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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10418/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANOTTI ELISA e D'ARGENZIO INES ANNA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 30/08/2024, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile con CP_1
1. 1.1. Le parti contraevano matrimonio il 06/06/1994 a Nuvolento-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuvolento al numero 1, parte I, dell'anno 1994).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nascevano:
− a Brescia il 9.4.1998; Per_1
Per_
− a Brescia il 1.9.2005;
− a Brescia il 20.12.2006. Persona_3
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 4.7.2018, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso delle figlie minori con residenza presso la madre;
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− visite padre-figlie: un fine settimana ogni quindici giorni dalle 19 del venerdì alle 21 della domenica;
tutti i mercoledì dalle 19 alla mattina successiva e tutti i venerdì non compresi nel fine settimana dalle 19 del venerdì alla mattina successiva;
14 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
festività alternate;
− assegnazione della casa familiare alla madre;
− assegno periodico per le figlie di € 1300 (€ 650 per ciascuna figlia) a carico del padre;
− spese straordinarie per le figlie divise al 50% tra i genitori.
1.3. Il resistente si è costituito in giudizio il 17.1.2025.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 18.2.25 le parti, dopo lunga discussione, hanno raggiunto un accordo.
Con note scritte del 21.2.25 le parti, pertanto, hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Signori e contratto Parte_1 CP_1 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nuvolento (BS) in data 6.06.1994, trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al numero 1, Parte I, anno 1994;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuvolento (BS) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Per_
3) dandosi atto della richiesta delle figlie ed , maggiorenni ma non indipendenti economicamente, di Persona_3 restare collocate a settimane alternate presso ciascun genitore dal lunedì alla domenica sera, disporsi che i genitori provvedano al mantenimento diretto per vitto ed alloggio nelle settimane di rispettiva competenza;
4) disporsi che ciascun genitore verserà entro il giorno 10 di ogni mese la somma di €.220,00 (euroduecentoventi/00) per ciascuna figlia su un conto corrente a loro intestato, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
detto importo verrà utilizzato dalle ragazze per l'acquisto di capi di abbigliamento, cura della persona, spese di gestione e mantenimento dell'autovettura, pasti consumati fuori casa, attività di svago;
5) disporsi che i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia, sino alla autonomia economica delle ragazze, prevedendo che ciascun genitore anticiperà la quota di sua spettanza direttamente sul conto corrente delle ragazze, nei termini previsti secondo il protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia citato in atti e che le parti danno per approvato e richiamato;
6) darsi atto che l'indipendenza economica è fissata per con uno stipendio mensile goduto di €.1.200,00 netti per Per_3 almeno sei mensilità, e comunque non oltre il ventiquattresimo anno di età.
7) darsi atto che le parti convengono di definire le reciproche contestazioni in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento delle figlie dal deposito del ricorso alla sottoscrizione delle presente note, ed al residuo ancora dovuto dal signor alla signora in forza dell'atto di precetto notificatogli e di cui agli atti, nell'importo a saldo di € Pt_1 CP_1
2000,00 (euroduemila/00), che il signor dovrà corrispondere alla signora entro il termine del Pt_1 CP_1
10.03.2025;
8) dare atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altra, godendo entrambi di autonomia reddituale e comunque dato atto della mancanza di una reciproca domanda dei coniugi in tal senso;
9) nulla sulla casa coniugale, essendo già stata regolamentata in sede di separazione;
10) la Signora dichiara di rinunciare a tutte le domande formulate nel presente giudizio nei confronti del CP_1 sig. e questi accetta tale rinuncia;
sua volta, il Signor rinuncia a tutte le domande Parte_1 Parte_1 formulate nel presente giudizio nei confronti della convenuta e questa accetta tale rinuncia;
11) le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto stabilito nelle
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presenti condizioni;
12) le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza;
13) spese legali compensate».
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.9.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione e le vicende intercorse dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1
AVARDO (BS) il 02/05/1970, CP_1
unitisi in matrimonio il 06/06/1994 a Nuvolento-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuvolento al numero 1, parte I, dell'anno 1994);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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