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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9884/2021 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Laura Buffa domicilio eletto: Genova via Cantore n. 37/14 presso il difensore
E
Controparte_1
c.f. ) C.F._2
Difeso dall'avv. Elena Magnone
Domicilio eletto: Genova Via XX Settembre 40/7 presso il difensore
E
AVV. Controparte_2 Nella qualità di curatore speciale di
Parte_2
c.f. C.F._3
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
la ricorrente come da note scritte depositate il 18.3.2025 il resistente come da note scritte depositate il 10.3.2025 il curatore speciale del minore: come da note depositate il 14.3.2025
Il Pubblico Ministero: come da parere depositato in data 24.11.2022
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o Parte_1 la madre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
Di avere contratto matrimonio in Sori il 7.11.2002 con Controparte_1
Che dall'unione sono nati i figli ( a Genova in data 22.2.2005 ) e ( a Genova il Per_1 Pt_2 18.1.2011 ), quest'ultimo affetto da autismo
Che i coniugi si sono consensualmente separati ( decreto di omologa 14.6.2018 )
Che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con loro prevalente collocazione presso la madre;
il pagamento da parte del padre della somma di euro 500, 00 mensili quale contribuzione alle spese di locazione della madre, impegnatasi a rilasciare la casa coniugale, ulteriore contribuzione di euro 500, 00 ai fini del contributo al mantenimento ordinario dei figli, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra ciascun genitore, la regolamentazione delle frequentazioni padre figli, l'impegno della moglie di trasferire al marito la piena proprietà di immobile sito in Sori, località Case Bruciate.
Che il sarebbe soggetto di temperamento violento che si sarebbe reso protagonista, tanto nei CP_1 propri confronti, quanto nei confronti dei figli, di vari agiti violenti e condotte aggressive, talune delle quali dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo;
Che in conseguenza di tali condotte, reiterate anche in occasione delle frequentazioni con i figli, questi non vogliono più frequentare il padre ( per un breve periodo, peraltro, il figlio , a Per_1 seguito di un litigio con la madre, si era trasferito dal padre, facendo però ritorno dalla madre dopo avere subito condotte violente del ). CP_1
Di vivere in locazione pagando un canone mensile di euro 770, 00 Di collaborare con un'agenzia immobiliare di Sestri Levante, senza retribuzione fissa, ma fruendo un una percentuale sulle vendite e locazioni realizzate attraverso il proprio intervento ( si tratterebbe comunque di somme modeste )
Che il marito, invece, oltre ad essere proprietario di tre immobili, ed avere alienato un quarto immobile dopo la separazione, ha svolto nel tempo le più svariate attività che gli avrebbero comunque consentito di percepire redditi ragguardevoli.
Sulla base di tali premesse chiedeva:
La declaratoria di scioglimento del matrimonio
L'affidamento esclusivo dei figli con loro prevalente collocazione presso la madre
Lo svolgimento degli incontri padre – figli in forma protetta
La previsione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di assegno mensile di euro 1200, 00 nonché di provvedere al pagamento delle spese ordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva in previsione della Controparte_1 fase presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
Contestava di avere utilizzato comportamenti violenti o aggressivi nei confronti della moglie o dei figli ( riconosceva un solo litigio col che egli, in quanto esasperato, avrebbe effettivamente Per_1 colpito con uno schiaffo ); allegava che i procedimenti aperti a seguito delle denunce della moglie e del figlio si sono chiusi con richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Per_1
Allegava di avere un buon rapporto con figlio che, malgrado ciò, la moglie gli impedisce di Pt_2 frequentare e di sentire anche telefonicamente che il figlio avrebbe iniziato a frequentare cattive compagnie, a fare uso di CP_3 Per_1 cannabinoidi, a manifestare estrema svogliatezza negli studi e, per questo motivo, si sarebbe posto in contrasto alternativamente con entrambi i genitori.
Allegava di essere stato sottoposto nel 2020 a intervento cardiochirurgico a seguito della diagnosi di aneurisma dell'aorta ascendente e, da allora, di non potere più svolgere attività lavorative che richiedano l'uso della forza o particolare impegno fisico;
Allegava di svolgere alcune attività non regolarizzate arrivando a percepire al massimo euro 1000, 00 al mese
Allegava di avere messo in vendita i beni immobili di proprietà, comunque di scarso valore economico, proprio per far fronte al mantenimento dei figli
Su tali premesse chiedeva:
La pronuncia di scioglimento del matrimonio
L'affidamento condiviso dei figli e la loro prevalente collocazione presso la madre
La regolamentazione delle frequentazioni col padre
La previsione a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro 500, 00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Con vittoria delle spese All'udienza di comparizione del 4.5.2022 le parti confermavano nella sostanza le precedenti allegazioni;
la moglie, peraltro, dichiarava di avere ricevuto sfratto per morosità non riuscendo a pagare il canone di locazione
Il Presidente con ordinanza emessa in data 16.11.2022, ad integrazione delle disposizioni di cui alla separazione, disponeva l'affidamento dei figli ai servizi sociali, con prevalente loro collocazione presso la madre, lo svolgimento in forma libera degli incontri tra il padre e il figlio , previa Per_1 disponibilità del minore agli incontri, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile di euro 500, 00.
In sede di memorie integrative le parti niente di nuovo allegavano confermando le originarie conclusioni;
entrambe, però, chiedevano la conferma dell'affidamento dei figli ai servizi sociali già disposto dal Presidente in via temporanea e urgente.
Le parti non depositavano la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc
Con sentenza parziale n. 2772/2023 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza 5.12.2023 il giudice istruttore nominava l'avv. curatore speciale Controparte_2 dei minori con poteri di rappresentanza sostanziale
Il curatore speciale si costituiva chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali e disporsi incontri liberi tra il padre e il figlio in attuazione di progetto da elaborarsi a cura Pt_2 dei servizi
La causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, se si prescinde dalla acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e delle documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni delle parti, e quindi le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note sostitutive di udienza, confermando, adeguate al compimento della maggiore età di , le conclusioni di cui alla Per_1 memoria integrativa;
in particolare la ricorrente chiedeva l'assegno di mantenimento relativo al solo quantificandolo in euro 700, 00 mensili mentre il resistente offriva la somma di euro 250, 00 Pt_2 mensili a titolo di mantenimento del figlio . Pt_2
Ciò premesso
O S S E R V A Come già anticipato, lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con la sentenza parziale n. 2772/2023 di questo Tribunale, talchè in questa sede nessuna ulteriore pronuncia sullo stato deve essere adottata.
Nelle more del procedimento, poi, il 22.2.2023, il figlio ha compiuto la maggiore età con la Per_1 conseguenza che in relazione allo stesso niente deve essere più disposto in punto di affidamento, collocazione e frequentazioni;
si affronterà invece a tempo debito la questione relativa al mantenimento.
Tutte le parti sono concordi nel ritenere che, in considerazione della conflittualità esistente tra i genitori, debba essere confermato per un ulteriore biennio l'affidamento di ai servizi sociali;
Pt_2 la particolare condizione del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, ed i profili di parziale inadeguatezza dei genitori rendono, malgrado il progressivo miglioramento della situazione, effettivamente consigliabile il mantenimento della misura. La madre collocataria, del resto, così come evidenziato nella relazione 11.3.2025, sembra non comprendere pienamente le esigenze del figlio, per quanto in particolare concerne i profili di autonomia e socializzazione, e necessitare di adeguato supporto.
Come sostanzialmente pacifico tra le parti il minore dovrà essere prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre e gli incontri tra il padre, in considerazione dei segnalati miglioramenti nel rapporto, potranno proseguire in forma libera secondo il calendario che i servizi affidatari elaboreranno in considerazione delle esigenze di lavoro dei genitori e delle esigenze di studio e svago del minore.
Per quanto concerne gli aspetti economici si osserva che nessuna richiesta è pervenuta da parte di entrambi con riferimento al figlio : secondo quanto riferito dal padre in comparsa Per_1 conclusionale egli, trasferitosi a vivere presso l'abitazione del padre, starebbe attualmente lavorando. In mancanza di richieste, pertanto, niente deve essere disposto per il mantenimento di
. Per_1
Per quanto concerne gli aspetti economici va osservato che la condizione economica di entrambi i genitori è poco trasparente: il padre, che non documenta spese di locazione, alterna prestazioni lavorative di varia natura anche se, dopo la comparsa di aneurisma aortico, allega di avere dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo;
di fatto, però, malgrado i redditi dichiarati modestissimi, risulta che egli sia stato sempre in grado di contribuire al mantenimento dei figli evidenziandosi che, anche quando fu concordata la misura in sede di separazione, i suoi redditi dichiarati non avrebbero consentito di sostenere la misura concordata ( dal cud 2019 risulta un reddito lordo relativo all'anno 2018, quello della separazione, inferiore ai tremila euro ). Si può pertanto ragionevolmente ritenere che egli sia percettore di un reddito che gli consente di mantenere un tenore di vita nei limiti della normalità; egli, inoltre, risulta avere proprietà immobiliari ed acquisito liquidità attraverso i proventi di una vendita immobiliare. Da ultimo e seppure tardivamente è stata prodotta busta paga relativa all'aprile 2025 documentante un reddito netto di circa euro 1480, 00.
Poco chiara anche la condizione della madre che, stando a quanto formalmente risultante, sembra percepire il solo assegno unico relativo al figlio, pari ad euro 403, 00 mensili, e ulteriore indennità a questo relativo pari ad euro 370, 00 mensili, percepita su tredici mensilità. E' di tutta evidenza che se la donna non avesse altre fonti di sostentamento ella non sarebbe in grado di sopravvivere, né tanto meno di assicurare la sopravvivenza dei propri figli. Risulta invece che la ricorrente si è lamentata con i servizi sociali del comportamento del padre che, rifiutatosi di tenere con sé il figlio in occasione delle trascorse festività natalizie, l'avrebbe privata del “ diritto di andare in vacanza “. E' palese che se la situazione economica della moglie fosse quella rappresentata in questa sede le vacanze non sarebbero neppure ipotizzabili.
Quanto sopra premesso, tenuto conto che già il contribuisce al mantenimento del figlio CP_1 consentendo alla madre di trattenere per intero la metà dell'importo dell'assegno unico universale, pari a circa euro 200, 00, si ritiene congruo determinare la misura del contributo ordinario in euro 350 00 mensili. Le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DISPONE l'affidamento di ( nato a [...] il [...] ) al servizi sociali del Comune Parte_2 di Genova ATS 43 per la durata di mesi 24
DISPONE conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto,
DISPONE
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso l'abitazione materna b) che il servizio sociale affidatario può direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE che i servizi affidatari riferiscano per iscritto ogni sei mesi al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 5 bis comma secondo lett. h) L. 184/1983
DISPONE che gli incontri tra il padre e il figlio abbiano luogo liberamente secondo il Pt_2 calendario stabilito dai servizi affidatari nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e delle esigenze di studio e svago del minore.
REVOCA a far data del trasferimento presso l'abitazione del padre l'obbligo del di contribuire CP_1 al mantenimento del figlio Per_2
a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro
[...] Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 350, 00 mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale Istat Pt_2 DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , individuate ai sensi di quanto disposto Pt_2 nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito per intero da Parte_1
[...]
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'11.7.2025
Si comunichi:
Alle parti
Ai servizi sociali del ATS 43 Controparte_4
Al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini