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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7752 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MARTONE IOLE Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. NOCERA GIUSEPPE
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.10.2023,
[...]
proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 02820239003829309000 notificatagli in data
23.8.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la mancata notifica della cartella sottesa nonché la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. sia dell'art. 617 comma primo c.p.c.
In particolare, il primo motivo di opposizione relativo all'omessa notifica della cartella di pagamento n.
02820150002241886000, sottesa all'intimazione impugnata, configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, attenendo alla correttezza del procedimento di formazione della pretesa, e come tale risulta inammissibile in quanto tardivamente proposto ovvero proposto oltre il termine di
20 giorni previsto dall'art. 617 comma primo c.p.c., decorrente, quanto meno, dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Ad ogni modo, parte opposta ha fornito prova della regolare notifica della cartella in questione, avvenuta il 20.4.2015
a mani della figlia del debitore, dovendosi tener conto dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione sul punto ovvero che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass. 2377/2022).
2 Inoltre, tenuto conto del fatto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora (cfr. Cass.
4160/2022; 3262/2006), occorre considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attività legittimamente delegata all'agente notificatore gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità, per cui, anche in tal caso, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (cfr., in relazione all'agente postale, Cass. n. 2486/2018; Cass.
2421/2014).
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi assistita da fede privilegiata, non contestata con querela di falso, la circostanza per cui l'agente notificatore abbia trovato all'indirizzo di notifica la "dimora" del debitore, il quale non ha provato il fatto che la notifica in questione sia stata eseguita presso la residenza del familiare (il rapporto di parentela è stato, infatti, riconosciuto), diversa da quella del destinatario, al fine di contrastare l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra lo stesso opponente ed il familiare ricevente (cfr. Cass.
25931/2017).
Peraltro, pure essendo dirimente, si ribadisce, il rilievo della tardività dell'opposizione in parte qua, che produce la sanatoria dei vizi di illegittimità che affliggono l'atto esecutivo, appare opportuno, altresì, considerare
3 che, per costante giurisprudenza, con la opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi (quali quelli della notifica del titolo e del precetto) che devono considerarsi sanati con l'opposizione stessa ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.p.c., che è norma applicabile anche in tema di notificazione, per l'espresso richiamo di cui all'art. 160 c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto quando questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. In particolare, poiché la finalità del precetto (così come della cartella di pagamento) è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta dal debitore è la prova evidente che la finalità è stata raggiunta (cfr. Cass. 6957/2007; 15378/2006; 5906/2006).
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato, motivo di opposizione all'esecuzione, essa risulta infondata per i motivi che seguono.
Invero, l'opponente ha eccepito, in primis, la prescrizione del credito considerando la mancata notifica della cartella del 2015, ma, essendo stata provata la regolare notifica di detta cartella e, comunque, per tutto quanto sopra esposto, tale eccezione risulta evidentemente infondata.
Ha, poi, dedotto la prescrizione del credito azionato anche considerando la notifica della cartella avvenuta il
20.4.2015, essendo trascorsi oltre 5 anni al momento della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 23.8.2023.
In proposito, occorre rilevare che parte opposta ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione (peraltro, non impugnati dal debitore) e, precisamente, della notifica in data 10.12.2015 di atto di pignoramento esattoriale presso terzi (a mani del destinatario) e di altra intimazione di pagamento (n.
02820179000018641000) in data 27.11.2017 (ai sensi
4 dell'art. 140 c.p.c., con ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa).
Orbene, tenuto conto dei predetti atti interruttivi, il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso nel caso di specie, alla luce della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma dell'art. 68, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, poiché il relativo termine di prescrizione, scadente il 27.11.2022 (ovvero 5 anni dopo la notifica del 27.11.2017), è stato sospeso e quindi prolungato di circa un anno e mezzo, laddove l'intimazione impugnata risulta notificata, come detto, il
23.8.2023.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata sia nella parte configurante un'opposizione agli atti esecutivi sia nella parte configurante un'opposizione all'esecuzione.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione ex art. 617 comma primo c.p.c.;
B) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in €
5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7752 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MARTONE IOLE Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. NOCERA GIUSEPPE
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.10.2023,
[...]
proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 02820239003829309000 notificatagli in data
23.8.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la mancata notifica della cartella sottesa nonché la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. sia dell'art. 617 comma primo c.p.c.
In particolare, il primo motivo di opposizione relativo all'omessa notifica della cartella di pagamento n.
02820150002241886000, sottesa all'intimazione impugnata, configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, attenendo alla correttezza del procedimento di formazione della pretesa, e come tale risulta inammissibile in quanto tardivamente proposto ovvero proposto oltre il termine di
20 giorni previsto dall'art. 617 comma primo c.p.c., decorrente, quanto meno, dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Ad ogni modo, parte opposta ha fornito prova della regolare notifica della cartella in questione, avvenuta il 20.4.2015
a mani della figlia del debitore, dovendosi tener conto dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione sul punto ovvero che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass. 2377/2022).
2 Inoltre, tenuto conto del fatto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora (cfr. Cass.
4160/2022; 3262/2006), occorre considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attività legittimamente delegata all'agente notificatore gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità, per cui, anche in tal caso, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (cfr., in relazione all'agente postale, Cass. n. 2486/2018; Cass.
2421/2014).
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi assistita da fede privilegiata, non contestata con querela di falso, la circostanza per cui l'agente notificatore abbia trovato all'indirizzo di notifica la "dimora" del debitore, il quale non ha provato il fatto che la notifica in questione sia stata eseguita presso la residenza del familiare (il rapporto di parentela è stato, infatti, riconosciuto), diversa da quella del destinatario, al fine di contrastare l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra lo stesso opponente ed il familiare ricevente (cfr. Cass.
25931/2017).
Peraltro, pure essendo dirimente, si ribadisce, il rilievo della tardività dell'opposizione in parte qua, che produce la sanatoria dei vizi di illegittimità che affliggono l'atto esecutivo, appare opportuno, altresì, considerare
3 che, per costante giurisprudenza, con la opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi (quali quelli della notifica del titolo e del precetto) che devono considerarsi sanati con l'opposizione stessa ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.p.c., che è norma applicabile anche in tema di notificazione, per l'espresso richiamo di cui all'art. 160 c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto quando questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. In particolare, poiché la finalità del precetto (così come della cartella di pagamento) è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta dal debitore è la prova evidente che la finalità è stata raggiunta (cfr. Cass. 6957/2007; 15378/2006; 5906/2006).
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato, motivo di opposizione all'esecuzione, essa risulta infondata per i motivi che seguono.
Invero, l'opponente ha eccepito, in primis, la prescrizione del credito considerando la mancata notifica della cartella del 2015, ma, essendo stata provata la regolare notifica di detta cartella e, comunque, per tutto quanto sopra esposto, tale eccezione risulta evidentemente infondata.
Ha, poi, dedotto la prescrizione del credito azionato anche considerando la notifica della cartella avvenuta il
20.4.2015, essendo trascorsi oltre 5 anni al momento della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 23.8.2023.
In proposito, occorre rilevare che parte opposta ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione (peraltro, non impugnati dal debitore) e, precisamente, della notifica in data 10.12.2015 di atto di pignoramento esattoriale presso terzi (a mani del destinatario) e di altra intimazione di pagamento (n.
02820179000018641000) in data 27.11.2017 (ai sensi
4 dell'art. 140 c.p.c., con ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa).
Orbene, tenuto conto dei predetti atti interruttivi, il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso nel caso di specie, alla luce della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma dell'art. 68, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, poiché il relativo termine di prescrizione, scadente il 27.11.2022 (ovvero 5 anni dopo la notifica del 27.11.2017), è stato sospeso e quindi prolungato di circa un anno e mezzo, laddove l'intimazione impugnata risulta notificata, come detto, il
23.8.2023.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata sia nella parte configurante un'opposizione agli atti esecutivi sia nella parte configurante un'opposizione all'esecuzione.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione ex art. 617 comma primo c.p.c.;
B) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in €
5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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