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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/10/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 789/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 16/10/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 conclusioni: . viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 28/10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 11 n. 789/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 789/2022, avente ad oggetto:
Opposizione all' ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
codice della strada), in decisione all'udienza di discussione del 16.10.2025, promossa da:
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AF OC, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore a Pontecorvo (FR) in Via Roma 15,
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a in Piazza della Libertà, 14. CP_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 2 di 11 Per la parte appellante: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare che l'impugnata
ordinanza di convalida emessa dal Giudice di Pace è illegittima, errata e priva di effetti
giuridici, con conseguente revoca della stessa.
2) Nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, annullare
il verbale di contestazione impugnato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado
di giudizio
a) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la correttezza della
notifica del verbale di violazione CDS n. 4277/2015 e di conseguenza dichiarare la
legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a presto Tribunale la C.F._1
(CF: ) ed impugnava l'ordinanza di Controparte_1 P.IVA_1
convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n.
463170932, emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Dr. , in data 21.01.2021, CP_2
depositata in pari data, non notificata, ritenendola errata, illegittima e priva di effetti
giuridici, poiché emessa in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 6 comma 10 del
D.L.vo 150/2011 e, conseguentemente, il ricorrente chiedeva la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante deduceva quanto segue:
pagina 3 di 11 - in data 13.10.2021 al sig. veniva notificato il verbale di accertamento di Parte_1
violazione del codice della strada n. 463173537 Serie 2020 N. 0931735, elevato dai CC
di Pontecorvo in data 08.10.2021 per la presunta violazione di cui all'art. 216 comma 6
C.d.S;
- in tale circostanza, veniva contestato che, essendo applicata all'istante la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida a seguito della violazione dell'art. 148 comma
10 e 16 C.d.S., in data 24.09.2021 il trasgressore circolava abusivamente;
- pertanto, al sig. veniva comminata la sanzione accessoria del fermo Pt_1
amministrativo per tre mesi;
- in data 09.11.2021 la parte attrice depositava ricorso davanti al Giudice di Pace di
Cassino, contestando il suddetto verbale, poiché ritenuto ingiusto ed illegittimo;
- il procedimento, pertanto, veniva regolarmente iscritto a ruolo n. 3026/2021 ed il
Giudice di Pace, Dr. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il CP_2
giorno 21/01/2022;
- tuttavia, in data 14/01/2022 il Giudice di primo grado disponeva il rinvio all'udienza del 10/06/2022 di tutte le cause ordinarie del 21/01/2022;
- nell' elenco delle cause rinviate figurava anche quella relativa al ricorso di parte appellante con numero di ruolo 3026/2021;
- altresì, il difensore del ricorrente non compariva alla udienza del 21/01/2024, poiché
era impedito per motivi di salute;
pagina 4 di 11 - alla suddetta udienza, il Giudice di Pace, rilevata l'assenza della parte opponente,
emetteva ordinanza di convalida del procedimento n. 3026/2021, comunicata al ricorrente in data 24.01.2022.
- all' esito di tale comunicazione, il difensore dell'appellante motivava la sua assenza,
inviando in data 7/02/2022 il certificato medico giustificativo del legittimo impedimento e chiedendo la revoca dell'ordinanza di convalida impugnata, con conseguente remissione dei termini;
- il Giudice di Pace, al contrario, con provvedimento depositato in data 18.02.2022,
comunicato in pari data, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di convalida;
- pertanto, l'appellante impugnava la suddetta ordinanza nella parte in cui si affermava:
“rilevato che non è comparso l'opponente senza comunicare all'Ufficio alcun
impedimento” ed ancora: “l'Ufficio non è stato informato dell'esistenza di un legittimo
impedimento a comparire della parte opponente”
- altresì, il sig. contestava la seguente affermazione del giudice di prime Cure:” Pt_1
l'amministrazione opposta ha inviato la documentazione richiesta”
- l'appellante, inoltre, lamentava la presenza di errores in iudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 11 D.LVO 150/2011, l'errata percezione dei fatti di causa e/o mancata valutazione della documentazione prodotta;
- ed invero, ai sensi dell'art. 342 cpc l'istante impugnava l'ordinanza di convalida nella parte in cui si affermava che: “esaminata la documentazione allegata al ricorso e non
ritenuta la stessa idonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria;
non
pagina 5 di 11 risulta evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato e che di conseguenza lo
stesso va convalidato”;
- il sig. , perdipiù, precisava che il verbale di contestazione de qua era carente di Pt_1
uno degli elementi costitutivi, come l'indicazione del luogo esatto della commessa infrazione;
- ed inoltre, il ricorrente specificava che il verbale contestato era stato elevato soltanto in data 08.10.2021 ovvero 14 giorni dopo l'avvenuta infrazione;
- impedendo, pertanto, all' appellante di esercitare il suo diritto di difesa e di essere posto nelle condizioni di poter contestare immediatamente la presunta violazione,
scaturita da un precedente verbale di contestazione per la violazione dell'art. 148 commi
10 e 16 C.d.S. a sua volta impugnato ed ancora pendente;
- in tale circostanza, il ricorrente evidenziava che i verbalizzanti non procedevano al ritiro immediato della patente di guida ma invitavano l'appellante ad esibire il documento entro trenta giorni presso la Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo;
- pertanto, risultava pacifico che il 24/09/2021, data in cui il ricorrente veniva contestata la violazione di cui all'impugnato verbale, era regolarmente in possesso della patente di guida, dal momento che il termine di 30 giorni, decorrenti dal 03.09.2021 (data della precedente contestazione per violazione dell'art. 148 C.d.S.) non era ancora scaduto;
Alla luce di quanto argomentato, l'appellante rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
pagina 6 di 11 Instaurato il contraddittorio, sebbene ritualmente citata, l'appellata, CP_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
Pertanto, il giudice diverso da questo Magistrato con ordinanza del 06.04.2023
dichiarava la contumacia della parte appellata.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si ritiene opportuno esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale che regolamenta la fattispecie in esame, sottolineando che nel giudizio avanti al giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti - precisazione dei fatti, produzione dei
documenti e richieste istruttorie - ed è consentito il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni.
Ed invero, a norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento di primo grado non è
configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale.
Ne consegue, pertanto, che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di pagina 7 di 11 consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cass. 21 dicembre 2011, n.
27925; conforme Cass. 25 agosto 2006, n. 18498)
Altresì, giova precisare che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14.3.2005, n. 35
(conv., con modificazioni, in L. 14.5.2005, n. 80 come modificato dall'art. 1, L.
28.12.2005, n. 263), l'art. 181 c.p.c. prevede che “se nessuna delle parti compare alla
prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se, nessuna delle parti compare alla nuova udienza,
il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.”
Tuttavia, tale norma, dettata nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale, in considerazione della peculiarità dei giudizi davanti al giudice di pace, non trova applicazione immediata, lasciando al giudice di prime cure la facoltà di farvi ricorso quando ne ravvisi i presupposti e l'opportunità.
Ed invero, la giurisprudenza nega l'applicabilità dell'art. 181 in relazione al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, argomentando che dall'art. 23, 5° co., L. 24.11.1981, n. 689, si evince che l'assenza ingiustificata dell'opponente alla prima udienza fissata, comporta la convalida dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
qualora, invece, l'opponente sia presente alla prima udienza ma rimane assente nella successiva, il giudice non può convalidare il provvedimento impugnato, ma deve definire il giudizio, secondo le regole generali del processo ordinario.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, infatti, si rileva che il giudice di pace, prima di procedere all'
estinzione del procedimento e al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza impugnata,
verificava sussistenza o meno di un legittimo impedimento a comparire della parte opponente ed altresì esaminata la documentazione allegata alla domanda attorea,
costatava che la stessa non era idonea ad incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria.
Difatti, ponendo l'attenzione sull'ordinanza contestata, si evince palesemente che il giudice di primo grado motivava la sua decisione, precisando che il provvedimento di rinvio dei giudizi fissati per l'udienza del 21.01.2022 era inerente unicamente ai "giudizi
ordinari" con esclusione dei procedimenti O.S.A. (oggetto della fattispecie in esame)
che, di contro, venivano regolarmente trattati nella detta udienza.
Ed invero, l'avv. Carocci nella stessa istanza del 7.02.2022 riconosceva "l'errata
interpretazione" del provvedimento di rinvio.
Tuttavia, però, il suddetto procuratore non compariva in udienza senza addurre alcun legittimo impedimento. Il certificato medico, giustificativo dell'assenza del citato legale all'udienza del 21/01/2022, infatti, veniva prodotto solo in epoca successiva alla predetta data, più precisamente l' attestazione medica veniva inviata con istanza del 7/02/2022.
Pertanto, nel caso in questione risulta configurabile la fattispecie di cui comma 10
dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 “quando l'opponente o il suo difensore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con
ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese.”
pagina 9 di 11 Alla luce delle considerazioni ivi esposte, quindi, si ritiene condivisibile dallo scrivente la decisione del giudice di Pace di Cassino e legittima l'ordinanza di convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 463170932, emessa dal
Giudice di Pace di Cassino.
Ogni altro motivo di doglianza deve ritenersi assorbito dalla statuizione sul motivo appena esaminato.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Nulla sulle spese non essendosi la costituita. CP_1
Sussistono infine gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello avanzato dal sig. Pt_1
(CF: , nei confronti della
[...] C.F._1 CP_1
pagina 10 di 11 (CF: ), così provvede: CP_1 P.IVA_1
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma l'ordinanza di convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 463170932, emessa dal Giudice
di Pace di Cassino, Dr. , in data 21.01.2021, depositata in pari data, non CP_2
notificata;
2) nulla deve disporsi per le spese di lite nei confronti della;
Controparte_1
3) sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Cassino, 28.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 16/10/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 conclusioni: . viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 28/10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 11 n. 789/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 789/2022, avente ad oggetto:
Opposizione all' ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
codice della strada), in decisione all'udienza di discussione del 16.10.2025, promossa da:
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AF OC, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore a Pontecorvo (FR) in Via Roma 15,
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a in Piazza della Libertà, 14. CP_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 2 di 11 Per la parte appellante: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare che l'impugnata
ordinanza di convalida emessa dal Giudice di Pace è illegittima, errata e priva di effetti
giuridici, con conseguente revoca della stessa.
2) Nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, annullare
il verbale di contestazione impugnato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado
di giudizio
a) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la correttezza della
notifica del verbale di violazione CDS n. 4277/2015 e di conseguenza dichiarare la
legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a presto Tribunale la C.F._1
(CF: ) ed impugnava l'ordinanza di Controparte_1 P.IVA_1
convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n.
463170932, emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Dr. , in data 21.01.2021, CP_2
depositata in pari data, non notificata, ritenendola errata, illegittima e priva di effetti
giuridici, poiché emessa in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 6 comma 10 del
D.L.vo 150/2011 e, conseguentemente, il ricorrente chiedeva la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante deduceva quanto segue:
pagina 3 di 11 - in data 13.10.2021 al sig. veniva notificato il verbale di accertamento di Parte_1
violazione del codice della strada n. 463173537 Serie 2020 N. 0931735, elevato dai CC
di Pontecorvo in data 08.10.2021 per la presunta violazione di cui all'art. 216 comma 6
C.d.S;
- in tale circostanza, veniva contestato che, essendo applicata all'istante la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida a seguito della violazione dell'art. 148 comma
10 e 16 C.d.S., in data 24.09.2021 il trasgressore circolava abusivamente;
- pertanto, al sig. veniva comminata la sanzione accessoria del fermo Pt_1
amministrativo per tre mesi;
- in data 09.11.2021 la parte attrice depositava ricorso davanti al Giudice di Pace di
Cassino, contestando il suddetto verbale, poiché ritenuto ingiusto ed illegittimo;
- il procedimento, pertanto, veniva regolarmente iscritto a ruolo n. 3026/2021 ed il
Giudice di Pace, Dr. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il CP_2
giorno 21/01/2022;
- tuttavia, in data 14/01/2022 il Giudice di primo grado disponeva il rinvio all'udienza del 10/06/2022 di tutte le cause ordinarie del 21/01/2022;
- nell' elenco delle cause rinviate figurava anche quella relativa al ricorso di parte appellante con numero di ruolo 3026/2021;
- altresì, il difensore del ricorrente non compariva alla udienza del 21/01/2024, poiché
era impedito per motivi di salute;
pagina 4 di 11 - alla suddetta udienza, il Giudice di Pace, rilevata l'assenza della parte opponente,
emetteva ordinanza di convalida del procedimento n. 3026/2021, comunicata al ricorrente in data 24.01.2022.
- all' esito di tale comunicazione, il difensore dell'appellante motivava la sua assenza,
inviando in data 7/02/2022 il certificato medico giustificativo del legittimo impedimento e chiedendo la revoca dell'ordinanza di convalida impugnata, con conseguente remissione dei termini;
- il Giudice di Pace, al contrario, con provvedimento depositato in data 18.02.2022,
comunicato in pari data, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di convalida;
- pertanto, l'appellante impugnava la suddetta ordinanza nella parte in cui si affermava:
“rilevato che non è comparso l'opponente senza comunicare all'Ufficio alcun
impedimento” ed ancora: “l'Ufficio non è stato informato dell'esistenza di un legittimo
impedimento a comparire della parte opponente”
- altresì, il sig. contestava la seguente affermazione del giudice di prime Cure:” Pt_1
l'amministrazione opposta ha inviato la documentazione richiesta”
- l'appellante, inoltre, lamentava la presenza di errores in iudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 11 D.LVO 150/2011, l'errata percezione dei fatti di causa e/o mancata valutazione della documentazione prodotta;
- ed invero, ai sensi dell'art. 342 cpc l'istante impugnava l'ordinanza di convalida nella parte in cui si affermava che: “esaminata la documentazione allegata al ricorso e non
ritenuta la stessa idonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria;
non
pagina 5 di 11 risulta evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato e che di conseguenza lo
stesso va convalidato”;
- il sig. , perdipiù, precisava che il verbale di contestazione de qua era carente di Pt_1
uno degli elementi costitutivi, come l'indicazione del luogo esatto della commessa infrazione;
- ed inoltre, il ricorrente specificava che il verbale contestato era stato elevato soltanto in data 08.10.2021 ovvero 14 giorni dopo l'avvenuta infrazione;
- impedendo, pertanto, all' appellante di esercitare il suo diritto di difesa e di essere posto nelle condizioni di poter contestare immediatamente la presunta violazione,
scaturita da un precedente verbale di contestazione per la violazione dell'art. 148 commi
10 e 16 C.d.S. a sua volta impugnato ed ancora pendente;
- in tale circostanza, il ricorrente evidenziava che i verbalizzanti non procedevano al ritiro immediato della patente di guida ma invitavano l'appellante ad esibire il documento entro trenta giorni presso la Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo;
- pertanto, risultava pacifico che il 24/09/2021, data in cui il ricorrente veniva contestata la violazione di cui all'impugnato verbale, era regolarmente in possesso della patente di guida, dal momento che il termine di 30 giorni, decorrenti dal 03.09.2021 (data della precedente contestazione per violazione dell'art. 148 C.d.S.) non era ancora scaduto;
Alla luce di quanto argomentato, l'appellante rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
pagina 6 di 11 Instaurato il contraddittorio, sebbene ritualmente citata, l'appellata, CP_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
Pertanto, il giudice diverso da questo Magistrato con ordinanza del 06.04.2023
dichiarava la contumacia della parte appellata.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si ritiene opportuno esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale che regolamenta la fattispecie in esame, sottolineando che nel giudizio avanti al giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti - precisazione dei fatti, produzione dei
documenti e richieste istruttorie - ed è consentito il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni.
Ed invero, a norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento di primo grado non è
configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale.
Ne consegue, pertanto, che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di pagina 7 di 11 consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cass. 21 dicembre 2011, n.
27925; conforme Cass. 25 agosto 2006, n. 18498)
Altresì, giova precisare che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14.3.2005, n. 35
(conv., con modificazioni, in L. 14.5.2005, n. 80 come modificato dall'art. 1, L.
28.12.2005, n. 263), l'art. 181 c.p.c. prevede che “se nessuna delle parti compare alla
prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se, nessuna delle parti compare alla nuova udienza,
il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.”
Tuttavia, tale norma, dettata nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale, in considerazione della peculiarità dei giudizi davanti al giudice di pace, non trova applicazione immediata, lasciando al giudice di prime cure la facoltà di farvi ricorso quando ne ravvisi i presupposti e l'opportunità.
Ed invero, la giurisprudenza nega l'applicabilità dell'art. 181 in relazione al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, argomentando che dall'art. 23, 5° co., L. 24.11.1981, n. 689, si evince che l'assenza ingiustificata dell'opponente alla prima udienza fissata, comporta la convalida dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
qualora, invece, l'opponente sia presente alla prima udienza ma rimane assente nella successiva, il giudice non può convalidare il provvedimento impugnato, ma deve definire il giudizio, secondo le regole generali del processo ordinario.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, infatti, si rileva che il giudice di pace, prima di procedere all'
estinzione del procedimento e al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza impugnata,
verificava sussistenza o meno di un legittimo impedimento a comparire della parte opponente ed altresì esaminata la documentazione allegata alla domanda attorea,
costatava che la stessa non era idonea ad incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria.
Difatti, ponendo l'attenzione sull'ordinanza contestata, si evince palesemente che il giudice di primo grado motivava la sua decisione, precisando che il provvedimento di rinvio dei giudizi fissati per l'udienza del 21.01.2022 era inerente unicamente ai "giudizi
ordinari" con esclusione dei procedimenti O.S.A. (oggetto della fattispecie in esame)
che, di contro, venivano regolarmente trattati nella detta udienza.
Ed invero, l'avv. Carocci nella stessa istanza del 7.02.2022 riconosceva "l'errata
interpretazione" del provvedimento di rinvio.
Tuttavia, però, il suddetto procuratore non compariva in udienza senza addurre alcun legittimo impedimento. Il certificato medico, giustificativo dell'assenza del citato legale all'udienza del 21/01/2022, infatti, veniva prodotto solo in epoca successiva alla predetta data, più precisamente l' attestazione medica veniva inviata con istanza del 7/02/2022.
Pertanto, nel caso in questione risulta configurabile la fattispecie di cui comma 10
dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 “quando l'opponente o il suo difensore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con
ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese.”
pagina 9 di 11 Alla luce delle considerazioni ivi esposte, quindi, si ritiene condivisibile dallo scrivente la decisione del giudice di Pace di Cassino e legittima l'ordinanza di convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 463170932, emessa dal
Giudice di Pace di Cassino.
Ogni altro motivo di doglianza deve ritenersi assorbito dalla statuizione sul motivo appena esaminato.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Nulla sulle spese non essendosi la costituita. CP_1
Sussistono infine gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello avanzato dal sig. Pt_1
(CF: , nei confronti della
[...] C.F._1 CP_1
pagina 10 di 11 (CF: ), così provvede: CP_1 P.IVA_1
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma l'ordinanza di convalida del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 463170932, emessa dal Giudice
di Pace di Cassino, Dr. , in data 21.01.2021, depositata in pari data, non CP_2
notificata;
2) nulla deve disporsi per le spese di lite nei confronti della;
Controparte_1
3) sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Cassino, 28.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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