Sentenza 14 dicembre 1981
Massime • 4
La domanda proposta nei confronti dello straniero, per far valere, a norma dell'art. 2362 cod. civ., la sua responsabilità, in qualità di unico azionista, con riguardo ai debiti di una società avente Sede in Italia, spetta alla cognizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., in quanto investe una obbligazione che sorge "ex lege" nel luogo della Sede della società insolvente, a prescindere dal luogo in cui si sia verificata la concentrazione delle sue azioni nelle mani dell'unico azionista. ( V 1385/73, mass n 364047; ( V 1268/71, mass n 351437).*
Nell'apertura di credito bancario, l'Obbligo dell'accreditato di restituire le somme messegli a disposizione non sorge con la stipulazione del relativo contratto, ma bensì nel momento ed a causa del prelievo delle stesse. Pertanto, con riguardo ad una apertura di credito in conto corrente in favore di una società, la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, secondo la previsione dell'art. 2362 cod. civ., opera per le utilizzazioni della provvista che siano intervenute dalla data del verificarsi della concentrazione delle azioni nelle sue mani fino alla data della cessazione della concentrazione medesima. ( V 1688/73, mass n 364600).*
La Competenza del giudice istruttore a provvedere sull'istanza di sequestro in corso di causa, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. civ., ed all'infuori dei casi tassativi in cui la norma stessa prevede l'intervento del Presidente del tribunale, sussiste fino a che la causa non sia definita, e, pertanto, non viene meno per effetto della rimessione di essa al collegio. ( V 3427/68; ( V 1197/57).*
L'art. 2362 cod. civ. il quale sancisce la responsabilità illimitata, per le obbligazioni di una società, a carico della "persona" nelle cui mani si concentrano tutte le azioni della società medesima, trova applicazione tanto con riguardo alla persona fisica, quanto con riguardo alla persona giuridica, tenuto conto che entrambe sono da includersi nella nozione di "persona", usata dalla suddetta norma senza ulteriori specificazioni, e che, sia nell'uno che nell'altro caso, ricorre l'esigenza di evitare l'utilizzazione della società di capitali, da parte di un unico soggetto, come mezzo per sottrarre il proprio patrimonio alla responsabilità per obbligazioni contratte nel suo interesse. ( contra 848/71, mass n 350707).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/1981, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1981 |
Testo completo
La domanda proposta nei confronti dello straniero, per far valere, a norma dell'art. 2362 cod. civ., la sua responsabilità, in qualità di unico azionista, con riguardo ai debiti di una società avente Sede in Italia, spetta alla cognizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., in quanto investe una obbligazione che sorge "ex lege" nel luogo della Sede della società insolvente, a prescindere dal luogo in cui si sia verificata la concentrazione delle sue azioni nelle mani dell'unico azionista. ( V 1385/73, mass n 364047; ( V 1268/71, mass n 351437).*