Art. 35.
All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.