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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1225/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 27, presso lo studio legale dell'Avv. Luca
D'Alicandro del Foro di Pescara, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Quinto del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corato, via Duomo n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Tribunale di Lanciano del
23.10.2023 – Pt_3
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza impugnata n. 388/2023,
Tribunale Civile di Lanciano, accertare che la clausola determinativa degli interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé indicate nel presente atto, sia in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, previa dichiarazione della nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi, rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo
a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti;
2) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per l'appellata:
“rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di
Lanciano; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 976/2022 promosso da e (per fare accertare la nullità della clausola determinativa Parte_1 Parte_2 degli interessi, convenuta nell'atto di mutuo oggetto della controversia, per violazione dell'art. 117 TUB, e conseguentemente per ottenere la rideterminazione del relativo piano di ammortamento imputando, per ogni singola rata in scadenza, la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata e non provata– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “a) rigetta le domande;
b) condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido, al rimborso, in favore di
[...] Controparte_2
p.a., delle spese di lite, che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli attori, a sostegno delle domande avevano: - esposto di aver stipulato con la controparte mutuo fondiario in data 4.04.2007;
- dedotto la violazione dell'art. 117, comma 6, TUB in ragione del “costo occulto” derivante dall'utilizzo improprio della capitalizzazione composta insito nell'ammortamento alla francese, che si traduceva in un TAE sensibilmente superiore al TAN. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio invocando il rigetto delle domande.
Cont 1.2. Ciò detto evidenziava, in primo luogo, che la differenza tra il TAN e l'invocato costituiva normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di finanziamenti,
l'interesse annuale non viene pagato in unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale, sicché la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comportava che il costo effettivo da interessi del finanziamento non fosse pari al tasso nominale, ma (lievemente) maggiore.
Spiegava che detta maggiorazione doveva risultare nel TAEG/ISC, che era l'indicatore di pubblicizzazione al quale si riferiva la difesa degli attori, il quale era presente nel contratto ed era addirittura superiore al TAE indicato dai predetti.
1.3. Rilevava ancora che la definizione tecnica di “applicazione di interesse composto” era quella di applicazione del tasso di interesse, sugli interessi già maturati, che non dava luogo ad alcuna qualificazione di nullità ed era normativamente irrilevante.
Aggiungeva che, anche a prescindere dalla sua non riferibilità al caso di specie, la norma di cui all'art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000, per la quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”, in caso di “capitalizzazione infrannuale”, indicano “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” era, per un verso, superata dalla successiva normativa in materia di trasparenza, per altro verso, era mera norma di comportamento, non prevedendo alcuna sanzione di nullità
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali hanno
[...]
denunciato: 1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 117 TUB;
2) Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'anatocismo sviluppato nei finanziamenti;
3) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la Banca appellata e ne ha invocato il rigetto, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva la Corte che i tre motivi di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, non sono meritevoli di accoglimento, sicché l'appello deve essere rigettato.
5.1 Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'indicazione del TAEG all'interno del contratto costituisca l'unica condizione necessaria e sufficiente per far sì che siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 117 TUB.
Spiegano che la questione da loro sollevata non atteneva all'errata indicazione del TAEG ma all'omessa indicazione del TAE.
Deducono che l'omessa indicazione del TAE comporta la necessità di ricalcolo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono che l'applicazione di una modalità di capitalizzazione diversa da quella semplice costituisce un (ulteriore) prezzo del denaro mutuato, indicendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicato nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensivo ed inequivocabile.
Rileva oltretutto che nella specie il TAEG indicato nel contratto di mutuo è calcolato matematicamente al netto degli effetti derivanti dall'utilizzo improprio (ed illegittimo) del regime finanziario della capitalizzazione composta, che dà luogo ad una ipotesi di anatocismo genetico (indotto cioè dall'impiego del regime composto nell'elaborazione della rata costante).
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice ha qualificato la previsione di cui all'art. 6 delibera CICR 9.02.2000 quale mera norma di comportamento.
Evidenziano che in realtà che tale previsione recita espressamente “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che dalla disamina del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 4.04.2007 emerge chiaramente che le parti hanno previsto ed accettato un piano di ammortamento c.d. alla francese (con rate costanti e con quote di capitale crescente), il cui sviluppo analitico, sottoscritto dalle parti, risulta allegato al contratto di mutuo sotto la lettera “C” “per formarne parte integrale e sostanziale”.
5.3. Ciò detto si rileva che questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (vedi sentenze nn. 738/2021; 1609/2022; 504/2023; 1277/2023) che nel piano di ammortamento alla francese (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti) le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo (con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre per interessi è sempre inferiore), sicché in tale meccanismo gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che deve escludersi dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, dovendo altresì escludersi la ravvisabilità di indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto.
5.4. Va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
a maggior ragione quando al contratto risulti allegato il piano di ammortamento con indicazione anche del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
5.5. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ove si verte in ipotesi di contratto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso fisso, contenente indicazione di durata, TAN e TAEG, con allegato il piano di ammortamento recante la chiara indicazione del numero delle rate, della loro frequenza e scadenza, nonché della loro composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, vanno rigettate tutte le doglianze reiterate nel presente grado di appello (segnatamente nel secondo motivo di gravame), dovendo escludersi sia la ravvisabilità di ipotesi di anatocismo, sia la configurabilità di profili di indeterminatezza o di violazione dell'art. 117 IV comma TUB.
5.6. Dall'esclusione della configurabilità di ipotesi di anatocismo discende de plano sia l'esclusione della necessità di indicazione del TAE sia l'applicabilità (peraltro già esclusa dal primo giudice) dell'art. 6 delibera CICR 9.02.2000.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA gli appellanti al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 18.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1225/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 27, presso lo studio legale dell'Avv. Luca
D'Alicandro del Foro di Pescara, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Quinto del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corato, via Duomo n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Tribunale di Lanciano del
23.10.2023 – Pt_3
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza impugnata n. 388/2023,
Tribunale Civile di Lanciano, accertare che la clausola determinativa degli interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé indicate nel presente atto, sia in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, previa dichiarazione della nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi, rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo
a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti;
2) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per l'appellata:
“rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 388/2023 emessa dal Tribunale di
Lanciano; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 976/2022 promosso da e (per fare accertare la nullità della clausola determinativa Parte_1 Parte_2 degli interessi, convenuta nell'atto di mutuo oggetto della controversia, per violazione dell'art. 117 TUB, e conseguentemente per ottenere la rideterminazione del relativo piano di ammortamento imputando, per ogni singola rata in scadenza, la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata e non provata– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “a) rigetta le domande;
b) condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido, al rimborso, in favore di
[...] Controparte_2
p.a., delle spese di lite, che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli attori, a sostegno delle domande avevano: - esposto di aver stipulato con la controparte mutuo fondiario in data 4.04.2007;
- dedotto la violazione dell'art. 117, comma 6, TUB in ragione del “costo occulto” derivante dall'utilizzo improprio della capitalizzazione composta insito nell'ammortamento alla francese, che si traduceva in un TAE sensibilmente superiore al TAN. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio invocando il rigetto delle domande.
Cont 1.2. Ciò detto evidenziava, in primo luogo, che la differenza tra il TAN e l'invocato costituiva normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di finanziamenti,
l'interesse annuale non viene pagato in unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale, sicché la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comportava che il costo effettivo da interessi del finanziamento non fosse pari al tasso nominale, ma (lievemente) maggiore.
Spiegava che detta maggiorazione doveva risultare nel TAEG/ISC, che era l'indicatore di pubblicizzazione al quale si riferiva la difesa degli attori, il quale era presente nel contratto ed era addirittura superiore al TAE indicato dai predetti.
1.3. Rilevava ancora che la definizione tecnica di “applicazione di interesse composto” era quella di applicazione del tasso di interesse, sugli interessi già maturati, che non dava luogo ad alcuna qualificazione di nullità ed era normativamente irrilevante.
Aggiungeva che, anche a prescindere dalla sua non riferibilità al caso di specie, la norma di cui all'art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000, per la quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”, in caso di “capitalizzazione infrannuale”, indicano “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” era, per un verso, superata dalla successiva normativa in materia di trasparenza, per altro verso, era mera norma di comportamento, non prevedendo alcuna sanzione di nullità
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali hanno
[...]
denunciato: 1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 117 TUB;
2) Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'anatocismo sviluppato nei finanziamenti;
3) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la Banca appellata e ne ha invocato il rigetto, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva la Corte che i tre motivi di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, non sono meritevoli di accoglimento, sicché l'appello deve essere rigettato.
5.1 Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'indicazione del TAEG all'interno del contratto costituisca l'unica condizione necessaria e sufficiente per far sì che siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 117 TUB.
Spiegano che la questione da loro sollevata non atteneva all'errata indicazione del TAEG ma all'omessa indicazione del TAE.
Deducono che l'omessa indicazione del TAE comporta la necessità di ricalcolo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono che l'applicazione di una modalità di capitalizzazione diversa da quella semplice costituisce un (ulteriore) prezzo del denaro mutuato, indicendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicato nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensivo ed inequivocabile.
Rileva oltretutto che nella specie il TAEG indicato nel contratto di mutuo è calcolato matematicamente al netto degli effetti derivanti dall'utilizzo improprio (ed illegittimo) del regime finanziario della capitalizzazione composta, che dà luogo ad una ipotesi di anatocismo genetico (indotto cioè dall'impiego del regime composto nell'elaborazione della rata costante).
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice ha qualificato la previsione di cui all'art. 6 delibera CICR 9.02.2000 quale mera norma di comportamento.
Evidenziano che in realtà che tale previsione recita espressamente “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che dalla disamina del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 4.04.2007 emerge chiaramente che le parti hanno previsto ed accettato un piano di ammortamento c.d. alla francese (con rate costanti e con quote di capitale crescente), il cui sviluppo analitico, sottoscritto dalle parti, risulta allegato al contratto di mutuo sotto la lettera “C” “per formarne parte integrale e sostanziale”.
5.3. Ciò detto si rileva che questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (vedi sentenze nn. 738/2021; 1609/2022; 504/2023; 1277/2023) che nel piano di ammortamento alla francese (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti) le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo (con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre per interessi è sempre inferiore), sicché in tale meccanismo gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che deve escludersi dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, dovendo altresì escludersi la ravvisabilità di indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto.
5.4. Va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
a maggior ragione quando al contratto risulti allegato il piano di ammortamento con indicazione anche del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
5.5. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ove si verte in ipotesi di contratto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso fisso, contenente indicazione di durata, TAN e TAEG, con allegato il piano di ammortamento recante la chiara indicazione del numero delle rate, della loro frequenza e scadenza, nonché della loro composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, vanno rigettate tutte le doglianze reiterate nel presente grado di appello (segnatamente nel secondo motivo di gravame), dovendo escludersi sia la ravvisabilità di ipotesi di anatocismo, sia la configurabilità di profili di indeterminatezza o di violazione dell'art. 117 IV comma TUB.
5.6. Dall'esclusione della configurabilità di ipotesi di anatocismo discende de plano sia l'esclusione della necessità di indicazione del TAE sia l'applicabilità (peraltro già esclusa dal primo giudice) dell'art. 6 delibera CICR 9.02.2000.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA gli appellanti al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 18.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)