Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 434.
(Cessazione dell'obbligo tra affini).
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
(Cessazione dell'obbligo tra affini).
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Commentari • 28
- 1. cognatahttps://www.brocardi.it/ · 192.64888
Consulenza legale Q20124854 (Articolo 434 Codice Civile - Cessazione dell'obbligo tra affini) «L' art. 433 del c.c. stabilisce un ordine successivo tra le varie categorie di persone che devono gli alimenti in base al rapporto familiare: i primi obbligati sono,...»
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Giurisprudenza • 89
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/05/2023, n. 309Provvedimento: […] stabiliti dall'articolo 434 cc; […] dell'appello per difetto dei requisiti dell'articolo 434 cpc. In ogni caso ne ha chiesto il rigetto, […] 5.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.Leggi di più...
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