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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1200/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1200/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1198/2020, pubblicata in data
11/9/2020, vertente
TRA
(C.F. , difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura depositata in atti, dall'avv. Massimiliano Ciervo (C.F.
), in sostituzione di precedente difensore C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
difeso, come da procura depositata in atti, dall'avv. Mario Omaggio (C.F.
) C.F._3
APPELLATO
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...]Controparte_2
(BN), via Portisi n. 42
APPELLATA-CONTUMACE
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...]Controparte_3
(BN), via Giovanni XXIII n. 1
APPELLATA-CONTUMACE 2 R.G. n. 1200/2021
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...], Controparte_4
Corso Caudino n. 170
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 25/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1.1. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, nei Parte_1 confronti del e di in proprio e quale erede Controparte_1 Controparte_2 di , nonché di ed , quali Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , deducendo: Persona_1
- di essere titolare di un diritto di prelazione sul fabbricato denominato “ex macello comunale” e sull'immobile denominato “ex lavatoio comunale”, entrambi siti nel Comune di Airola;
- che tale diritto di prelazione era stato costituito con atto per Notar Per_2 in data 21/6/1991;
[...]
- che era morto;
Persona_1
- che con atto rogato dal segretario comunale del Comune di Airola in data
12/1/2001 i coniugi e avevano venduto a Controparte_2 Persona_1 tale Comune i fabbricati in questione, in violazione del suindicato diritto di prelazione;
- che, infatti, esso esponente non aveva comunicato al Comune alcuna rinuncia scritta al proprio diritto di prelazione;
- di avere inoltre ricevuto dal germano n. 4 missive con cui lo stesso lo Per_1 sollecitava ad esercitare il diritto di prelazione;
- che esso esponente, in relazione a tali missive, aveva sempre manifestato al proprio germano l'intenzione di esercitare tale prelazione;
- che nella delibera di Giunta del Comune di Airola, allegata all'atto di trasferimento, era stato erroneamente precisato che esso istante avrebbe rinunciato all'acquisto dei cespiti;
- che tale rinuncia, ai sensi dell'art. 1350 c.c., avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma scritta, essendo la prelazione rivolta al trasferimento della proprietà di bei immobili;
3 R.G. n. 1200/2021
- che l'atto di trasferimento concluso fra i coniugi era nullo, ai Parte_2 sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
Pertanto, chiese dichiararsi la nullità dell'atto di trasferimento immobiliare, con condanna del Comune alla restituzione degli immobili venduti.
§ 1.2. Costituitosi in giudizio, il chiese il rigetto della domanda. CP_1
§ 1.3. Non si costituirono, invece, in proprio e quale erede di Controparte_2
, nonché e , quali eredi Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 del padre Per_1
§ 1.4. Il giudizio fu sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello, vertente fra le medesime parti, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita fra i suindicati coniugi ed il Comune di Airola, il risarcimento del danno ed il rilascio degli immobili per violazione del diritto di prelazione, che pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione, dopo che sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato ogni domanda proposta da . Parte_1
§ 1.5. Rigettato il ricorso per cassazione, la causa venne riassunta dall'attore e decisa dall'adito Tribunale con sentenza di rigetto della domanda, sulla base di ragioni giuridiche che possono ricapitolarsi nei seguenti termini:
- dagli atti processuali risulta che l'attore non ha inteso esercitare il diritto di prelazione in quanto, a fronte della comunicazione operata dai venditori, in cui venivano indicati il prezzo e la parte acquirente, il predetto dichiarava sì di volere acquistare gli immobili, ma a diverse condizioni, ossia chiedendo pagamenti dilazionati;
- che, peraltro, si era formato il giudicato sul mancato esercizio, da parte dell'attore, del diritto di prelazione, dovendosi, in particolare, fare riferimento, alla denuntiatio di cui alla missiva in data 23/8/2000, rispetto alla quale la risposta fornita da – avuto riguardo alle condizioni diverse di Parte_1 pagamento, che prevedevano addirittura il termine di circa due anni e mezzo per la stipula del preliminare e per il versamento della prima rata, nonché quello di un ulteriore anno per il trasferimento definitivo ed il pagamento del saldo – “non era idonea a dimostrare il positivo esercizio del diritto di prelazione che presuppone una accettazione alle stesse condizioni”;
- in ogni caso, la rinunzia scritta al diritto di prelazione non è presupposto di validità del contratto di compravendita stipulato in sua mancanza, atteso che il 4 R.G. n. 1200/2021 prelazionario non può esercitare alcuna azione nei confronti dell'acquirente, trattandosi di prelazione convenzionale;
- non può pertanto trovare applicazione l'invocato art. 1418 c.c.
§ 2. ha formulato appello avverso la suindicata pronuncia e Parte_1 convenuto le controparti dinanzi a questa Corte, proponendo un unico motivo di impugnazione così articolato:
- il primo Giudice ha errato nel ritenere non applicabile nella specie il dettato dell'art. 1350 c.c., il quale, per ciò che qui interessa, prevede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, a pena di nullità, dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, nonché (v. numero 5) degli atti di rinunzia al diritto di proprietà;
- in particolare, il Tribunale di Benevento non ha tenuto conto che la rinunzia alla prelazione costituisce la conditio sine qua non per effettuare la compravendita di immobili sui quali grava il diritto di prelazione del terzo;
- il giudicato derivante dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20960/2017 non è ostativo all'affermazione della necessità della rinunzia scritta alla prelazione, posto che la stessa ha confermato la sentenza della Corte di Appello di
Napoli con cui era stato soltanto acclarato il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di esso esponente.
§ 3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 4. Con ordinanza depositata in data 28/2/2022 è stata ordinata, a norma dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
ed . Controparte_3 Controparte_4
§ 5. Procedutosi a detto incombente, la causa è stata riservata per la decisione.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia delle suindicate parti appellate, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, stante la rituale notificazione dell'atto di estensione della lite ed il rispetto dei termini a comparire.
§ 7. Ciò posto, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione, formulata dal di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Controparte_1
Si osserva al riguardo che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa 5 R.G. n. 1200/2021 azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice – come avvenuto nella specie – non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass.
29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 8. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto essere rigettato.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che non fosse necessario, ai fini del legittimo trasferimento della proprietà degli immobili oggetto di causa da parte dei coniugi , senza cioè ledere in Parte_2 alcun modo la prelazione convenzionale di cui era titolare l'odierno appellante, che questi rinunziasse in forma scritta al suo diritto.
Ciò in quanto, come si legge nell'impugnata decisione, per un verso, tale rinunzia non costituisce affatto un “presupposto di validità del contratto di compravendita stipulato in sua mancanza” e, per altro verso, l'art. 1350, n. 5), c.c., nel richiedere la forma scritta ad substantiam per gli atti di rinunzia ad un diritto reale immobiliare, si riferisce soltanto ai casi in cui un siffatto diritto sia oggetto diretto ed immediato della rinunzia. Nella vicenda per cui è lite, infatti, trattasi di rinunzia non già al diritto di proprietà ma al diritto di prelazione convenzionale, la cui violazione, del resto, può dar luogo soltanto ad una tutela per equivalente, sul piano, cioè, dell'eventuale risarcimento del danno.
Né rileva la circostanza che il Comune di Airola abbia, nella delibera richiamata dall'appellante, precisato la necessità di acquisire detta rinuncia ai fini dell'acquisto degli immobili in oggetto, atteso che, sulla base degli atti, deve certamente escludersi la sussistenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, così come deve escludersi la necessità della rinuncia, la quale non è contemplata da alcuna norma o principio giuridico quale presupposto per la validità del trasferimento della proprietà.
In definitiva, quel che rileva è che, come accertato incontrovertibilmente nel giudizio definito con la suindicata pronuncia della Suprema Corte n. 20960/2017, 6 R.G. n. 1200/2021
non ha inteso esercitare, a fronte della denuntiatio in data Parte_1
23/8/2000 proveniente dai venditori, il suo diritto di prelazione convenzionale.
Va infine sottolineato che, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di prelazione giammai avrebbe comportato, contrariamente all'assunto dell'appellante, la nullità della compravendita a causa dell'illiceità dei motivi, a norma del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c. Invero, l'istante non ha allegato, ancor prima che provato, che il contratto di compravendita de quo costituisse il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, l'appello non può che essere rigettato.
§ 9. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del in forza del principio della soccombenza, e si liquidano nella Controparte_1 misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità media – e determinazione di importi pari ai medi, tranne che per la fase istruttoria, rispetto alla quale deve operarsi la riduzione massima.
§ 10. Nel rapporto fra l'appellante ed i chiamati in causa, invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto che i predetti non si sono costituiti in giudizio.
§ 11. Va poi accolta la domanda, formulata dal di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, tenuto conto della data di instaurazione del giudizio.
Osserva il Collegio che la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione non richiede, quale integrazione della fattispecie, l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, ossia nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. Cass. 4/8/2021, n. 22208, in motivazione). 7 R.G. n. 1200/2021
Ebbene, nella vicenda in esame l'inconsistenza giuridica delle tesi sostenute nel presente grado, già evidenziate come tali dal primo Giudice, nonché in parte nel corso del precedente giudizio definito con il giudicato discendente dalla pronuncia della Suprema Corte n. 20960/2017, avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante onde evitare l'instaurazione del giudizio di gravame (cfr., sul punto Cass. 24/11/2022, n. 34693).
Pertanto, il deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al pagamento, in favore del di una somma pari a circa Controparte_1
1/3 dell'importo delle spese processuali che saranno liquidate in dispositivo.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 9/3/2021, Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 1198/2020 del Controparte_1
Tribunale di Benevento pubblicata in data 11/9/2020, con integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Controparte_2 CP_3
ed , così provvede:
[...] Controparte_4
a) dichiara la contumacia di ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in € 9.109,00 per compensi professionali ed
€ 1.366,35 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra l'appellante ed i chiamati in causa;
e) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 3.000,00.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti 8 R.G. n. 1200/2021 processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 22/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1200/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1198/2020, pubblicata in data
11/9/2020, vertente
TRA
(C.F. , difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura depositata in atti, dall'avv. Massimiliano Ciervo (C.F.
), in sostituzione di precedente difensore C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
difeso, come da procura depositata in atti, dall'avv. Mario Omaggio (C.F.
) C.F._3
APPELLATO
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...]Controparte_2
(BN), via Portisi n. 42
APPELLATA-CONTUMACE
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...]Controparte_3
(BN), via Giovanni XXIII n. 1
APPELLATA-CONTUMACE 2 R.G. n. 1200/2021
E
(codice fiscale non indicato), residente in [...], Controparte_4
Corso Caudino n. 170
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 25/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1.1. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, nei Parte_1 confronti del e di in proprio e quale erede Controparte_1 Controparte_2 di , nonché di ed , quali Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , deducendo: Persona_1
- di essere titolare di un diritto di prelazione sul fabbricato denominato “ex macello comunale” e sull'immobile denominato “ex lavatoio comunale”, entrambi siti nel Comune di Airola;
- che tale diritto di prelazione era stato costituito con atto per Notar Per_2 in data 21/6/1991;
[...]
- che era morto;
Persona_1
- che con atto rogato dal segretario comunale del Comune di Airola in data
12/1/2001 i coniugi e avevano venduto a Controparte_2 Persona_1 tale Comune i fabbricati in questione, in violazione del suindicato diritto di prelazione;
- che, infatti, esso esponente non aveva comunicato al Comune alcuna rinuncia scritta al proprio diritto di prelazione;
- di avere inoltre ricevuto dal germano n. 4 missive con cui lo stesso lo Per_1 sollecitava ad esercitare il diritto di prelazione;
- che esso esponente, in relazione a tali missive, aveva sempre manifestato al proprio germano l'intenzione di esercitare tale prelazione;
- che nella delibera di Giunta del Comune di Airola, allegata all'atto di trasferimento, era stato erroneamente precisato che esso istante avrebbe rinunciato all'acquisto dei cespiti;
- che tale rinuncia, ai sensi dell'art. 1350 c.c., avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma scritta, essendo la prelazione rivolta al trasferimento della proprietà di bei immobili;
3 R.G. n. 1200/2021
- che l'atto di trasferimento concluso fra i coniugi era nullo, ai Parte_2 sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
Pertanto, chiese dichiararsi la nullità dell'atto di trasferimento immobiliare, con condanna del Comune alla restituzione degli immobili venduti.
§ 1.2. Costituitosi in giudizio, il chiese il rigetto della domanda. CP_1
§ 1.3. Non si costituirono, invece, in proprio e quale erede di Controparte_2
, nonché e , quali eredi Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 del padre Per_1
§ 1.4. Il giudizio fu sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello, vertente fra le medesime parti, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita fra i suindicati coniugi ed il Comune di Airola, il risarcimento del danno ed il rilascio degli immobili per violazione del diritto di prelazione, che pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione, dopo che sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato ogni domanda proposta da . Parte_1
§ 1.5. Rigettato il ricorso per cassazione, la causa venne riassunta dall'attore e decisa dall'adito Tribunale con sentenza di rigetto della domanda, sulla base di ragioni giuridiche che possono ricapitolarsi nei seguenti termini:
- dagli atti processuali risulta che l'attore non ha inteso esercitare il diritto di prelazione in quanto, a fronte della comunicazione operata dai venditori, in cui venivano indicati il prezzo e la parte acquirente, il predetto dichiarava sì di volere acquistare gli immobili, ma a diverse condizioni, ossia chiedendo pagamenti dilazionati;
- che, peraltro, si era formato il giudicato sul mancato esercizio, da parte dell'attore, del diritto di prelazione, dovendosi, in particolare, fare riferimento, alla denuntiatio di cui alla missiva in data 23/8/2000, rispetto alla quale la risposta fornita da – avuto riguardo alle condizioni diverse di Parte_1 pagamento, che prevedevano addirittura il termine di circa due anni e mezzo per la stipula del preliminare e per il versamento della prima rata, nonché quello di un ulteriore anno per il trasferimento definitivo ed il pagamento del saldo – “non era idonea a dimostrare il positivo esercizio del diritto di prelazione che presuppone una accettazione alle stesse condizioni”;
- in ogni caso, la rinunzia scritta al diritto di prelazione non è presupposto di validità del contratto di compravendita stipulato in sua mancanza, atteso che il 4 R.G. n. 1200/2021 prelazionario non può esercitare alcuna azione nei confronti dell'acquirente, trattandosi di prelazione convenzionale;
- non può pertanto trovare applicazione l'invocato art. 1418 c.c.
§ 2. ha formulato appello avverso la suindicata pronuncia e Parte_1 convenuto le controparti dinanzi a questa Corte, proponendo un unico motivo di impugnazione così articolato:
- il primo Giudice ha errato nel ritenere non applicabile nella specie il dettato dell'art. 1350 c.c., il quale, per ciò che qui interessa, prevede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, a pena di nullità, dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, nonché (v. numero 5) degli atti di rinunzia al diritto di proprietà;
- in particolare, il Tribunale di Benevento non ha tenuto conto che la rinunzia alla prelazione costituisce la conditio sine qua non per effettuare la compravendita di immobili sui quali grava il diritto di prelazione del terzo;
- il giudicato derivante dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20960/2017 non è ostativo all'affermazione della necessità della rinunzia scritta alla prelazione, posto che la stessa ha confermato la sentenza della Corte di Appello di
Napoli con cui era stato soltanto acclarato il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di esso esponente.
§ 3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 4. Con ordinanza depositata in data 28/2/2022 è stata ordinata, a norma dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
ed . Controparte_3 Controparte_4
§ 5. Procedutosi a detto incombente, la causa è stata riservata per la decisione.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia delle suindicate parti appellate, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, stante la rituale notificazione dell'atto di estensione della lite ed il rispetto dei termini a comparire.
§ 7. Ciò posto, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione, formulata dal di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Controparte_1
Si osserva al riguardo che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa 5 R.G. n. 1200/2021 azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice – come avvenuto nella specie – non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass.
29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 8. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto essere rigettato.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che non fosse necessario, ai fini del legittimo trasferimento della proprietà degli immobili oggetto di causa da parte dei coniugi , senza cioè ledere in Parte_2 alcun modo la prelazione convenzionale di cui era titolare l'odierno appellante, che questi rinunziasse in forma scritta al suo diritto.
Ciò in quanto, come si legge nell'impugnata decisione, per un verso, tale rinunzia non costituisce affatto un “presupposto di validità del contratto di compravendita stipulato in sua mancanza” e, per altro verso, l'art. 1350, n. 5), c.c., nel richiedere la forma scritta ad substantiam per gli atti di rinunzia ad un diritto reale immobiliare, si riferisce soltanto ai casi in cui un siffatto diritto sia oggetto diretto ed immediato della rinunzia. Nella vicenda per cui è lite, infatti, trattasi di rinunzia non già al diritto di proprietà ma al diritto di prelazione convenzionale, la cui violazione, del resto, può dar luogo soltanto ad una tutela per equivalente, sul piano, cioè, dell'eventuale risarcimento del danno.
Né rileva la circostanza che il Comune di Airola abbia, nella delibera richiamata dall'appellante, precisato la necessità di acquisire detta rinuncia ai fini dell'acquisto degli immobili in oggetto, atteso che, sulla base degli atti, deve certamente escludersi la sussistenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, così come deve escludersi la necessità della rinuncia, la quale non è contemplata da alcuna norma o principio giuridico quale presupposto per la validità del trasferimento della proprietà.
In definitiva, quel che rileva è che, come accertato incontrovertibilmente nel giudizio definito con la suindicata pronuncia della Suprema Corte n. 20960/2017, 6 R.G. n. 1200/2021
non ha inteso esercitare, a fronte della denuntiatio in data Parte_1
23/8/2000 proveniente dai venditori, il suo diritto di prelazione convenzionale.
Va infine sottolineato che, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di prelazione giammai avrebbe comportato, contrariamente all'assunto dell'appellante, la nullità della compravendita a causa dell'illiceità dei motivi, a norma del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c. Invero, l'istante non ha allegato, ancor prima che provato, che il contratto di compravendita de quo costituisse il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, l'appello non può che essere rigettato.
§ 9. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del in forza del principio della soccombenza, e si liquidano nella Controparte_1 misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità media – e determinazione di importi pari ai medi, tranne che per la fase istruttoria, rispetto alla quale deve operarsi la riduzione massima.
§ 10. Nel rapporto fra l'appellante ed i chiamati in causa, invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto che i predetti non si sono costituiti in giudizio.
§ 11. Va poi accolta la domanda, formulata dal di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, tenuto conto della data di instaurazione del giudizio.
Osserva il Collegio che la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione non richiede, quale integrazione della fattispecie, l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, ossia nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. Cass. 4/8/2021, n. 22208, in motivazione). 7 R.G. n. 1200/2021
Ebbene, nella vicenda in esame l'inconsistenza giuridica delle tesi sostenute nel presente grado, già evidenziate come tali dal primo Giudice, nonché in parte nel corso del precedente giudizio definito con il giudicato discendente dalla pronuncia della Suprema Corte n. 20960/2017, avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante onde evitare l'instaurazione del giudizio di gravame (cfr., sul punto Cass. 24/11/2022, n. 34693).
Pertanto, il deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al pagamento, in favore del di una somma pari a circa Controparte_1
1/3 dell'importo delle spese processuali che saranno liquidate in dispositivo.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 9/3/2021, Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 1198/2020 del Controparte_1
Tribunale di Benevento pubblicata in data 11/9/2020, con integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Controparte_2 CP_3
ed , così provvede:
[...] Controparte_4
a) dichiara la contumacia di ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in € 9.109,00 per compensi professionali ed
€ 1.366,35 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra l'appellante ed i chiamati in causa;
e) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 3.000,00.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti 8 R.G. n. 1200/2021 processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 22/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.