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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1977 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_1
MA VA con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA
RICORRENTI e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che il Tribunale di Ferrara, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e NA ZZ , senza condizioni . Controparte_1
Conclusioni del PM: letti gli atti chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 16/09/2024 i sigg.ri e VA Controparte_1
MA chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/09/1983. Per_ Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne ed autosufficiente nata a [...] il [...].
Che con decreto del 20/05/2014 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/09/1983 in Copparo da e MA VA e trascritto Controparte_1 al n. 23, parte II , serie A, del Registro degli atti di Copparo l'anno 1983. Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_1
MA VA con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA
RICORRENTI e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che il Tribunale di Ferrara, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e NA ZZ , senza condizioni . Controparte_1
Conclusioni del PM: letti gli atti chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 16/09/2024 i sigg.ri e VA Controparte_1
MA chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/09/1983. Per_ Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne ed autosufficiente nata a [...] il [...].
Che con decreto del 20/05/2014 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/09/1983 in Copparo da e MA VA e trascritto Controparte_1 al n. 23, parte II , serie A, del Registro degli atti di Copparo l'anno 1983. Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 2 di 2