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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3037/2018 R.G., promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. F. Croce) contro (rappr. e dif. dall'avv. D. Vallone) CP_1
e nei confronti dell (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_2
retribuzione; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Contr
, premesso di essere stato assunto dall resistente in Parte_1
data 1 gennaio 2011 di con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed CP_1
a tempo parziale di tipo verticale, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa del 50% di quella a tempo pieno e con inquadramento nel profilo professionale di operatore tecnico autista, Categoria “B”, espone: che il dedotto rapporto di lavoro prosegue tuttora presso il P.O. “Ospedale civile” di CP_1
che l ha trasformato il citato contratto da part-time a full-time; di CP_1
avere sempre osservato e di osservare tuttora un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto;
di avere infatti proposto ricorso giudiziale per far valere il proprio diritto al consolidamento dell'orario di lavoro con trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, con correlato riconoscimento retributivo e contributivo, e al fine di ottenere la Contr condanna dell resistente al pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario svolte nel periodo compreso dal 1° gennaio 2011 (data di sua assunzione) al maggio 2012 (data di deposito del ricorso introduttivo del predetto giudizio); che il giudice adito, disattesa la domanda diretta al riconoscimento del consolidamento dell'orario di lavoro, ha invece accolto la domanda di condanna dell'azienda convenuta al pagamento del compenso maggiorato dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario, compenso che è stato erogato con una maggiorazione del 15%, piuttosto che del 50% come previsto in contratto;
che nell'ambito di quel giudizio il designato c.t.u. - sulla base delle buste paga e delle timbrature prodotte – ha quantificato in 536,27 le ore di straordinario svolto nell'anno 2011 e in 203,19 le ore di straordinario svolto nell'anno 2012; Contr che il Giudice di primo grado ha tuttavia limitato la condanna dell' a 295 ore per l'anno 2011 e a 132 per l'anno 2012; di avere pertanto impugnato la richiamata sentenza di primo grado;
di avere adesso interesse ad ottenere la Contr condanna dell al pagamento della retribuzione dovuta per le ore di lavoro straordinario svolte fino al maggio 2012, e precisamente dal 1° giugno 2012 al
30 novembre 2017 con la maggiorazione del 50% cosi come previsto dal
C.C.N.L di settore, essendo state tali ore di lavoro erroneamente remunerate con una maggiorazione del 15%; di essere stato inoltre utilizzato, dal 1° Giugno
2012 al 28 febbraio 2015, a turnazione dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale ed ivi compreso un giorno di lavoro notturno;
di avere, più precisamente, lavorato secondo turni dalle ore 14.00 alle ore 21.00, dalle ore
7.00 alle ore 14.00, dalle ore 21.00 alle ore 7.00, “smontante” e “riposo”
(compatibilmente con le esigenze aziendali di turnazione diversa dovuta a ferie, malattie e carenza di personale ); che, in base a delibera n. 364 del 17 febbraio
2015 richiamata nella nota del 23 febbraio 2015 inviata ad esso ricorrente,
Contr l ha comunicato un aumento di n. 18 ore in più rispetto all'orario di lavoro svolto;
di avere dunque osservato, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2017, un orario di lavoro articolato nei dalle 14.00 alle 20.00, dalle 14.00 alle 20.00, dalle ore 7.00 alle 14.00, dalle ore 7.00 alle 14.00, dalle 20.00 alle 7.00, “riposo” (ove possibile e in base alle esigenze aziendali); di avere dunque svolto, dal mese di giugno al mese di dicembre 2012, almeno 500 ore di lavoro straordinario;
di avere svolto negli anni successivi, ossia dal 2013 al 2017, più di 1000 ore di lavoro straordinario annue, in luogo delle 20 ore annuali di lavoro straordinario previste dal contratto;
di avere sempre ricevuto, per tale lavoro straordinario, un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 15%, anziché del 50%, come previsto dal CCNL di settore;
che ai sensi dell'art. 35 del
CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999, “4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di venti ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3”. “5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%”; di avere già vanamente rivendicato il proprio diritto all'indicata differenza di maggiorazione Contr retributiva con missiva inviata all in data 18 settembre 2018.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito “CONDANNI
L' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro – tempore, al pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 01.6.2012 e il
30.11.2017 sulla scorta delle timbrature e delle buste paga prodotte, da quantificarsi anche a mezzo disponenda CTU, nella misura prevista dal CCNL di settore. CONDANNI L' in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al versamento della contribuzione pensionistica sulle ore effettivamente lavorate nella misura del CCNL di settore
....”. L eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
quinquennale dei crediti retributivi. in materia di lavoro ai sensi dell'art. 2948, n.
4 c.p.c..
Evidenzia poi: che nel periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2014 il ricorrente ha percepito € 3.069,97 per n. 266 ore relative al periodo 1° giugno
2012/31 dicembre 2012, € 2.105,88 per n. 180,77 ore relative all'anno 2013 ed €
4.120,34 per n. 355,95 ore svolte nell'anno 2014; di avere dunque pagato al un compenso che supera il limite individuale massimo di ore di lavoro Pt_1
straordinario contrattualmente consentito;
che la contrattazione collettiva stabilisce infatti precisi limiti individuali alle prestazioni di lavoro straordinario effettuabile da ogni singolo dipendente, fissandone nell'art. 34 del CCNL comparto sanità 7.4.1999, la soglia individuale annuale in n. 180 ore;
che tale limite è quello massimo che può esser oggetto di rivendicazione;
che inoltre, fin dal 1° aprile 2015, il ricorrente ha prestato attività di lavoro a tempo pieno, a seguito della estensione dell'orario di lavoro per ulteriori n. 18 ore settimanali, percependo il relativo trattamento retributivo e contributivo;
che la posizione di lavoro del , a partire da tale data, è stata dunque quella di lavoratore a Pt_1
tempo pieno;
che in relazione a tali 18 ore settimanali aggiuntive non può essere avanzata alcuna pretesa. Contr L chiede che l di in caso di accoglimento (anche CP_2 CP_1
parziale) della pretesa attrice, venga condannata al versamento della dovuta contribuzione previdenziale.
Cont L'eccezione di prescrizione sollevata dall dev'essere accolta con riferimento ai crediti maturati in epoca anteriore 16 novembre 2013 (atteso che nel quinquennio anteriore all'instaurazione del presente giudizio, risalente al 16 novembre 2018, non risulta compiuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale).
Le ulteriori pretese del meritano accoglimento entro i limiti Pt_1
delineati dall'art. 34 del CCNL di settore del 7 aprile 1999, il quale – tra l'altro - dispone: “(omissis)
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. (omissis)”.
Ora, pacifico essendo lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente per il numero di ore specificamente evincibile dalle buste paga e dalle timbrature oggetto di disamina da parte del c.t.u., è logico ritenere – in assenza di contrarie deduzioni da parte della datrice di lavoro – che il compimento di lavoro straordinario fino alla misura massima prevista dal citato CCNL (250 ore annue) sia stato autorizzato in virtù delle particolari esigenze richieste dal citato art. 34.
Non è corretto, in secondo luogo, sostenere che il rapporto part time intrattenuto con il ricorrente sia stato trasformato in rapporto a tempo pieno fin dal 1° aprile 2015, giacchè ad una simile ricostruzione dei fatti si contrappone la circostanza (non contestata) che il rapporto medesimo sia stato formalmente convertito in rapporto full time con decorrenza dal 1° dicembre 2017.
Quanto all'ammontare delle differenze retributive dovute al , Pt_1
occorrono le risultanze delle compiuta c.t.u., da ritenere pienamente condivisibile ed immune da censure di ordine logico giuridico, eccezion fatta per le precisazioni qui di seguito evidenziate. In particolare, premesso che va considerato il periodo dal 1° giugno 2012 al
30 novembre 2017 e che i CCNL applicabili sono quelli stipulati nelle date del
7/04/1999, del 19/04/2004 e del 10/04/2008 per i dipendenti del comparto
Sanità, il c.t.u. ha correttamente rilevato che, essendo stato il ricorrente nel periodo suddetto un lavoratore part-time verticale al 50%, ai fini del calcolo del lavoro straordinario deve farsi riferimento all'art. 35 del CCNL integrativo del
CCNL 7 aprile 1999 del personale del comparto Sanità, il quale – ai commi commi 3, 4 e 5, enuncia: “
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art.
37, comma 2, lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3. 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.”.
Poste le superiori premesse e ribadito il limite annuo di 250 ore di lavoro straordinario remunerabile, deve pertanto ritenersi che alcuna somma spetti al lavoratore per il lavoro straordinario svolto in epoca antecedente al 18 novembre
2013 e che gli spetti invece per il periodo successivo il complessivo importo di €
11.964,97, in essi compresi € 107,42 per il periodo dal 19 settembre al 31 dicembre 2013, € 4.232,50 per il 2015, € 5.318,16 per il 2016 ed € 2.306,89 per il 2017.
Nessun incremento retributivo può, per contro, riconoscersi al in Pt_1
relazione all'anno 2014, in quanto il compenso erogato a quest'ultimo per il lavoro supplementare e straordinario svolto raggiunge già l'importo massimo spettante per le 250 ore annue. L va pertanto condannata al pagamento, in favore dei CP_1
, dell'importo di cui innanzi, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Contr L resistente va altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'accertata differenza di retribuzione spettante al
. Pt_1
Le spese processuali, in esse comprese quelle relative alla compiuta c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritta la pretesa attrice relativa al periodo antecedente al 18 novembre 2013; condanna l al pagamento, in favore di , del CP_1 Parte_1
complessivo importo di € 11.964,97, in essi compresi € 107,42 per il periodo dal
19 settembre al 31 dicembre 2013, € 4.232,50 per il 2015, € 5.318,16 per il 2016 ed € 2.306,89 per il 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo;
condanna l al versamento dei contributi previdenziali dovuti CP_1
in relazione alle riconosciute differenze retributive;
condanna l a rifondere al procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.050,00, oltre €
259,00 per c.u., IVA e CPA;
condanna l a rifondere all le spese processuali, CP_1 CP_2
liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone definitivamente a carico dell le spese inerenti alla CP_1
compiuta c.t.u..
Ragusa, 3 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3037/2018 R.G., promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. F. Croce) contro (rappr. e dif. dall'avv. D. Vallone) CP_1
e nei confronti dell (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_2
retribuzione; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Contr
, premesso di essere stato assunto dall resistente in Parte_1
data 1 gennaio 2011 di con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed CP_1
a tempo parziale di tipo verticale, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa del 50% di quella a tempo pieno e con inquadramento nel profilo professionale di operatore tecnico autista, Categoria “B”, espone: che il dedotto rapporto di lavoro prosegue tuttora presso il P.O. “Ospedale civile” di CP_1
che l ha trasformato il citato contratto da part-time a full-time; di CP_1
avere sempre osservato e di osservare tuttora un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto;
di avere infatti proposto ricorso giudiziale per far valere il proprio diritto al consolidamento dell'orario di lavoro con trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, con correlato riconoscimento retributivo e contributivo, e al fine di ottenere la Contr condanna dell resistente al pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario svolte nel periodo compreso dal 1° gennaio 2011 (data di sua assunzione) al maggio 2012 (data di deposito del ricorso introduttivo del predetto giudizio); che il giudice adito, disattesa la domanda diretta al riconoscimento del consolidamento dell'orario di lavoro, ha invece accolto la domanda di condanna dell'azienda convenuta al pagamento del compenso maggiorato dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario, compenso che è stato erogato con una maggiorazione del 15%, piuttosto che del 50% come previsto in contratto;
che nell'ambito di quel giudizio il designato c.t.u. - sulla base delle buste paga e delle timbrature prodotte – ha quantificato in 536,27 le ore di straordinario svolto nell'anno 2011 e in 203,19 le ore di straordinario svolto nell'anno 2012; Contr che il Giudice di primo grado ha tuttavia limitato la condanna dell' a 295 ore per l'anno 2011 e a 132 per l'anno 2012; di avere pertanto impugnato la richiamata sentenza di primo grado;
di avere adesso interesse ad ottenere la Contr condanna dell al pagamento della retribuzione dovuta per le ore di lavoro straordinario svolte fino al maggio 2012, e precisamente dal 1° giugno 2012 al
30 novembre 2017 con la maggiorazione del 50% cosi come previsto dal
C.C.N.L di settore, essendo state tali ore di lavoro erroneamente remunerate con una maggiorazione del 15%; di essere stato inoltre utilizzato, dal 1° Giugno
2012 al 28 febbraio 2015, a turnazione dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale ed ivi compreso un giorno di lavoro notturno;
di avere, più precisamente, lavorato secondo turni dalle ore 14.00 alle ore 21.00, dalle ore
7.00 alle ore 14.00, dalle ore 21.00 alle ore 7.00, “smontante” e “riposo”
(compatibilmente con le esigenze aziendali di turnazione diversa dovuta a ferie, malattie e carenza di personale ); che, in base a delibera n. 364 del 17 febbraio
2015 richiamata nella nota del 23 febbraio 2015 inviata ad esso ricorrente,
Contr l ha comunicato un aumento di n. 18 ore in più rispetto all'orario di lavoro svolto;
di avere dunque osservato, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2017, un orario di lavoro articolato nei dalle 14.00 alle 20.00, dalle 14.00 alle 20.00, dalle ore 7.00 alle 14.00, dalle ore 7.00 alle 14.00, dalle 20.00 alle 7.00, “riposo” (ove possibile e in base alle esigenze aziendali); di avere dunque svolto, dal mese di giugno al mese di dicembre 2012, almeno 500 ore di lavoro straordinario;
di avere svolto negli anni successivi, ossia dal 2013 al 2017, più di 1000 ore di lavoro straordinario annue, in luogo delle 20 ore annuali di lavoro straordinario previste dal contratto;
di avere sempre ricevuto, per tale lavoro straordinario, un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 15%, anziché del 50%, come previsto dal CCNL di settore;
che ai sensi dell'art. 35 del
CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999, “4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di venti ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3”. “5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%”; di avere già vanamente rivendicato il proprio diritto all'indicata differenza di maggiorazione Contr retributiva con missiva inviata all in data 18 settembre 2018.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito “CONDANNI
L' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro – tempore, al pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 01.6.2012 e il
30.11.2017 sulla scorta delle timbrature e delle buste paga prodotte, da quantificarsi anche a mezzo disponenda CTU, nella misura prevista dal CCNL di settore. CONDANNI L' in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al versamento della contribuzione pensionistica sulle ore effettivamente lavorate nella misura del CCNL di settore
....”. L eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
quinquennale dei crediti retributivi. in materia di lavoro ai sensi dell'art. 2948, n.
4 c.p.c..
Evidenzia poi: che nel periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2014 il ricorrente ha percepito € 3.069,97 per n. 266 ore relative al periodo 1° giugno
2012/31 dicembre 2012, € 2.105,88 per n. 180,77 ore relative all'anno 2013 ed €
4.120,34 per n. 355,95 ore svolte nell'anno 2014; di avere dunque pagato al un compenso che supera il limite individuale massimo di ore di lavoro Pt_1
straordinario contrattualmente consentito;
che la contrattazione collettiva stabilisce infatti precisi limiti individuali alle prestazioni di lavoro straordinario effettuabile da ogni singolo dipendente, fissandone nell'art. 34 del CCNL comparto sanità 7.4.1999, la soglia individuale annuale in n. 180 ore;
che tale limite è quello massimo che può esser oggetto di rivendicazione;
che inoltre, fin dal 1° aprile 2015, il ricorrente ha prestato attività di lavoro a tempo pieno, a seguito della estensione dell'orario di lavoro per ulteriori n. 18 ore settimanali, percependo il relativo trattamento retributivo e contributivo;
che la posizione di lavoro del , a partire da tale data, è stata dunque quella di lavoratore a Pt_1
tempo pieno;
che in relazione a tali 18 ore settimanali aggiuntive non può essere avanzata alcuna pretesa. Contr L chiede che l di in caso di accoglimento (anche CP_2 CP_1
parziale) della pretesa attrice, venga condannata al versamento della dovuta contribuzione previdenziale.
Cont L'eccezione di prescrizione sollevata dall dev'essere accolta con riferimento ai crediti maturati in epoca anteriore 16 novembre 2013 (atteso che nel quinquennio anteriore all'instaurazione del presente giudizio, risalente al 16 novembre 2018, non risulta compiuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale).
Le ulteriori pretese del meritano accoglimento entro i limiti Pt_1
delineati dall'art. 34 del CCNL di settore del 7 aprile 1999, il quale – tra l'altro - dispone: “(omissis)
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. (omissis)”.
Ora, pacifico essendo lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente per il numero di ore specificamente evincibile dalle buste paga e dalle timbrature oggetto di disamina da parte del c.t.u., è logico ritenere – in assenza di contrarie deduzioni da parte della datrice di lavoro – che il compimento di lavoro straordinario fino alla misura massima prevista dal citato CCNL (250 ore annue) sia stato autorizzato in virtù delle particolari esigenze richieste dal citato art. 34.
Non è corretto, in secondo luogo, sostenere che il rapporto part time intrattenuto con il ricorrente sia stato trasformato in rapporto a tempo pieno fin dal 1° aprile 2015, giacchè ad una simile ricostruzione dei fatti si contrappone la circostanza (non contestata) che il rapporto medesimo sia stato formalmente convertito in rapporto full time con decorrenza dal 1° dicembre 2017.
Quanto all'ammontare delle differenze retributive dovute al , Pt_1
occorrono le risultanze delle compiuta c.t.u., da ritenere pienamente condivisibile ed immune da censure di ordine logico giuridico, eccezion fatta per le precisazioni qui di seguito evidenziate. In particolare, premesso che va considerato il periodo dal 1° giugno 2012 al
30 novembre 2017 e che i CCNL applicabili sono quelli stipulati nelle date del
7/04/1999, del 19/04/2004 e del 10/04/2008 per i dipendenti del comparto
Sanità, il c.t.u. ha correttamente rilevato che, essendo stato il ricorrente nel periodo suddetto un lavoratore part-time verticale al 50%, ai fini del calcolo del lavoro straordinario deve farsi riferimento all'art. 35 del CCNL integrativo del
CCNL 7 aprile 1999 del personale del comparto Sanità, il quale – ai commi commi 3, 4 e 5, enuncia: “
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art.
37, comma 2, lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3. 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.”.
Poste le superiori premesse e ribadito il limite annuo di 250 ore di lavoro straordinario remunerabile, deve pertanto ritenersi che alcuna somma spetti al lavoratore per il lavoro straordinario svolto in epoca antecedente al 18 novembre
2013 e che gli spetti invece per il periodo successivo il complessivo importo di €
11.964,97, in essi compresi € 107,42 per il periodo dal 19 settembre al 31 dicembre 2013, € 4.232,50 per il 2015, € 5.318,16 per il 2016 ed € 2.306,89 per il 2017.
Nessun incremento retributivo può, per contro, riconoscersi al in Pt_1
relazione all'anno 2014, in quanto il compenso erogato a quest'ultimo per il lavoro supplementare e straordinario svolto raggiunge già l'importo massimo spettante per le 250 ore annue. L va pertanto condannata al pagamento, in favore dei CP_1
, dell'importo di cui innanzi, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Contr L resistente va altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'accertata differenza di retribuzione spettante al
. Pt_1
Le spese processuali, in esse comprese quelle relative alla compiuta c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritta la pretesa attrice relativa al periodo antecedente al 18 novembre 2013; condanna l al pagamento, in favore di , del CP_1 Parte_1
complessivo importo di € 11.964,97, in essi compresi € 107,42 per il periodo dal
19 settembre al 31 dicembre 2013, € 4.232,50 per il 2015, € 5.318,16 per il 2016 ed € 2.306,89 per il 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo;
condanna l al versamento dei contributi previdenziali dovuti CP_1
in relazione alle riconosciute differenze retributive;
condanna l a rifondere al procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.050,00, oltre €
259,00 per c.u., IVA e CPA;
condanna l a rifondere all le spese processuali, CP_1 CP_2
liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone definitivamente a carico dell le spese inerenti alla CP_1
compiuta c.t.u..
Ragusa, 3 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)