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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9510 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 25115/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. AVALLONE ROBERTO, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2024 l'istante di cui in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso con domanda amministrativa per ottenere l'assegno di invalidità civile – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
In particolare, contesta le risultanze peritali affermando che le patologie di cui è affetta il ricorrente ne compromettono il compimento della normale attività lavorativa.
Conclude, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile alla data della domanda amministrativa, con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di Cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie, il CTU, dott. nominato nella fase Persona_1 dell'opposizione ad ATP, sulla scorta di valutazioni medico legali estremamente dettagliate ha riconosciuto che: “Il sig. , attualmente di 57 anni, Parte_1
è affetto da: Diabete mellito di tipo II in labile compenso metabolico in trattamento misto con insulina, ipoglicemizzanti orali e semaglutide;
Obesità (BMI 36,3) complicata da lieve poliartrosi;
Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico trattata farmacologicamente, ipercolesterolemia trattata con statine, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. In conseguenza delle predette minorazioni, si conferma una riduzione parziale della capacità lavorativa pari al
62% (sessantadue per cento), non realizzante pertanto il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza”.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. sono da considerarsi condivisibili alla luce dell'attenta valutazione clinica del paziente.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 23/12/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 25115/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. AVALLONE ROBERTO, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2024 l'istante di cui in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso con domanda amministrativa per ottenere l'assegno di invalidità civile – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
In particolare, contesta le risultanze peritali affermando che le patologie di cui è affetta il ricorrente ne compromettono il compimento della normale attività lavorativa.
Conclude, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile alla data della domanda amministrativa, con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di Cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie, il CTU, dott. nominato nella fase Persona_1 dell'opposizione ad ATP, sulla scorta di valutazioni medico legali estremamente dettagliate ha riconosciuto che: “Il sig. , attualmente di 57 anni, Parte_1
è affetto da: Diabete mellito di tipo II in labile compenso metabolico in trattamento misto con insulina, ipoglicemizzanti orali e semaglutide;
Obesità (BMI 36,3) complicata da lieve poliartrosi;
Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico trattata farmacologicamente, ipercolesterolemia trattata con statine, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. In conseguenza delle predette minorazioni, si conferma una riduzione parziale della capacità lavorativa pari al
62% (sessantadue per cento), non realizzante pertanto il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza”.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. sono da considerarsi condivisibili alla luce dell'attenta valutazione clinica del paziente.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 23/12/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo