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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2059/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTI ELENA, presso il cui studio, in Como, via Mentana
15, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
pagina 1 di 6 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare,
il difensore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
in via principale, per sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto
[...]
contrattuale di compravendita di automobile stante l'inadempimento della Controparte_1
e per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 28.000,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla data del versamento e sino all'effettivo pagamento.
Parte attrice in via gradatamente subordinata ha chiesto, inoltre, la condanna di parte convenuta al pagamento della detta somma, in quanto indebitamente percepita ex art. 2033 c.c.,
alternativamente, la condanna di controparte al pagamento di euro 28.000,00 ai sensi del disposto di cui all'art. 2041 del Codice civile.
A sostegno della propria domanda, ha esposto: di aver pattuito Parte_1
telefonicamente con la società convenuta, nella persona di l'acquisto del Persona_1
veicolo Mercedes Benz CLA 220 CDI targato FC862WY; di aver nel medesimo mese, più
precisamente in data 22.09.2017, effettuato un bonifico di euro 28.000,00 in favore di controparte, dalla quale non riceveva riscontro alcuno;
di aver, pertanto, provveduto all'inoltro pagina 2 di 6 di una raccomandata a mezzo pec datata 19.10.2018 nella quale comunicava alla
[...]
la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, chiedendo la Controparte_1
restituzione dell'importo bonificato in data 22.09.2017 per poi incardinare il presente non avendo ricevuto riscontro alcuno dalla società convenuta.
La sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita e va Controparte_1
pertanto dichiarata contumace.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e con ordinanza del 13.07.2021 era disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.,
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 19.06.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
del codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda attorea, volta a sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale intrattenuto con la convenuta contumace, sia da accogliersi per i motivi di seguito indicati.
Parte attrice, introitando il presente giudizio, ha agito in via principale per l'esercizio dell'azione in risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.p.c., chiedendo la sola restituzione dell'importo versato a titolo di caparra per l'acquisto della vettura e pari a euro 28.000,00.
È da premettersi che circa la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. la Suprema
Corte ha così statuito: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 3 di 6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”. (Sent. Cass. SU n. 577 del 11.01.2008).
Difatti, elemento comune ai rimedi esperibili dal creditore ex art. 1453 c.c. quali rimedi all'inadempimento di controparte, è la prova dell'esistenza del credito e la allegazione del mancato o inesatto adempimento del debitore, sul quale ricadrà l'onere di provare l'estinzione dell'obbligo su di esso gravante.
Ebbene, parte attrice ha posto a sostegno della propria domanda: il versamento in favore di controparte della somma pari ad euro 28.000,00 indicando quale causale del bonifico bancario
“caparra acquisto auto” somma ricevuta e trattenuta dalla Controparte_1
Tale circostanza è stata avvalorata sia dallo scambio di pec intercorso tra le odierne parti, sia da quanto emerge nella mail del 18.09.2018 ( doc. n. 6 memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice)
inviata all' da collaboratore e marito della titolare di Parte_1 Persona_1 [...]
nella quest'ultimo aveva qualificato il versamento effettuato dall'attore quale Controparte_1
caparra finalizzata all'acquisto di un auto, circostanza confermata, tra l'altro, anche in sede di pagina 4 di 6 escussione come emerge dal verbale di udienza del 13 luglio 2023, dovendosi ritenere provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Accertata la sussistenza di un vincolo contrattuale tra le odierne parti deve, altresì, ritenersi provato l'inadempimento di parte convenuta: , difatti, nei propri scritti Parte_1
difensivi ha dedotto la mancata consegna del veicolo ad opera di controparte, tale circostanza nel corso del giudizio non è stata scalfita stante la contumacia di parte convenuta e il corretto adempimento dell'onere della prova gravante su parte attrice nei termini sovraesposti.
Per tali motivi, il Tribunale reputa di dover dichiarare risolto il contratto stipulato tra le odierne parti, con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 28.000,00, come da domanda avanzata nei propri atti da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara risolto, per inadempimento della il contratto stipulato tra le Controparte_1
odierne parti;
- Condanna la al pagamento di euro 28.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
pagina 5 di 6 che liquida in euro _______ per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2059/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTI ELENA, presso il cui studio, in Como, via Mentana
15, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
pagina 1 di 6 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare,
il difensore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
in via principale, per sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto
[...]
contrattuale di compravendita di automobile stante l'inadempimento della Controparte_1
e per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 28.000,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla data del versamento e sino all'effettivo pagamento.
Parte attrice in via gradatamente subordinata ha chiesto, inoltre, la condanna di parte convenuta al pagamento della detta somma, in quanto indebitamente percepita ex art. 2033 c.c.,
alternativamente, la condanna di controparte al pagamento di euro 28.000,00 ai sensi del disposto di cui all'art. 2041 del Codice civile.
A sostegno della propria domanda, ha esposto: di aver pattuito Parte_1
telefonicamente con la società convenuta, nella persona di l'acquisto del Persona_1
veicolo Mercedes Benz CLA 220 CDI targato FC862WY; di aver nel medesimo mese, più
precisamente in data 22.09.2017, effettuato un bonifico di euro 28.000,00 in favore di controparte, dalla quale non riceveva riscontro alcuno;
di aver, pertanto, provveduto all'inoltro pagina 2 di 6 di una raccomandata a mezzo pec datata 19.10.2018 nella quale comunicava alla
[...]
la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, chiedendo la Controparte_1
restituzione dell'importo bonificato in data 22.09.2017 per poi incardinare il presente non avendo ricevuto riscontro alcuno dalla società convenuta.
La sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita e va Controparte_1
pertanto dichiarata contumace.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e con ordinanza del 13.07.2021 era disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.,
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 19.06.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
del codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda attorea, volta a sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale intrattenuto con la convenuta contumace, sia da accogliersi per i motivi di seguito indicati.
Parte attrice, introitando il presente giudizio, ha agito in via principale per l'esercizio dell'azione in risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.p.c., chiedendo la sola restituzione dell'importo versato a titolo di caparra per l'acquisto della vettura e pari a euro 28.000,00.
È da premettersi che circa la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. la Suprema
Corte ha così statuito: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 3 di 6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”. (Sent. Cass. SU n. 577 del 11.01.2008).
Difatti, elemento comune ai rimedi esperibili dal creditore ex art. 1453 c.c. quali rimedi all'inadempimento di controparte, è la prova dell'esistenza del credito e la allegazione del mancato o inesatto adempimento del debitore, sul quale ricadrà l'onere di provare l'estinzione dell'obbligo su di esso gravante.
Ebbene, parte attrice ha posto a sostegno della propria domanda: il versamento in favore di controparte della somma pari ad euro 28.000,00 indicando quale causale del bonifico bancario
“caparra acquisto auto” somma ricevuta e trattenuta dalla Controparte_1
Tale circostanza è stata avvalorata sia dallo scambio di pec intercorso tra le odierne parti, sia da quanto emerge nella mail del 18.09.2018 ( doc. n. 6 memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice)
inviata all' da collaboratore e marito della titolare di Parte_1 Persona_1 [...]
nella quest'ultimo aveva qualificato il versamento effettuato dall'attore quale Controparte_1
caparra finalizzata all'acquisto di un auto, circostanza confermata, tra l'altro, anche in sede di pagina 4 di 6 escussione come emerge dal verbale di udienza del 13 luglio 2023, dovendosi ritenere provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Accertata la sussistenza di un vincolo contrattuale tra le odierne parti deve, altresì, ritenersi provato l'inadempimento di parte convenuta: , difatti, nei propri scritti Parte_1
difensivi ha dedotto la mancata consegna del veicolo ad opera di controparte, tale circostanza nel corso del giudizio non è stata scalfita stante la contumacia di parte convenuta e il corretto adempimento dell'onere della prova gravante su parte attrice nei termini sovraesposti.
Per tali motivi, il Tribunale reputa di dover dichiarare risolto il contratto stipulato tra le odierne parti, con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 28.000,00, come da domanda avanzata nei propri atti da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara risolto, per inadempimento della il contratto stipulato tra le Controparte_1
odierne parti;
- Condanna la al pagamento di euro 28.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
pagina 5 di 6 che liquida in euro _______ per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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