Articolo 50 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 49Articolo 51
Versione
18 marzo 1953
Art. 50. (Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale)

Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.
L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953