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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12808/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Elena NANNI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore ( Email_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 26 agosto 2001. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 7 giugno 2010
pagina 1 di 3 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 5 luglio 2010. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Imola il 24 settembre 1970 e nata a [...] il [...] unitisi in CP_1 matrimonio a Imola il 26 agosto 2001, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 81 Parte II Serie A anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che è residente presso la madre e continuerà a frequentare il Per_1 padre a weekend alternati e almeno due giorni a settimana, oltre che nelle vacanze estive e invernali secondo i propri desideri;
2) dispone che la madre provveda al mantenimento ordinario del ragazzo, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) sancisce che il signor si faccia carico del 100% delle spese straordinarie che Pt_1 si renderanno necessarie per ii figlio;
le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS);
pagina 2 di 3 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Elena NANNI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore ( Email_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 26 agosto 2001. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 7 giugno 2010
pagina 1 di 3 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 5 luglio 2010. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Imola il 24 settembre 1970 e nata a [...] il [...] unitisi in CP_1 matrimonio a Imola il 26 agosto 2001, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 81 Parte II Serie A anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che è residente presso la madre e continuerà a frequentare il Per_1 padre a weekend alternati e almeno due giorni a settimana, oltre che nelle vacanze estive e invernali secondo i propri desideri;
2) dispone che la madre provveda al mantenimento ordinario del ragazzo, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) sancisce che il signor si faccia carico del 100% delle spese straordinarie che Pt_1 si renderanno necessarie per ii figlio;
le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS);
pagina 2 di 3 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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