CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 15450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15450 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 12883/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Nunzio Accardo, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro MILLENNIUM IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Merella, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 103/2021 depositata in data 8.3.2021; Civile Sent. Sez. 3 Num. 15450 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 31/05/2023 N. 12883/21 R.G. 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 21.3.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 20.3.2010, la Millennium Impianti s.r.l. propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatole dal Comune di Alghero il 2.3.2010, per il pagamento della somma di € 44.226,74, in forza di sentenza del Tribunale di Sassari n. 582/2004, passata in giudicato. Dedusse l’opponente che il titolo azionato non era alla stessa opponibile, giacché esso recava condanna al pagamento della detta somma a carico di RL UD;
la circostanza che questi, con atto del 31.1.2000, avesse conferito la propria omonima azienda in essa società, contestualmente costituita, era da considerarsi irrilevante, perché il rapporto contenzioso non era stato oggetto di conferimento. Nel contraddittorio con l’ente, l’adito Tribunale di Oristano rigettò l’opposizione con sentenza del 20.7.2017, dichiarando il diritto del Comune di Alghero di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società conferitaria. Questa propose quindi gravame, che venne accolto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza dell’8.3.2021. Il giudice d’appello, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida ed in totale riforma della prima decisione, rilevò che il credito vantato dal Comune aveva natura risarcitoria, e al più precontrattuale, sicché non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 2558 c.c. - non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra lo stesso ente e il conferente RL UD - bensì quello di cui N. 12883/21 R.G. 3 all’art. 2560 c.c.; conseguentemente, poiché la posizione debitoria in discorso non risultava dalle scritture contabili dell’azienda conferita, era da escludere che il titolo esecutivo fosse azionabile nei confronti della società conferitaria opponente. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Alghero, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Millennium Impianti s.r.l. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c., 2909 e 2560 c.c. e 16 r.d. n. 2440/1923, e ancora nullità del procedimento e della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere la natura contrattuale del rapporto tra esso ente e RL UD, non avendo tenuto conto del giudicato di Trib. Sassari n. 582/2004, che invece aveva esplicitamente configurato detto rapporto come di natura contrattuale. Conseguentemente, non era consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione “rivisitare” il rapporto stesso in termini diversi, come invece ha fatto la Corte cagliaritana. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 2558 e 2560 c.c., nonché nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Premessa la natura contrattuale del rapporto, l’ente ricorrente si duole della decisione d’appello laddove, dopo averla erroneamente esclusa, ha ritenuto non applicabile l’art. N. 12883/21 R.G. 4 2558 c.c., bensì l’art. 2560, comma 2, c.c. e, per l’effetto, ha negato l’opponibilità del titolo alla società opponente, in quanto il debito non risultava dalle scritture contabili;
ciò senza fra l’altro tener conto che il conferimento d’azienda era intervenuto nel gennaio 2000, e dunque in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, all’esito del quale si formò il titolo esecutivo, sicché la sentenza era senz’altro opponibile alla Millennium Impianti anche in forza del disposto dell’art. 111, comma 4, c.p.c. 2.1 – Il primo motivo è fondato. Utilizzando il criterio della ragione più liquida, la Corte d’appello ha senz’altro esaminato il secondo profilo di censura del primo motivo d’appello proposto dalla Millennium Impianti, accogliendolo e così ritenendo che il credito azionato dal Comune abbia indubbia natura risarcitoria, o al più precontrattuale: in tal guisa, ha escluso che tra l’ente e il UD sia mai potuto correre un rapporto contrattuale, perché all’aggiudicazione definitiva dei lavori di illuminazione dei bastioni Marco Polo, in favore dell’impresa RL UD e a seguito di licitazione privata, non era poi seguita la formalizzazione del contratto. La Corte isolana ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 1138/2017), che reputa necessaria la formalizzazione del vincolo mediante contratto redatto per iscritto, non potendosi configurare neppure un rapporto negoziale di fatto, e ciò anche al lume del disposto dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), all’epoca vigente, che stabiliva che “L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta”. N. 12883/21 R.G. 5 Senonché, il giudice d’appello non ha tenuto conto di due elementi comunque decisivi: 1) la sentenza del Tribunale di Sassari n. 582/2004, azionata in via esecutiva dall’ente, aveva espressamente qualificato il rapporto tra questo e RL UD in termini di responsabilità contrattuale, esplicitamente ritenendo che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito di licitazione, tiene luogo a tutti gli effetti del contratto: la relativa responsabilità risarcitoria, dunque, non può che essere considerata di natura contrattuale, ad ogni effetto, anche in relazione alle vicende concernenti al conferimento dell’azienda da parte dell’imprenditore debitore, qualora – come nella specie – la vicenda non sia ancora definita al tempo del conferimento, a nulla rilevando che (come ancora sostenuto dalla società in memoria) l’aggiudicazione in favore del UD sia stata successivamente revocata e sia stata espletata una nuova procedura di selezione;
2) in ogni caso, l’appalto in discorso era riferito all’anno 1991, epoca in cui il Codice degli appalti pubblici non era stato ancora emanato, sicché, da un lato, le relative disposizioni non potevano ritenersi applicabili e, dall’altro, gli effetti dell’aggiudicazione definitiva non potevano che essere indiscutibilmente regolati dal disposto dell’art. 16, comma 4, del r.d. n. 2440/1923, che così recita: “I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto” (norma peraltro tuttora formalmente vigente). Pertanto, non risultando essere stata ritualmente rimessa in discussione l’univoca statuizione su quel presupposto, è evidente che la ricerca effettuata dalla Corte d’appello circa la natura del credito azionato in executivis (ritenuto di natura risarcitoria e, al più, precontrattuale), costituisce una fuga in avanti, N. 12883/21 R.G. 6 non consentita al giudice dell’opposizione all’esecuzione, quand’anche preesecutiva: questi è infatti vincolato alle risultanze del titolo esecutivo, noto essendo che “Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (così, da ultimo, Cass. n. 1942/2023). Ne discende che del tutto erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto di poter riqualificare la natura del credito in questione prescindendo dalle risultanze del titolo esecutivo, che nella specie recava un inequivoco accertamento nel senso della natura contrattuale del rapporto tra il Comune e RL UD, sicché il credito stesso ha sì natura risarcitoria, ma appunto ex contractu;
non senza evidenziare, peraltro, che una simile valutazione è da considerare del tutto corretta, in forza del disposto dell’art. 16 r.d. n. 2440/1923, all’evidenza neppure risultando una diversa volontà dell’ente appaltante, nell’ambito dell’appalto in questione (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 15204/2016), né risultando che la relativa statuizione sia stata impugnata nella sedes materiae. Del resto, non è affatto casuale che la giurisprudenza amministrativa citata dalla Corte isolana (Cons. Stato, n. 1138/2017), a sostegno della ritenuta natura extracontrattuale del credito in discorso, faccia invece riferimento alla successiva disciplina del Codice dei contratti pubblici, applicabile alle diverse fattispecie da quella prese in considerazione. N. 12883/21 R.G. 7 3.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito, giacché la ritenuta applicabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c., come valutata dal giudice d’appello, rimane evidentemente travolta dalla cassazione del capo della sentenza investito col motivo prima esaminato (ed accolto): e ciò in forza dell’effetto espansivo “interno” di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., essendone venuto meno il presupposto logico-giuridico. Infine, è appena il caso di precisare come non sia qui in discussione l’astratta possibilità della società conferitaria di opporsi all’esecuzione minacciata nei suoi confronti, in forza di titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del conferente d’azienda, questione su cui pure si sofferma il P.G. nelle proprie conclusioni scritte: è indiscutibile che la Milennium Impianti ben possa sostenere la propria estraneità rispetto alla portata soggettiva del titolo esecutivo, ma si tratta di questione di merito, che la Corte del rinvio avrà cura di accertare, sul presupposto della natura contrattuale del credito in questione e delle conseguenze che da ciò derivano, in considerazione della mancata definizione del relativo rapporto all’epoca del conferimento dell’azienda. 4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 12883/21 R.G. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il
- ricorrente -
contro MILLENNIUM IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Merella, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 103/2021 depositata in data 8.3.2021; Civile Sent. Sez. 3 Num. 15450 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 31/05/2023 N. 12883/21 R.G. 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 21.3.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 20.3.2010, la Millennium Impianti s.r.l. propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatole dal Comune di Alghero il 2.3.2010, per il pagamento della somma di € 44.226,74, in forza di sentenza del Tribunale di Sassari n. 582/2004, passata in giudicato. Dedusse l’opponente che il titolo azionato non era alla stessa opponibile, giacché esso recava condanna al pagamento della detta somma a carico di RL UD;
la circostanza che questi, con atto del 31.1.2000, avesse conferito la propria omonima azienda in essa società, contestualmente costituita, era da considerarsi irrilevante, perché il rapporto contenzioso non era stato oggetto di conferimento. Nel contraddittorio con l’ente, l’adito Tribunale di Oristano rigettò l’opposizione con sentenza del 20.7.2017, dichiarando il diritto del Comune di Alghero di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società conferitaria. Questa propose quindi gravame, che venne accolto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza dell’8.3.2021. Il giudice d’appello, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida ed in totale riforma della prima decisione, rilevò che il credito vantato dal Comune aveva natura risarcitoria, e al più precontrattuale, sicché non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 2558 c.c. - non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra lo stesso ente e il conferente RL UD - bensì quello di cui N. 12883/21 R.G. 3 all’art. 2560 c.c.; conseguentemente, poiché la posizione debitoria in discorso non risultava dalle scritture contabili dell’azienda conferita, era da escludere che il titolo esecutivo fosse azionabile nei confronti della società conferitaria opponente. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Alghero, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Millennium Impianti s.r.l. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c., 2909 e 2560 c.c. e 16 r.d. n. 2440/1923, e ancora nullità del procedimento e della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere la natura contrattuale del rapporto tra esso ente e RL UD, non avendo tenuto conto del giudicato di Trib. Sassari n. 582/2004, che invece aveva esplicitamente configurato detto rapporto come di natura contrattuale. Conseguentemente, non era consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione “rivisitare” il rapporto stesso in termini diversi, come invece ha fatto la Corte cagliaritana. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 2558 e 2560 c.c., nonché nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Premessa la natura contrattuale del rapporto, l’ente ricorrente si duole della decisione d’appello laddove, dopo averla erroneamente esclusa, ha ritenuto non applicabile l’art. N. 12883/21 R.G. 4 2558 c.c., bensì l’art. 2560, comma 2, c.c. e, per l’effetto, ha negato l’opponibilità del titolo alla società opponente, in quanto il debito non risultava dalle scritture contabili;
ciò senza fra l’altro tener conto che il conferimento d’azienda era intervenuto nel gennaio 2000, e dunque in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, all’esito del quale si formò il titolo esecutivo, sicché la sentenza era senz’altro opponibile alla Millennium Impianti anche in forza del disposto dell’art. 111, comma 4, c.p.c. 2.1 – Il primo motivo è fondato. Utilizzando il criterio della ragione più liquida, la Corte d’appello ha senz’altro esaminato il secondo profilo di censura del primo motivo d’appello proposto dalla Millennium Impianti, accogliendolo e così ritenendo che il credito azionato dal Comune abbia indubbia natura risarcitoria, o al più precontrattuale: in tal guisa, ha escluso che tra l’ente e il UD sia mai potuto correre un rapporto contrattuale, perché all’aggiudicazione definitiva dei lavori di illuminazione dei bastioni Marco Polo, in favore dell’impresa RL UD e a seguito di licitazione privata, non era poi seguita la formalizzazione del contratto. La Corte isolana ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 1138/2017), che reputa necessaria la formalizzazione del vincolo mediante contratto redatto per iscritto, non potendosi configurare neppure un rapporto negoziale di fatto, e ciò anche al lume del disposto dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), all’epoca vigente, che stabiliva che “L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta”. N. 12883/21 R.G. 5 Senonché, il giudice d’appello non ha tenuto conto di due elementi comunque decisivi: 1) la sentenza del Tribunale di Sassari n. 582/2004, azionata in via esecutiva dall’ente, aveva espressamente qualificato il rapporto tra questo e RL UD in termini di responsabilità contrattuale, esplicitamente ritenendo che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito di licitazione, tiene luogo a tutti gli effetti del contratto: la relativa responsabilità risarcitoria, dunque, non può che essere considerata di natura contrattuale, ad ogni effetto, anche in relazione alle vicende concernenti al conferimento dell’azienda da parte dell’imprenditore debitore, qualora – come nella specie – la vicenda non sia ancora definita al tempo del conferimento, a nulla rilevando che (come ancora sostenuto dalla società in memoria) l’aggiudicazione in favore del UD sia stata successivamente revocata e sia stata espletata una nuova procedura di selezione;
2) in ogni caso, l’appalto in discorso era riferito all’anno 1991, epoca in cui il Codice degli appalti pubblici non era stato ancora emanato, sicché, da un lato, le relative disposizioni non potevano ritenersi applicabili e, dall’altro, gli effetti dell’aggiudicazione definitiva non potevano che essere indiscutibilmente regolati dal disposto dell’art. 16, comma 4, del r.d. n. 2440/1923, che così recita: “I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto” (norma peraltro tuttora formalmente vigente). Pertanto, non risultando essere stata ritualmente rimessa in discussione l’univoca statuizione su quel presupposto, è evidente che la ricerca effettuata dalla Corte d’appello circa la natura del credito azionato in executivis (ritenuto di natura risarcitoria e, al più, precontrattuale), costituisce una fuga in avanti, N. 12883/21 R.G. 6 non consentita al giudice dell’opposizione all’esecuzione, quand’anche preesecutiva: questi è infatti vincolato alle risultanze del titolo esecutivo, noto essendo che “Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (così, da ultimo, Cass. n. 1942/2023). Ne discende che del tutto erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto di poter riqualificare la natura del credito in questione prescindendo dalle risultanze del titolo esecutivo, che nella specie recava un inequivoco accertamento nel senso della natura contrattuale del rapporto tra il Comune e RL UD, sicché il credito stesso ha sì natura risarcitoria, ma appunto ex contractu;
non senza evidenziare, peraltro, che una simile valutazione è da considerare del tutto corretta, in forza del disposto dell’art. 16 r.d. n. 2440/1923, all’evidenza neppure risultando una diversa volontà dell’ente appaltante, nell’ambito dell’appalto in questione (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 15204/2016), né risultando che la relativa statuizione sia stata impugnata nella sedes materiae. Del resto, non è affatto casuale che la giurisprudenza amministrativa citata dalla Corte isolana (Cons. Stato, n. 1138/2017), a sostegno della ritenuta natura extracontrattuale del credito in discorso, faccia invece riferimento alla successiva disciplina del Codice dei contratti pubblici, applicabile alle diverse fattispecie da quella prese in considerazione. N. 12883/21 R.G. 7 3.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito, giacché la ritenuta applicabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c., come valutata dal giudice d’appello, rimane evidentemente travolta dalla cassazione del capo della sentenza investito col motivo prima esaminato (ed accolto): e ciò in forza dell’effetto espansivo “interno” di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., essendone venuto meno il presupposto logico-giuridico. Infine, è appena il caso di precisare come non sia qui in discussione l’astratta possibilità della società conferitaria di opporsi all’esecuzione minacciata nei suoi confronti, in forza di titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del conferente d’azienda, questione su cui pure si sofferma il P.G. nelle proprie conclusioni scritte: è indiscutibile che la Milennium Impianti ben possa sostenere la propria estraneità rispetto alla portata soggettiva del titolo esecutivo, ma si tratta di questione di merito, che la Corte del rinvio avrà cura di accertare, sul presupposto della natura contrattuale del credito in questione e delle conseguenze che da ciò derivano, in considerazione della mancata definizione del relativo rapporto all’epoca del conferimento dell’azienda. 4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 12883/21 R.G. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il