Versione
18 maggio 1999
18 maggio 1999
Art. 8. (Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).
1. All' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".
1. All' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 26/07/2001 n. 69 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 26 luglio 2001 · 0.63964206
INDICE 1 PREMESSA ............................................................. 3 2 NATURA DELLA MORATORIA FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE.............3 3 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI E DELLE RISERVE DI UTILI.........................................................6 3.1 Svalutazioni ed accantonamenti per rischi su crediti eccedenti il 5 per cento del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio........ 6 3.2 Distribuzione di riserve di utili formate in regime di moratoria: trattamento fiscale....................................................7 3.3 Accantonamenti non previsti dal TUIR...............................8 4 APPLICAZIONE …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IV, sentenza 10/05/2022, n. 4013Provvedimento: […] Ufficio, nella Relazione di accompagnamento al Senato dell'art. 8 della legge n. 133 del 13/5/1999 è precisato, che: (omissis) ... Rientrano altresì gli accertamenti operati nei confronti dei soci (persone fisiche) delle società di capitali, cosiddette a < recuperi a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quali «utili» comunque percepiti, derivanti dai componenti negativi (costi indeducibili o perché non documentati o perché spesati mediante utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, eccetera)Leggi di più...
- presunzione di attribuzione utili·
- imposta IRPEF·
- delega di firma·
- ricavi occulti·
- sentenza CT·
- ristretta base societaria·
- recupero a tassazione·
- costi indeducibili·
- onere della prova·
- art. 47 TUIR