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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2019 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (Cs), alla via
Luigi De Seta n. 8, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. e relativo al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Paola, con ricorso datato 19.10.2018;
ATTORE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale società incorporante di p.iva ), in forza dell'atto di Controparte_2 P.IVA_2 fusione per incorporazione con atto del 22.04.2018 (Rep. n. 40855, Racc. n. 13004, Notaio
[...]
di Milano), in persona del suo procuratore Dott. , in virtù di procura Per_1 Controparte_3 speciale in data 21.03.2019 (Rep. n. 42540, Racc. n. 13795, Notaio di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, alla via Vittorio Emanuele Orlando, n. 56, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ società veicolo a responsabilità limitata, (p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico Dott. e per essa, quale procuratrice speciale giusta procura CP_5 speciale del 30.10.2018 (Rep. n. 10466, Racc. n. 4971, Reg. n. 34668, serie 1T, del 6.11.18, Notaio di Roma,) la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (p.iva Persona_2
) in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura speciale P.IVA_4 Controparte_6 del 31.07.2018 autenticata in (Rep. n. 18551, Racc. n. 8917, Reg. n.22649 serie 1/T del 02.08.2018,
Notaio ) rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso ed Persona_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, alla via Vittorio Emanuele
Orlando, n.56, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2019 il sig. , a seguito di ricorso ex art. Parte_2
700 c.p.c., conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Paola, l' (quale Controparte_1 società incorporante la e l alla quale la stessa Controparte_2 Controparte_4 CP_2
in data 06.01.2017, aveva ceduto l'unitario rapporto obbligatorio intercorso con l'odierno
[...] attore (rapporto di mutuo e di conto corrente) deducendo che con il citato ricorso ex art. 700 c.p.c. del 19.10.2018 ed iscritto al n.1518/2018 r.g.a.c. del Tribunale di Paola aveva chiesto l'immediata cancellazione nei sui confronti dal sistema informativo Crif della segnalazione in sofferenza nella sezione “eventi rilevanti” datata maggio 2018 e che la predetta segnalazione gli impediva l'accesso al credito bancario e ad ogni forma di finanziamento.
In particolare, il sig. precisava di aver stipulato in data 25.10.2007 un contratto di Parte_2 mutuo ipotecario (contraddistinto dal n. 566055720) con e di aver accesso Controparte_2 presso il medesimo istituto di credito, in data 22.10.2007, un conto corrente (contraddistinto dal n.
820/189866) utilizzato per l'erogazione e la restituzione della somma mutuata;
contratti, pertanto, facenti parte di un unico rapporto obbligatorio e finalizzati alla realizzazione di un'unica operazione finanziaria;
che in data 21.07.2016 aveva proposto opposizione all'esecuzione iscritta al R.G.E.I. n.
149/2008 innanzi al Tribunale di Paola, proseguita in suo danno da con la Controparte_2 quale aveva contestato la sussistenza del credito azionato, a seguito della quale la procedura esecutiva veniva definitivamente sospesa e conseguentemente la vendita forzata del compendio pignorato;
di aver instaurato giudizio di merito iscritto al R.G.A.C. n. 457/2017 relativo al merito della predetta opposizione alla procedura esecutiva, contestando la legittimità delle somme pretesa da e, successivamente da divenuta cessionaria del credito Controparte_2 Controparte_4 derivante dal contratto di mutuo, rilevando anche la violazione dei principi di trasparenza nell'esercizio di erogazione del credito da parte dell'istituto mutuante;
di aver chiesto la condanna dei suddetti istituti di credito, in solido, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento. Lo stesso instava, inoltre, affinché l'adito Tribunale ordinasse alle resistenti di astenersi dall'operare ulteriori segnalazioni in suo danno, con riferimento all'unitario rapporto di mutuo e di conto corrente, intercorso tra le parti, con conseguente condanna delle resistenti medesime al pagamento in suo favore della somma di euro 20.000,00 per ogni ulteriore illegittima segnalazione in sofferenza operata in Crif;
di aver già fatto ricorso alla tutela cautelare d'urgenza e che con ordinanza del 25.07.2017 il Tribunale aveva accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità della segnalazioni a sofferenza operate dagli istituti di crediti e delle quali era stata ordinata la cancellazione;
che il predetto istituto di credito nel dicembre 2017 eseguiva in Controparte_2 suo danno una nuova segnalazione in sofferenza nel sistema informativo Crif, nella sezione eventi rilevanti (non riferibile ad uno specifico finanziamento), anche questa volta in assenza di ogni presupposto di legge;
di aver avuto contezza della predetta segnalazione in data 02.02.2018, quando, in qualità di quale amministratore unico e legale rappresentante di si vedeva CP_7 negare il noleggio di un autoveicolo necessario allo svolgimento dell'attività di impresa;
di aver intrapreso un ulteriore ricorso cautelare in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam, iscritto al n. 483/2017 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Paola e totalmente accolto con l'ordinanza del
12.06.2018; di aver chiesto nel mese di marzo 2018 la chiusura del conto corrente ad
[...]
società incorporante mandataria all'incasso ed Controparte_8 Controparte_2 amministratrice del predetto conto al fine di evitare ulteriori ed illegittime segnalazioni e tutti i conseguenti danni;
che il conto corrente è stato, poi, chiuso effettivamente nel mese di settembre
2018; di aver chiesto nuovamente in data 08.09.2018 al sistema informativo CRIF un nuovo estratto dei propri dati creditizi, al fine di verificare se in ottemperanza alla predetta Controparte_2 ordinanza del 12.06.2018, avesse provveduto alla cancellazione dell'operata segnalazione in sofferenza datata dicembre 2017; di aver appreso, in detta circostanza, che l'istituto di credito, pur avendo cancellato la segnalazione in sofferenza operata nel dicembre 2017, aveva eseguito in suo danno nel mese di maggio 2018 la segnalazione per cui è causa;
di aver, pertanto, proposto innanzi al Tribunale di Paola ancora un altro ricorso ex art. 700 c.p.c., introduttivo della fase cautelare del presente giudizio, lamentando la totale illegittimità della predetta segnalazione riferibile all'unico rapporto intercorso con l'istituto di credito segnalante, ovverosia all'unitario rapporto di mutuo e conto corrente, chiedendo l'immediata cancellazione dell'operata iscrizione in sofferenza datata maggio 2018 nella sezione “eventi rilevanti” in CRIF, sussistendo entrambi i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, con condanna delle stesse società intimate al pagamento della somma pari ad euro 500,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il tutto con vittoria di spese con distrazione, riservandosi di instaurare apposito giudizio di merito per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 350.000,00; con ordinanza pubblicata in data 28.12.2018, il Giudice accoglieva il ricorso proposto dall'odierno attore, accertando che la segnalazione operata nel maggio 2018 era stata effettuata da ovverosia da un soggetto non più titolare Controparte_2 del rapporto di conto corrente, essendo la cessione intervenuta il 6.01.2017 e che, già prima della segnalazione, era stato incorporato per fusione in Controparte_1
L'adito Tribunale rigettava la chiesta condanna delle odierne convenute ex art. 614 bis c.p.c., sul presupposto che la segnalazione effettuata da nel maggio 2018 era diversa da Controparte_2 quelle precedentemente operate, oggetto di precedenti provvedimenti giudiziali e riscontrava l'illegittima segnalazione in sofferenza operata nel maggio 2018 nel sistema informativo Crif.
Parte attrice, pertanto, domandava di confermare l'ordinanza emessa il 28.12.2018 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operata segnalazione in sofferenza nella sezione eventi rilevanti in Crif del maggio 2018 eseguita da in p.l.r.p.t., in danno dell'attore, Controparte_2 così ordinando alle società convenute e (oggi Controparte_4 Controparte_2 [...]
, la immediata sua cancellazione e impedendo, altresì, alle stesse società di eseguire CP_1 segnalazioni in sofferenza successive al maggio 2018 in suo danno, riferibili all'unitario rapporto obbligatorio intercorso tra le parti;
di condannare tutte le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma totale di euro 350.000,00, salva migliore Parte_1 determinazione da parte del Giudice adito, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso attore a causa della illegittima segnalazione in sofferenza nella sezione eventi rilevanti in Crif del maggio 2018, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
di condannare tutte le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine Pt_2 giudiziale di cancellazione, nonché al pagamento della somma di euro 20.000,00 per ogni ulteriore illegittima segnalazione in sofferenza che dovesse essere operata in Crif e successiva a quella oggetto del presente giudizio, datata maggio 2018, il tutto, salva migliore determinazione giudiziale, da corrispondersi all'attore con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
con condanna delle convenute società, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, distratte in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate rispettivamente in data
13.05.2020 e 14.05.2024 si costituivano in giudizio e e Controparte_1 Controparte_4 per essa, quale procuratrice speciale Cerved Credit Management S.p.A., le quali chiedevano in via preliminare, per tutti i motivi rappresentati con i propri scritti difensivi, di disattendere e/o disapplicare e/o con qualunque altra formula dichiarare non corretto il provvedimento emesso dal
Giudice Cautelare in data 28.12.2018, perché palesemente iniquo ed erroneo, confermando, comunque, il detto provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto e disposto che “nei rapporti tra il ricorrente ed in persona del legale rappresentante compensa le spese di Controparte_1 lite, non essendo la segnalazione sostanzialmente riferibile alla banca incorporante” ; sempre in via preliminare di ritenere e dichiarare che e sono carenti di Controparte_8 Controparte_4 legittimazione passiva e, per l'effetto, di ritenere inammissibile ogni domanda degli attori per tutti i motivi rappresentati, accogliendo l'eccezione sollevata dalle concludenti sin dal ricorso cautelare;
senza recesso, nel merito, anche disattendo il provvedimento del Giudice Cautelare del 28.12.2018, comunque di rigettare e/o respingere tutte le domande dell'attore, in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito sia in fatto che in diritto, oltre che mancanti di ogni prova;
di condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e compensi del procedimento, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a..
Alla prima udienza svoltasi in trattazione scritta e con le note depositate in data 14.07.2020, il difensore del sig. eccepiva l'inammissibilità delle avverse comparse di costituzione e Parte_1 risposta predisposte, in quanto depositate da un unico difensore nell'interesse di due parti in conflitto tra loro.
Successivamente, instaurato il contraddittorio ed assunta la prova testimoniale, all'udienza del
18.02.25 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tenuto conto del materiale probatorio in atti, nonché delle doglianze sollevate in corso di causa, la domanda proposta da parte attrice appare inammissibile.
È opportuno, anzitutto, premettere che, come è emerso dalle procedure cautelari esperite, il giudizio de quo muove da una illegittima segnalazione effettuata da nei confronti del Controparte_2 sig. inserita nella sezione “eventi rilevanti” ed eseguita con riferimento ad un Parte_1 irrisorio saldo negativo pari ad euro 20,99 sul conto corrente n. 820/189866.
Dall'estratto Crif, invero, risulta che la predetta segnalazione oggetto di causa veniva operata da un soggetto non più titolare del credito atteso che l'unitario rapporto obbligatorio era stato ceduto da ad in data antecedente ossia il 6.01.2017. Controparte_2 Controparte_4
Senza tralasciare che dell'iscrizione in sofferenza non era stato dato alcun avviso al debitore, come emerge dagli atti di causa.
In merito, preme precisare che i sistemi di informazione creditizia sono disciplinati dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, oggi vigente nella versione approvata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 12.09.2019, il quale stabilisce che nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti gli istituti di credito hanno il dovere di inviare all'interessato un preavviso circa la imminente registrazione dei dati in uno o più SIC, prevedendo anche modalità digitali innovative al fine di garantire la ricezione di tale preavviso.
In tal modo si intende consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione prima della segnalazione o di poter avanzare eventuali contestazioni all'intermediario.
Conseguentemente, parte istante ha inteso intraprendere il presente giudizio tanto nei confronti di quanto di al fine non solo di accertare l'asserita Controparte_4 Controparte_1 illegittimità, ma di condannare gli enti creditizi al pagamento dei presunti danni subiti.
Orbene, parte attrice ha sostenuto che l'avv. Tito Monterosso, difendendo nel presente giudizio quale società incorporante ed Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 costituitasi per il tramite della mandataria Cerved Credit Management S.p.A, pur depositando due distinte comparse di costituzione e risposta, abbia svolto attività confliggente nel tutelare gli interessi di entrambe le convenute;
così, fin dalla prima udienza, parte attrice ha evocato, tra le tante, la sentenza del 26.06.2015, n. 13218 della Corte di Cassazione per la quale “…nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultano, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore …il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti..”.
Più precisamente, l'Avv. Tito Monterosso in merito alla contestata illegittimità della segnalazione in CRIF con l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. e prodotta in atti, come segnalato da parte istante, ha sostenuto la responsabilità di quale incorporante Controparte_1 Controparte_2 nella comparsa di costituzione di eccependone il difetto di legittimazione passiva Controparte_4
e nello stesso tempo nella comparsa predisposta in favore di ha affermato Controparte_8 che “..il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in quanto……..la stessa segnalazione poteva essere eseguita Controparte_8 ugualmente, in quanto riferibile alla titolare del credito mutuato, (la Controparte_4 cessionaria)”.
Diversamente, il difensore delle parti convenute ha affermato nei propri scritti difensivi che la titolarità del credito, oggetto di contestazione, sia divenuta la pertanto, entrambe le CP_9 società convenute sono prive di legittimazione passiva, essendo legittimato il soggetto divenuto titolare del credito ed alcun interesse confliggente sussisterebbe tra le società convenute.
Ebbene, non possono condividersi le motivazioni addotte da quest'ultimo atteso che per consolidato orientamento di legittimità, la situazione di conflitto d'interesse è non soltanto quella attuale, ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr.
Cass. 22.01.2018, n. 1530; Cass. 08.09.2017, n. 20950; Cass. 21.02.2016, n. 3663; Cass.
14.06.2005, n. 12741).
Ed infatti, pur essendo vero che vi è un'apparente convergenza di interessi tra le due la società nel giungere alle medesime conclusioni, deve tuttavia rilevarsi che il tenore delle difese non risulta affatto esente da situazioni di conflittualità di interessi e di posizioni.
Giova ricordare che la costituzione nel giudizio a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto potenziale) comporta l'inammissibilità della domanda attorea, atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (ex multis Cass. 25.06.2013, n.
15884; Cass. 23.03.2018, n. 7363; Cass. 30.12.2021, n. 42064).
La risoluzione del conflitto, poi, non appare suscettibile di poter essere risolta in base al criterio secondo cui la parte che abbia conferito per seconda la procura al difensore deve ritenersi non costituita in giudizio (cfr. Cass. n. 14634/2015). Ciò in quanto il difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto, ostacolando a tale soluzione il contestuale conferimento dell'incarico.
La predetta inammissibilità non può essere sanata ex art. 156 c.p.c. in quanto la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione (cfr Cass.
20.01.2023, n. 1765).
Si ravvisa, quindi, tra le due parti, una situazione di contrapposizione sul piano processuale tale da implicare inevitabilmente il citato conflitto di interessi.
Nella fattispecie in esame, considerate le censure mosse da parte attrice e le motivazioni addotte dal difensore delle parti convenute a difesa dei propri assistiti è lecito ipotizzare condizionamenti nello svolgimento dei diversi mandati professionali, determinando un difetto dello ius postulandi in capo al difensore (cfr. Cass. 18.09.2023, n. 26769).
Ad ogni modo, proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile d'ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione, trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (ex multis Cass. 30.05.2022, n. 17456; Cass. 20.01.2020, n. 1143; Cass. 25.09.2018, n.
22772).
Alla declaratoria dell'improcedibilità della domanda attorea consegue la mancata delibazione delle ulteriori eccezioni e deduzioni con cui parte convenuta ha contestato l'ammissibilità e fondatezza della stessa domanda, in quanto assorbite. Ciò posto, in via incidentale, tenuto conto delle contestazioni mosse da parte attrice, ovvero stabilire se il pregiudizio procurato al ricorrente dall'anzidetta segnalazione in sofferenza implichi il riconoscimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento utile allo svolgimento della propria attività lavorativa e, conseguentemente, di non poter soddisfare nemmeno le primarie esigenze di vita, subendo anche un rilevante danno alla propria immagine.
Tuttavia, pur accertata la sussistenza dell'illecita segnalazione, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice, non può ritenersi meritevole di accoglimento, attesa la mancata allegazione e prova della natura ed entità dei pregiudizi in concreto subiti, nonché del nesso di causalità intercorrente tra gli stessi ed il comportamento tenuto dalla controparte.
In ordine, infatti, al danno patrimoniale, va rilevato che dal materiale probatorio acquisito in atti ed in particolare, dalla prova testimoniale espletata in corso di causa è emersa la circostanza che il sig.
non abbia potuto svolgere una vita dignitosa, giungendo ad una crisi coniugale con la Parte_1 madre e ad un “evidente stato di depressione”; circostanza, tuttavia, non corroborata da alcuna altra prova a sostegno.
Allo stesso modo, parte attrice ha asserito di aver richiesto alla ed Controparte_10
a un finanziamento di euro 300.000,00, necessario per la realizzazione della Start-Up CP_11 innovativa oggetto dell'attività sociale, depositando in atti domanda di accesso al fondo di garanzia per il finanziamento richiesto, senza, tuttavia, allegare alcuna prova in ordine all'effettivo diniego delle predette banche.
Manca, altresì, riscontro probatorio in ordine agli ulteriori prestiti richiesti e non concessi, nonchè in relazione all'attività economica svolta dal sig. . Pt_2
In ogni caso, il danno da illegittima segnalazione non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione.
Infatti, il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Senza tralasciare che dal materiale probatorio in atti non appare possibile poter individuare un preciso nesso causale tra il presunto pregiudizio economico subito da parte attrice e la segnalazione de qua. In ogni caso, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
Quest'ultimo, infatti, ha meramente dedotto di aver subito, per effetto dell'indebita segnalazione eseguita dalla banca, danni alla propria immagine, alla natura morale e al buon nome, pur senza adempiere all'onere di allegazione probatorio sulla stessa gravante.
In proposito, infatti, tenuto conto degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di danno non patrimoniale, deve rilevarsi che esso, anche quando sia determinato, come nella specie, dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, costituendo, pur sempre, un danno-conseguenza che va allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (cfr., Cass. n. 21865 del 24.9.2013; Cass. civ. n. 10527 del 13.5.2011; Corte Appello Perugia, 13/08/2020, n.380).
Allo stesso modo, il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio conseguente l'illegittima segnalazione al
CRIF deve essere provato. Così la mancata prova del diniego di concessione di finanziamenti a causa della segnalazione in CRIF comporta l'impossibilità della risarcibilità del danno contestato data l'inconsistenza dello stesso (cfr. Tribunale Potenza, 21/10/2020, n.747).
Segue, per la soccombenza, la condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile- complessità media per compenso in €
10.860,00 (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed € 3.579,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice;
tale importo, tuttavia, deve essere compensato nella misura del 50% attesa l'infondatezza, accertata come detto in via incidentale, della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 385/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA l'invalidità della procura alle liti rilasciata dalle parti convenute al medesimo difensore in presenza di conflitto di interesse, dichiara la nullità del presente giudizio;
2) CONDANNA le parti convenute ovvero quale società incorporante Controparte_8
ed costituitasi per il tramite della mandataria Cerved Credit Controparte_2 Controparte_4
Management S.p.A, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi € 5.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 9.6.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2019 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (Cs), alla via
Luigi De Seta n. 8, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. e relativo al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Paola, con ricorso datato 19.10.2018;
ATTORE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale società incorporante di p.iva ), in forza dell'atto di Controparte_2 P.IVA_2 fusione per incorporazione con atto del 22.04.2018 (Rep. n. 40855, Racc. n. 13004, Notaio
[...]
di Milano), in persona del suo procuratore Dott. , in virtù di procura Per_1 Controparte_3 speciale in data 21.03.2019 (Rep. n. 42540, Racc. n. 13795, Notaio di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, alla via Vittorio Emanuele Orlando, n. 56, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ società veicolo a responsabilità limitata, (p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico Dott. e per essa, quale procuratrice speciale giusta procura CP_5 speciale del 30.10.2018 (Rep. n. 10466, Racc. n. 4971, Reg. n. 34668, serie 1T, del 6.11.18, Notaio di Roma,) la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (p.iva Persona_2
) in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura speciale P.IVA_4 Controparte_6 del 31.07.2018 autenticata in (Rep. n. 18551, Racc. n. 8917, Reg. n.22649 serie 1/T del 02.08.2018,
Notaio ) rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso ed Persona_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, alla via Vittorio Emanuele
Orlando, n.56, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2019 il sig. , a seguito di ricorso ex art. Parte_2
700 c.p.c., conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Paola, l' (quale Controparte_1 società incorporante la e l alla quale la stessa Controparte_2 Controparte_4 CP_2
in data 06.01.2017, aveva ceduto l'unitario rapporto obbligatorio intercorso con l'odierno
[...] attore (rapporto di mutuo e di conto corrente) deducendo che con il citato ricorso ex art. 700 c.p.c. del 19.10.2018 ed iscritto al n.1518/2018 r.g.a.c. del Tribunale di Paola aveva chiesto l'immediata cancellazione nei sui confronti dal sistema informativo Crif della segnalazione in sofferenza nella sezione “eventi rilevanti” datata maggio 2018 e che la predetta segnalazione gli impediva l'accesso al credito bancario e ad ogni forma di finanziamento.
In particolare, il sig. precisava di aver stipulato in data 25.10.2007 un contratto di Parte_2 mutuo ipotecario (contraddistinto dal n. 566055720) con e di aver accesso Controparte_2 presso il medesimo istituto di credito, in data 22.10.2007, un conto corrente (contraddistinto dal n.
820/189866) utilizzato per l'erogazione e la restituzione della somma mutuata;
contratti, pertanto, facenti parte di un unico rapporto obbligatorio e finalizzati alla realizzazione di un'unica operazione finanziaria;
che in data 21.07.2016 aveva proposto opposizione all'esecuzione iscritta al R.G.E.I. n.
149/2008 innanzi al Tribunale di Paola, proseguita in suo danno da con la Controparte_2 quale aveva contestato la sussistenza del credito azionato, a seguito della quale la procedura esecutiva veniva definitivamente sospesa e conseguentemente la vendita forzata del compendio pignorato;
di aver instaurato giudizio di merito iscritto al R.G.A.C. n. 457/2017 relativo al merito della predetta opposizione alla procedura esecutiva, contestando la legittimità delle somme pretesa da e, successivamente da divenuta cessionaria del credito Controparte_2 Controparte_4 derivante dal contratto di mutuo, rilevando anche la violazione dei principi di trasparenza nell'esercizio di erogazione del credito da parte dell'istituto mutuante;
di aver chiesto la condanna dei suddetti istituti di credito, in solido, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento. Lo stesso instava, inoltre, affinché l'adito Tribunale ordinasse alle resistenti di astenersi dall'operare ulteriori segnalazioni in suo danno, con riferimento all'unitario rapporto di mutuo e di conto corrente, intercorso tra le parti, con conseguente condanna delle resistenti medesime al pagamento in suo favore della somma di euro 20.000,00 per ogni ulteriore illegittima segnalazione in sofferenza operata in Crif;
di aver già fatto ricorso alla tutela cautelare d'urgenza e che con ordinanza del 25.07.2017 il Tribunale aveva accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità della segnalazioni a sofferenza operate dagli istituti di crediti e delle quali era stata ordinata la cancellazione;
che il predetto istituto di credito nel dicembre 2017 eseguiva in Controparte_2 suo danno una nuova segnalazione in sofferenza nel sistema informativo Crif, nella sezione eventi rilevanti (non riferibile ad uno specifico finanziamento), anche questa volta in assenza di ogni presupposto di legge;
di aver avuto contezza della predetta segnalazione in data 02.02.2018, quando, in qualità di quale amministratore unico e legale rappresentante di si vedeva CP_7 negare il noleggio di un autoveicolo necessario allo svolgimento dell'attività di impresa;
di aver intrapreso un ulteriore ricorso cautelare in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam, iscritto al n. 483/2017 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Paola e totalmente accolto con l'ordinanza del
12.06.2018; di aver chiesto nel mese di marzo 2018 la chiusura del conto corrente ad
[...]
società incorporante mandataria all'incasso ed Controparte_8 Controparte_2 amministratrice del predetto conto al fine di evitare ulteriori ed illegittime segnalazioni e tutti i conseguenti danni;
che il conto corrente è stato, poi, chiuso effettivamente nel mese di settembre
2018; di aver chiesto nuovamente in data 08.09.2018 al sistema informativo CRIF un nuovo estratto dei propri dati creditizi, al fine di verificare se in ottemperanza alla predetta Controparte_2 ordinanza del 12.06.2018, avesse provveduto alla cancellazione dell'operata segnalazione in sofferenza datata dicembre 2017; di aver appreso, in detta circostanza, che l'istituto di credito, pur avendo cancellato la segnalazione in sofferenza operata nel dicembre 2017, aveva eseguito in suo danno nel mese di maggio 2018 la segnalazione per cui è causa;
di aver, pertanto, proposto innanzi al Tribunale di Paola ancora un altro ricorso ex art. 700 c.p.c., introduttivo della fase cautelare del presente giudizio, lamentando la totale illegittimità della predetta segnalazione riferibile all'unico rapporto intercorso con l'istituto di credito segnalante, ovverosia all'unitario rapporto di mutuo e conto corrente, chiedendo l'immediata cancellazione dell'operata iscrizione in sofferenza datata maggio 2018 nella sezione “eventi rilevanti” in CRIF, sussistendo entrambi i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, con condanna delle stesse società intimate al pagamento della somma pari ad euro 500,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il tutto con vittoria di spese con distrazione, riservandosi di instaurare apposito giudizio di merito per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 350.000,00; con ordinanza pubblicata in data 28.12.2018, il Giudice accoglieva il ricorso proposto dall'odierno attore, accertando che la segnalazione operata nel maggio 2018 era stata effettuata da ovverosia da un soggetto non più titolare Controparte_2 del rapporto di conto corrente, essendo la cessione intervenuta il 6.01.2017 e che, già prima della segnalazione, era stato incorporato per fusione in Controparte_1
L'adito Tribunale rigettava la chiesta condanna delle odierne convenute ex art. 614 bis c.p.c., sul presupposto che la segnalazione effettuata da nel maggio 2018 era diversa da Controparte_2 quelle precedentemente operate, oggetto di precedenti provvedimenti giudiziali e riscontrava l'illegittima segnalazione in sofferenza operata nel maggio 2018 nel sistema informativo Crif.
Parte attrice, pertanto, domandava di confermare l'ordinanza emessa il 28.12.2018 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operata segnalazione in sofferenza nella sezione eventi rilevanti in Crif del maggio 2018 eseguita da in p.l.r.p.t., in danno dell'attore, Controparte_2 così ordinando alle società convenute e (oggi Controparte_4 Controparte_2 [...]
, la immediata sua cancellazione e impedendo, altresì, alle stesse società di eseguire CP_1 segnalazioni in sofferenza successive al maggio 2018 in suo danno, riferibili all'unitario rapporto obbligatorio intercorso tra le parti;
di condannare tutte le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma totale di euro 350.000,00, salva migliore Parte_1 determinazione da parte del Giudice adito, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso attore a causa della illegittima segnalazione in sofferenza nella sezione eventi rilevanti in Crif del maggio 2018, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
di condannare tutte le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine Pt_2 giudiziale di cancellazione, nonché al pagamento della somma di euro 20.000,00 per ogni ulteriore illegittima segnalazione in sofferenza che dovesse essere operata in Crif e successiva a quella oggetto del presente giudizio, datata maggio 2018, il tutto, salva migliore determinazione giudiziale, da corrispondersi all'attore con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
con condanna delle convenute società, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, distratte in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate rispettivamente in data
13.05.2020 e 14.05.2024 si costituivano in giudizio e e Controparte_1 Controparte_4 per essa, quale procuratrice speciale Cerved Credit Management S.p.A., le quali chiedevano in via preliminare, per tutti i motivi rappresentati con i propri scritti difensivi, di disattendere e/o disapplicare e/o con qualunque altra formula dichiarare non corretto il provvedimento emesso dal
Giudice Cautelare in data 28.12.2018, perché palesemente iniquo ed erroneo, confermando, comunque, il detto provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto e disposto che “nei rapporti tra il ricorrente ed in persona del legale rappresentante compensa le spese di Controparte_1 lite, non essendo la segnalazione sostanzialmente riferibile alla banca incorporante” ; sempre in via preliminare di ritenere e dichiarare che e sono carenti di Controparte_8 Controparte_4 legittimazione passiva e, per l'effetto, di ritenere inammissibile ogni domanda degli attori per tutti i motivi rappresentati, accogliendo l'eccezione sollevata dalle concludenti sin dal ricorso cautelare;
senza recesso, nel merito, anche disattendo il provvedimento del Giudice Cautelare del 28.12.2018, comunque di rigettare e/o respingere tutte le domande dell'attore, in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito sia in fatto che in diritto, oltre che mancanti di ogni prova;
di condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e compensi del procedimento, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a..
Alla prima udienza svoltasi in trattazione scritta e con le note depositate in data 14.07.2020, il difensore del sig. eccepiva l'inammissibilità delle avverse comparse di costituzione e Parte_1 risposta predisposte, in quanto depositate da un unico difensore nell'interesse di due parti in conflitto tra loro.
Successivamente, instaurato il contraddittorio ed assunta la prova testimoniale, all'udienza del
18.02.25 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tenuto conto del materiale probatorio in atti, nonché delle doglianze sollevate in corso di causa, la domanda proposta da parte attrice appare inammissibile.
È opportuno, anzitutto, premettere che, come è emerso dalle procedure cautelari esperite, il giudizio de quo muove da una illegittima segnalazione effettuata da nei confronti del Controparte_2 sig. inserita nella sezione “eventi rilevanti” ed eseguita con riferimento ad un Parte_1 irrisorio saldo negativo pari ad euro 20,99 sul conto corrente n. 820/189866.
Dall'estratto Crif, invero, risulta che la predetta segnalazione oggetto di causa veniva operata da un soggetto non più titolare del credito atteso che l'unitario rapporto obbligatorio era stato ceduto da ad in data antecedente ossia il 6.01.2017. Controparte_2 Controparte_4
Senza tralasciare che dell'iscrizione in sofferenza non era stato dato alcun avviso al debitore, come emerge dagli atti di causa.
In merito, preme precisare che i sistemi di informazione creditizia sono disciplinati dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, oggi vigente nella versione approvata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 12.09.2019, il quale stabilisce che nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti gli istituti di credito hanno il dovere di inviare all'interessato un preavviso circa la imminente registrazione dei dati in uno o più SIC, prevedendo anche modalità digitali innovative al fine di garantire la ricezione di tale preavviso.
In tal modo si intende consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione prima della segnalazione o di poter avanzare eventuali contestazioni all'intermediario.
Conseguentemente, parte istante ha inteso intraprendere il presente giudizio tanto nei confronti di quanto di al fine non solo di accertare l'asserita Controparte_4 Controparte_1 illegittimità, ma di condannare gli enti creditizi al pagamento dei presunti danni subiti.
Orbene, parte attrice ha sostenuto che l'avv. Tito Monterosso, difendendo nel presente giudizio quale società incorporante ed Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 costituitasi per il tramite della mandataria Cerved Credit Management S.p.A, pur depositando due distinte comparse di costituzione e risposta, abbia svolto attività confliggente nel tutelare gli interessi di entrambe le convenute;
così, fin dalla prima udienza, parte attrice ha evocato, tra le tante, la sentenza del 26.06.2015, n. 13218 della Corte di Cassazione per la quale “…nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultano, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore …il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti..”.
Più precisamente, l'Avv. Tito Monterosso in merito alla contestata illegittimità della segnalazione in CRIF con l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. e prodotta in atti, come segnalato da parte istante, ha sostenuto la responsabilità di quale incorporante Controparte_1 Controparte_2 nella comparsa di costituzione di eccependone il difetto di legittimazione passiva Controparte_4
e nello stesso tempo nella comparsa predisposta in favore di ha affermato Controparte_8 che “..il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in quanto……..la stessa segnalazione poteva essere eseguita Controparte_8 ugualmente, in quanto riferibile alla titolare del credito mutuato, (la Controparte_4 cessionaria)”.
Diversamente, il difensore delle parti convenute ha affermato nei propri scritti difensivi che la titolarità del credito, oggetto di contestazione, sia divenuta la pertanto, entrambe le CP_9 società convenute sono prive di legittimazione passiva, essendo legittimato il soggetto divenuto titolare del credito ed alcun interesse confliggente sussisterebbe tra le società convenute.
Ebbene, non possono condividersi le motivazioni addotte da quest'ultimo atteso che per consolidato orientamento di legittimità, la situazione di conflitto d'interesse è non soltanto quella attuale, ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr.
Cass. 22.01.2018, n. 1530; Cass. 08.09.2017, n. 20950; Cass. 21.02.2016, n. 3663; Cass.
14.06.2005, n. 12741).
Ed infatti, pur essendo vero che vi è un'apparente convergenza di interessi tra le due la società nel giungere alle medesime conclusioni, deve tuttavia rilevarsi che il tenore delle difese non risulta affatto esente da situazioni di conflittualità di interessi e di posizioni.
Giova ricordare che la costituzione nel giudizio a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto potenziale) comporta l'inammissibilità della domanda attorea, atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (ex multis Cass. 25.06.2013, n.
15884; Cass. 23.03.2018, n. 7363; Cass. 30.12.2021, n. 42064).
La risoluzione del conflitto, poi, non appare suscettibile di poter essere risolta in base al criterio secondo cui la parte che abbia conferito per seconda la procura al difensore deve ritenersi non costituita in giudizio (cfr. Cass. n. 14634/2015). Ciò in quanto il difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto, ostacolando a tale soluzione il contestuale conferimento dell'incarico.
La predetta inammissibilità non può essere sanata ex art. 156 c.p.c. in quanto la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione (cfr Cass.
20.01.2023, n. 1765).
Si ravvisa, quindi, tra le due parti, una situazione di contrapposizione sul piano processuale tale da implicare inevitabilmente il citato conflitto di interessi.
Nella fattispecie in esame, considerate le censure mosse da parte attrice e le motivazioni addotte dal difensore delle parti convenute a difesa dei propri assistiti è lecito ipotizzare condizionamenti nello svolgimento dei diversi mandati professionali, determinando un difetto dello ius postulandi in capo al difensore (cfr. Cass. 18.09.2023, n. 26769).
Ad ogni modo, proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile d'ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione, trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (ex multis Cass. 30.05.2022, n. 17456; Cass. 20.01.2020, n. 1143; Cass. 25.09.2018, n.
22772).
Alla declaratoria dell'improcedibilità della domanda attorea consegue la mancata delibazione delle ulteriori eccezioni e deduzioni con cui parte convenuta ha contestato l'ammissibilità e fondatezza della stessa domanda, in quanto assorbite. Ciò posto, in via incidentale, tenuto conto delle contestazioni mosse da parte attrice, ovvero stabilire se il pregiudizio procurato al ricorrente dall'anzidetta segnalazione in sofferenza implichi il riconoscimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento utile allo svolgimento della propria attività lavorativa e, conseguentemente, di non poter soddisfare nemmeno le primarie esigenze di vita, subendo anche un rilevante danno alla propria immagine.
Tuttavia, pur accertata la sussistenza dell'illecita segnalazione, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice, non può ritenersi meritevole di accoglimento, attesa la mancata allegazione e prova della natura ed entità dei pregiudizi in concreto subiti, nonché del nesso di causalità intercorrente tra gli stessi ed il comportamento tenuto dalla controparte.
In ordine, infatti, al danno patrimoniale, va rilevato che dal materiale probatorio acquisito in atti ed in particolare, dalla prova testimoniale espletata in corso di causa è emersa la circostanza che il sig.
non abbia potuto svolgere una vita dignitosa, giungendo ad una crisi coniugale con la Parte_1 madre e ad un “evidente stato di depressione”; circostanza, tuttavia, non corroborata da alcuna altra prova a sostegno.
Allo stesso modo, parte attrice ha asserito di aver richiesto alla ed Controparte_10
a un finanziamento di euro 300.000,00, necessario per la realizzazione della Start-Up CP_11 innovativa oggetto dell'attività sociale, depositando in atti domanda di accesso al fondo di garanzia per il finanziamento richiesto, senza, tuttavia, allegare alcuna prova in ordine all'effettivo diniego delle predette banche.
Manca, altresì, riscontro probatorio in ordine agli ulteriori prestiti richiesti e non concessi, nonchè in relazione all'attività economica svolta dal sig. . Pt_2
In ogni caso, il danno da illegittima segnalazione non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione.
Infatti, il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Senza tralasciare che dal materiale probatorio in atti non appare possibile poter individuare un preciso nesso causale tra il presunto pregiudizio economico subito da parte attrice e la segnalazione de qua. In ogni caso, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
Quest'ultimo, infatti, ha meramente dedotto di aver subito, per effetto dell'indebita segnalazione eseguita dalla banca, danni alla propria immagine, alla natura morale e al buon nome, pur senza adempiere all'onere di allegazione probatorio sulla stessa gravante.
In proposito, infatti, tenuto conto degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di danno non patrimoniale, deve rilevarsi che esso, anche quando sia determinato, come nella specie, dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, costituendo, pur sempre, un danno-conseguenza che va allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (cfr., Cass. n. 21865 del 24.9.2013; Cass. civ. n. 10527 del 13.5.2011; Corte Appello Perugia, 13/08/2020, n.380).
Allo stesso modo, il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio conseguente l'illegittima segnalazione al
CRIF deve essere provato. Così la mancata prova del diniego di concessione di finanziamenti a causa della segnalazione in CRIF comporta l'impossibilità della risarcibilità del danno contestato data l'inconsistenza dello stesso (cfr. Tribunale Potenza, 21/10/2020, n.747).
Segue, per la soccombenza, la condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile- complessità media per compenso in €
10.860,00 (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed € 3.579,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice;
tale importo, tuttavia, deve essere compensato nella misura del 50% attesa l'infondatezza, accertata come detto in via incidentale, della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 385/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA l'invalidità della procura alle liti rilasciata dalle parti convenute al medesimo difensore in presenza di conflitto di interesse, dichiara la nullità del presente giudizio;
2) CONDANNA le parti convenute ovvero quale società incorporante Controparte_8
ed costituitasi per il tramite della mandataria Cerved Credit Controparte_2 Controparte_4
Management S.p.A, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi € 5.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 9.6.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI