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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3997/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3997/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. LAUS GIANLUIGI e l'avv. NALDI PAOLO per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente
[...] Controparte_1
l'avv. LAPADULA ERMINIA ROBERTA in sost. avv. BORGINI MATTEO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3997/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. NALDI PAOLO e dall'Avv. LAUS GIANLUIGI
PARTE RICORRENTE
Contro
(cf/PI: Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. BORGINI MATTEO, BRAGADIN ALVISE GASTONE e PARISI PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contributo di solidarietà
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e Controparte_2
titolare di pensione di vecchiaia dal marzo 2002 (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una trattenuta a titolo di CP_1
contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del
29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo. Controparte_1
Si costituiva la Controparte_2
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, in via
[...]
pregiudiziale la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti in restituzione e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato.
2- In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
pagina 3 di 9 Sul punto, infatti, la norma richiamata è chiara nel prevedere al primo comma che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 3, fasc. CP_1
resistente), che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
3- Nel merito, come anticipato, la domanda verte sull'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha trattenuto sui ratei liquidati e maturati CP_1
della pensione del ricorrente, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale (cfr., doc. 2, fasc. resistente), per il quinquennio 2004/2008,
pagina 4 di 9 successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei Delegati, per gli ulteriori quinquenni.
Sul punto, si è formato negli anni un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, partito censurando la condotta della che CP_1
intaccava pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sul presupposto fondamentale che l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza un substrato normativo, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, dopo il
2006, in realtà, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità, è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali.
Da ciò ne deriverebbe che tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez. L.
n. 19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), cadrebbero nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità non più attuale.
4- In realtà, non tutte le pronunce successive hanno trascurato il mutato quadro normativo, pervenendo, in ogni modo, alla conferma del precedente orientamento
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n. 3683: «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...]
assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico,
pagina 5 di 9 impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore») e ciò non per miopia, o superficialità, ma, piuttosto, a seguito del fatto che il punto di valutazione si è progressivamente spostato e specificato attorno alla natura e al ruolo del contributo di solidarietà, così come disciplinato dalla normativa di settore.
Nello specifico, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, «nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n.
3683/2023 citata).
La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo la quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».
pagina 6 di 9 Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla resistente, «la Controparte_1
norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n.
7568 del 2017).
5- In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si ritiene di condividere, la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non certo materie che esulano dai poteri delle Casse.
E tra questi poteri non può che rientrare il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia, che certo non si pone come un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico, costituendo, piuttosto, un vero e proprio prelievo, che, come tale, avrebbe potuto essere introdotto solo dal legislatore.
6- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, la stessa non può essere condivisa. Controparte_1
Infatti, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il quale «Con il decorso di cinque anni Controparte_1
pagina 7 di 9 si prescrive il diritto alle prestazioni della »), devono presupporre la liquidità e la CP_1
esigibilità del credito.
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si CP_1
è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022).
Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero da dicembre 2014) la deve essere condannata alla CP_1
restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.
7- Le spese di lite al contrario, possono essere compensate in ragione della metà, alla luce della particolarità della questione affrontata, della presenza di precedenti contrastanti e del fatto che, in ogni modo, l'oggetto del contendere era un contributo a carattere di solidarietà, rispetto al quale, probabilmente, a volte potrebbe essere moralmente positivo un contenutissimo sacrificio economico.
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P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione del ricorrente, condanna parte resistente alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, al netto della prescrizione decennale maturata fino al 6 dicembre 2014, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.800,00 per onorari, euro 43 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50%.
Bologna il 08/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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