Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7403 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA DEL VELINO 2/4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OMOBINI ANDREE (C.F. , che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
19/04/1986, residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GUAITA
ANNA GRAZIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03.12.2024
Visto il ricorso proposto dalla signora con cui la medesima ha chiesto Parte_1
regolamentarsi il regime di affidamento del figlio minore nato oli Persona_1
21.07.2022 dalla convivenza more uxorio con il signor nonché Controparte_1
individuarsi la collocazione abitativa, il calendario di frequentazione con il genitore non collocatario ed i correlati aspetti economici;
Rilevato che all'udienza del 03.12.2024 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui infra;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole ed alle parti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni tra le medesime concordate:
Il figlio minorenne nato il [...] è affidato secondo il regime di Persona_1
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
verserà a , a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1
figlio la somma di euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del Per_1
ricorso (18.07.2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie per detto figlio, così come individuate e regolate nel Verbale della riunione 15.9.2016 del Tribunale di Genova, sez. IV civ., che viene qui integralmente richiamato;
l'assegno unico universale relativo al figlio a far data dal mese di novembre 2024, Per_1
sarà percepito interamente da , che si impegna a richiedere a INPS il versamento Parte_1
diretto a sé stessa, impegnandosi a fornire la necessaria collaborazione;
Controparte_1
verserà a euro 464,00 a titolo di assegno unico, dallo stesso Controparte_1 Parte_1
percepito, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024, oltre ad euro 236,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per il minore, per un totale di euro 700,00 da versarsi in rate mensili di euro 50,00 ciascuna, a partire da novembre 2024;
il padre vedrà e terrà il figlio con le seguenti modalità: Per_1
a settimane alternate, nella 1° settimana nel suo giorno libero infrasettimanale, dalle ore 10,30
(o dall'uscita dall'asilo/scuola) alle ore 19.30 dopo cena, con trasporti, salvo diverso accordo tra i genitori, a carico del padre;
nella settimana successiva, dal sabato, alle ore 18,00 alla domenica, alle ore 18 circa, con trasporti, salvo diverso accordo tra i genitori, a carico del padre;
le parti si adopereranno affinché il week end di competenza del padre coincida con quello in cui egli ha con sé gli altri figli;
il padre comunicherà preventivamente alla madre i giorni in cui non potrà tenere con sé il figlio per motivi di lavoro;
la mancata visita dovrà essere recuperata in altra data concordata con la madre;
il pernottamento di presso il padre avverrà in maniera graduale, in apposito lettino Per_1
adatto alle esigenze del minore;
dovrà comunicare a i propri turni lavorativi e le giornate di Controparte_1 Parte_1
riposo appena a sua conoscenza, se possibile almeno una settimana prima;
le principali festività infra annuali seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori;
il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
i genitori esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
i genitori si porteranno reciproco rispetto;
con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti dichiarano di nulla più avere a richiedere l'una dall'altra per pregresse pretese anche se prima d'ora non fatte valere fino alla data odierna.
spese di causa e compensi per assistenza professionale compensati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni