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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2435/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
23.10.1970 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Saverio Lauretta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
D'Agostino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.2.2019, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Catania in data 20.10.2012 (trascritto in detto Comune al n 596, parte 2, serie A, anno 2012), che non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alle condotte violente (fisiche e psicologiche) assunte in suo danno dal marito nel corso della vita matrimoniale.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, onerandolo di contribuire al suo mantenimento con un assegno di € 500,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, nel Controparte_1
contestare le deduzioni di parte ricorrente in ordine ai motivi di addebito, ha chiesto, in via riconvenzionale: -di addebitare la separazione alla moglie;
-di riconoscere in suo favore di un assegno di mantenimento di €
500,00; -di rimborsargli le spese effettuate per l'acquisto di mobili e dei regali con la restituzione, altresì, dell'anello di fidanzamento.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale e rigettata la domanda di mantenimento con ordinanza ex art. 708 c.p.c., nel corso del giudizio - con provvedimento del 18.05.2023 - il giudice istruttore ha emesso su istanza della ricorrente ordine di protezione nei confronti del . CP_1
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, è posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
___________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
pagina 2 di 9 Merita, altresì, accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'addebito della separazione al marito.
Va premesso, in linea generale, che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c. nonché la prova del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Il richiamato nesso causale che deve intercorrere tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e la rottura del vincolo coniugale incontra un limite nei casi di deduzioni di violenza, causa di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda di addebito.
Va evidenziato, infatti, che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n. 5397 del 1989; n. 6976 del 1988)
In tal senso, secondo un più recente orientamento del Supremo
Collegio: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
pagina 3 di 9 – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).”.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere stata vittima durante tutto il periodo della vita coniugale
(e, sovente, anche nella fase pregressa) delle minacce e delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito nei suoi confronti.
Più nello specifico, la ricorrente ha esposto di aver sopportato per anni le angherie del marito, il quale, anche per motivi pretestuosi, era solito ingiuriarla e cagionarle del male fisico - procurandole in più occasioni lividi ed ecchimosi - fino al punto di averla segregata in casa per non farla uscire e di averla minacciata di morte, inducendola, così ad allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale nel dicembre 2018.
A sostegno delle deduzioni ha allegato due verbali di pronto soccorso
(del 7.11.2016 e 26.11.2018), l'agenda del marito ove venivano appuntati i litigi intercorrenti tra loro, molteplici fotografie che la ritraggono con dei lividi, diverse querele sporte nei confronti del marito ed ha articolato prova per testi.
Di converso, il resistente ha assunto che non ha mai maltrattato la moglie ma che i litigi a cui fa riferimento quest'ultima talvolta
“degenerassero in piccoli scontri fisici senza effetti lesivi, a cui la moglie partecipava attivamente” (cfr. pag. 2 memoria difensiva), in tal modo affermando - intendendo sminuirne la portata - la reciprocità delle condotte lesive, ad avviso di esso resistente mai sfociate in episodi di aggressione o di violenza in senso stretto.
Orbene, all'esito dell'attività istruttoria documentale ed orale vanno ritenuti adeguatamente dimostrati i presupposti necessari per pervenire a pagina 4 di 9 pronuncia di addebito della separazione al marito, mentre le deduzioni formulate dal resistente - sopra riportate - non hanno trovato riscontro e, anzi, sono state smentite dall'esame analitico delle prove raccolte nel corso del giudizio.
E invero, a supporto della richiesta di addebito la ricorrente ha prodotto numerose fotografie che la immortalano con lividi in diverse parti del corpo e due verbali di pronto soccorso (del 7.11.2016 e
26.11.2018).
In atti è stata depositata, inoltre, un'agenda personale del sig.
- fitta di analitici dettagli, anche intimi, in ordine alla vita CP_1
quotidiana di entrambi i coniugi - nella quale v'è traccia di frequenti scontri con la moglie, rubricati come “litigio”, seguiti da un appunto in ordine all'intensità delle liti stesse e alle conseguenze fisiche.
In particolare, numerose pagine contengono un'analitica indicazione di condotte quali “ceffoni”, “palmate”, “pugni”, “ecchimosi all'occhio”,
“viso devastato”, terminologia che smentisce quanto affermato dal resistente in ordine alla blanda intensità dei diverbi con la moglie.
Sul punto si deve evidenziare che il resistente non ha mai contestato la paternità delle dichiarazioni contenute nell'agenda e l'identità dei soggetti coinvolti negli scontri ivi appuntati - ossia i due coniugi - né
ha mai negato la verità di quanto riportato negli scritti, ad CP_2
esempio affermando fosse frutto della sua fantasia o riguardasse terze persone.
Tale documento costituisce “prova atipica” che è ammissibile nel presente procedimento in relazione alla funzione di tutela del superiore interesse all'integrità fisica e morale di una delle parti processuali.
Uno dei fatti descritti nell'agenda del resistente, peraltro, ha trovato riscontro in un verbale di pronto soccorso del 07/11/2016.
In particolare, nella pagina d'agenda del resistente datata 4 novembre
2016 viene testualmente riporta la seguente dizione: “litigio: schiaffo, mano dolorante”.
L'episodio violento descritto in agenda trova corrispondenza nel verbale di pronto soccorso del 7.11.2016, nel quale viene refertato a pagina 5 di 9 danno della sig.ra un “trauma contusivo braccio, coscia con Parte_1 piccoli ematomi” con prognosi di giorni sette, peraltro a causa di una riferita aggressione subita proprio il 04/11/2016 (cfr. verbale di pronto soccorso).
La prossimità temporale tra l'episodio descritto nell'agenda ed il referto di pronto soccorso depone, invero, nel senso della riferibilità dei traumi fisici attestati nel predetto verbale proprio alla condotta in esame.
A ciò si aggiunga che non sono stati forniti né comunque sono emersi elementi di segno difforme, tali da smentire la ricostruzione dell'episodio violento del 04/11/2016 compiuto a danno della moglie.
Il resistente, infatti, si è limitato a contestare genericamente la genuinità del contenuto del referto del pronto soccorso del 7.11.2016 redatto da sanitario di struttura ospedaliera pubblica - che è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che attesti avvenuti in sua presenza, restando invece non coperte da fede privilegiata le dichiarazioni rese al medico dal paziente - e ha affermato che lo scontro fisico sarebbe avvenuto in suo danno e che la “mano dolorante” a cui viene fatto riferimento in agenda sarebbe quella di esso convenuto, affermazioni prive di riscontro probatorio, a differenza delle lesioni patite dalla sig.ra le cui contusioni e traumi, invece, Parte_1
sono state refertate in pronto soccorso.
L'accadimento di novembre 2016 - ancorché fosse l'unico - sarebbe già sufficiente di per sé, alla luce del richiamato orientamento della
Cassazione, a giustificare la pronuncia di addebito della separazione al marito.
In senso favorevole alla domanda di addebito formulata dalla moglie, poi, depone anche la prova per testi
Il superiore mezzo istruttorio - sebbene circostanziato ad episodi non aventi ad oggetto direttamente violenza fisica - contribuisce a confermare, in un quadro d'insieme, la violenza verbale del resistente nel riferirsi alla moglie nelle interlocuzioni con terzi.
pagina 6 di 9 La ricorrente, inoltre, ha presentato nei confronti del marito numerose querele in data antecedente alla proposizione del ricorso per separazione personale. I denunciati maltrattamenti ex art. 572 c.p., per cui la moglie ha sporto querela in data 28.11.2018, hanno condotto al rinvio a giudizio del , giudizio attualmente pendente presso il Tribunale Penale al CP_1
n. 14751/2018 RGNR e, peraltro, avevano condotto all'applicazione di misura cautelare non coercitiva emessa dal GIP.
Non possono rilevare ai fini dell'addebito, invece, condotte compiute in epoca successiva alla fine della convivenza e del consorzio coniugale.
Alla luce delle suddette considerazioni la separazione dei coniugi va addebitata al marito. Parte_2
La domanda di addebito formulata dal marito, invece, deve essere rigettata.
Essa, infatti, è stata formulata in modo generico, avendo egli dedotto a motivo di addebito “gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio” da parte della moglie, senza tuttavia indicare, nello specifico, quali condotte avrebbe tenuto la donna ed in che modo sarebbero state causalmente collegate alla rottura del consorzio coniugale.
Più nello specifico, la domanda di parte resistente è ancorata all'atteggiamento di progressiva disaffezione della moglie nei suoi riguardi, che, tuttavia, non costituisce di per sé violazione dei doveri coniugali e, in ogni caso, le condotte lamentate risultano non provate.
In applicazione ai generali principi ex art. 2697 c.c., infatti, grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali l'onere di dimostrare i presupposti dell'addebito e il mancato raggiungimento della prova ne comporta il rigetto.
Per quanto esposto, la domanda formulata dal resistente di addebito della separazione alla moglie va rigettata, essendo sfornita di adeguate allegazioni e non essendo supportata da alcuna prova.
In merito alla domanda di mantenimento avanzata rispettivamente da ciascuno dei coniugi valgano le seguenti considerazioni.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
pagina 7 di 9 la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che non emerge una condizione di squilibrio economico in suo danno.
La donna, infatti, è titolare di redditi propri e svolge la professione di insegnante, a dispetto del resistente il quale, sebbene abbia il titolo di ingegnere, risulta allo stato privo di occupazione e di redditi
Va, infine, rigettata anche la domanda formulata dal marito di porre a carico della moglie un contributo per il suo mantenimento considerato, in via preliminare, che la separazione è stata a lui addebitata e che la non addebitabilità costituisce requisito imprescindibile alla concessione del beneficio.
Resta, conseguentemente, assorbita ogni ulteriore considerazione in merito alla indiscussa capacità di lavoro del resistente, giacché fornito di elevato titolo di studio tale da permettergli lo svolgimento della professione di ingegnere.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal resistente aventi ad oggetto il rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di mobili, rimborso dei regali e la restituzione pagina 8 di 9 dell'anello di fidanzamento, le quali esulano dall'oggetto del presente giudizio sicché non possono essere sottoposte al cumulo nello stesso processo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2435/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a carico di
[...] Controparte_1 [...]
(matrimonio contratto a Catania il 20.10.2012 e trascritto CP_1
nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 596, Parte 2, serie
A, anno 2008);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di rimborso e restituzione avanzate dal resistente;
Rigetta tutte le altre domande;
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2435/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
23.10.1970 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Saverio Lauretta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
D'Agostino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.2.2019, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Catania in data 20.10.2012 (trascritto in detto Comune al n 596, parte 2, serie A, anno 2012), che non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alle condotte violente (fisiche e psicologiche) assunte in suo danno dal marito nel corso della vita matrimoniale.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, onerandolo di contribuire al suo mantenimento con un assegno di € 500,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, nel Controparte_1
contestare le deduzioni di parte ricorrente in ordine ai motivi di addebito, ha chiesto, in via riconvenzionale: -di addebitare la separazione alla moglie;
-di riconoscere in suo favore di un assegno di mantenimento di €
500,00; -di rimborsargli le spese effettuate per l'acquisto di mobili e dei regali con la restituzione, altresì, dell'anello di fidanzamento.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale e rigettata la domanda di mantenimento con ordinanza ex art. 708 c.p.c., nel corso del giudizio - con provvedimento del 18.05.2023 - il giudice istruttore ha emesso su istanza della ricorrente ordine di protezione nei confronti del . CP_1
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, è posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
___________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
pagina 2 di 9 Merita, altresì, accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'addebito della separazione al marito.
Va premesso, in linea generale, che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c. nonché la prova del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Il richiamato nesso causale che deve intercorrere tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e la rottura del vincolo coniugale incontra un limite nei casi di deduzioni di violenza, causa di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda di addebito.
Va evidenziato, infatti, che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n. 5397 del 1989; n. 6976 del 1988)
In tal senso, secondo un più recente orientamento del Supremo
Collegio: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
pagina 3 di 9 – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).”.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere stata vittima durante tutto il periodo della vita coniugale
(e, sovente, anche nella fase pregressa) delle minacce e delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito nei suoi confronti.
Più nello specifico, la ricorrente ha esposto di aver sopportato per anni le angherie del marito, il quale, anche per motivi pretestuosi, era solito ingiuriarla e cagionarle del male fisico - procurandole in più occasioni lividi ed ecchimosi - fino al punto di averla segregata in casa per non farla uscire e di averla minacciata di morte, inducendola, così ad allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale nel dicembre 2018.
A sostegno delle deduzioni ha allegato due verbali di pronto soccorso
(del 7.11.2016 e 26.11.2018), l'agenda del marito ove venivano appuntati i litigi intercorrenti tra loro, molteplici fotografie che la ritraggono con dei lividi, diverse querele sporte nei confronti del marito ed ha articolato prova per testi.
Di converso, il resistente ha assunto che non ha mai maltrattato la moglie ma che i litigi a cui fa riferimento quest'ultima talvolta
“degenerassero in piccoli scontri fisici senza effetti lesivi, a cui la moglie partecipava attivamente” (cfr. pag. 2 memoria difensiva), in tal modo affermando - intendendo sminuirne la portata - la reciprocità delle condotte lesive, ad avviso di esso resistente mai sfociate in episodi di aggressione o di violenza in senso stretto.
Orbene, all'esito dell'attività istruttoria documentale ed orale vanno ritenuti adeguatamente dimostrati i presupposti necessari per pervenire a pagina 4 di 9 pronuncia di addebito della separazione al marito, mentre le deduzioni formulate dal resistente - sopra riportate - non hanno trovato riscontro e, anzi, sono state smentite dall'esame analitico delle prove raccolte nel corso del giudizio.
E invero, a supporto della richiesta di addebito la ricorrente ha prodotto numerose fotografie che la immortalano con lividi in diverse parti del corpo e due verbali di pronto soccorso (del 7.11.2016 e
26.11.2018).
In atti è stata depositata, inoltre, un'agenda personale del sig.
- fitta di analitici dettagli, anche intimi, in ordine alla vita CP_1
quotidiana di entrambi i coniugi - nella quale v'è traccia di frequenti scontri con la moglie, rubricati come “litigio”, seguiti da un appunto in ordine all'intensità delle liti stesse e alle conseguenze fisiche.
In particolare, numerose pagine contengono un'analitica indicazione di condotte quali “ceffoni”, “palmate”, “pugni”, “ecchimosi all'occhio”,
“viso devastato”, terminologia che smentisce quanto affermato dal resistente in ordine alla blanda intensità dei diverbi con la moglie.
Sul punto si deve evidenziare che il resistente non ha mai contestato la paternità delle dichiarazioni contenute nell'agenda e l'identità dei soggetti coinvolti negli scontri ivi appuntati - ossia i due coniugi - né
ha mai negato la verità di quanto riportato negli scritti, ad CP_2
esempio affermando fosse frutto della sua fantasia o riguardasse terze persone.
Tale documento costituisce “prova atipica” che è ammissibile nel presente procedimento in relazione alla funzione di tutela del superiore interesse all'integrità fisica e morale di una delle parti processuali.
Uno dei fatti descritti nell'agenda del resistente, peraltro, ha trovato riscontro in un verbale di pronto soccorso del 07/11/2016.
In particolare, nella pagina d'agenda del resistente datata 4 novembre
2016 viene testualmente riporta la seguente dizione: “litigio: schiaffo, mano dolorante”.
L'episodio violento descritto in agenda trova corrispondenza nel verbale di pronto soccorso del 7.11.2016, nel quale viene refertato a pagina 5 di 9 danno della sig.ra un “trauma contusivo braccio, coscia con Parte_1 piccoli ematomi” con prognosi di giorni sette, peraltro a causa di una riferita aggressione subita proprio il 04/11/2016 (cfr. verbale di pronto soccorso).
La prossimità temporale tra l'episodio descritto nell'agenda ed il referto di pronto soccorso depone, invero, nel senso della riferibilità dei traumi fisici attestati nel predetto verbale proprio alla condotta in esame.
A ciò si aggiunga che non sono stati forniti né comunque sono emersi elementi di segno difforme, tali da smentire la ricostruzione dell'episodio violento del 04/11/2016 compiuto a danno della moglie.
Il resistente, infatti, si è limitato a contestare genericamente la genuinità del contenuto del referto del pronto soccorso del 7.11.2016 redatto da sanitario di struttura ospedaliera pubblica - che è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che attesti avvenuti in sua presenza, restando invece non coperte da fede privilegiata le dichiarazioni rese al medico dal paziente - e ha affermato che lo scontro fisico sarebbe avvenuto in suo danno e che la “mano dolorante” a cui viene fatto riferimento in agenda sarebbe quella di esso convenuto, affermazioni prive di riscontro probatorio, a differenza delle lesioni patite dalla sig.ra le cui contusioni e traumi, invece, Parte_1
sono state refertate in pronto soccorso.
L'accadimento di novembre 2016 - ancorché fosse l'unico - sarebbe già sufficiente di per sé, alla luce del richiamato orientamento della
Cassazione, a giustificare la pronuncia di addebito della separazione al marito.
In senso favorevole alla domanda di addebito formulata dalla moglie, poi, depone anche la prova per testi
Il superiore mezzo istruttorio - sebbene circostanziato ad episodi non aventi ad oggetto direttamente violenza fisica - contribuisce a confermare, in un quadro d'insieme, la violenza verbale del resistente nel riferirsi alla moglie nelle interlocuzioni con terzi.
pagina 6 di 9 La ricorrente, inoltre, ha presentato nei confronti del marito numerose querele in data antecedente alla proposizione del ricorso per separazione personale. I denunciati maltrattamenti ex art. 572 c.p., per cui la moglie ha sporto querela in data 28.11.2018, hanno condotto al rinvio a giudizio del , giudizio attualmente pendente presso il Tribunale Penale al CP_1
n. 14751/2018 RGNR e, peraltro, avevano condotto all'applicazione di misura cautelare non coercitiva emessa dal GIP.
Non possono rilevare ai fini dell'addebito, invece, condotte compiute in epoca successiva alla fine della convivenza e del consorzio coniugale.
Alla luce delle suddette considerazioni la separazione dei coniugi va addebitata al marito. Parte_2
La domanda di addebito formulata dal marito, invece, deve essere rigettata.
Essa, infatti, è stata formulata in modo generico, avendo egli dedotto a motivo di addebito “gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio” da parte della moglie, senza tuttavia indicare, nello specifico, quali condotte avrebbe tenuto la donna ed in che modo sarebbero state causalmente collegate alla rottura del consorzio coniugale.
Più nello specifico, la domanda di parte resistente è ancorata all'atteggiamento di progressiva disaffezione della moglie nei suoi riguardi, che, tuttavia, non costituisce di per sé violazione dei doveri coniugali e, in ogni caso, le condotte lamentate risultano non provate.
In applicazione ai generali principi ex art. 2697 c.c., infatti, grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali l'onere di dimostrare i presupposti dell'addebito e il mancato raggiungimento della prova ne comporta il rigetto.
Per quanto esposto, la domanda formulata dal resistente di addebito della separazione alla moglie va rigettata, essendo sfornita di adeguate allegazioni e non essendo supportata da alcuna prova.
In merito alla domanda di mantenimento avanzata rispettivamente da ciascuno dei coniugi valgano le seguenti considerazioni.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
pagina 7 di 9 la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che non emerge una condizione di squilibrio economico in suo danno.
La donna, infatti, è titolare di redditi propri e svolge la professione di insegnante, a dispetto del resistente il quale, sebbene abbia il titolo di ingegnere, risulta allo stato privo di occupazione e di redditi
Va, infine, rigettata anche la domanda formulata dal marito di porre a carico della moglie un contributo per il suo mantenimento considerato, in via preliminare, che la separazione è stata a lui addebitata e che la non addebitabilità costituisce requisito imprescindibile alla concessione del beneficio.
Resta, conseguentemente, assorbita ogni ulteriore considerazione in merito alla indiscussa capacità di lavoro del resistente, giacché fornito di elevato titolo di studio tale da permettergli lo svolgimento della professione di ingegnere.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal resistente aventi ad oggetto il rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di mobili, rimborso dei regali e la restituzione pagina 8 di 9 dell'anello di fidanzamento, le quali esulano dall'oggetto del presente giudizio sicché non possono essere sottoposte al cumulo nello stesso processo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2435/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a carico di
[...] Controparte_1 [...]
(matrimonio contratto a Catania il 20.10.2012 e trascritto CP_1
nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 596, Parte 2, serie
A, anno 2008);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di rimborso e restituzione avanzate dal resistente;
Rigetta tutte le altre domande;
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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