. Con il primo motivo di appello, l'istante chiede la riforma dell'impugnato provvedimento, non sussistendo, a suo avviso, la giurisdizione ordinaria sulla controversia in oggetto.
Il credito riportato nel ruolo oggetto di lite (costituente solo una delle diverse pretese creditorie contenute nella citata cartella) concerne, come detto, la tassa automobilistica regionale, ovverosia un tributo.
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità, anche alla luce di quanto deciso dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 114/18, ha elaborato i seguenti principi in tema di giurisdizione sulle opposizioni esecutive, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si
reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
Pagina 3 di 6 giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, sebbene invero non sia chiaro, nella prospettazione dell'opponente, né quale sia il termine di decorrenza della prescrizione, né se la notificazione della cartella sia o meno regolarmente avvenuta.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Pagina 4 di 6 Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria;
nel caso di specie, non essendo stato formato l'atto di pignoramento, con il quale, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., ha di regola principio l'esecuzione, questa non può dirsi iniziata.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
I restanti motivi di appello restano assorbiti.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 655/2022 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Barra, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa Controparte_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
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2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. condanna l'appellato alla refusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm. in complessivi € 280,00 per il primo grado ed € 380,00
per il secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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