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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1993 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Falco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Manzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
01.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a IT il 15.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A , dell'anno
2022, in regime di comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Venezia, 27.11.2023); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 06.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove credono dandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio di ogni autorizzazione
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre Per_1
e lasciando le modalità di visita e di incontro con l'altro genitore all'accordo di entrambi, e comunque nel rispetto delle esigenze del piccolo e previo avviso alla madre Per_1 collocataria anche con l'uso di messaggi sms e/o whats app e, comunque, con ogni valido mezzo di comunicazione. In ogni caso, e salvo il miglior accordo tra loro genitori, stante che la madre ed il figlio abitano in IT mentre il padre abita in LA, prevedere che il padre possa vedere il proprio figlio tutte le volte che lo vorrà nei fine settimana previo preavviso alla madre e senza potere e pernottare col figlio fino al compimento dei tre anni di età, e comunque per almeno un intero fine settimana ogni mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica, ivi compresi i mesi in cui la madre ed il minore si porteranno essi in Campania come di seguito concordato. La madre dovrà recarsi col proprio figlio presso il padre un fine settimana ogni tre mesi (Marzo Giugno-Settembre e Dicembre) e ciò fino al compimento degli anni tre. Col raggiungimento dei tre anni di età e fino alla iscrizione alla scuola primaria la madre dovrà recarsi presso il padre un fine settimana ogni due mesi (Febbraio-Aprile-
Giugno-Agosto Ottobre-Dicembre) ed il figlio potrà pernottare col padre. Col compimento dei sei anni di età entrambi i coniugi si impegnano a rivedere i tempi e le modalità di frequentazione col padre, anche per le festività natalizie, pasquali ed estive, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche del minore nonchè con gli impegni lavorativi di entrambi. .
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di €.250,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat annuale, per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie (es. mediche, sportive, scolastiche, ricreative).
4. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al relativo assegno perché economicamente autosufficienti;
che l'udienza di comparizione del dì 01.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a IT (RG) in data 15.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A dell'anno 2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IT (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1993 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Falco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Manzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
01.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a IT il 15.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A , dell'anno
2022, in regime di comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Venezia, 27.11.2023); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 06.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove credono dandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio di ogni autorizzazione
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre Per_1
e lasciando le modalità di visita e di incontro con l'altro genitore all'accordo di entrambi, e comunque nel rispetto delle esigenze del piccolo e previo avviso alla madre Per_1 collocataria anche con l'uso di messaggi sms e/o whats app e, comunque, con ogni valido mezzo di comunicazione. In ogni caso, e salvo il miglior accordo tra loro genitori, stante che la madre ed il figlio abitano in IT mentre il padre abita in LA, prevedere che il padre possa vedere il proprio figlio tutte le volte che lo vorrà nei fine settimana previo preavviso alla madre e senza potere e pernottare col figlio fino al compimento dei tre anni di età, e comunque per almeno un intero fine settimana ogni mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica, ivi compresi i mesi in cui la madre ed il minore si porteranno essi in Campania come di seguito concordato. La madre dovrà recarsi col proprio figlio presso il padre un fine settimana ogni tre mesi (Marzo Giugno-Settembre e Dicembre) e ciò fino al compimento degli anni tre. Col raggiungimento dei tre anni di età e fino alla iscrizione alla scuola primaria la madre dovrà recarsi presso il padre un fine settimana ogni due mesi (Febbraio-Aprile-
Giugno-Agosto Ottobre-Dicembre) ed il figlio potrà pernottare col padre. Col compimento dei sei anni di età entrambi i coniugi si impegnano a rivedere i tempi e le modalità di frequentazione col padre, anche per le festività natalizie, pasquali ed estive, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche del minore nonchè con gli impegni lavorativi di entrambi. .
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di €.250,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat annuale, per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie (es. mediche, sportive, scolastiche, ricreative).
4. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al relativo assegno perché economicamente autosufficienti;
che l'udienza di comparizione del dì 01.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a IT (RG) in data 15.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A dell'anno 2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IT (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti