Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 707 /2024 avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
De Masi Elda -giusta procura in atti-;
E (C. F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Regio Vito Michele - giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e - Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'11.6. 2016, che dall'unione coniugale sono nati due figli, (cl. 2016) e (cl. 2018), entrambi minorenni- chiedevano Per_1 Per_2 congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso con le condizioni concordate
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM-; verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza cartolare del 7.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale .
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto,
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Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle previste modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi si impegnano a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli minori ed verranno affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I figli e avranno residenza abituale prevalente con la Per_1 Persona_3 madre nel comune di Maierato (VV) nella casa presa in affitto dalla signora stessa.
4. Il padre continuerà ad abitare nella casa familiare sita in G Matteotti n. 6 Serra San
Bruno;
5. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
a) durante l'Anno Scolastico: Il padre, che svolge l'attività di giostraio ed è spesso fuori per motivi di lavoro, starà con i figli tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica alle 20:00, salvo diverso accordo tra le parti;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: sette giorni ad anni alterni comprendendo il Santo Natale o il Capodanno, più precisamente dal la mattina del 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
c) durante le vacanze pasquali, i figli staranno con il padre o con la madre ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, salvo diverso accordo tra le parti;
e) i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: staranno con il padre o con la madre ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
f) i compleanni, gli onomastici verranno festeggiati con entrambi i genitori o a pranzo o a cena ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
g) durante le vacanze estive i figli staranno con il padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto da concordare anticipatamente con la madre entro il mese di giugno.
6. la moglie, , rinuncia all'assegno di mantenimento atteso che ha iniziato Parte_1
a lavorare con contratto a tempo determinato;
7. il sig. quale genitore “non collocatario” provvederà al mantenimento dei CP_1 figli mediante accredito su conto bancario a dell'importo di Euro 500,00 Parte_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di agosto 2024) verrà versata sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi ed è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Pag. 2 a 3 8. il padre presta il consenso alla riscossione da parte della madre dell'intero assegno
Unico a favore dei figli minori nella misura del 100%;
9. il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Si rinvia al piano genitoriale allegato per la specificazione delle spese straordinarie.
10. Il padre presterà il consenso al trasferimento dei figli e all'istituto Per_1 Per_2 scolastico sito nel comune di Maierato;
11. i coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dell'altro avendo regolato ogni loro rapporto alle condizioni di cui sopra”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni concordate Parte_1 Controparte_1
e riportate n parte motiva;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maierato (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2016; atto n. 1; parte II;
serie
A);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025 La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
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