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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 50624 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra
, , , tutte rappresentate e difese, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in calce alla citazione, dall'Avv. Oronzo Panebianco, con domicilio digitale
Email_1
attori opponenti e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, difesa e rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale Email_2 convenuta opposta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe hanno proposto opposizione all'ingiunzione prot. .2023 ID 79225, emessa in loro danno CP_1
dall'Organismo pagatore per il recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti dal sig. per le campagne dal 2008 al 2012. Parte_4
CP_ In particolare l' nell'assunto che le sig.re , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 fossero eredi e aventi causa di (deceduto in data 8 maggio 2022), ha loro Parte_4
ingiunto il pagamento (in solido) della complessiva somma di € 46.528,57 oltre accessori, sulla scorta dei verbali di constatazione del Corpo Forestale dello Stato, del precedente provvedimento di accertamento e correlativa ingiunzione fiscale, precedentemente adottati in danno del sig. (v. allegati 5, 8, 10 alla comparsa di costituzione Parte_4
CP_
.
1 2
Quale unico motivo di opposizione le attrici, esibendo il verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo a rogito notar. , rep. 4284 raccolta Persona_1
3340 (all. 3 alla citazione) hanno negato di poter essere chiamate a rispondere del debito maturato dal genitore, non avendo (in tesi) acquisito la qualità di eredi, per avere esclusivamente ricevuto, a titolo di legato, la proprietà dei terreni in dettaglio indicati nella scheda testamentaria.
Per tali ragioni hanno chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta, e – in via pregiudiziale – la sospensione dei suoi effetti esecutivi, ex comb. disp. artt. 5 e 32 d. lgs.
n. 150/2011.
Attivato il contraddittorio, l'Organismo pagatore ha contestato le ragioni dell'opposizione, ed ha eccepito che il testamento invocato da controparte racchiuda non già una somma di legati, bensì l'istituzione ereditaria ex re certa, essendosi con esso CP_ esaurito l'intero patrimonio del testatore;
in via gradata, l' ha sostenuto la nullità del testamento, per quanto (in tesi) stipulato in frode al creditore e per motivo illecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 626 c.c.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di potersi rivalere nei riguardi delle legatarie e nei limiti del valore del legato rispettivamente ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 495 c.c.; per l'effetto, ha chiesto di respingere l'opposizione avversaria, previa riqualificazione e/o dichiarazione di nullità totale e/o parziale del testamento.
All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa
è pervenuta all'udienza del 7 febbraio 2025, ove è stata trattenuta in decisione, ex art. 281-quinquies c.p.c.
2. L'opposizione pervenuta in decisione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
2.1 In linea pregiudiziale va segnalata la tardività e, pertanto, l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza sollevata, dalla difesa attrice, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; difatti, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto (art. 2969 c.c.) motivata dalla consumazione del termine decennale di cui all'art. 73, comma 5,
Regolamento CE 796/2004, non può sostenersi che l'interesse (art. 100 c.p.c.) a farne CP_ oggetto di rilievo sia derivato (causato) dalle difese ed eccezioni dell'avversario; l' infatti, si è sostanzialmente limitata a confutare l'unico motivo di opposizione esposto in citazione, e a rincarare le ragioni dell'ingiunzione opposta, sicché tale motivo di contestazione ben avrebbe potuto (quindi dovuto) essere sollevato in sede d'opposizione; donde l'impossibilità di esaminare l'eccezione, in quanto formulata
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quando ormai maturate le preclusioni assertive del rito.
2.2 Nel merito, si osserva quanto segue.
Come è noto, nell'opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale emessa, in forza del r.d.
639/1910, per crediti non tributari, l'Amministrazione assume la veste di attore sostanziale, sicché le spetta (art. 2697 c.c.) di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa (chiaramente, laddove contestati), mentre spetta all'opponente di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
23346 del 26/07/2022: “Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n.
639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”; conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, n.
9381 del 08/04/2021; Cass. Sez. 1, n. 9989 del 16/05/2016,).
Nel caso di specie, le attrici hanno dimostrato, con il testamento esibito in atti (v. all.
3 alla citazione), di avere ricevuto dal testatore ( ) unitamente a soggetti Parte_4
terzi e a titolo di legato, esclusivamente i beni (immobili) specificamente individuati nella scheda testamentaria, con l'esaurimento di tutto il patrimonio attivo del dante causa (v. anche la denuncia di successione a , all. 19 alla comparsa di costituzione Parte_4 CP_ e la certificazione notarile a firma notaio all. 1 alla seconda Persona_2 memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice); per contro, la difesa convenuta non ha fornito elementi sufficienti ritenere dimostrato, anche inferenzialmente, che la scheda testamentaria veicoli una institutio ex re certa, o che comunque le attrici siano subentrate, a titolo di eredi, nel patrimonio giuridico facente capo al testatore.
In particolare:
- “l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558
c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni
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testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del
31/12/2021; conf. Cass. Sez. 6, 05/03/2020, n. 6125);
- “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23393 del 06/10/2017).
Nel caso di che trattasi, la scheda testamentaria (testamento olografo pubblicato con rogito notar. , rep. 4284 raccolta 3340, in allegato alla citazione) non reca Persona_1
alcun elemento letterale o comunque testuale da cui inferire che il testatore abbia inteso attribuire alle odierne attrici una quota del patrimonio, e quindi abbia inteso istituirle eredi: piuttosto, la scheda veicola una serie di disposizioni a titolo particolare, con cui risultano assegnati, a ciascuna delle beneficiate odierne attrici e ai soggetti terzi nominati nel documento, i singoli beni distintamente individuati mediante identificativo catastale.
Ancora, l'uso del verbo “legare” nel testamento (“lego alle mie figlie… lego anche alle mie figlie.. lego altresì a mio nipote ..”) esprime una precisa scelta lessicale del testatore,
e fornisce un consistente argomento testuale (art. 1362 c.c.) a smentita delle tesi della convenuta, che non può essere ignorato in assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) che depongano in senso contrario: certamente non basta, CP_ agli intenti dimostrativi dell' che il testatore abbia esaurito, con la scheda esibita in atti, l'intero suo patrimonio (attivo), non risultando né dalla scheda, né aliunde, che l'assegnazione dei beni determinati sia stata operata facendo riferimento alla quota di legittima spettante alle figlie beneficiate (“in tema di interpretazione del testamento,
l'"institutio ex re certa" configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del "de cuius" qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio
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ereditario”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1066 del 18/01/2007; “a norma dell'art 588 cod. civ. si ha istituzione di erede quando lo istituto, qualunque sia l'espressione adoperata nel testamento, sia chiamato nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario. La determinazione della quota può essere attuata anche mediante l'attribuzione di beni determinati, purché in tale ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente la universalità del patrimonio e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell'intero compendio ereditario”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 423 del
17/01/1981).
Infine, la circostanza che i terreni rurali assegnati alle odierne attrici fossero, da diversi anni, oggetto del pignoramento immobiliare operato da terzi creditori (v. la certificazione notarile all. 1 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.) lascia presumere che il disponente abbia inteso evitare che le figlie gli subentrassero nell'intero patrimonio (sì da accollarsi tutti i debiti maturati), e fornisce ulteriore argomento logico
(art. 2729 c.c.) contrario agli assunti della ingiungente.
In conclusione, non può dirsi raggiunta la prova che le odierne attrici siano state istituite eredi ex re certa dal genitore, né che gli siano subentrate, in virtù del CP_ testamento in atti, nel debito maturato nei riguardi dell'
Merita aggiungere, per completezza, che sebbene l'acquisto del legato non escluda di per sé la concomitante assunzione della qualità di erede, quindi la successione a titolo universale al de cuius, nel caso di specie manca anche idonea allegazione, e quindi prova, che le odierne attrici abbiano accettato l'eredità relitta dal genitore e composta, a quanto emerso dall'istruttoria, esclusivamente da voci passive (o di debito verso l'odierna ingiungente e verso altri terzi creditori: v. in proposito Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11634 del 30/10/1991: “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi
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dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità
d'invocare al riguardo presunzione di sorta”; ancora, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 920 del
07/03/1977: “nei confronti del chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che non sia in possesso di beni ereditari, il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese, ancorché evochi il chiamato medesimo in qualità non di erede, ma di 'rappresentante dell'eredità. Infatti, la legittimazione passiva in rappresentanza dell'eredità e prevista esclusivamente con riguardo al chiamato che sia in possesso dei beni ereditari (art 486 cod. civ), mentre, nella diversa ipotesi del chiamato non possessore, l'indicata rappresentanza spetta al curatore dell'eredità, nominato su istanza degli interessati, a norma dell'art 528 cod. civ.”).
Né – giova ripetere – rileva che, nel caso di specie, l'eredità fosse composta esclusivamente da voci passive, essendo comunque indispensabile l'accettazione
CP_ (espressa o tacita) dei chiamati, che non è stata finanche prefigurata, dalla difesa
(v. in tema Cass. Sez. 2, 23/03/1982, n. 1841: “la dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art. 528 cod. civ., che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo stato), sino alla devoluzione dell'eredità”).
2.3 Le ulteriori argomentazioni ed eccezioni svolte dalla difesa convenuta non sono utili al rigetto dell'opposizione. CP_ In particolare, non giova all' invocare la nullità del testamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 626 c.c. - a termini del quale: “Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore
a disporre” - poiché l'illiceità del motivo va individuata alla luce degli artt. 1343 e 1345
c.c., sicché è illecito il motivo che risulti “contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume” (Cass. Sez. 2, 27/07/1964, n. 2071); ciò posto, giacché la CP_ difesa sembra ritenere per sé illecito, agli effetti dell'art. 626 c.c., l'intento di sottrarre il patrimonio alle ragioni dei terzi creditori, deve escludersi che l'eccezione sia stata appropriatamente formulata, o che sia stata fondata su fatti effettivamente
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rilevanti ai fini del decidere: in tal senso valga richiamare, per tutte, l'ordinanza Cass.
Sez. 3 -, n. 15844 del 17/05/2022, ove si legge (in massima) “in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia”.
Analogamente inappropriato il richiamo all'art. 495 c.c. (“Pagamento dei creditori e legatari”) che presuppone una delazione ereditaria e l'accezione dell'eredità con beneficio d'inventario, in questo caso (come già visto) assente.
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire. Le spese restano a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'ingiunzione Prot .2023 ID 79225, emessa in danno di , CP_1 Parte_1
e , in qualità di eredi di;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere, alle parti attrici in solido tra loro, le spese del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Oronzo Panebianco, dichiaratosi antistatario.
Roma, 10 febbraio 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 50624 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra
, , , tutte rappresentate e difese, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in calce alla citazione, dall'Avv. Oronzo Panebianco, con domicilio digitale
Email_1
attori opponenti e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, difesa e rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale Email_2 convenuta opposta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe hanno proposto opposizione all'ingiunzione prot. .2023 ID 79225, emessa in loro danno CP_1
dall'Organismo pagatore per il recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti dal sig. per le campagne dal 2008 al 2012. Parte_4
CP_ In particolare l' nell'assunto che le sig.re , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 fossero eredi e aventi causa di (deceduto in data 8 maggio 2022), ha loro Parte_4
ingiunto il pagamento (in solido) della complessiva somma di € 46.528,57 oltre accessori, sulla scorta dei verbali di constatazione del Corpo Forestale dello Stato, del precedente provvedimento di accertamento e correlativa ingiunzione fiscale, precedentemente adottati in danno del sig. (v. allegati 5, 8, 10 alla comparsa di costituzione Parte_4
CP_
.
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Quale unico motivo di opposizione le attrici, esibendo il verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo a rogito notar. , rep. 4284 raccolta Persona_1
3340 (all. 3 alla citazione) hanno negato di poter essere chiamate a rispondere del debito maturato dal genitore, non avendo (in tesi) acquisito la qualità di eredi, per avere esclusivamente ricevuto, a titolo di legato, la proprietà dei terreni in dettaglio indicati nella scheda testamentaria.
Per tali ragioni hanno chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta, e – in via pregiudiziale – la sospensione dei suoi effetti esecutivi, ex comb. disp. artt. 5 e 32 d. lgs.
n. 150/2011.
Attivato il contraddittorio, l'Organismo pagatore ha contestato le ragioni dell'opposizione, ed ha eccepito che il testamento invocato da controparte racchiuda non già una somma di legati, bensì l'istituzione ereditaria ex re certa, essendosi con esso CP_ esaurito l'intero patrimonio del testatore;
in via gradata, l' ha sostenuto la nullità del testamento, per quanto (in tesi) stipulato in frode al creditore e per motivo illecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 626 c.c.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di potersi rivalere nei riguardi delle legatarie e nei limiti del valore del legato rispettivamente ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 495 c.c.; per l'effetto, ha chiesto di respingere l'opposizione avversaria, previa riqualificazione e/o dichiarazione di nullità totale e/o parziale del testamento.
All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa
è pervenuta all'udienza del 7 febbraio 2025, ove è stata trattenuta in decisione, ex art. 281-quinquies c.p.c.
2. L'opposizione pervenuta in decisione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
2.1 In linea pregiudiziale va segnalata la tardività e, pertanto, l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza sollevata, dalla difesa attrice, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; difatti, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto (art. 2969 c.c.) motivata dalla consumazione del termine decennale di cui all'art. 73, comma 5,
Regolamento CE 796/2004, non può sostenersi che l'interesse (art. 100 c.p.c.) a farne CP_ oggetto di rilievo sia derivato (causato) dalle difese ed eccezioni dell'avversario; l' infatti, si è sostanzialmente limitata a confutare l'unico motivo di opposizione esposto in citazione, e a rincarare le ragioni dell'ingiunzione opposta, sicché tale motivo di contestazione ben avrebbe potuto (quindi dovuto) essere sollevato in sede d'opposizione; donde l'impossibilità di esaminare l'eccezione, in quanto formulata
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quando ormai maturate le preclusioni assertive del rito.
2.2 Nel merito, si osserva quanto segue.
Come è noto, nell'opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale emessa, in forza del r.d.
639/1910, per crediti non tributari, l'Amministrazione assume la veste di attore sostanziale, sicché le spetta (art. 2697 c.c.) di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa (chiaramente, laddove contestati), mentre spetta all'opponente di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
23346 del 26/07/2022: “Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n.
639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”; conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, n.
9381 del 08/04/2021; Cass. Sez. 1, n. 9989 del 16/05/2016,).
Nel caso di specie, le attrici hanno dimostrato, con il testamento esibito in atti (v. all.
3 alla citazione), di avere ricevuto dal testatore ( ) unitamente a soggetti Parte_4
terzi e a titolo di legato, esclusivamente i beni (immobili) specificamente individuati nella scheda testamentaria, con l'esaurimento di tutto il patrimonio attivo del dante causa (v. anche la denuncia di successione a , all. 19 alla comparsa di costituzione Parte_4 CP_ e la certificazione notarile a firma notaio all. 1 alla seconda Persona_2 memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice); per contro, la difesa convenuta non ha fornito elementi sufficienti ritenere dimostrato, anche inferenzialmente, che la scheda testamentaria veicoli una institutio ex re certa, o che comunque le attrici siano subentrate, a titolo di eredi, nel patrimonio giuridico facente capo al testatore.
In particolare:
- “l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558
c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni
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testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del
31/12/2021; conf. Cass. Sez. 6, 05/03/2020, n. 6125);
- “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23393 del 06/10/2017).
Nel caso di che trattasi, la scheda testamentaria (testamento olografo pubblicato con rogito notar. , rep. 4284 raccolta 3340, in allegato alla citazione) non reca Persona_1
alcun elemento letterale o comunque testuale da cui inferire che il testatore abbia inteso attribuire alle odierne attrici una quota del patrimonio, e quindi abbia inteso istituirle eredi: piuttosto, la scheda veicola una serie di disposizioni a titolo particolare, con cui risultano assegnati, a ciascuna delle beneficiate odierne attrici e ai soggetti terzi nominati nel documento, i singoli beni distintamente individuati mediante identificativo catastale.
Ancora, l'uso del verbo “legare” nel testamento (“lego alle mie figlie… lego anche alle mie figlie.. lego altresì a mio nipote ..”) esprime una precisa scelta lessicale del testatore,
e fornisce un consistente argomento testuale (art. 1362 c.c.) a smentita delle tesi della convenuta, che non può essere ignorato in assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) che depongano in senso contrario: certamente non basta, CP_ agli intenti dimostrativi dell' che il testatore abbia esaurito, con la scheda esibita in atti, l'intero suo patrimonio (attivo), non risultando né dalla scheda, né aliunde, che l'assegnazione dei beni determinati sia stata operata facendo riferimento alla quota di legittima spettante alle figlie beneficiate (“in tema di interpretazione del testamento,
l'"institutio ex re certa" configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del "de cuius" qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio
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ereditario”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1066 del 18/01/2007; “a norma dell'art 588 cod. civ. si ha istituzione di erede quando lo istituto, qualunque sia l'espressione adoperata nel testamento, sia chiamato nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario. La determinazione della quota può essere attuata anche mediante l'attribuzione di beni determinati, purché in tale ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente la universalità del patrimonio e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell'intero compendio ereditario”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 423 del
17/01/1981).
Infine, la circostanza che i terreni rurali assegnati alle odierne attrici fossero, da diversi anni, oggetto del pignoramento immobiliare operato da terzi creditori (v. la certificazione notarile all. 1 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.) lascia presumere che il disponente abbia inteso evitare che le figlie gli subentrassero nell'intero patrimonio (sì da accollarsi tutti i debiti maturati), e fornisce ulteriore argomento logico
(art. 2729 c.c.) contrario agli assunti della ingiungente.
In conclusione, non può dirsi raggiunta la prova che le odierne attrici siano state istituite eredi ex re certa dal genitore, né che gli siano subentrate, in virtù del CP_ testamento in atti, nel debito maturato nei riguardi dell'
Merita aggiungere, per completezza, che sebbene l'acquisto del legato non escluda di per sé la concomitante assunzione della qualità di erede, quindi la successione a titolo universale al de cuius, nel caso di specie manca anche idonea allegazione, e quindi prova, che le odierne attrici abbiano accettato l'eredità relitta dal genitore e composta, a quanto emerso dall'istruttoria, esclusivamente da voci passive (o di debito verso l'odierna ingiungente e verso altri terzi creditori: v. in proposito Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11634 del 30/10/1991: “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi
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dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità
d'invocare al riguardo presunzione di sorta”; ancora, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 920 del
07/03/1977: “nei confronti del chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che non sia in possesso di beni ereditari, il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese, ancorché evochi il chiamato medesimo in qualità non di erede, ma di 'rappresentante dell'eredità. Infatti, la legittimazione passiva in rappresentanza dell'eredità e prevista esclusivamente con riguardo al chiamato che sia in possesso dei beni ereditari (art 486 cod. civ), mentre, nella diversa ipotesi del chiamato non possessore, l'indicata rappresentanza spetta al curatore dell'eredità, nominato su istanza degli interessati, a norma dell'art 528 cod. civ.”).
Né – giova ripetere – rileva che, nel caso di specie, l'eredità fosse composta esclusivamente da voci passive, essendo comunque indispensabile l'accettazione
CP_ (espressa o tacita) dei chiamati, che non è stata finanche prefigurata, dalla difesa
(v. in tema Cass. Sez. 2, 23/03/1982, n. 1841: “la dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art. 528 cod. civ., che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo stato), sino alla devoluzione dell'eredità”).
2.3 Le ulteriori argomentazioni ed eccezioni svolte dalla difesa convenuta non sono utili al rigetto dell'opposizione. CP_ In particolare, non giova all' invocare la nullità del testamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 626 c.c. - a termini del quale: “Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore
a disporre” - poiché l'illiceità del motivo va individuata alla luce degli artt. 1343 e 1345
c.c., sicché è illecito il motivo che risulti “contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume” (Cass. Sez. 2, 27/07/1964, n. 2071); ciò posto, giacché la CP_ difesa sembra ritenere per sé illecito, agli effetti dell'art. 626 c.c., l'intento di sottrarre il patrimonio alle ragioni dei terzi creditori, deve escludersi che l'eccezione sia stata appropriatamente formulata, o che sia stata fondata su fatti effettivamente
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rilevanti ai fini del decidere: in tal senso valga richiamare, per tutte, l'ordinanza Cass.
Sez. 3 -, n. 15844 del 17/05/2022, ove si legge (in massima) “in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia”.
Analogamente inappropriato il richiamo all'art. 495 c.c. (“Pagamento dei creditori e legatari”) che presuppone una delazione ereditaria e l'accezione dell'eredità con beneficio d'inventario, in questo caso (come già visto) assente.
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire. Le spese restano a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'ingiunzione Prot .2023 ID 79225, emessa in danno di , CP_1 Parte_1
e , in qualità di eredi di;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere, alle parti attrici in solido tra loro, le spese del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Oronzo Panebianco, dichiaratosi antistatario.
Roma, 10 febbraio 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
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