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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4325/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
CA MA AN ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito il riconoscimento e la
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determinazione di postumi da malattia professionale asbesto-correlata denunciata l'01.03.2023 (dom. n. 519602236), nonché il suo diritto a conseguire l'aumento della Rendita di Danno Biologico, da quantificare nella misura del 6%, da aggiungersi alla rendita per casi precedenti già CP_ riconosciuta dall nella misura del 23%. Evidenziava, in particolare, di aver lavorato alle dipendenze di società armatoriali dal 1976 al 2021 con le mansioni di di Macchina, Terzo, Secondo, Primo Pt_2 Per_1
Ufficiale e infine Direttore di macchina a bordo di motonavi, traghetti e aliscafi e che, per la sua attività lavorative, era sato esposto alla fibra tossica per circa 18 anni. Precisava che, a seguito di domanda CP_ amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale, l aveva negato l'esistenza della stessa nonostante l'evidenza degli esami strumentali.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.06.2025, concludendo come in atti per la legittimità dell'operato amministrativo.
Il ricorso si è rivelato infondato e va respinto.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal D. Lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del D. Lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai
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fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Per il ctu, specialista in medicina legale, la parte ricorrente è affetta da “interstiziopatia polmonare iniziale radiologicamente documentata, senza evidenza di compromissione funzionale respiratoria” e nella fattispecie non vi è la prova di una diagnosi di asbestosi fondata e consolidata (è possibile affermare che non vi sono elementi medico-legali sufficienti per affermare che il sia affetto da una malattia Parte_1 polmonare che possa ricondursi all'esposizione professionale di amianto e delle summenzionate sostanze chimiche). Inoltre, in sede di risposta alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha già avuto modo di precisare che la
TC torace del 21/02/2023, evidenzia reperti di limitata entità — piccola area a vetro smerigliato apicale destra e modesti ispessimenti interstiziali — che,
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sebbene meritevoli di attenzione clinica, non presentano le caratteristiche tipiche dell'asbestosi. La localizzazione apicale e la mancanza di ispessimenti o placche pleuriche alle basi, dove usualmente la patologia esordisce, configurano un quadro radiologico atipico rispetto alla consueta distribuzione basale-craniale delle lesioni asbesto-correlate. È pur vero che non è stato esibito esame DLCO, ma le prove di funzionalità respiratoria disponibili risultano nei limiti della norma e non evidenziano pattern restrittivo né riduzione della capacità ventilatoria.
In definitiva, la valutazione complessiva dei dati clinici, radiologici e documentali non consente di formulare diagnosi di asbestosi pleuro- polmonare con il grado di probabilità richiesto in ambito medico-legale. Il quadro appare piuttosto riferibile a una interstiziopatia polmonare iniziale, radiologicamente documentata, priva di compromissione funzionale respiratoria e di chiari elementi di progressione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese processuali ex art. 152 disp. att. cpc;
per lo stesso motivo, le spese peritali vanno poste a definitivo carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo con la maggiorazione ex art. 52 d.lgs.
115/02 attesa la particolare difficoltà del caso scrutinato.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
CP_ 2) pone a definitivo carico dell le spese di ctu, liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
CA MA AN ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito il riconoscimento e la
Pagina 1 di 4 r.g. 4325/24
determinazione di postumi da malattia professionale asbesto-correlata denunciata l'01.03.2023 (dom. n. 519602236), nonché il suo diritto a conseguire l'aumento della Rendita di Danno Biologico, da quantificare nella misura del 6%, da aggiungersi alla rendita per casi precedenti già CP_ riconosciuta dall nella misura del 23%. Evidenziava, in particolare, di aver lavorato alle dipendenze di società armatoriali dal 1976 al 2021 con le mansioni di di Macchina, Terzo, Secondo, Primo Pt_2 Per_1
Ufficiale e infine Direttore di macchina a bordo di motonavi, traghetti e aliscafi e che, per la sua attività lavorative, era sato esposto alla fibra tossica per circa 18 anni. Precisava che, a seguito di domanda CP_ amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale, l aveva negato l'esistenza della stessa nonostante l'evidenza degli esami strumentali.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.06.2025, concludendo come in atti per la legittimità dell'operato amministrativo.
Il ricorso si è rivelato infondato e va respinto.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal D. Lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del D. Lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai
Pagina 2 di 4 r.g. 4325/24
fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Per il ctu, specialista in medicina legale, la parte ricorrente è affetta da “interstiziopatia polmonare iniziale radiologicamente documentata, senza evidenza di compromissione funzionale respiratoria” e nella fattispecie non vi è la prova di una diagnosi di asbestosi fondata e consolidata (è possibile affermare che non vi sono elementi medico-legali sufficienti per affermare che il sia affetto da una malattia Parte_1 polmonare che possa ricondursi all'esposizione professionale di amianto e delle summenzionate sostanze chimiche). Inoltre, in sede di risposta alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha già avuto modo di precisare che la
TC torace del 21/02/2023, evidenzia reperti di limitata entità — piccola area a vetro smerigliato apicale destra e modesti ispessimenti interstiziali — che,
Pagina 3 di 4 r.g. 4325/24
sebbene meritevoli di attenzione clinica, non presentano le caratteristiche tipiche dell'asbestosi. La localizzazione apicale e la mancanza di ispessimenti o placche pleuriche alle basi, dove usualmente la patologia esordisce, configurano un quadro radiologico atipico rispetto alla consueta distribuzione basale-craniale delle lesioni asbesto-correlate. È pur vero che non è stato esibito esame DLCO, ma le prove di funzionalità respiratoria disponibili risultano nei limiti della norma e non evidenziano pattern restrittivo né riduzione della capacità ventilatoria.
In definitiva, la valutazione complessiva dei dati clinici, radiologici e documentali non consente di formulare diagnosi di asbestosi pleuro- polmonare con il grado di probabilità richiesto in ambito medico-legale. Il quadro appare piuttosto riferibile a una interstiziopatia polmonare iniziale, radiologicamente documentata, priva di compromissione funzionale respiratoria e di chiari elementi di progressione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese processuali ex art. 152 disp. att. cpc;
per lo stesso motivo, le spese peritali vanno poste a definitivo carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo con la maggiorazione ex art. 52 d.lgs.
115/02 attesa la particolare difficoltà del caso scrutinato.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
CP_ 2) pone a definitivo carico dell le spese di ctu, liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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