Articolo 7 della Legge 5 maggio 1976, n. 246
Articolo 6
Versione
1 giugno 1976
Art. 7.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 giugno 1976