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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2459/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2459 /2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , Parte_2 Persona_1
nato in [...] in data [...] (c.f.: ), da genitori non C.F._1
uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 7 1) affido congiunto del figlio minore, , ad entrambi i genitori, Persona_1
con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei singoli figli, di modo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni quotidianamente assunte, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nel tempo che i figli trascorreranno con il singolo genitore;
2) collocamento prevalente del figlio minore presso l'abitazione della Per_1
madre, SI.ra con la quale tutt'ora convive;
Parte_2
3) il SI. eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti Parte_1
modalità:
- Per due weekend al mese alternandoli con la madre: il padre prenderà il figlio dal sabato mattina alle ore 09,00 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 22,30, orario entro il quale dovrà riportarlo a casa della madre;
- Ogni mercoledì pomeriggio: il padre prenderà il figlio direttamente Per_1 all'uscita da scuola alle ore 16,00 e lo terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandolo personalmente a scuola, ove verrà poi ripreso, all'uscita, dalla madre;
- Per 7 giorni durante le vacanze scolastiche Natalizie, in modo tale da consentire al minore di trascorrere un anno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre, e viceversa, specificando che nel presente anno il minore trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
- Per 3 giorni durante le vacanze scolastiche di Pasqua, in modo tale da consentire al minore di trascorrere un anno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì
pagina 3 di 7 dell'Angelo con la madre, e viceversa, specificando che nel primo anno il minore trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Per 20 giorni continuativi e/o separati durante le vacanze scolastiche estive;
a riguardo i genitori espressamente stabiliscono che i rispettivi periodi di ferie dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore in modo da consentire ad entrambi di organizzarsi (possibilmente entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno).
In particolare, i genitori concordano che, durante le vacanze estive, anche la madre
SI. potrà trascorrere 20 giorni continuativi e/o separati con il figlio minore Pt_2
(ad esempio 10 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di agosto); in tale periodo verrà quindi interrotto il diritto di visita del padre che verrà successivamente recuperato, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore e lavorative dei genitori. Per_1
I genitori, inoltre, saranno liberi di portare il figlio in vacanza con loro anche fuori dall'Italia, previa comunicazione all'altro genitore della destinazione del viaggio.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e con quelle scolastiche ed extrascolastiche del piccolo;
Per_1
4) il SI. verserà un assegno di mantenimento per il solo figlio Parte_1 minore di €. 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello del passaggio in giudicato della odierna decisione, tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 70 C
0103015400000002518047 intestato alla SI.ra entro e non oltre il Parte_2
giorno 10 di ogni mese;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che riguardano il figlio e nello specifico: Per_1
pagina 4 di 7 - a) tutte le spese relative alla istruzione dei tre figli minori (rette di iscrizione;
acquisto libri scolastici;
gite scolastiche;
acquisto buoni pasto;
pagamento mensa scolastica -ove prevista-; pof;
partecipazione ad attività extrascolastiche a pagamento;
iscrizione e tasse delle facoltà universitarie scelte dai singoli figli in base alle loro inclinazioni;
spese per vitto, alloggio, spostamenti per rientro a casa ecc. se la scelta ricadrà per università fuori sede;
masters universitari ecc.) saranno automaticamente corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore senza preventivo accordo;
- b) le spese per le attività extrascolastiche (in particolare quelle che saranno sostenute per la frequenza di un corso di musica e di un corso sportivo per ciascun figlio;
baby-sitter; campus estivi;
vacanze studio;
vacanze scelte dai figli;
spese per il conseguimento della patente di guida sia della classe A che della classe B) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- c) tutte le spese mediche necessarie ed improrogabili per la salute dei figli (ed in particolare le spese dentistiche per apparecchi odontoiatrici e cure varie;
le visite oculistiche ed acquisto di occhiali da vista;
operazioni presso cliniche private e/o a pagamento se necessarie) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- d) tutte le altre spese straordinarie, sempre da pagare nella misura del 50% per ciascun genitore, dovranno essere preliminarmente concordate tra i genitori e saranno debitamente documentate;
il genitore che desidera affrontare una particolare spesa per i figli dovrà, quindi, comunicare per iscritto (anche via mail/ WhatsApp ecc.) all'altro genitore la tipologia di spesa ed il relativo esborso da sostenere e quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà esprimere, sempre per iscritto, il proprio parere favorevole o il proprio motivato dissenso in modo da consentire all'altro genitore di decidere se affrontare o meno la relativa spesa;
il pagina 5 di 7 mancato dissenso equivale all'accettazione dell'esborso, che dovrà, quindi, essere sempre corrisposto da entrambi nella misura del 50%;
6) l'assegno familiare sarà percepito esclusivamente e direttamente da parte della
SI.ra ragione per la quale il SI. con la Parte_2 Parte_1
sottoscrizione del ricorso dichiara espressamente che la unica beneficiaria del detto assegno sarà la SI.ra e si impegna a sottoscrivere la relativa Pt_2
documentazione presso i competenti uffici;
7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed ai successivi rinnovi dei passaporti e delle carte d'identità per il figlio minore validi per l'espatrio;
8) la SI.ra formalmente debitrice nei confronti del Parte_2 Parte_1
della somma di €. 25.000,00, da quest'ultimo versata per contribuire
[...]
all'acquisto dell'abitazione di proprietà esclusiva della è obbligata a Pt_2
restituire la detta somma, da considerarsi infruttifera e non produttrice di interessi, al
SI. con le modalità che le parti concorderanno tra di loro Parte_1
all'avverarsi di una delle seguenti condizioni, da considerarsi alternative tra loro e non cumulative, ovvero:
- se la SI. convivrà nella detta abitazione con un altro compagno, Parte_2
dal momento dell'inizio di tale convivenza o dal momento in cui il ne Parte_1
avrà conoscenza;
- dal momento in cui il figlio cesserà di coabitare con la Persona_1
madre (non per ragioni di studio) e, comunque, nel momento in cui il figlio sarà divenuto economicamente indipendente o avrà, a propria volta, Per_1
creato un proprio nucleo familiare;
- se la detta casa, per una qualsiasi ragione, sarà venduta dalla SI.ra Pt_2
9) i SIg. e dichiarano di avere già diviso i Parte_1 Parte_2
loro effetti personali;
pagina 6 di 7 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2459 /2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , Parte_2 Persona_1
nato in [...] in data [...] (c.f.: ), da genitori non C.F._1
uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 7 1) affido congiunto del figlio minore, , ad entrambi i genitori, Persona_1
con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei singoli figli, di modo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni quotidianamente assunte, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nel tempo che i figli trascorreranno con il singolo genitore;
2) collocamento prevalente del figlio minore presso l'abitazione della Per_1
madre, SI.ra con la quale tutt'ora convive;
Parte_2
3) il SI. eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti Parte_1
modalità:
- Per due weekend al mese alternandoli con la madre: il padre prenderà il figlio dal sabato mattina alle ore 09,00 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 22,30, orario entro il quale dovrà riportarlo a casa della madre;
- Ogni mercoledì pomeriggio: il padre prenderà il figlio direttamente Per_1 all'uscita da scuola alle ore 16,00 e lo terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandolo personalmente a scuola, ove verrà poi ripreso, all'uscita, dalla madre;
- Per 7 giorni durante le vacanze scolastiche Natalizie, in modo tale da consentire al minore di trascorrere un anno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre, e viceversa, specificando che nel presente anno il minore trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
- Per 3 giorni durante le vacanze scolastiche di Pasqua, in modo tale da consentire al minore di trascorrere un anno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì
pagina 3 di 7 dell'Angelo con la madre, e viceversa, specificando che nel primo anno il minore trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Per 20 giorni continuativi e/o separati durante le vacanze scolastiche estive;
a riguardo i genitori espressamente stabiliscono che i rispettivi periodi di ferie dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore in modo da consentire ad entrambi di organizzarsi (possibilmente entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno).
In particolare, i genitori concordano che, durante le vacanze estive, anche la madre
SI. potrà trascorrere 20 giorni continuativi e/o separati con il figlio minore Pt_2
(ad esempio 10 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di agosto); in tale periodo verrà quindi interrotto il diritto di visita del padre che verrà successivamente recuperato, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore e lavorative dei genitori. Per_1
I genitori, inoltre, saranno liberi di portare il figlio in vacanza con loro anche fuori dall'Italia, previa comunicazione all'altro genitore della destinazione del viaggio.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e con quelle scolastiche ed extrascolastiche del piccolo;
Per_1
4) il SI. verserà un assegno di mantenimento per il solo figlio Parte_1 minore di €. 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello del passaggio in giudicato della odierna decisione, tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 70 C
0103015400000002518047 intestato alla SI.ra entro e non oltre il Parte_2
giorno 10 di ogni mese;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che riguardano il figlio e nello specifico: Per_1
pagina 4 di 7 - a) tutte le spese relative alla istruzione dei tre figli minori (rette di iscrizione;
acquisto libri scolastici;
gite scolastiche;
acquisto buoni pasto;
pagamento mensa scolastica -ove prevista-; pof;
partecipazione ad attività extrascolastiche a pagamento;
iscrizione e tasse delle facoltà universitarie scelte dai singoli figli in base alle loro inclinazioni;
spese per vitto, alloggio, spostamenti per rientro a casa ecc. se la scelta ricadrà per università fuori sede;
masters universitari ecc.) saranno automaticamente corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore senza preventivo accordo;
- b) le spese per le attività extrascolastiche (in particolare quelle che saranno sostenute per la frequenza di un corso di musica e di un corso sportivo per ciascun figlio;
baby-sitter; campus estivi;
vacanze studio;
vacanze scelte dai figli;
spese per il conseguimento della patente di guida sia della classe A che della classe B) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- c) tutte le spese mediche necessarie ed improrogabili per la salute dei figli (ed in particolare le spese dentistiche per apparecchi odontoiatrici e cure varie;
le visite oculistiche ed acquisto di occhiali da vista;
operazioni presso cliniche private e/o a pagamento se necessarie) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- d) tutte le altre spese straordinarie, sempre da pagare nella misura del 50% per ciascun genitore, dovranno essere preliminarmente concordate tra i genitori e saranno debitamente documentate;
il genitore che desidera affrontare una particolare spesa per i figli dovrà, quindi, comunicare per iscritto (anche via mail/ WhatsApp ecc.) all'altro genitore la tipologia di spesa ed il relativo esborso da sostenere e quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà esprimere, sempre per iscritto, il proprio parere favorevole o il proprio motivato dissenso in modo da consentire all'altro genitore di decidere se affrontare o meno la relativa spesa;
il pagina 5 di 7 mancato dissenso equivale all'accettazione dell'esborso, che dovrà, quindi, essere sempre corrisposto da entrambi nella misura del 50%;
6) l'assegno familiare sarà percepito esclusivamente e direttamente da parte della
SI.ra ragione per la quale il SI. con la Parte_2 Parte_1
sottoscrizione del ricorso dichiara espressamente che la unica beneficiaria del detto assegno sarà la SI.ra e si impegna a sottoscrivere la relativa Pt_2
documentazione presso i competenti uffici;
7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed ai successivi rinnovi dei passaporti e delle carte d'identità per il figlio minore validi per l'espatrio;
8) la SI.ra formalmente debitrice nei confronti del Parte_2 Parte_1
della somma di €. 25.000,00, da quest'ultimo versata per contribuire
[...]
all'acquisto dell'abitazione di proprietà esclusiva della è obbligata a Pt_2
restituire la detta somma, da considerarsi infruttifera e non produttrice di interessi, al
SI. con le modalità che le parti concorderanno tra di loro Parte_1
all'avverarsi di una delle seguenti condizioni, da considerarsi alternative tra loro e non cumulative, ovvero:
- se la SI. convivrà nella detta abitazione con un altro compagno, Parte_2
dal momento dell'inizio di tale convivenza o dal momento in cui il ne Parte_1
avrà conoscenza;
- dal momento in cui il figlio cesserà di coabitare con la Persona_1
madre (non per ragioni di studio) e, comunque, nel momento in cui il figlio sarà divenuto economicamente indipendente o avrà, a propria volta, Per_1
creato un proprio nucleo familiare;
- se la detta casa, per una qualsiasi ragione, sarà venduta dalla SI.ra Pt_2
9) i SIg. e dichiarano di avere già diviso i Parte_1 Parte_2
loro effetti personali;
pagina 6 di 7 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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