Art. 8. (Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).
1. All' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".
1. All' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".