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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13438/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato in forza di procura
PARTE RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PAVESIO EMANUELA e dall'avv. CARLO Controparte_1
ROLLE, presso i quali è elettivamente domiciliata in forza di procura
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da verbale di udienza del 15.2.2024 e del 7.11.2024: scioglimento del matrimonio, affidamento condiviso, collocazione della minore presso la madre;
calendario di visita secondo le condizioni di separazione con supporto dei Servizi sociali per la programmazione delle vacanze pasquali ed estive;
contributo al mantenimento della minore come da separazione con aggiornamento ISTAT pari a
534,36, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
prosecuzione della presa in carico
pagina 1 di 5 della minore da parte dei Servizi sociali e di NPI;
scioglimento del matrimonio;
prosecuzione del monitoraggio da parte della neuropsichiatria infantile della minore.
Per parte resistente
Come da verbale di udienza del 15.2.2024 e del 7.11.2024; scioglimento del matrimonio, rinuncia alla conclusione sub5 di comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2024; richiama tutte le altre conclusioni chiedendo, in ordine al punto 2 della comparsa di costituzione del 15.01.2024, la graduale ripresa dei pernotti presso il padre con mediazione dei Servizi Sociali;
richiama alle conclusioni di cui al verbale del 15.02.2024, fatta eccezione per il calendario di visita, di cui richiede parziale modifica in punto pernottamento della minore presso il padre, alla luce del disagio manifestato dalla minore.
Per il P.M. visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Romania il 23/08/2009.
Dal matrimonio è nata una figlia, in Chieri il 6.7.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologata dal Tribunale di Asti in data 13.7.2015.
Con ricorso depositato il 13/07/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre, a modifica delle condizioni di separazione di cui all'omologa del Tribunale di Asti del 13.7.2015, di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e prevalente collocazione preferenziale presso il padre, in Chieri, Via Rivalba n. 7; di disporre un calendario di visita con la madre, nonché di porre a carico della Sig.ra un assegno CP_1 di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 300,00 ed il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche e sportive, necessarie per la minore ed altre domande.
Si costituiva in giudizio in data 15.1.2024 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma instando per il rigetto della domanda del ricorrente di collocazione prevalente presso di lui della figlia minore e di contributo di mantenimento per la stessa a carico Per_1 della madre;
nonché demandava di confermare le statuizioni portate dal decreto di omologa della separazione consensuale. Chiedeva altresì di porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento nella misura di € 534,36 per la figlia con rivalutazione ISTAT annuale, da Per_1 corrispondere entro il quinto giorno a cadenza mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo Protocollo;
di dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni altra domanda del ricorrente;
di dare atto e confermare l'impegno e l'onere del signor portato dalla clausola 11) Pt_1 dell'accordo di separazione consensuale omologato, di mettere in vendita il terreno in Romania formalmente in sua proprietà, con obbligo della ripartizione a metà tra i coniugi del ricavato netto della vendita.
pagina 2 di 5 All'udienza del 15.2.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti si accordavano in punto affidamento, collocazione, calendario di visite e mantenimento della minore, nonché per la presa in carico del nucleo da parte dei servizi territoriali. All'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della minore, sulla collocazione, sul contributo al mantenimento e sul calendario di visite.
Deve essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente dal Giudice Relatore stante l'accordo delle parti raggiunto all'esito dell'udienza del 15.2.2024, sia in punto affidamento della figlia minore, nata a Chieri (TO), in data [...] ad [...] i genitori con Persona_1 collocazione e residenza anagrafica presso la madre non essendo emerse ragioni di pregiudizio per la stessa, che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione, sia in punto contributo al mantenimento della minore a carico del padre con il versamento di euro 534,36 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore.
In punto calendario di visita, altrettanto, le parti concordano sul mantenimento del calendario previsto in sede di separazione consensuale, ovvero che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso la residenza materna;
durante la settimana, il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina con accompagnamento della minore a scuola;
tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
Il Tribunale ritiene altresì necessaria la prosecuzione dell'incarico affidato ai Servizi Sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti in favore del nucleo e della minore, come anche richiesto pagina 3 di 5 concordemente dalle parti, al fine di offrire tutti gli interventi ritenuti utili a sostegno della minore e dei genitori e della piena ricostruzione del rapporto padre-figlia, con la mediazione dei Servizi anche in relazione ai pernotti della minore presso il padre.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate, essendo venuta meno ogni situazione di contrasto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
.
[...]
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso la residenza materna;
-durante la settimana, il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina con accompagnamento della minore a scuola;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
-durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal
31 dicembre al 6 gennaio;
-ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2023), l'assegno di € 534,36, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva competenti, al fine di offrire tutti gli interventi ritenuti utili a sostegno della minore e dei genitori e della piena ricostruzione del rapporto padre- figlia, con la mediazione dei Servizi anche in relazione ai pernotti della minore presso il padre.
DA' ATTO che la parte resistente ha rinunciato alla domanda sub 5) della comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2024;
pagina 4 di 5 DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13438/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato in forza di procura
PARTE RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PAVESIO EMANUELA e dall'avv. CARLO Controparte_1
ROLLE, presso i quali è elettivamente domiciliata in forza di procura
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da verbale di udienza del 15.2.2024 e del 7.11.2024: scioglimento del matrimonio, affidamento condiviso, collocazione della minore presso la madre;
calendario di visita secondo le condizioni di separazione con supporto dei Servizi sociali per la programmazione delle vacanze pasquali ed estive;
contributo al mantenimento della minore come da separazione con aggiornamento ISTAT pari a
534,36, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
prosecuzione della presa in carico
pagina 1 di 5 della minore da parte dei Servizi sociali e di NPI;
scioglimento del matrimonio;
prosecuzione del monitoraggio da parte della neuropsichiatria infantile della minore.
Per parte resistente
Come da verbale di udienza del 15.2.2024 e del 7.11.2024; scioglimento del matrimonio, rinuncia alla conclusione sub5 di comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2024; richiama tutte le altre conclusioni chiedendo, in ordine al punto 2 della comparsa di costituzione del 15.01.2024, la graduale ripresa dei pernotti presso il padre con mediazione dei Servizi Sociali;
richiama alle conclusioni di cui al verbale del 15.02.2024, fatta eccezione per il calendario di visita, di cui richiede parziale modifica in punto pernottamento della minore presso il padre, alla luce del disagio manifestato dalla minore.
Per il P.M. visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Romania il 23/08/2009.
Dal matrimonio è nata una figlia, in Chieri il 6.7.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologata dal Tribunale di Asti in data 13.7.2015.
Con ricorso depositato il 13/07/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre, a modifica delle condizioni di separazione di cui all'omologa del Tribunale di Asti del 13.7.2015, di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e prevalente collocazione preferenziale presso il padre, in Chieri, Via Rivalba n. 7; di disporre un calendario di visita con la madre, nonché di porre a carico della Sig.ra un assegno CP_1 di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 300,00 ed il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche e sportive, necessarie per la minore ed altre domande.
Si costituiva in giudizio in data 15.1.2024 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma instando per il rigetto della domanda del ricorrente di collocazione prevalente presso di lui della figlia minore e di contributo di mantenimento per la stessa a carico Per_1 della madre;
nonché demandava di confermare le statuizioni portate dal decreto di omologa della separazione consensuale. Chiedeva altresì di porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento nella misura di € 534,36 per la figlia con rivalutazione ISTAT annuale, da Per_1 corrispondere entro il quinto giorno a cadenza mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo Protocollo;
di dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni altra domanda del ricorrente;
di dare atto e confermare l'impegno e l'onere del signor portato dalla clausola 11) Pt_1 dell'accordo di separazione consensuale omologato, di mettere in vendita il terreno in Romania formalmente in sua proprietà, con obbligo della ripartizione a metà tra i coniugi del ricavato netto della vendita.
pagina 2 di 5 All'udienza del 15.2.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti si accordavano in punto affidamento, collocazione, calendario di visite e mantenimento della minore, nonché per la presa in carico del nucleo da parte dei servizi territoriali. All'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della minore, sulla collocazione, sul contributo al mantenimento e sul calendario di visite.
Deve essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente dal Giudice Relatore stante l'accordo delle parti raggiunto all'esito dell'udienza del 15.2.2024, sia in punto affidamento della figlia minore, nata a Chieri (TO), in data [...] ad [...] i genitori con Persona_1 collocazione e residenza anagrafica presso la madre non essendo emerse ragioni di pregiudizio per la stessa, che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione, sia in punto contributo al mantenimento della minore a carico del padre con il versamento di euro 534,36 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore.
In punto calendario di visita, altrettanto, le parti concordano sul mantenimento del calendario previsto in sede di separazione consensuale, ovvero che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso la residenza materna;
durante la settimana, il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina con accompagnamento della minore a scuola;
tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
Il Tribunale ritiene altresì necessaria la prosecuzione dell'incarico affidato ai Servizi Sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti in favore del nucleo e della minore, come anche richiesto pagina 3 di 5 concordemente dalle parti, al fine di offrire tutti gli interventi ritenuti utili a sostegno della minore e dei genitori e della piena ricostruzione del rapporto padre-figlia, con la mediazione dei Servizi anche in relazione ai pernotti della minore presso il padre.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate, essendo venuta meno ogni situazione di contrasto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
.
[...]
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso la residenza materna;
-durante la settimana, il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina con accompagnamento della minore a scuola;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
-durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal
31 dicembre al 6 gennaio;
-ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2023), l'assegno di € 534,36, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva competenti, al fine di offrire tutti gli interventi ritenuti utili a sostegno della minore e dei genitori e della piena ricostruzione del rapporto padre- figlia, con la mediazione dei Servizi anche in relazione ai pernotti della minore presso il padre.
DA' ATTO che la parte resistente ha rinunciato alla domanda sub 5) della comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2024;
pagina 4 di 5 DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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