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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10936 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67033/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67033/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Parte_1 C.F._1
Montesquieu n. 28, presso lo studio dell'avv. POMPEI LUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
), elettivamente domiciliato in VIA AMEDEO CP_1 C.F._2
MODIGLIANI 10 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv. MELE ROCCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 13 febbraio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di essere proprietario del box auto sito in Roma, Via di Acilia n. 221, distinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1113, particella 3583, sub. 659, all'interno del quale custodiva la propria autovettura, marca FIAT 500, targata EG888ZS, colore grigio antracite e con capote di tessuto bordeaux; che nel mese di maggio 2018 il box auto in questione veniva interessato da copiose infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della resistente che CP_1 provocavano gravi danni alla serranda automatica del box;
che in data 24 maggio 2018 l'amministratore del Condominio, su mandato della , che si trovava all'estero, faceva intervenire CP_1 un idraulico di fiducia che rinveniva le origini delle infiltrazioni nelle tubazioni della caldaia della resistente e provvedeva a fare eliminare la causa del danno;
che, cessate le infiltrazioni, in data 8 giugno 2018 l'esponente faceva sostituire la serranda del proprio box auto;
che, tuttavia, nello stesso mese di giugno 2018, si verificavano nuove infiltrazioni le quali causavano l'improvvisa caduta di intonaco del soffitto del box auto, in conseguenza della quale la parte sovrastante della capote dell'auto di esso esponente subiva ingenti danni;
che soltanto nel mese di marzo 2019 la resistente faceva intervenire un giardiniere che rinveniva e riparava un guasto alle tubazioni del sistema di irrigazione del proprio giardino;
che l'esponente, visto il tempo decorso, aveva subito ingenti danni sia alla serranda automatica del proprio box, che aveva già sostituito, sia alla propria automobile, la cui capote era irrimediabilmente danneggiata, sia al soffitto del proprio box auto, ormai ammalorato;
che, avendo urgenza di definire la situazione, l'esponente introduceva il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 45432/2019, in esito al quale veniva quantificato il danno dallo stesso subito nella somma di €. 6.329,50, di cui €. 5.249,50 per la sostituzione della capote ed €. 1.080,00 per la riparazione del soffitto, oltre iva, pari ad €. 1.392,49, per un totale di €. 7.721,99, che, inoltre, l'esponente aveva sostenuto le spese del c.t.u., liquidate nella somma complessiva di €. 1.700,00, oltre alle spese vive, pari ad €. 145,50, ed alle spese legali dell'instaurato procedimento cautelare.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della in CP_1 riferimento alle infiltrazioni denunciate e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno causato dalle predette infiltrazioni quantificato in complessivi €. 7.721,99, oltre alla refusione delle spese sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, con vittoria delle spese di lite.
La resistente costituitasi in giudizio, contestava il quantum del risarcimento ex adverso CP_1 richiesto, deducendo che il deterioramento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento che aveva dato origine al primo episodio delle descritte infiltrazioni era stato lento e progressivo, considerato che l'ammaloramento che aveva determinato il distacco dell'intonaco si era determinato in un significativo lasso di tempo, dal 2014 al 2018; che, in ogni caso, essa esponente era sempre tempestivamente intervenuta, non appena avuta notizia delle infiltrazioni, per la tempestiva riparazione dei guasti;
che il ricorrente aveva atteso circa quattro anni prima di informare l'esponente della necessità di porre riparo all'origine delle infiltrazioni, consentendo alle stesse di estendersi oltre misura e di cagionare i danni di cui si chiedeva il risarcimento, sicché l'aggravamento del danno era riconducibile a fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., consistente nell'aver omesso di notiziare l'esponente delle incipienti infiltrazioni e nell'avere omesso di aver apposto un telo di protezione sopra l'autovettura posta all'interno del box.
Concludeva, pertanto chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la riduzione dell'entità del risarcimento richiesto, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 Durante la fase di trattazione, il g.i. disponeva il mutamento del rito, successivamente al quale si procedeva all'espletamento della prova testimoniale;
quindi, all'udienza del 10 ottobre 2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note redatte in luogo del verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati e deve, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente evidenziare che non risultano in contestazione i fatti posti a fondamento della domanda ovvero il verificarsi dei fenomeni infiltrativi denunciati dal ricorrente e la riconducibilità causale degli stessi alla proprietà della resistente, non essendo in contestazione la circostanza, peraltro rimasta provata in esito all'espletamento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ed accertata nella c.t.u. espletata nel procedimento per accertamento tecnico Testimone_1 preventivo iscritto al N.R.G. 45432/2019, che il primo fenomeno infiltrativo denunciato è stato causato dalla rottura di un tratto di tubazione del riscaldamento autonomo di pertinenza dell'appartamento di proprietà della ricorrente, mentre il secondo è causalmente riconducibile alla rottura accidentale della guaina, posta al di sotto della pavimentazione della terrazza a livello, in occasione dell'apertura della traccia per il passaggio dell'irrigazione del giardino.
Quanto ai danni, è emerso dalla prova testimoniale e dalla espletata c.t.u. che il primo episodio di infiltrazioni ha causato il distacco della tinta semilavabile con danni alle murature del box, alla serranda basculante ed alla capote dell'auto ivi ricoverata, mentre in esito al secondo episodio si sono verificati danni alla muratura della trave sovrastante la porta basculante del box di proprietà del ricorrente, con distacco della tinta e formazione di efflorescenza. Il c.t.u ha, infine, evidenziato che il danneggiamento conseguente alle accertate infiltrazioni ha interessato il 10% circa della superficie del soffitto del box auto.
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato risulta evidente la responsabilità della resistente
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi nel box di proprietà del CP_1 resistente, considerato che il proprietario di un bene è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi.
Ed invero, come noto (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
In considerazione di quanto sinora esposto, la resistente deve essere condannata, in accoglimento della domanda sul punto, al risarcimento dei danni causati al ricorrente in conseguenza delle infiltrazioni denunciate.
Avuto riguardo alla quantificazione dei suddetti danni, il c.t.u. li ha determinati nell'importo di €. 1.080,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno del box auto ed in €. 5.249,50, oltre pagina 3 di 6 iva, per la sostituzione della capote, che l'ausiliario ha accertato essere stata rovinata a causa del distacco della tinta dal soffitto causata dalle infiltrazioni.
Si tratta, a questo punto, di valutare, ai fini della quantificazione del danno, se sia o meno configurabile un concorso di colpa del danneggiato in riferimento all'aggravamento delle conseguenze del danno, a norma dell'art. 1227 c.c., il quale al comma primo prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, disposizione pacificamente riconosciuta come applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, come nella specie, per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.
Orbene, per quanto attiene ai danni arrecati alle murature, soprattutto in riferimento al primo episodio, la mancata tempestiva notizia all'odierna resistente circa la sussistenza del fenomeno infiltrativo può, in ipotesi, ritenersi ascrivibile al fatto che il ricorrente, una volta che tale fenomeno, pacificamente manifestatosi per la prima volta nel 2014, con il passare del tempo ha iniziato ad estendersi e ad essere più persistente, aveva in un primo momento denunciato la presenza dell'infiltrazione all'amministratore del Condominio e soltanto in seguito alle verifiche dallo stesso eseguite, che avevano escluso la riconducibilità del danno alla responsabilità del si è rivolto all'odierna resistente, come CP_2 rimasto provato in esito alla prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ), sicché Testimone_2 nel comportamento tenuto dal ricorrente non risulta ravvisabile in maniera univoca un'inerzia tale da integrare in modo inequivoco un concorso colposo nell'aggravamento del danno, posto che il ricorrente si è comunque attivato denunciando l'evento dannoso;
diversa valutazione deve, invece, essere effettuata in riferimento al danno provocato alla capote della macchina in conseguenza del distacco di parti di muratura, in quanto, come emerso in esito alla prova testimoniale, le infiltrazioni che hanno ammalorato il soffitto del box si protraevano da diversi mesi (se non da anni) ed, a seguito dell'evidenziato ammaloramento, il soffitto aveva iniziato a perdere pezzi, sicché, potendosi presumere che tale ammaloramento si sia verificato in maniera progressiva nel corso del tempo sino ad arrivare allo sgretolamento ed al distacco di parti di intonaco che hanno provocato il danno alla capote, può sicuramente ravvisarsi in capo al ricorrente un comportamento negligente, posto che lo stesso, consapevole delle particolari caratteristiche dell'autovettura di sua proprietà ricoverata all'interno del box, avrebbe ben potuto preservarla da possibili e prevedibili danni, effettivamente verificatisi in seguito al distacco dell'intonaco, provvedendo a proteggere la capote dell'autovettura con un telo di plastica o di altro materiale idoneo, di talché può ritenersi che con il proprio comportamento inerte abbia effettivamente concorso a causare il danno da cui pretende di essere risarcito, non essendo in dubbio che un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un., 21 novembre 2011 n. 24406).
Né, del resto, può essere attribuito valore al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che il distacco della muratura da cui è derivato il danno alla capote sarebbe riferibile al secondo episodio infiltrativo, posto che dall'espletamento della prova testimoniale è emerso chiaramente, considerata anche la formulazione dei capitoli oggetto di prova, che il danno alla capote è causalmente ricollegabile piuttosto al primo episodio infiltrativo (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da ), conclusione vieppiù avvalorata dal fatto che il c.t.u. ha accertato Testimone_2 che in conseguenza del secondo episodio infiltrativo i danni verificatisi hanno riguardato la muratura della trave sovrastante la porta basculante del box di proprietà del ricorrente ovvero si sono manifestate in un punto logicamente non corrispondente a quello in cui l'autovettura in esame si presume venga posizionata una volta ricoverata all'interno del box.
pagina 4 di 6 In considerazione di quanto sinora argomentato, in parziale accoglimento della domanda, la resistente deve essere, quindi, condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di €.
1.080,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno del box auto e nella misura di €.
2.624,75, oltre iva, per la riparazione della capote dell'autovettura, considerato l'ammontare del danno, quantificato dal c.t.u. nella misura di €. 5.249,50, oltre iva, ridotto del 50% in ragione del ravvisato concorso colposo del danneggiato, per un importo totale di €. 3.704,75, oltre iva.
La resistente, in considerazione della riconosciuta responsabilità della stessa in ordine alla verificazione dell'evento lesivo, deve essere, altresì, condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese dallo stesso sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari ad €. 1.700,00, oltre oneri, per la c.t.u., ad €. 145,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in riferimento alla somma effettivamente attribuita e non a quella domandata, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiara la resistente Parte_1 responsabile dell'evento dannoso denunciato nel ricorso introduttivo;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1 del danno, della complessiva somma di 3.704,75, oltre iva;
3) condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 1.700,00, per la c.t.u., ad €. 145,00 per spese vive e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
, che liquida in €. 190,00 per spese vive ed in €. 2.800,00 per compensi, oltre Parte_1 iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67033/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Parte_1 C.F._1
Montesquieu n. 28, presso lo studio dell'avv. POMPEI LUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
), elettivamente domiciliato in VIA AMEDEO CP_1 C.F._2
MODIGLIANI 10 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv. MELE ROCCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 13 febbraio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di essere proprietario del box auto sito in Roma, Via di Acilia n. 221, distinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1113, particella 3583, sub. 659, all'interno del quale custodiva la propria autovettura, marca FIAT 500, targata EG888ZS, colore grigio antracite e con capote di tessuto bordeaux; che nel mese di maggio 2018 il box auto in questione veniva interessato da copiose infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della resistente che CP_1 provocavano gravi danni alla serranda automatica del box;
che in data 24 maggio 2018 l'amministratore del Condominio, su mandato della , che si trovava all'estero, faceva intervenire CP_1 un idraulico di fiducia che rinveniva le origini delle infiltrazioni nelle tubazioni della caldaia della resistente e provvedeva a fare eliminare la causa del danno;
che, cessate le infiltrazioni, in data 8 giugno 2018 l'esponente faceva sostituire la serranda del proprio box auto;
che, tuttavia, nello stesso mese di giugno 2018, si verificavano nuove infiltrazioni le quali causavano l'improvvisa caduta di intonaco del soffitto del box auto, in conseguenza della quale la parte sovrastante della capote dell'auto di esso esponente subiva ingenti danni;
che soltanto nel mese di marzo 2019 la resistente faceva intervenire un giardiniere che rinveniva e riparava un guasto alle tubazioni del sistema di irrigazione del proprio giardino;
che l'esponente, visto il tempo decorso, aveva subito ingenti danni sia alla serranda automatica del proprio box, che aveva già sostituito, sia alla propria automobile, la cui capote era irrimediabilmente danneggiata, sia al soffitto del proprio box auto, ormai ammalorato;
che, avendo urgenza di definire la situazione, l'esponente introduceva il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 45432/2019, in esito al quale veniva quantificato il danno dallo stesso subito nella somma di €. 6.329,50, di cui €. 5.249,50 per la sostituzione della capote ed €. 1.080,00 per la riparazione del soffitto, oltre iva, pari ad €. 1.392,49, per un totale di €. 7.721,99, che, inoltre, l'esponente aveva sostenuto le spese del c.t.u., liquidate nella somma complessiva di €. 1.700,00, oltre alle spese vive, pari ad €. 145,50, ed alle spese legali dell'instaurato procedimento cautelare.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della in CP_1 riferimento alle infiltrazioni denunciate e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno causato dalle predette infiltrazioni quantificato in complessivi €. 7.721,99, oltre alla refusione delle spese sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, con vittoria delle spese di lite.
La resistente costituitasi in giudizio, contestava il quantum del risarcimento ex adverso CP_1 richiesto, deducendo che il deterioramento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento che aveva dato origine al primo episodio delle descritte infiltrazioni era stato lento e progressivo, considerato che l'ammaloramento che aveva determinato il distacco dell'intonaco si era determinato in un significativo lasso di tempo, dal 2014 al 2018; che, in ogni caso, essa esponente era sempre tempestivamente intervenuta, non appena avuta notizia delle infiltrazioni, per la tempestiva riparazione dei guasti;
che il ricorrente aveva atteso circa quattro anni prima di informare l'esponente della necessità di porre riparo all'origine delle infiltrazioni, consentendo alle stesse di estendersi oltre misura e di cagionare i danni di cui si chiedeva il risarcimento, sicché l'aggravamento del danno era riconducibile a fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., consistente nell'aver omesso di notiziare l'esponente delle incipienti infiltrazioni e nell'avere omesso di aver apposto un telo di protezione sopra l'autovettura posta all'interno del box.
Concludeva, pertanto chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la riduzione dell'entità del risarcimento richiesto, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 Durante la fase di trattazione, il g.i. disponeva il mutamento del rito, successivamente al quale si procedeva all'espletamento della prova testimoniale;
quindi, all'udienza del 10 ottobre 2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note redatte in luogo del verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati e deve, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente evidenziare che non risultano in contestazione i fatti posti a fondamento della domanda ovvero il verificarsi dei fenomeni infiltrativi denunciati dal ricorrente e la riconducibilità causale degli stessi alla proprietà della resistente, non essendo in contestazione la circostanza, peraltro rimasta provata in esito all'espletamento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ed accertata nella c.t.u. espletata nel procedimento per accertamento tecnico Testimone_1 preventivo iscritto al N.R.G. 45432/2019, che il primo fenomeno infiltrativo denunciato è stato causato dalla rottura di un tratto di tubazione del riscaldamento autonomo di pertinenza dell'appartamento di proprietà della ricorrente, mentre il secondo è causalmente riconducibile alla rottura accidentale della guaina, posta al di sotto della pavimentazione della terrazza a livello, in occasione dell'apertura della traccia per il passaggio dell'irrigazione del giardino.
Quanto ai danni, è emerso dalla prova testimoniale e dalla espletata c.t.u. che il primo episodio di infiltrazioni ha causato il distacco della tinta semilavabile con danni alle murature del box, alla serranda basculante ed alla capote dell'auto ivi ricoverata, mentre in esito al secondo episodio si sono verificati danni alla muratura della trave sovrastante la porta basculante del box di proprietà del ricorrente, con distacco della tinta e formazione di efflorescenza. Il c.t.u ha, infine, evidenziato che il danneggiamento conseguente alle accertate infiltrazioni ha interessato il 10% circa della superficie del soffitto del box auto.
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato risulta evidente la responsabilità della resistente
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi nel box di proprietà del CP_1 resistente, considerato che il proprietario di un bene è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi.
Ed invero, come noto (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
In considerazione di quanto sinora esposto, la resistente deve essere condannata, in accoglimento della domanda sul punto, al risarcimento dei danni causati al ricorrente in conseguenza delle infiltrazioni denunciate.
Avuto riguardo alla quantificazione dei suddetti danni, il c.t.u. li ha determinati nell'importo di €. 1.080,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno del box auto ed in €. 5.249,50, oltre pagina 3 di 6 iva, per la sostituzione della capote, che l'ausiliario ha accertato essere stata rovinata a causa del distacco della tinta dal soffitto causata dalle infiltrazioni.
Si tratta, a questo punto, di valutare, ai fini della quantificazione del danno, se sia o meno configurabile un concorso di colpa del danneggiato in riferimento all'aggravamento delle conseguenze del danno, a norma dell'art. 1227 c.c., il quale al comma primo prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, disposizione pacificamente riconosciuta come applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, come nella specie, per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.
Orbene, per quanto attiene ai danni arrecati alle murature, soprattutto in riferimento al primo episodio, la mancata tempestiva notizia all'odierna resistente circa la sussistenza del fenomeno infiltrativo può, in ipotesi, ritenersi ascrivibile al fatto che il ricorrente, una volta che tale fenomeno, pacificamente manifestatosi per la prima volta nel 2014, con il passare del tempo ha iniziato ad estendersi e ad essere più persistente, aveva in un primo momento denunciato la presenza dell'infiltrazione all'amministratore del Condominio e soltanto in seguito alle verifiche dallo stesso eseguite, che avevano escluso la riconducibilità del danno alla responsabilità del si è rivolto all'odierna resistente, come CP_2 rimasto provato in esito alla prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ), sicché Testimone_2 nel comportamento tenuto dal ricorrente non risulta ravvisabile in maniera univoca un'inerzia tale da integrare in modo inequivoco un concorso colposo nell'aggravamento del danno, posto che il ricorrente si è comunque attivato denunciando l'evento dannoso;
diversa valutazione deve, invece, essere effettuata in riferimento al danno provocato alla capote della macchina in conseguenza del distacco di parti di muratura, in quanto, come emerso in esito alla prova testimoniale, le infiltrazioni che hanno ammalorato il soffitto del box si protraevano da diversi mesi (se non da anni) ed, a seguito dell'evidenziato ammaloramento, il soffitto aveva iniziato a perdere pezzi, sicché, potendosi presumere che tale ammaloramento si sia verificato in maniera progressiva nel corso del tempo sino ad arrivare allo sgretolamento ed al distacco di parti di intonaco che hanno provocato il danno alla capote, può sicuramente ravvisarsi in capo al ricorrente un comportamento negligente, posto che lo stesso, consapevole delle particolari caratteristiche dell'autovettura di sua proprietà ricoverata all'interno del box, avrebbe ben potuto preservarla da possibili e prevedibili danni, effettivamente verificatisi in seguito al distacco dell'intonaco, provvedendo a proteggere la capote dell'autovettura con un telo di plastica o di altro materiale idoneo, di talché può ritenersi che con il proprio comportamento inerte abbia effettivamente concorso a causare il danno da cui pretende di essere risarcito, non essendo in dubbio che un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un., 21 novembre 2011 n. 24406).
Né, del resto, può essere attribuito valore al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che il distacco della muratura da cui è derivato il danno alla capote sarebbe riferibile al secondo episodio infiltrativo, posto che dall'espletamento della prova testimoniale è emerso chiaramente, considerata anche la formulazione dei capitoli oggetto di prova, che il danno alla capote è causalmente ricollegabile piuttosto al primo episodio infiltrativo (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da ), conclusione vieppiù avvalorata dal fatto che il c.t.u. ha accertato Testimone_2 che in conseguenza del secondo episodio infiltrativo i danni verificatisi hanno riguardato la muratura della trave sovrastante la porta basculante del box di proprietà del ricorrente ovvero si sono manifestate in un punto logicamente non corrispondente a quello in cui l'autovettura in esame si presume venga posizionata una volta ricoverata all'interno del box.
pagina 4 di 6 In considerazione di quanto sinora argomentato, in parziale accoglimento della domanda, la resistente deve essere, quindi, condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di €.
1.080,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno del box auto e nella misura di €.
2.624,75, oltre iva, per la riparazione della capote dell'autovettura, considerato l'ammontare del danno, quantificato dal c.t.u. nella misura di €. 5.249,50, oltre iva, ridotto del 50% in ragione del ravvisato concorso colposo del danneggiato, per un importo totale di €. 3.704,75, oltre iva.
La resistente, in considerazione della riconosciuta responsabilità della stessa in ordine alla verificazione dell'evento lesivo, deve essere, altresì, condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese dallo stesso sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari ad €. 1.700,00, oltre oneri, per la c.t.u., ad €. 145,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in riferimento alla somma effettivamente attribuita e non a quella domandata, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiara la resistente Parte_1 responsabile dell'evento dannoso denunciato nel ricorso introduttivo;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1 del danno, della complessiva somma di 3.704,75, oltre iva;
3) condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 1.700,00, per la c.t.u., ad €. 145,00 per spese vive e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
, che liquida in €. 190,00 per spese vive ed in €. 2.800,00 per compensi, oltre Parte_1 iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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