Articolo 35 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 34
Versione
23 novembre 1961
Art. 35.
All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 novembre 1961