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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2910/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17550/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_2 S.r.l. -
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002521520241210404 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2896/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Resistente_1 srl.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 2^ grado della Campania n. 1102/26.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo che l'avviso di accertamento sotteso è stato autonomamente impugnato e parzialmente annullato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania con la sentenza n. 1102/26.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania, con la sentenza n. 1102/26, ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata, statuendo che la TARI va rideterminata calcolandola su una superficie di mq. 64 e non di mq. 89.
Pertanto, essendo stato parzialmente caducato il prodromico atto impositivo, va conseguenzialmente annullata l'intimazione di pagamento impugnata stante l'illegittimità della pretesa di pagamento in essa incorporata (nelle more della rideterminazione dell'importo dovuto da parte dell'Ente impositore). Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato).
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17550/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_2 S.r.l. -
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002521520241210404 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2896/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Resistente_1 srl.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 2^ grado della Campania n. 1102/26.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo che l'avviso di accertamento sotteso è stato autonomamente impugnato e parzialmente annullato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania con la sentenza n. 1102/26.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania, con la sentenza n. 1102/26, ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata, statuendo che la TARI va rideterminata calcolandola su una superficie di mq. 64 e non di mq. 89.
Pertanto, essendo stato parzialmente caducato il prodromico atto impositivo, va conseguenzialmente annullata l'intimazione di pagamento impugnata stante l'illegittimità della pretesa di pagamento in essa incorporata (nelle more della rideterminazione dell'importo dovuto da parte dell'Ente impositore). Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato).
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC