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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. AF NO Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa IA RI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1053/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Oriana Grassi
RICORRENTE
E
n. a AM CO il 25.1.1980 cf rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Teresa Caprio
RESISTENTE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 21 novembre 2025;
Parere del PM acquisito in data 19.4.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.4.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 11.5.2019, matrimonio dal quale è nato , in [...]1.2023. Controparte_2 Per_1 Dopo aver inizialmente stabilito il luogo di residenza familiare in Inghilterra la resistente decideva di portare a termine la gravidanza in Italia presso la casa dei genitori, situazione che si protraeva anche dopo la nascita di . Per_1
Il ricorrente esponeva che da allora era stato sempre più difficile far parte della vita del figlio in maniera stabile e costante.
Per questi motivi
, adiva il Tribunale per chiedere la separazione con addebito alla CP_1 affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione Per_1 materna;
calendarizzazione delle visite secondo quanto meglio esplicitato in sede di ricorso introduttivo.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a richiedere la copia della cartella clinica relativa alla fecondazione assistita del figlio presso la clinica Gennet city Fertility di Londra. Per_1
Chiedeva infine la nomina di un curatore speciale per il figlio, affinché si potesse mediare nei rapporti genitoriali.
Si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti come operata dal Controparte_1 ricorrente e concludeva per la pronuncia della separazione con addebito a carico del ricorrente;
l'affido esclusivo del piccolo;
il rigetto della richiesta di autorizzazione ad accedere alla Per_1 copia della cartella clinica;
chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della frase contenuta alla pagina 7 ottavo rigo del ricorso introduttivo “… con un'unica ovaia”.
Dopo aver ascoltato le parti all'udienza del 12 settembre 2024, veniva emessa ordinanza in data 25 settembre 2024 con la quale si stabiliva l'affido condiviso di con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con onere di contribuzione di euro 350,00 a carico del padre, oltre euro
150,00 a titolo di assegno separativo. Rimandava alle determinazioni della CTU la calendarizzazione delle visite tra il padre e il minore.
La consulente nominata, dottoressa , con consulenza depositata, disponeva Persona_2 che il padre potesse visitare il bambino ogni volta che rientri dall'Inghilterra con affiancamento della madre;
suggeriva la possibilità di pernottamento a partire dal luglio 2025, disponendo in ogni caso che fino ai tre anni del minore, la madre fosse accessibile e geograficamente vicina al piccolo.
La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente l'ordinanza del 25 settembre 2024 escludendo il mantenimento sotto forma di assegno separativo da versarsi a carico di Parte_1
nei confronti di per essersi quest'ultima tardivamente costituita. Confermava
[...] Controparte_1 nel resto la citata ordinanza.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione. La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi, in fatto, dal
2022, le dichiarazioni rese in corso di causa e la distanza geografica rilevante tra le parti hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi l'addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue.
Va in primis e rigettata la richiesta di addebito formulata da per essersi la Controparte_3 stessa tardivamente costituita. Dalla documentazione in atti allegata si evince che, successivamente alla proposizione in data
11.4.2024 da parte del ricorrente del ricorso per la separazione personale dalla coniuge, il giudice con decreto del 16.4.2024, rigettata l'istanza finalizzata alla adozione dei provvedimenti inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c. ed esclusi i presupposti per l'applicazione dell'art. 473 bis.40 c.p.c., fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 12.9.2024, disponendo quanto prescritto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., segnatamente onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza entro il termine di giorni 60 liberi prima dell'udienza ed assegnando alla parte convenuta il termine di giorni trenta prima dell'udienza per la costituzione, informandola al contempo che la costituzione oltre il termine avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c.. Il ricorso e decreto predetto venivano ritualmente notificati alla in data 23.5.2024, CP_1 come da relata di notifica in atti e quest'ultima, che avrebbe dovuto costituirsi entro il 13.7.2024 (il procedimento non rientra fra quelli esclusivi dalla sospensione feriale dei termini, né fu emesso un decreto di trattazione dello stesso in via di urgenza nel periodo feriale, cfr Cass. S.U. n. 12946\2024), mentre si costituiva il 13.8.2024. La costituzione tardiva, pertanto, determina, ai sensi degli artt. 473 bis 14 c.p.c. e 473 bis 16 c.p.c., in relazione all'art. 167 c.p.c., la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali tra cui, appunto, la richiesta di addebito.
Con riguardo alla richiesta di addebito avanzata da , la stessa deve essere Parte_1 rigettata.
Dall'ascolto delle parti svoltosi in data 12 settembre 2024 è emerso che le stesse vivevano una situazione di crisi che non può essere individuata nel mero fatto dell'allontanamento, peraltro concordato, della dalla residenza coniugale. Il ricorrente infatti ha ammesso che “mi aveva CP_1 accennato ad una separazione verbalmente qualche volta” e che comunque la decisione che la resistente trascorresse la gravidanza in Italia, trattandosi di una gravidanza complicata, era stata pacificamente concordata. avrebbe infatti potuto beneficiare dell'assistenza e della Controparte_1 cura continua e dei suoi genitori e non vivere da sola senza il supporto di una rete familiare costante dato il lavoro intenso del marito.
Alla luce di questi fatti e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, non è possibile affermare che la fine del matrimonio dipenda dalla circostanza che la resistente non abbia più voluto far ritorno in Inghilterra, poiché è emerso un quadro di disagio e di incomprensioni latente e diffuso che non sanzionarsi con lo stigma della addebitabilità.
Sull'affidamento del figlio
Va confermata la statuizione resa con ordinanza del 25.9.2024 secondo cui il figlio minore,
, vada affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre. Ed infatti, da un lato non si è concretamente e seriamente opposta alla Controparte_1 richiesta di affido condiviso visto che, sebbene non abbia reiterato tale disponibilità nelle memorie conclusionali, lo ha fatto comunque nel corso dell'udienza, come ne ha dato atto il precedente istruttore con la citata ordinanza del 25 settembre 2024; dall'altro va evidenziato che le parti, ascoltati dalla consulente dottoressa , sono apparse estremamente rispettose e collaborative. Persona_2
L'auspicio è, pertanto, che, al di fuori delle dinamiche giurisdizionali, le parti possano trovare un proficuo canale di comunicazione per il prioritario interesse del minore.
Con riferimento alle modalità di frequentazione del minore con il padre, ci si riporta alla calendarizzazione svolta in sede peritale per cui il padre, in ragione della sua residenza all'estero e delle effettive difficoltà a presenziare frequentemente, incontrerà il figlio ogni qualvolta gli sia possibile rientrare da Londra. Affinché si agevoli la cura ma anche il raggiungimento di una piena autonomia da parte del ricorrente, la lo affiancherà per qualche ora nell'accudimento del CP_1 figlio, per poi essere totalmente autonomo.
Per le prossime festività natalizie (2025) il piccolo trascorrerà con il padre la giornata del
25.12.2025 dalle ore 10.00 alle ore 15.00; parimenti la giornata del 26.12.2025.
I pernottamenti potranno saranno inseriti a partire dall'estate 2026, prevedendo un graduale inserimento con la madre, secondo buonsenso.
Sul mantenimento del figlio
Con riguardo al mantenimento del figlio, va confermato il provvedimento reso in data
25.9.2024 che ha previsto una contribuzione a carico di di € 350,00, Parte_1 provvedimento confermato dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 23-6-2025.
In generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020, n. 16739: L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente debba affrontare spese consistenti per la permanenza in Inghilterra, ha tuttavia un un'entrata fissa e affidabile -derivante dal suo impiego presso la Mc
Laren a tempo indeterminato- pari ad € 2500,00 netti mensili, e considerato anche l'ulteriore occupazione presso un autolavaggio. Rimangono a carico dei genitori in misura uguale le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS.
L'assegno unico spetterà integralmente alla resistente, principale collocataria del minore.
Sul mantenimento del coniuge
Va rigettata la richiesta di mantenimento avanzata da , richiesta tardivamente Controparte_1 avanzata come precedentemente argomentato.
Sulla nomina di un curatore speciale
La richiesta avanzata dal ricorrente va certamente rigettata non profilandosi alcun motivo di inadeguatezza, anche sostanziale, nel rappresentare i bisogni e le esigenze del minore. Il curatore non può essere infatti visto come una persona con la quale interloquire, obliterando il ruolo congiunto che deve essere espletato da entrambi i genitori per il corretto esercizio funzionale della loro potestà, ma va nominato quando vi sia una acclarata incapacità nella gestione degli interessi - oltre che processuali- anche sostanziali del minore.
Nel caso di specie, i dissidi e le incomprensioni tra i coniugi non possono essere causa giustificatrice della nomina di una figura che si ponga quale elemento di raccordo tra gli stessi, non ravvisandosi, nemmeno in astratto, alcuna inadempienza nei confronti del minore Per_1
Sulla richiesta di cancellazione delle frasi offensive
Parte resistente ha chiesto la cancellazione della frase contenuta alla pagina 7 rigo 8 il ricorso introduttivo “… con un'unica ovaia”.
La richiesta va rigettata.
Si considerano infatti offensive le frasi che rappresentino insulti, denigrazioni personali, attacchi alla dignità della controparte o comunque frasi che non siano pertinenti alla causa o che non abbiano alcuna utilità ai fini della difesa ma servono solo a screditare la controparte.
Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a rappresentare uno dei possibili motivi giustificatori dell'accesso ad una cura per l'infertilità.
Ritiene il collegio che non sia ravvisabile alcun intento denigratorio o colpevolizzante, trattandosi di un mero dato clinico che, quand'anche errato, non può essere meritevole di censura da parte del Tribunale.
Va rigettata, infine, la richiesta di autorizzazione alla consultazione della cartella clinica avanzata dal ricorrente trattandosi di richiesta assolutamente irrituale non pertinente con l'oggetto del presente giudizio né rientrante nelle competenze del collegio.
Sulle spese Le spese possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a NO CE il Parte_1
16.10.1991 e n. a AM CO (USA) il 25.1.1980; Controparte_1
• Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente dello stesso alla madre, ; Controparte_1
• Dispone che le visite seguano le indicazioni indicate in parte motiva;
• Conferma, con riguardo al mantenimento nei confronti del figlio, integralmente l'ordinanza del 25.9.2024, con assegno unico integralmente alla madre e spese straordinarie come da protocollo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino nella misura del 50% ciascuno;
• Rigetta ogni altra domanda
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
OT IA RI OT AF NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. AF NO Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa IA RI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1053/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Oriana Grassi
RICORRENTE
E
n. a AM CO il 25.1.1980 cf rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Teresa Caprio
RESISTENTE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 21 novembre 2025;
Parere del PM acquisito in data 19.4.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.4.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 11.5.2019, matrimonio dal quale è nato , in [...]1.2023. Controparte_2 Per_1 Dopo aver inizialmente stabilito il luogo di residenza familiare in Inghilterra la resistente decideva di portare a termine la gravidanza in Italia presso la casa dei genitori, situazione che si protraeva anche dopo la nascita di . Per_1
Il ricorrente esponeva che da allora era stato sempre più difficile far parte della vita del figlio in maniera stabile e costante.
Per questi motivi
, adiva il Tribunale per chiedere la separazione con addebito alla CP_1 affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione Per_1 materna;
calendarizzazione delle visite secondo quanto meglio esplicitato in sede di ricorso introduttivo.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a richiedere la copia della cartella clinica relativa alla fecondazione assistita del figlio presso la clinica Gennet city Fertility di Londra. Per_1
Chiedeva infine la nomina di un curatore speciale per il figlio, affinché si potesse mediare nei rapporti genitoriali.
Si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti come operata dal Controparte_1 ricorrente e concludeva per la pronuncia della separazione con addebito a carico del ricorrente;
l'affido esclusivo del piccolo;
il rigetto della richiesta di autorizzazione ad accedere alla Per_1 copia della cartella clinica;
chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della frase contenuta alla pagina 7 ottavo rigo del ricorso introduttivo “… con un'unica ovaia”.
Dopo aver ascoltato le parti all'udienza del 12 settembre 2024, veniva emessa ordinanza in data 25 settembre 2024 con la quale si stabiliva l'affido condiviso di con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con onere di contribuzione di euro 350,00 a carico del padre, oltre euro
150,00 a titolo di assegno separativo. Rimandava alle determinazioni della CTU la calendarizzazione delle visite tra il padre e il minore.
La consulente nominata, dottoressa , con consulenza depositata, disponeva Persona_2 che il padre potesse visitare il bambino ogni volta che rientri dall'Inghilterra con affiancamento della madre;
suggeriva la possibilità di pernottamento a partire dal luglio 2025, disponendo in ogni caso che fino ai tre anni del minore, la madre fosse accessibile e geograficamente vicina al piccolo.
La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente l'ordinanza del 25 settembre 2024 escludendo il mantenimento sotto forma di assegno separativo da versarsi a carico di Parte_1
nei confronti di per essersi quest'ultima tardivamente costituita. Confermava
[...] Controparte_1 nel resto la citata ordinanza.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione. La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi, in fatto, dal
2022, le dichiarazioni rese in corso di causa e la distanza geografica rilevante tra le parti hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi l'addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue.
Va in primis e rigettata la richiesta di addebito formulata da per essersi la Controparte_3 stessa tardivamente costituita. Dalla documentazione in atti allegata si evince che, successivamente alla proposizione in data
11.4.2024 da parte del ricorrente del ricorso per la separazione personale dalla coniuge, il giudice con decreto del 16.4.2024, rigettata l'istanza finalizzata alla adozione dei provvedimenti inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c. ed esclusi i presupposti per l'applicazione dell'art. 473 bis.40 c.p.c., fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 12.9.2024, disponendo quanto prescritto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., segnatamente onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza entro il termine di giorni 60 liberi prima dell'udienza ed assegnando alla parte convenuta il termine di giorni trenta prima dell'udienza per la costituzione, informandola al contempo che la costituzione oltre il termine avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c.. Il ricorso e decreto predetto venivano ritualmente notificati alla in data 23.5.2024, CP_1 come da relata di notifica in atti e quest'ultima, che avrebbe dovuto costituirsi entro il 13.7.2024 (il procedimento non rientra fra quelli esclusivi dalla sospensione feriale dei termini, né fu emesso un decreto di trattazione dello stesso in via di urgenza nel periodo feriale, cfr Cass. S.U. n. 12946\2024), mentre si costituiva il 13.8.2024. La costituzione tardiva, pertanto, determina, ai sensi degli artt. 473 bis 14 c.p.c. e 473 bis 16 c.p.c., in relazione all'art. 167 c.p.c., la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali tra cui, appunto, la richiesta di addebito.
Con riguardo alla richiesta di addebito avanzata da , la stessa deve essere Parte_1 rigettata.
Dall'ascolto delle parti svoltosi in data 12 settembre 2024 è emerso che le stesse vivevano una situazione di crisi che non può essere individuata nel mero fatto dell'allontanamento, peraltro concordato, della dalla residenza coniugale. Il ricorrente infatti ha ammesso che “mi aveva CP_1 accennato ad una separazione verbalmente qualche volta” e che comunque la decisione che la resistente trascorresse la gravidanza in Italia, trattandosi di una gravidanza complicata, era stata pacificamente concordata. avrebbe infatti potuto beneficiare dell'assistenza e della Controparte_1 cura continua e dei suoi genitori e non vivere da sola senza il supporto di una rete familiare costante dato il lavoro intenso del marito.
Alla luce di questi fatti e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, non è possibile affermare che la fine del matrimonio dipenda dalla circostanza che la resistente non abbia più voluto far ritorno in Inghilterra, poiché è emerso un quadro di disagio e di incomprensioni latente e diffuso che non sanzionarsi con lo stigma della addebitabilità.
Sull'affidamento del figlio
Va confermata la statuizione resa con ordinanza del 25.9.2024 secondo cui il figlio minore,
, vada affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre. Ed infatti, da un lato non si è concretamente e seriamente opposta alla Controparte_1 richiesta di affido condiviso visto che, sebbene non abbia reiterato tale disponibilità nelle memorie conclusionali, lo ha fatto comunque nel corso dell'udienza, come ne ha dato atto il precedente istruttore con la citata ordinanza del 25 settembre 2024; dall'altro va evidenziato che le parti, ascoltati dalla consulente dottoressa , sono apparse estremamente rispettose e collaborative. Persona_2
L'auspicio è, pertanto, che, al di fuori delle dinamiche giurisdizionali, le parti possano trovare un proficuo canale di comunicazione per il prioritario interesse del minore.
Con riferimento alle modalità di frequentazione del minore con il padre, ci si riporta alla calendarizzazione svolta in sede peritale per cui il padre, in ragione della sua residenza all'estero e delle effettive difficoltà a presenziare frequentemente, incontrerà il figlio ogni qualvolta gli sia possibile rientrare da Londra. Affinché si agevoli la cura ma anche il raggiungimento di una piena autonomia da parte del ricorrente, la lo affiancherà per qualche ora nell'accudimento del CP_1 figlio, per poi essere totalmente autonomo.
Per le prossime festività natalizie (2025) il piccolo trascorrerà con il padre la giornata del
25.12.2025 dalle ore 10.00 alle ore 15.00; parimenti la giornata del 26.12.2025.
I pernottamenti potranno saranno inseriti a partire dall'estate 2026, prevedendo un graduale inserimento con la madre, secondo buonsenso.
Sul mantenimento del figlio
Con riguardo al mantenimento del figlio, va confermato il provvedimento reso in data
25.9.2024 che ha previsto una contribuzione a carico di di € 350,00, Parte_1 provvedimento confermato dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 23-6-2025.
In generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020, n. 16739: L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente debba affrontare spese consistenti per la permanenza in Inghilterra, ha tuttavia un un'entrata fissa e affidabile -derivante dal suo impiego presso la Mc
Laren a tempo indeterminato- pari ad € 2500,00 netti mensili, e considerato anche l'ulteriore occupazione presso un autolavaggio. Rimangono a carico dei genitori in misura uguale le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS.
L'assegno unico spetterà integralmente alla resistente, principale collocataria del minore.
Sul mantenimento del coniuge
Va rigettata la richiesta di mantenimento avanzata da , richiesta tardivamente Controparte_1 avanzata come precedentemente argomentato.
Sulla nomina di un curatore speciale
La richiesta avanzata dal ricorrente va certamente rigettata non profilandosi alcun motivo di inadeguatezza, anche sostanziale, nel rappresentare i bisogni e le esigenze del minore. Il curatore non può essere infatti visto come una persona con la quale interloquire, obliterando il ruolo congiunto che deve essere espletato da entrambi i genitori per il corretto esercizio funzionale della loro potestà, ma va nominato quando vi sia una acclarata incapacità nella gestione degli interessi - oltre che processuali- anche sostanziali del minore.
Nel caso di specie, i dissidi e le incomprensioni tra i coniugi non possono essere causa giustificatrice della nomina di una figura che si ponga quale elemento di raccordo tra gli stessi, non ravvisandosi, nemmeno in astratto, alcuna inadempienza nei confronti del minore Per_1
Sulla richiesta di cancellazione delle frasi offensive
Parte resistente ha chiesto la cancellazione della frase contenuta alla pagina 7 rigo 8 il ricorso introduttivo “… con un'unica ovaia”.
La richiesta va rigettata.
Si considerano infatti offensive le frasi che rappresentino insulti, denigrazioni personali, attacchi alla dignità della controparte o comunque frasi che non siano pertinenti alla causa o che non abbiano alcuna utilità ai fini della difesa ma servono solo a screditare la controparte.
Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a rappresentare uno dei possibili motivi giustificatori dell'accesso ad una cura per l'infertilità.
Ritiene il collegio che non sia ravvisabile alcun intento denigratorio o colpevolizzante, trattandosi di un mero dato clinico che, quand'anche errato, non può essere meritevole di censura da parte del Tribunale.
Va rigettata, infine, la richiesta di autorizzazione alla consultazione della cartella clinica avanzata dal ricorrente trattandosi di richiesta assolutamente irrituale non pertinente con l'oggetto del presente giudizio né rientrante nelle competenze del collegio.
Sulle spese Le spese possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a NO CE il Parte_1
16.10.1991 e n. a AM CO (USA) il 25.1.1980; Controparte_1
• Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente dello stesso alla madre, ; Controparte_1
• Dispone che le visite seguano le indicazioni indicate in parte motiva;
• Conferma, con riguardo al mantenimento nei confronti del figlio, integralmente l'ordinanza del 25.9.2024, con assegno unico integralmente alla madre e spese straordinarie come da protocollo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino nella misura del 50% ciascuno;
• Rigetta ogni altra domanda
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
OT IA RI OT AF NO