CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA VERDI Parte_1 C.F._1
13 45100 ROVIGO presso lo studio dell'avv. PATRIZIA VECCHIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
ATTORE
CONTRO
-contumace Controparte_1
(C.F. ) -contumace CP_2 C.F._2
(C.F. ) -contumace Controparte_3 C.F._3
C.F. ) -contumace Controparte_4 C.F._4
C.F. ) -contumace Controparte_5 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in via Verdi n. Controparte_7 C.F._5
13 45100 Rovigo presso lo studio dell'avv. Carmela De Simone, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, revocare la sentenza n. 4346/2018 pubblicata il 04.10.2018 della Quarta Sezione Civile della Corte
d'Appello di Milano resa all'esito del giudizio di Appello n. 2654/2018, ai sensi del disposto dell'art.
395, primo comma n. 2, c.p.c e dell'art 396 c.p.c.
e, per l'effetto, voglia, in sede rescissoria, rinnovare la decisione assunta con quel provvedimento, tenendo in considerazione che Tribunale di Milano ha accertato che ”nella esecuzione il 3.5.2018 della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nonché del decreto di fissazione di udienza emesso il
18.4.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti della stessa attrice, la digitazione della denominazione della società destinataria della notifica è stata realizzata da parte degli addetti alla
Casa comunale in modo errato e che in conseguenza di tale errore alla data del 3.7.2018 nessun atto nei confronti di risultava, dal data-base degli uffici Controparte_1 comunali, depositato presso la Casa Comunale”
e che conseguentemente la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non si è perfezionata
a causa di tale errore, determinando così la nullità del procedimento per la dichiarazione di fallimento della Società per violazione dell'art. 15 L.F. e art 24 della Controparte_1
Costituzione per lesione del diritto di difesa, provvedendo, all'esito, in riforma della sentenza della
Corte d'appello di Milano impugnata, a disporre la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento
n.395/2018 Rep.N.609/2018 del 15.05.2018 emessa dal Tribunale di Milano;
in subordine accerti e dichiari comunque che la sentenza dichiarativa del fallimento della Società
è, per le ragioni di cui nelle premesse, improduttiva di effetti Controparte_1
ultrattivi alla chiusura del fallimento.
pagina 2 di 7 In ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”.
Per : “dichiara di aderire alla domanda svolta dall'attore e della quale Controparte_7 pertanto chiede l'accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'antefatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 395/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, ha dichiarato, su istanza del p.m., il fallimento di Controparte_5
La sentenza ha dato atto del perfezionamento della notificazione il 3 maggio 2018 mediante deposito presso la Casa comunale e della mancata partecipazione della società debitrice all'udienza prefallimentare del 9 maggio 2018.
La società fallita, rappresentata dal suo liquidatore ha proposto reclamo ai sensi CP_2 dell'art. 18 l.f., deducendo la nullità della sentenza anche per violazione del diritto di difesa. Ha riferito, infatti, che, presso la Casa comunale, non era stato reperito alcun plico ad essa indirizzato ed ha prodotto comunicazione ricevuta dal Comune di Milano attestante che, alla data del 3 luglio 2018, non risultavano depositati atti giudiziari indirizzati a CP_1 Controparte_5
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2654/2018, pubblicata il 4 ottobre 2018, ha respinto il reclamo, rilevando, che la produzione effettuata non consentiva il “superamento della comunicazione della Guardia di Finanza al comune del 2.5.2018 … con la quale si provvedeva, su disposizione del
P.M., al deposito del ricorso per fallimento ai sensi dell'art. 15 L.F.”.
La sentenza è passata in giudicato.
Nel mese di novembre 2018 la società fallita ha proposto querela di falso in relazione al “documento attestante la notifica … presso la Casa Comunale di Milano”.
In quel giudizio, è stato escusso come testimone un funzionario del Comune di Milano, il quale ha dichiarato che “Su mia disposizione i due marescialli insieme agli impiegati del Comune eseguirono nuovi controlli sul database, controlli dai quali emerse che l'atto era stato effettivamente depositato presso la Casa Comunale mi sembra nella data del 3.5.2018 ma che non era stato identificato dal database in quanto la registrazione del nome del destinatario era stata effettuata con un errore materiale dall'addetta alla digitazione, omettendo il segno grafico del punto dopo la C della sigla corrispondente alla denominazione sociale. A seguito di questi controllo ho personalmente verificato che l'atto era effettivamente giacente presso la Casa Comunale;
preciso che attualmente, essendo
pagina 3 di 7 trascorsi i sei mesi di cui ho detto sopra, l'atto è custodito presso gli archivi ed è a disposizione della parte che intendesse ritirarlo.”.
Di conseguenza, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che la notifica dell'istanza di fallimento non si è perfezionata non per falsità e/o non autenticità del documento attestante la notifica alla in liquidazione del ricorso Controparte_5 per la dichiarazione del fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, bensì per un errore di battitura degli Uffici della Casa Comunale di Milano.”
(enfasi aggiunta).
Il giudice ha ammesso tale modifica della domanda e, dato atto dell'abbandono della querela di falso, con la sentenza n. 1559/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, ha accertato che “nella esecuzione il
3.5.2018 della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nonché del decreto di fissazione di udienza emesso il 18.4.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti della stessa attrice, la digitazione della denominazione della società destinataria della notifica è stata realizzata da parte degli addetti alla Casa comunale in modo errato e che in conseguenza di tale errore alla data del 3.7.2018 nessun atto nei confronti di risultava, dal data-base degli uffici Controparte_1 comunali, depositato presso la Casa Comunale” (doc. 6 attore).
Nel 2021 il fallimento è stato chiuso.
Il giudizio di revocazione
, presidente del consiglio di amministrazione della società fallita dl 21 ottobre 2005 Parte_1
al 26 ottobre 2008 (cfr. doc. 7 ), a questo titolo indagato per reati fallimentari, premesso di Parte_1 aver appreso, nel corso dell'udienza preliminare tenutasi il 23 novembre 2023 e, più esattamente, dalla lettura della memoria difensiva di , che la sentenza dichiarativa di fallimento era Parte_2
stata pronunciata sulla base di una prova risultata successivamente falsa e che quindi la notificazione nei confronti della fallita non si era mai perfezionata, in quanto nessun atto era stato correttamente inserito nel data-base degli uffici comunali, agiva in revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma,
n. 2, c.p.c., chiedendo la revoca della sentenza n. 4346/2018 della Corte di appello di Milano e, conseguentemente, di rinnovare la decisione sul reclamo ex art. 18 l.f., revocando al sentenza dichiarativa di fallimento n. 395/2018 del tribunale di Milano. In subordine, l'attore chiedeva di dichiarare che “la sentenza dichiarativa del fallimento della Società Controparte_1
è, per le ragioni di cui nelle premesse, improduttiva di effetti ultrattivi alla chiusura del
[...] fallimento”.
pagina 4 di 7 All'udienza dell'11 aprile 2024 questa Corte dichiarava la contumacia del Controparte_1
e del curatore nonché di di e di
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_6
soci della fallita. All'udienza partecipava, inoltre, il Procuratore generale presso la Controparte_4
Corte di appello.
Infine, il 16 dicembre 2024 si costituiva in giudizio, dichiarando di aderire alle Parte_2
domande di . Parte_1
Il 16 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e la sentenza è stata deliberata il
22 gennaio 2025.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
È indubbio che la chiusura del fallimento non abbia fatto venir meno l'interesse ad agire del , Parte_1
considerato che la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento alla quale egli aspira farebbe venir meno il procedimento penale per bancarotta.
Tuttavia, nessuna prova è stata offerta della veridicità delle circostanze riferite da in Parte_1
ordine alla data della scoperta della asserita falsità della notificazione, sì che, sotto questo profilo, la revocazione è inammissibile.
La domanda è anche infondata.
Il presupposto della revocazione ai sensi dell'art. 395, comma primo, lettera 2), è che la sentenza impugnata per revocazione -ovvero la sentenza della Corte di appello n. 4346/2018- sia stata resa in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza. È necessario, cioè, che vi sia stato l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle prove in base alle quali la sentenza impugnata è stata emessa;
sarebbe invece inammissibile l'impugnazione fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.
Nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento della falsità della relata di notifica, che ha attestato l'avvenuto deposito del plico destinato a resso la Casa comunale, secondo le modalità CP_1 previste dall'art. 15 l.f.
La società fallita, infatti, dopo aver proposto querela di falso nei confronti del predetto documento, sulla base del quale la Corte di appello di Milano ha ritenuto infondate le doglianze inerenti alla regolarità del procedimento notificatorio, ha rinunciato a tale domanda ed ha preso atto della veridicità dell'attestazione dell'avvenuto deposito, sì che il Tribunale di Milano si è limitato ad accertare quanto accaduto successivamente e cioè che vi è stato un errore di digitazione da parte di un funzionario che pagina 5 di 7 ha impedito al legale rappresentante della società fallita -quando si è recato in Comune più di un mese dopo la dichiarazione di fallimento- di prendere visione degli atti.
Si tratta, dunque, dell'accertamento di un errore commesso in una fase successiva al perfezionarsi della notificazione.
L'assunto del , secondo il quale la corretta lavorazione dell'atto per la sua classificazione e Parte_1
custodia negli archivi comunali costituirebbe una fase del procedimento notificatorio, che, in mancanza, non potrebbe ritenersi perfezionato, non trova riscontro nel chiaro tenore dell'art. 15 l.f., a mente del quale, quando non sia stato possibile notificare all'indirizzo PEC dell'impresa e neppure, a mani, presso la sua sede legale, la notificazione si perfeziona semplicemente con il “deposito” presso la
Casa comunale (cfr. Cass. ord. n. 7258/2022, per l'affermazione del principio secondo il quale “L'art.
15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale”).
Esula dai poteri di questa Corte l'accertamento richiesto in via subordinata di inidoneità della sentenza dichiarativa di fallimento, definitiva ed i cui effetti sono stabiliti dalla legge, a produrre “effetti ultrattivi rispetto alla chiusura del fallimento”.
Nel rapporto con , che ha aderito alla domanda di , le spese Parte_2 Parte_1
possono essere compensate;
nulla per le spese nel rapporto con gli altri convenuti, contumaci.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'impugnazione per revocazione proposta da;
Parte_1
2. dichiara le spese di lite compensate tra e;
Parte_2 Parte_1
3. nulla per le spese nel rapporto con le parti contumaci;
pagina 6 di 7 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA VERDI Parte_1 C.F._1
13 45100 ROVIGO presso lo studio dell'avv. PATRIZIA VECCHIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
ATTORE
CONTRO
-contumace Controparte_1
(C.F. ) -contumace CP_2 C.F._2
(C.F. ) -contumace Controparte_3 C.F._3
C.F. ) -contumace Controparte_4 C.F._4
C.F. ) -contumace Controparte_5 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in via Verdi n. Controparte_7 C.F._5
13 45100 Rovigo presso lo studio dell'avv. Carmela De Simone, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, revocare la sentenza n. 4346/2018 pubblicata il 04.10.2018 della Quarta Sezione Civile della Corte
d'Appello di Milano resa all'esito del giudizio di Appello n. 2654/2018, ai sensi del disposto dell'art.
395, primo comma n. 2, c.p.c e dell'art 396 c.p.c.
e, per l'effetto, voglia, in sede rescissoria, rinnovare la decisione assunta con quel provvedimento, tenendo in considerazione che Tribunale di Milano ha accertato che ”nella esecuzione il 3.5.2018 della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nonché del decreto di fissazione di udienza emesso il
18.4.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti della stessa attrice, la digitazione della denominazione della società destinataria della notifica è stata realizzata da parte degli addetti alla
Casa comunale in modo errato e che in conseguenza di tale errore alla data del 3.7.2018 nessun atto nei confronti di risultava, dal data-base degli uffici Controparte_1 comunali, depositato presso la Casa Comunale”
e che conseguentemente la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non si è perfezionata
a causa di tale errore, determinando così la nullità del procedimento per la dichiarazione di fallimento della Società per violazione dell'art. 15 L.F. e art 24 della Controparte_1
Costituzione per lesione del diritto di difesa, provvedendo, all'esito, in riforma della sentenza della
Corte d'appello di Milano impugnata, a disporre la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento
n.395/2018 Rep.N.609/2018 del 15.05.2018 emessa dal Tribunale di Milano;
in subordine accerti e dichiari comunque che la sentenza dichiarativa del fallimento della Società
è, per le ragioni di cui nelle premesse, improduttiva di effetti Controparte_1
ultrattivi alla chiusura del fallimento.
pagina 2 di 7 In ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”.
Per : “dichiara di aderire alla domanda svolta dall'attore e della quale Controparte_7 pertanto chiede l'accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'antefatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 395/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, ha dichiarato, su istanza del p.m., il fallimento di Controparte_5
La sentenza ha dato atto del perfezionamento della notificazione il 3 maggio 2018 mediante deposito presso la Casa comunale e della mancata partecipazione della società debitrice all'udienza prefallimentare del 9 maggio 2018.
La società fallita, rappresentata dal suo liquidatore ha proposto reclamo ai sensi CP_2 dell'art. 18 l.f., deducendo la nullità della sentenza anche per violazione del diritto di difesa. Ha riferito, infatti, che, presso la Casa comunale, non era stato reperito alcun plico ad essa indirizzato ed ha prodotto comunicazione ricevuta dal Comune di Milano attestante che, alla data del 3 luglio 2018, non risultavano depositati atti giudiziari indirizzati a CP_1 Controparte_5
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2654/2018, pubblicata il 4 ottobre 2018, ha respinto il reclamo, rilevando, che la produzione effettuata non consentiva il “superamento della comunicazione della Guardia di Finanza al comune del 2.5.2018 … con la quale si provvedeva, su disposizione del
P.M., al deposito del ricorso per fallimento ai sensi dell'art. 15 L.F.”.
La sentenza è passata in giudicato.
Nel mese di novembre 2018 la società fallita ha proposto querela di falso in relazione al “documento attestante la notifica … presso la Casa Comunale di Milano”.
In quel giudizio, è stato escusso come testimone un funzionario del Comune di Milano, il quale ha dichiarato che “Su mia disposizione i due marescialli insieme agli impiegati del Comune eseguirono nuovi controlli sul database, controlli dai quali emerse che l'atto era stato effettivamente depositato presso la Casa Comunale mi sembra nella data del 3.5.2018 ma che non era stato identificato dal database in quanto la registrazione del nome del destinatario era stata effettuata con un errore materiale dall'addetta alla digitazione, omettendo il segno grafico del punto dopo la C della sigla corrispondente alla denominazione sociale. A seguito di questi controllo ho personalmente verificato che l'atto era effettivamente giacente presso la Casa Comunale;
preciso che attualmente, essendo
pagina 3 di 7 trascorsi i sei mesi di cui ho detto sopra, l'atto è custodito presso gli archivi ed è a disposizione della parte che intendesse ritirarlo.”.
Di conseguenza, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che la notifica dell'istanza di fallimento non si è perfezionata non per falsità e/o non autenticità del documento attestante la notifica alla in liquidazione del ricorso Controparte_5 per la dichiarazione del fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, bensì per un errore di battitura degli Uffici della Casa Comunale di Milano.”
(enfasi aggiunta).
Il giudice ha ammesso tale modifica della domanda e, dato atto dell'abbandono della querela di falso, con la sentenza n. 1559/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, ha accertato che “nella esecuzione il
3.5.2018 della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nonché del decreto di fissazione di udienza emesso il 18.4.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti della stessa attrice, la digitazione della denominazione della società destinataria della notifica è stata realizzata da parte degli addetti alla Casa comunale in modo errato e che in conseguenza di tale errore alla data del 3.7.2018 nessun atto nei confronti di risultava, dal data-base degli uffici Controparte_1 comunali, depositato presso la Casa Comunale” (doc. 6 attore).
Nel 2021 il fallimento è stato chiuso.
Il giudizio di revocazione
, presidente del consiglio di amministrazione della società fallita dl 21 ottobre 2005 Parte_1
al 26 ottobre 2008 (cfr. doc. 7 ), a questo titolo indagato per reati fallimentari, premesso di Parte_1 aver appreso, nel corso dell'udienza preliminare tenutasi il 23 novembre 2023 e, più esattamente, dalla lettura della memoria difensiva di , che la sentenza dichiarativa di fallimento era Parte_2
stata pronunciata sulla base di una prova risultata successivamente falsa e che quindi la notificazione nei confronti della fallita non si era mai perfezionata, in quanto nessun atto era stato correttamente inserito nel data-base degli uffici comunali, agiva in revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma,
n. 2, c.p.c., chiedendo la revoca della sentenza n. 4346/2018 della Corte di appello di Milano e, conseguentemente, di rinnovare la decisione sul reclamo ex art. 18 l.f., revocando al sentenza dichiarativa di fallimento n. 395/2018 del tribunale di Milano. In subordine, l'attore chiedeva di dichiarare che “la sentenza dichiarativa del fallimento della Società Controparte_1
è, per le ragioni di cui nelle premesse, improduttiva di effetti ultrattivi alla chiusura del
[...] fallimento”.
pagina 4 di 7 All'udienza dell'11 aprile 2024 questa Corte dichiarava la contumacia del Controparte_1
e del curatore nonché di di e di
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_6
soci della fallita. All'udienza partecipava, inoltre, il Procuratore generale presso la Controparte_4
Corte di appello.
Infine, il 16 dicembre 2024 si costituiva in giudizio, dichiarando di aderire alle Parte_2
domande di . Parte_1
Il 16 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e la sentenza è stata deliberata il
22 gennaio 2025.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
È indubbio che la chiusura del fallimento non abbia fatto venir meno l'interesse ad agire del , Parte_1
considerato che la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento alla quale egli aspira farebbe venir meno il procedimento penale per bancarotta.
Tuttavia, nessuna prova è stata offerta della veridicità delle circostanze riferite da in Parte_1
ordine alla data della scoperta della asserita falsità della notificazione, sì che, sotto questo profilo, la revocazione è inammissibile.
La domanda è anche infondata.
Il presupposto della revocazione ai sensi dell'art. 395, comma primo, lettera 2), è che la sentenza impugnata per revocazione -ovvero la sentenza della Corte di appello n. 4346/2018- sia stata resa in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza. È necessario, cioè, che vi sia stato l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle prove in base alle quali la sentenza impugnata è stata emessa;
sarebbe invece inammissibile l'impugnazione fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.
Nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento della falsità della relata di notifica, che ha attestato l'avvenuto deposito del plico destinato a resso la Casa comunale, secondo le modalità CP_1 previste dall'art. 15 l.f.
La società fallita, infatti, dopo aver proposto querela di falso nei confronti del predetto documento, sulla base del quale la Corte di appello di Milano ha ritenuto infondate le doglianze inerenti alla regolarità del procedimento notificatorio, ha rinunciato a tale domanda ed ha preso atto della veridicità dell'attestazione dell'avvenuto deposito, sì che il Tribunale di Milano si è limitato ad accertare quanto accaduto successivamente e cioè che vi è stato un errore di digitazione da parte di un funzionario che pagina 5 di 7 ha impedito al legale rappresentante della società fallita -quando si è recato in Comune più di un mese dopo la dichiarazione di fallimento- di prendere visione degli atti.
Si tratta, dunque, dell'accertamento di un errore commesso in una fase successiva al perfezionarsi della notificazione.
L'assunto del , secondo il quale la corretta lavorazione dell'atto per la sua classificazione e Parte_1
custodia negli archivi comunali costituirebbe una fase del procedimento notificatorio, che, in mancanza, non potrebbe ritenersi perfezionato, non trova riscontro nel chiaro tenore dell'art. 15 l.f., a mente del quale, quando non sia stato possibile notificare all'indirizzo PEC dell'impresa e neppure, a mani, presso la sua sede legale, la notificazione si perfeziona semplicemente con il “deposito” presso la
Casa comunale (cfr. Cass. ord. n. 7258/2022, per l'affermazione del principio secondo il quale “L'art.
15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale”).
Esula dai poteri di questa Corte l'accertamento richiesto in via subordinata di inidoneità della sentenza dichiarativa di fallimento, definitiva ed i cui effetti sono stabiliti dalla legge, a produrre “effetti ultrattivi rispetto alla chiusura del fallimento”.
Nel rapporto con , che ha aderito alla domanda di , le spese Parte_2 Parte_1
possono essere compensate;
nulla per le spese nel rapporto con gli altri convenuti, contumaci.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'impugnazione per revocazione proposta da;
Parte_1
2. dichiara le spese di lite compensate tra e;
Parte_2 Parte_1
3. nulla per le spese nel rapporto con le parti contumaci;
pagina 6 di 7 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 7 di 7