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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati dott. Roberto SPAGNUOLO Presidente
dott.ssa Aida SABBATO Consigliere
dott. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al 102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Oriolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villa d'Agri, via Aldo Moro n.13
APPELLANTE
E
(c.f. ed , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliati presso i loro uffici in , al Corso XVIII Agosto, n. 46; CP_2
APPELLATO
OGGETTO: lavoro precario - scuola - appello avverso la sentenza n. 157/2023, pubblicata il 2.12.2021, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, in totale riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: - annullare (e/o) disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione per la ricorrente, nella parte in cui il servizio riconosciuto utile ai fini della ricostruzione di carriera e reso oltre il 4° anno è stato computato in misura parziale e non in modo effettivo;
- ordinare all'Amministrazione resistente, in persona del legale rapp. p.t., la ricostruzione di carriera dell'appellante, considerando integralmente il periodo di servizio reso con contratti di lavoro a tempo determinato e già considerato utile ai fini della ricostruzione di carriera, senza gli abbattimenti previsti dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994; - condannare l'Amministrazione resistente, in persona del leg. rapp. p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti per i miglioramenti economici maturati
(ovvero maturandi in corso di causa o per il futuro) per effetto del computo integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, del periodo pre-ruolo”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e/o diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 157/2023 del Tribunale di Potenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 157/2023, pubblicata il 23 febbraio 2023, il Giudice del Lavoro presso Tribunale di Potenza, sulla domanda della volta ad ottenere una diversa ricostruzione della carriera che contemplasse Pt_1 anche il servizio effettivo, non di ruolo, espletato con contratti a tempo determinato, reso oltre il quarto anno, rigettava il ricorso, compensando interamente le spese di lite”.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con ricorso depositato il 26 maggio 2023, Parte_1 censurandola per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1990/70/CE per avere il primo giudice affermato la natura saltuaria e discontinua dei contratti a termine senza distinguere tra servizi non valutabili e servizi utili ai fini della ricostruzione di carriera.
Evidenziava, in diritto, l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe svolto gli opportuni approfondimenti secondo le indicazioni della CGUE, con la sentenza Motter, (richiamata dalla sentenza appellata) e della Corte di Cassazione, con ciò violando la Clausola 4 dell'Accordo quadro, allegata alla
Direttiva 1999/70/CE, la quale ultima, in quanto norma self-executing, attribuiva un diritto incondizionato che poteva essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale il quale, stante la natura discriminatoria della norma interna, era tenuto a disapplicarla.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 9 maggio 2024, a seguito di rituale notifica di appello e decreto di fissazione, si costituiva, il 24 aprile 2024, il , depositando Controparte_1 memoria difensiva con cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Dopo vari rinvii, all'udienza odierna tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da , per certi versi ai limiti Parte_1 dell'ammissibilità, sia infondato e debba essere rigettato, per i motivi di seguito riportati.
La sentenza gravata è la n. 157/2023, pubblicata il 23 febbraio 2023, del Giudice del Lavoro presso
Tribunale di Potenza, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla predetta, avente ad oggetto la richiesta di disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica, nella parte in cui il servizio non di ruolo reso oltre il quarto anno era stato computato in modo parziale e non in modo effettivo, nonché, la richiesta di condanna di quest'ultima al pagamento delle somme spettanti per i miglioramenti economici maturati per effetto del computo integrale del periodo di preruolo.
Il primo giudice, dopo avere premesso l'impianto normativo di riferimento, addiveniva a tale conclusione evidenziando come, nel caso di specie, risultasse dagli atti che, negli anni di pre-ruolo, la ricorrente aveva sottoscritto contratti a tempo determinato, a titolo di supplenze brevi e saltuarie, per sostituire personale assente, sottoscrizione che trovava giustificazione in ragioni oggettive, di carattere temporaneo, ossia quella di garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione del servizio scolastico e di evitare il prodursi di discriminazioni nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo.
Concludeva il primo giudice asserendo che l'affermazione di discriminazione non era supportata da alcun elemento probatorio.
Si è doluta del pronunciamento predetto la deducendo, con un unico ed articolato motivo di Pt_1 gravame, la violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1990/70/CE, per non avere il Tribunale valutato tutti i 13 anni di servizio utili per la ricostruzione di carriera ma solo i primi 4 anni, laddove i successivi erano stati valutati nella misura dei 2/3 di quello reso, con un'asserita perdita ai fini della progressione di carriera di 3 anni. Evidenziava che vi erano stati diversi pronunciamenti della
Suprema Corte nel senso di riconoscere al primo giudice una doverosa valutazione caso per caso, ai fini della disapplicazione della normativa interna, in quanto violativa del principio di non discriminazione di matrice comunitaria e dalla valenza self executing.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente ed in maniera dirimente, deve essere giubilata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa economica della , sollevata già in primo grado dalla difesa delle amministrazioni Pt_1 appellate e ribadita all'atto della costituzione in appello dalla stessa.
Al riguardo deve evidenziarsi che il decreto di ricostruzione della carriera di cui si chiede la disapplicazione è stato vistato dalla in data 18.06.2018, laddove il deposito del ricorso Controparte_3 introduttivo del giudizio di primo grado risale al 23.07.2022. Ebbene, considerato che le rivendicazioni economiche da parte dell'appellante ineriscono al periodo precedente a quello della sua immissione in ruolo avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.09.2015 ed economica dell'1.07.2016, è evidente che, ai fini dell'individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione quinquennale (che, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico decorre anche durante la vigenza dello stesso), non può non prendersi in considerazione tale ultima, ovvero l'anno 2015. Da tale momento, infatti, la , immessa Pt_1 definitivamente nei ruoli dell'amministrazione scolastica, avrebbe potuto dolersi dell'inquadramento stipendiale e retributivo, a suo dire, non rispettoso del computo integrale ed effettivo del servizio da lei espletato in regime di pre-ruolo, essendo stata messa nella condizione di mettere in mora l'amministrazione stessa, in ragione dell'asserito e non corretto inquadramento stipendiale, circostanza che, però, non veniva a verificarsi.
Infondato, pertanto, si reputa il ragionamento dell'appellante volto a superare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione (e sulla quale nessuna considerazione veniva spesa dal giudice di primo grado), avendo quest'ultima sostenuto che, tenuto conto della data del visto da parte della
[...]
del decreto di ricostruzione della carriera, risalente al 18.06.2018, il deposito del Controparte_3 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in data 23.07.2022 rientrava nel quinquennio utile ai fini della non maturazione della prescrizione. Non è, infatti, dal decreto di ricostruzione della carriera che scaturisce il diritto della al corretto inquadramento stipendiale e previdenziale e, comunque, in Pt_1 ogni caso, anche volendo far decorrere da tale momento la consapevolezza da parte sua della sussistenza di un suo diritto ad un diverso inquadramento retributivo, trattandosi di emolumenti già venuti a maturare nel periodo antecedente alla sua immissione in ruolo, ovvero inerenti al periodo antecedente al 2015, era dal giugno del 2018 che andava messa in mora l'amministrazione al fine di recuperare quanto maturato nel quinquennio precedente, ovvero a decorrere dal 2013. Anche tale circostanza non veniva a verificarsi.
Tanto premesso e, nonostante la valenza dirimente di quanto fin'ora evidenziato, ritiene questa Corte che, quand'anche si procedesse ad una disamina nel merito delle pretese della , in ogni caso, dovrebbe Pt_1 addivenirsi ad un rigetto delle stesse, non potendo sottacersi che le stesse si reputano formulate, peraltro, con un profilo allegatorio ai limiti dell'ammissibilità.
Ed invero, pur volendo darsi per condiviso il principio di diritto richiamato nell'atto di appello secondo cui, in base alla sentenza Motter della CGUE, che non ha radicalmente escluso il contrasto tra la disciplina interna e la Clausola 4 invocata dall'appellante, avendo introdotto il distinguo e avendo demandato al giudice interno le opportune verifiche, caso per caso, deve evidenziarsi come la difesa della non Pt_1 ha offerto elementi concreti che consentissero una tale valutazione.
Quest'ultima, infatti, si è limitata ad asserire che il giudice di primo grado non aveva svolto gli opportuni accertamenti, alla luce degli insegnamenti della CGUE, nonostante sarebbe stato sufficiente constatare che, con il decreto di ricostruzione della carriera di cui si tratta, il servizio effettivamente considerato come astrattamente utile (pari a 13 anni) era stato valutato parzialmente e ciò proprio in applicazione dell'art. 485, ovvero di quella norma discriminatoria violativa della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegata dalla
Direttiva 1999/70/CE. Tale ultima, in quanto self executing, attribuiva un diritto incondizionato alla lavoratrice che poteva essere fatto valere da quest'ultima dinanzi al giudice nazionale, che, constatata la natura discriminatoria della stessa avrebbe dovuto semplicemente disapplicarla, cosa che, nel caso di specie, non si era verificato.
Ritiene questa Corte che l'impostazione di cui sopra, seppur astrattamente valutabile, non possa ritenersi convincente.
Ed infatti, proprio per consentire la valutazione caso per caso propugnata dall'appellante e tenuto conto della seppur scarna motivazione del giudice di primo grado (che ha parlato “di contratti a tempo determinato, a titolo di supplenze brevi e saltuarie, per sostituire personale assente, sottoscrizione che trovava giustificazione in ragioni oggettive, di carattere temporaneo, ossia quella di garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione del servizio scolastico”), quest'ultimo avrebbe dovuto espressamente, quantomeno richiamare, i periodi di servizio prestati negli anni eccedenti il quadriennio valutato, al fine di consentire una verifica circa la loro durata, al fine di superare la statuizione in senso contrario contenuta nella sentenza di primo grado.
Nello specifico, per come correttamente evidenziato dalla difesa dell'amministrazione, l'appellante avrebbe dovuto comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo indeterminato, poi immesso in ruolo, con quello da lei goduto, evidenziando quale fosse l'effettiva discriminazione subita. Tale prova doveva essere fornita dall'appellante anche ed in considerazione del fatto che, all'atto dell'immissione in ruolo della
, le venivano riconosciuti 11 anni di servizio di pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, per come Pt_1 agevolmente evincibile dal decreto di ricostruzione della carriera che l'ha riguardata.
Per tutte le suddette considerazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 102 del ruolo generale dell'anno 2023 proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
3.473,00, oltre iva, cpa, e cf come per legge.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo