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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6094/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. Matteo Mantovan ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 avv. ti Maria Chiara De IN e GI IO De IN resistente con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso per affidamento e mantenimento prole minorenne
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“- conclusioni
In via preliminare: voglia il Tribunale adito confermare e prorogare di ulteriori mesi 12, le misure adottate con decreto di data 14.06.24, successivamente confermate e prorogate per ulteriori 6 mesi, con provvedimento del 02.09.24. pagina 1 di 13 Nel merito: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
, autorizzandola all'adozione in maniera autonoma di ogni decisione in materia di istruzione,
[...] educazione, mantenimento relativa al figlio minore.
Subordinare le visite del padre al minore a quelle che saranno le indicazioni fornite dal Servizio
Sociale competente, garantendo la sicurezza del figlio e della ricorrente, impedendo, allo stato, la possibilità che il padre possa rimanere da solo con il figlio.
Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore del figlio dal valore CP_1 complessivo di € 800,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario al C/C che verrà indicato dalla ricorrente, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'ordinanza residenziale, con l'aggiunta del 50% delle eventuali spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale”; per parte resistente
In sede preliminare di rito
- verificata l'inusualità e strumentalità del procedimento avviato dalla IG.ra Parte_1 per deduzione di asserite e non dimostrate violenze domestiche, accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova delle affermate violenze perpetrate in danno della IG.ra e Parte_1 del minore , nonché dello stato di alterazione del IG. Per_1 CP_1
Nel merito
- riservata azione di disconoscimento della paternità del minore , non vi è opposizione Per_1 all'affido esclusivo del minore alla IG.ra ; Controparte_2
- riservata azione di disconoscimento della paternità del minore , accertarsi la modulazione Per_1 del contributo al mantenimento del minore in considerazione dell'attuale situazione Per_1 economica del ricorrente e degli emolumenti dallo stesso dovuti per il figlio minore Per_2
Con condanna alla refusione delle spese di lite, come da norma generale”.
Per il PM in sede
“voglia il Tribunale affidare in via esclusiva il minore alla madre e imporre al padre assegno mensile di euro 250 per il mantenimento del figlio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere intrattenuto con sig. una CP_1 relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] in data [...] il figlio , riconosciuto Per_1 da entrambi i genitori;
- di avere stabilito la residenza familiare presso l'unità immobiliare in locazione alla stessa in via Luneo n. 8, Mirano (Ve); - di essere madre di altra figlia minorenne pagina 2 di 13 avuta da altra relazione la quale “risiede abitualmente dalla nonna materna” e che il sig. “ha CP_1 anche altri due figli, avuti da una precedente relazione.. che attualmente ha 9 anni ed è Per_2
Per_ affetto da autismo, e , che attualmente ha 20 anni”; - di lavorare “come barista” e percepire
“un reddito medio annuale al lordo di imposta di circa Euro 6.300,00, così come comprovato dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi” prodotte e che il sig. “lavora come sostituto gondoliere e CP_1 guadagna circa Euro 6000 al mese, sebbene ciò non possa risultare dall'estratto conto e della dichiarazione dei redditi dello stesso”, lavorando egli in maniera irregolare;
- di avere “avuto fin dall'inizio della relazione “[q]ualche avvisaglia circa la pericolosità” del compagno, credendo però sempre alla buona fede di quest'ultimo”; - che egli “ha però reiteratamente usato violenza fisica e psicologica nei [propri]confronti .. sia durante la gravidanza sia dopo la nascita del figlio, a volte anche in presenza dei propri genitori e dei vicini di casa..”; - di avere sporto plurime querele per tali fatti e che “particolarmente rilevante al riguardo è il primo episodio accaduto nell'estate 2023” rispetto al quale allorquando era al sesto mese di gravidanza il compagno al quale aveva rimproverato di essere assuntore abituale di cocaina, “perse le staffe”, tanto che la prese “per i capelli” e la sbattè “con violenza a terra”, e cio' fece “in presenza della madre, tale Persona_4
e successivamente davanti al padre il quale, per fortuna, è intervenuto per CP_3 interrompere l'azione violenza da parte del figlio.” (doc. 10 – verbale di ricezione querela orale
28.12.2023)”; - che egli in ragione del citato uso abituale di sostanza stupefacente (ed alcol)
“assume.. di conseguenza un atteggiamento costantemente aggressivo e violento nei [propri] confronti .., non solo a livello fisico ma anche psicologico definendola abitualmente “una poco di buono” e “una madre di merda”” e che “l'assunzione di alcol e cocaina ha causato nello stesso uno stravolgimento nell'alternanza sonno veglia .. portandolo ad episodi di insonnia notturna in cui [la] fissava” incutendo in lei timore;
- che egli “custodiva in casa una pistola” con cui ha minacciato lei e i presenti durante una lite dicendo che avrebbe “ammazzato tutti”; arma da fuoco “requisita dalla Legione carabinieri “Veneto” – Stazione di Mirano. (doc. 10 – verbale di ricezione querela orale 28.12.2023)”; - che gli episodi di violenza sono continuati anche dopo la nascita del figlio, come è accaduto allorquando egli “[h]a scaraventato tutto quello che gli è parso davanti, spaccando bottiglie e tirando per aria la tavola. Successivamente ha inveito verso di me, graffiandomi sulla fronte, tanto da lasciarmi un evidente segno, per poi darmi un morso sull'interno coscia mentre avevo il bambino in braccio.” come è dato leggersi nel verbale di ricezione querela orale del 28.12.2023 (doc. 10) ed infine che “l'assunzione di alcol e cocaina ha comportato nel sig. una percezione distorta della realtà”. CP_1
pagina 3 di 13 Tanto premesso ha chiesto l'adozione di misure di protezione ex artt. 473-bis.70 c.p.c. e 473- bis.71 c.p.c. accolte dal Tribunale con decreto inaudita altera parte in data 28.3.2024 (sub- procedimento RGN 6094/2024 – 1), successivamente revocato con decreto del 22.4.2024 come da domanda della stessa ricorrente - (la quale in sede di audizione il 16.4.2024 ha dichiarato quanto segue: “rappresento che con il mio compagno abbiamo passato un periodo molto stressante
e brutto;
confermo che il mio compagno ha fatto uso di sostanze stupefacenti ma è anche vero che lo ha fatto a causa di alcune sue problematiche personali che lo avevano fortemente stressato. Adesso il mio compagno ha deciso di disintossicarsi e di seguire un percorso terapeutico;
ha iniziato le cura da circa 20 giorni;
è stato ricoverato all'ospedale di Mestre dopo che è stato molto male;
ha capito che non si fa curare le cose non finiscono bene per lui;
quando lui non é sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è una persona brava con me e soprattutto con il bambino. Adesso lui si trova a casa dei suoi genitori a causa dell'ordine di protezione però è mia intenzione di riaccoglierlo in casa;
voglio dare a lui una nuova possibilità di rimettersi in sesto e sistemare il nostro rapporto;
tengo a precisare che di recente il mio compagno non ha avuto comportamenti violenti nei mei confronti e del bambino;
soltanto a dicembre, il giorno 24, ha avuto uno scatto di ira nei miei confronti ma ciò è successo soltanto perché era sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Torno a ripetere che è mia volontà ridare una possibilità al mio compagno;
ora lui prende dei farmaci ed è molto più tranquillo;
è seguito dal centro di salute mentale di via miranese dal dott. con il quale ha un CP_4 appuntamento per il 2 maggio per la conferma della cura. Non mi sento in pericolo, mi sento sicura all'idea di riprendere la convivenza con il mio compagno”), - nonché in ragione della circostanza che in seguito alla notifica dell'emesso ordine alla ricorrente (in quanto persona offesa) e al sig.
, il Comando dei Carabinieri di Mestre aveva rappresentato che le parti si erano CP_1 presentate presso il Comando, unitamente al figlio minore, riferendo di aver trascorso la notte precedente insieme;
ed infine per il fatto che il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, aveva rappresentato che, in relazione alla querela sporta dalla ricorrente in data 23.12.2023, non era stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Venezia l'applicazione di alcuna misura cautelare personale nei confronti del sig. , in quanto la stessa ricorrente sentita in data CP_1
07.01.2024, aveva riferito che non si erano più verificati episodi di violenza e/o minaccia ai suoi danni.
Si è costituito il sig. per resistere, negando qualsiasi condotta violenta o aggressiva ed CP_1 evidenziando: - di essere stato “preso in carico al servizio del Centro Salute Mentale di Mestre, via
Miranese, come da referti che si dimettono (doc. 5)”; - di avere quale priorità “il recupero di se
pagina 4 di 13 stesso, della propria salute e della propria occupazione di gondoliere, tutte pregiudicate dalla vicenda di che trattasi”; - di “non opporsi” alla richiesta di affido esclusivo alla ricorrente di;
Per_1
- di “esprime[re] peraltro, riserva di svolgere accertamento tecnico preventivo in ordine alla valutazione genetica della paternità del minore , avendo, come ex actis evinto dal Verbale sub Per_1 doc. 4), maturato dall'articolata e complessa vicenda, il ragionevole dubbio circa la paternità del minore in considerazione dell'utilizzo e della frequentazione della residenza di Mirano (VE), Via
Luneo n. 8, dal IG. , cointestatario del contratto di locazione (esibito dalla Persona_5 ricorrente) e del IG. (entrambi citati come testi dalla IG.ra Persona_6 Pt_1
), nonché del IG. ; - di avere prestato “disponibilità ad incontrare i
[...] Parte_2
Funzionari e i Referenti dei Servizi Sociali del Comune di Mirano (VE) ai quali il Tribunale di
Venezia ha indicato “la presa in carico del nucleo famigliare per un monitoraggio della situazione famigliare nonché per l'attivazione di un eventuale percorso di supporto della coppia nella prospettiva della massima tutela della prole minore””; - quanto al contributo al mantenimento di
(“ Fatta salva la richiesta di accertamento tecnico preventivo vòlta a chiarire con test Per_1 genetico la paternità) di essere “attualmente senza impiego, per malattia” e che “In quanto lavoratore autonomo, i risparmi accantonati, oltre a soddisfare i bisogni primari della vita, sono necessari ad adempiere ai contributi al mantenimento del figlio minore attualmente Per_2 collocato in Sicilia con la Madre, come risulta dagli estratti conto che vengono depositati quale allegato”, di non essere “intestatario di proprietà immobiliari”, e di percepire entrate come da dichiarazioni dei redditi agli atti.
Il 2.7.2024 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Attualmente sono in maternità fino al 30 settembre 2024 circa. Io lavoro all'ENI CAFFE di Cittadella vicino a Pozzetto (PD) da circa 3 anni. Ho un contratto a tempo indeterminato con orario part-time. Da quando sono rimasta incinta ho lavorato il venerdì, sabato e la domenica dalle 5 di mattina fino all'una, mentre quando non ero incinta lavoravo circa 5 giorni settimanali sempre la mattina. Percepisco uno stipendio mensile di circa 500/600 euro mensili;
poi fuori busta riesco ad avere qualche soldo in più; arrivo ad avere circa 1.400 euro mensili;
con
l'assegno unico e universale arrivo a circa 1.800/1.900. Vivo in affitto con mio figlio, pago un canone di locazione di euro 350,00 mensili”.
All'udienza del 23.7.2024 è stato sentito il sig. che ha dichiarato: “Il rapporto con la CP_1 sig. è iniziato circa un anno e qualche mese fa e si è interrotto nel mese di aprile 2024 Parte_1 definitivamente. Convivevo con lei nella sua casa a Mirano via Luneo n. 8; inizialmente non ho
pagina 5 di 13 potuto fissare lì la mia residenza perché c'erano altre due persone che vivevano lì, erano amici di lei, tale e . Il sig. aveva le chiavi di casa. Il fatto che Persona_6 Persona_5 Persona_5 non potevo stabilire lì la mia residenza è stato motivo di varie discussioni con la sig.ra . Preciso Pt_1 che ho un figlio avuto da altra relazione che è autistico;
all'epoca in cui frequentavo e convivevo con la sig.ra ero riuscito a trovare per mio figlio una scuola a lui adatta proprio vicino Pt_1 all'abitazione della sig.ra ; la scuola richiedeva che mio figlio avesse la residenza in quel Pt_1
Comune e pertanto avevo più volte chiesto alla mia compagna di poter fissare la residenza di mio figlio presso la sua abitazione;
lei però si è sempre rifiutata;
ha consentito soltanto a me di stabilire lì la residenza togliendola al sig. questo soltanto però nel mese di marzo 2024, ma mio Per_6 figlio, nel mese di dicembre, era stato affidato alla madre che vive in Sicilia. Credo che la sig.ra Pt_1 non voleva stabilire la residenza di mio figlio da lei perché lui, essendo autistico, ha bisogno di molte cure e di sostegno. Tengo a precisare che per 4 mesi, circa a partire dalla fine dell' estate 2023, ho convissuto con mio figlio presso la casa della sig.ra anche se lei non mi ha mai Per_2 Pt_1 concretamente aiutato con le problematiche di mio figlio;
mia mamma, la nonna materna, che però vive a Mestre mi ha dato una grossa mano, spesso mio figlio è stato da lei. Poi mia madre ha avuto un ictus nel mese di novembre 2023 e non mi ha mai potuto dare una mano con in quel Per_2 periodo peraltro è nato avuto dalla relazione con la sig.ra e io ho avuto grosse difficoltà Per_1 Pt_1
a gestire che a dicembre è andato a vivere dalla madre come ho detto in Sicilia per mia Per_2 spontanea scelta.
Tornando alla relazione con la sig.ra tengo a chiarire che con lei sono nate spesso discussioni
Pt_1 anche per il fatto che in casa con noi c'erano i sig.ri e . Per_6 Persona_5 Per_6 veniva spesso a dormire anche il fine settimana dalla sig.ra mentre il sig. viveva
Pt_1 Per_5 stabilmente con noi durante la nostra convivenza;
fino a che ad un certo punto non si è spostato a vivere nell'appartamento di sopra. Lui però aveva le chiavi di casa ed entrava ed usciva quando voleva, non c'era privacy con la sig.ra e anche per questo litigavamo. Le liti erano all'ordine
Pt_1 del giorno con la sig.ra , erano liti verbali e tengo a precisare che non ho mai alzato le mani
Pt_1 contro lei né contro i miei figli e nessun altro. A marzo 2024 sono andato dalla casa della sig.ra
; poi ho saputo dell'ordine di allontanamento del giudice e del ricorso che la sig.ra Pt_1 Pt_1 aveva depositato in Tribunale. Nonostante l'ordine di allontanamento la sig.ra è venuta a Pt_1 trovarmi a casa dei miei genitori a Mestre;
abbiamo parlato;
lei voleva parlare della nostra relazione e situazione e in quell'occasione lei mi ha detto che era intenzionata a riprovare a riprendere la convivenza e che avrebbe fatto in modo di togliere l'ordine di allontanamento. Sono
pagina 6 di 13 pertanto tornato da lei nella sua casa il 16 aprile 2024. Sono rimasto lì fino al 19 aprile poi sono andato via nuovamente;
il giorno 16 ero tranquillo, ho avuto qualche telefonata con mia madre ma alla sig.ra dava estremamente fastidio che parlassi con mia madre;
abbiamo pertanto Pt_1 litigato anche se faccio fatica a ricordare;
mi sembra di essere andato via dalla sua casa il 19.
Adesso sono di nuovo tornato a vivere a casa di mia madre a Mestre. Tengo a precisare che sono in cura dal dott. presso il Centro di Salute Mentale. Ho avuto in passato problemi con l'uso della CP_4 droga;
facevo uso di cocaina questo circa 8 mesi;
da quel momento però ho smesso, sto eseguendo regolarmente i test del capello. Ho avuto problemi di natura psichiatrica a causa della relazione tossica che ho avuto con la sig.ra ; ho avuto troppo stress e sono arrivato ad un punto che non Pt_1 riuscivo a controllarmi;
tanto è vero che mi sono auto-lesionato quando mi trovavo a casa dei miei genitori;
era il mese di marzo 2024; mi sono auto-lesionato alla gola con un coltello;
i mei genitori hanno chiamato l'ambulanza perché ero dissanguato per terra. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, tengo a precisare che i medici intervenuti sul posto mi hanno fatto degli esami che sono risultati negativi per quanto riguarda la droga. Sono stato ricoverato in ospedale per circa 12 giorni;
dal momento delle dimissioni sino ad oggi sto continuando con le cure sotto la supervisione del dott. , psichiatra del Centro di Salute Mentale. Attualmente non lavoro;
sono disoccupato CP_4 ma spero di riprendere l'attività di lavoro di sostituto gondoliere. Mi sto sottoponendo a tutti i test per dimostrare che non faccio più uso di sostanze stupefacenti. Mio figlio non lo vedo da Per_1 aprile 2024, da quando sono andato via dall'abitazione dome. Aggiungo che ogni mese devo versare per decisione del Tribunale di Belluno un assegno di mantenimento per mio figlio che vive in Per_2
Sicilia di euro 300,00 mensili;
non avendo una occupazione mi stanno aiutando i mei genitori anche perché come ho già detto ha bisogno di costanti cure mediche. Per_2
Attualmente non è possibile avere un contatto con la sig.ra , sarebbe motivo di nuove Pt_1 discussioni;
sono felice di avere avuto un ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa della sig.ra ed ai luoghi frequentati dalla stessa. Non ho intenzione di sentirla mai più. Pt_1
Preciso da ultimo che quando sono andato via da casa della sig.ra il 19 aprile lei mi ha Pt_1 chiamato più volte chiedendomi di rientrare in casa;
mi ha detto che mi avrebbe comprato gli scampi e del prosecco. Per quanto riguarda l'episodio della pistola allegato dalla ricorrente chiarisco che avevo una pistola scacciacani che tenevo custodita nell'abitazione della sig.ra Pt_1 in una cassaforte. Quella sera a cena avevamo tutti un po' bevuto e io e abbiamo iniziato a Pt_1 litigare per questioni legate a mio figlio ed alle sue problematiche di salute;
nella discussione Per_2 erano intervenuti anche i sig.rri e e io ho preso di istinto la pistola e l'ho Per_6 Per_5
pagina 7 di 13 appoggiata sulla tavola dove stavamo mangiando ma nulla di più, non ho assolutamente minacciato nessuno. Poco dopo è andato via e io poi ho rimesso via l'arma. Ribadisco poi che Per_5 mai in nessuna occasione ho alzato le mani e usato violenza contro la sig.ra o contro i suoi Pt_1 amici”.
In data 26.9.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. mediante i quali è stato affidato in via esclusiva alla madre e posto a carico del resistente, Per_1
l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno pari ad € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente del Tribunale del
20.09.2019. E' stata disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo materno da parte dei
Servizi sociali di Mirano, oltre alla presa in carico di previa acquisizione del suo CP_1 consenso, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Venezia in coordinamento con il Consultorio
Familiare ed eventualmente con il SerD di Mestre, al fine di procedere ad una valutazione delle sua capacità genitoriali nonché di avviare un percorso di sostegno e un programma di recupero propedeutico all'attivazione di futuri incontri con il minore.
Sono state ritualmente acquisite le relazioni da parte dei servizi sociali.
Con successiva istanza parte ricorrente ha chiesto l'emanazione di nuovo ordine di protezione a fronte del verificarsi di nuovi fatti di violenza come di seguito descritti: - la sera del 16.4.2024, mentre si trovava a casa, il sig. è andato improvvisamente in escandescenza perché CP_1 convinto che il ricorso da ella presentato in Tribunale per l'affido del bambino costituisse “una denuncia nei suoi confronti”; che in tale frangente il sig. , alla presenza del bambino, ha CP_1 impugnato un coltello minacciando di colpirsi;
che ella ha incominciato ad urlare chiedendo aiuto;
che l'inquilino del piano di sopra, sig. , è giunto in suo soccorso;
che, in Persona_5 particolare, il sig. , dopo aver fatto ingresso nell'abitazione, è riuscito a convincere il sig. Per_5
a lasciare il coltello;
che quest'ultimo le ha poi sferrato uno schiaffo al volto;
che il CP_1 bambino era terrorizzato;
che il giorno 19 aprile il sig. si è allontanato dalla casa CP_1 familiare senza alcun preavviso;
che da quel momento non si è più fatto sentire, disinteressandosi totalmente del figlio;
che ella ha finalmente preso consapevolezza della necessità di allontanarsi definitivamente dal sig. ; che ella ha sporto nuova denuncia-querela contro il resistente CP_1 per i fatti sopravvenuti.
Con decreto del 14.6.2024 emesso inaudita altera parte (sub- procedimento iscritto al R.G.N.
6094/2025 – 2;) è stato ordinato al resistente di cessare ogni condotta pregiudizievole nei pagina 8 di 13 confronti della sig.ra e del figlio minore disponendo Parte_1 Persona_1
l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra e dalla prole, nonché di non Parte_1 avvicinarsi alla casa della nonna materna.
Il suddetto decreto è stato confermato instaurato il contraddittorio tra le parti e compiuta sommaria istruttoria, con durata di mesi 6, salvo proroga.
Con successivo sub- procedimento (iscritto al R.G.N. 6094/2025 – 3) su istanza della ricorrente, a parziale modifica dell'ordinanza del 26.09.2024, è stato disposto che il sig. provveda, con CP_1 decorrenza dal deposito della istanza di modifica, a corrispondere a favore della stessa, a titolo di contributo economico al mantenimento del figlio , un assegno mensile dell'importo di Per_1
€450,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato di riferire al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 16.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c. per note finali.
Il PM ha prestato rituale intervento in causa e concluso come in epigrafe indicato.
***
Preliminarmente con riguardo alla richiesta di “confermare e prorogare di ulteriori mesi 12, le misure adottate con decreto di data 14.06.24, successivamente confermate e prorogate per ulteriori
6 mesi, con provvedimento del 02.09.24” si osserva che alcun fatto sopravvenuto idoneo a supportare la richiesta è stato allegato dalla parte, la quale al contrario ha dedotto (cfr. comparsa conclusionale) che “[f]ortunatamente, nel corso degli ultimi mesi, anche in concomitanza con la ripresa dell'attività lavorativa, il non si è reso autore di altri comportamenti negativi nei CP_1 confornti della ricorrente, astenendosi da ogni contatto con la stessa”; di talché in carenza di elementi a supporto la stessa va rigettata.
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va invece accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio;
padre il quale peraltro non si è opposto alla domanda.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può
pagina 9 di 13 infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337- quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337- quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie, il resistente, a fronte della domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente non ha prestato opposizione, dichiarando altresi' (cfr. relazione del servizio sociale pagina 10 di 13 pervenuta il 24.2.2025) “che non intende procedere alla valutazione delle competenze genitoriali;
• Con che non ritiene di dover effettuare un percorso al D (tra gli allegati ha consegnato la sua iscrizione come donatore di sangue); • che non vuole assolutamente più avere rapporti con la signora • che rimane il dubbio che possa essere suo figlio e procederà a Parte_1 Per_1 richiedere nuovamente esame del Dna, non autorizzato precedentemente”, che “ Nel frattempo sta continuando a provvedere mensilmente al mantenimento previsto da sentenza ”.
Impregiudicato l'eventuale esito di procedimento di disconoscimento della paternità, ritiene il
Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dello stesso sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato,
l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Va confermato il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita mediante incontri protetti da svolgersi secondo un calendario che verrà predisposto dal servizio sociale al fine di un progressivo riavvicinamento della figura paterna al figlio minore, previa frequentazione da parte del sig. CP_1 di idoneo percorso di supporto alla genitorialità.
Da un punto di vista economico, si rileva che la ricorrente ha prodotto contratto di lavoro part - time alle dipendenze della ditta “Schiavon Daniel – Bar Cittadella e Tombolo”, dichiarazione dei redditi 730/2025 (periodo di imposta 2024) da cui emerge la percezione di emolumenti per €
3.125,00; ella inoltre ha prodotto alcune buste paga e dichiarato (cfr. verbale di udienza del
2.7.2024) di percepire somme “fuori busta” riuscendo ad arrivare “ad avere circa 1.400 euro mensili”, cui sommare l'assegno unico e universale. Ella inoltre ha dedotto di pagare un canone di locazione di € 350,00 mensili per l'abitazione ove vive con il figlio.
Il resistente (il quale non risulta beneficare di gratuito patrocinio) ha prodotto documentazione
(P.F. 2023 – P.F.2022 e P.F. 2021), che attesta la percezione di redditi inferiori ad € 10.000 annui
(rispettivamente € 6.208, 00; € 6.420,00 ed € 7.016, 00); ha prodotto solo alcuni dei propri estratti conto (in allegato al deposito del 26.3.2024) ed ha documentato una esposizione pagina 11 di 13 debitoria con l'Agenzia delle Entrate per oltre € 172.000, 00; egli ha inoltre dedotto di dover sostenere costi per il mantenimento del figlio (nato da altra relazione) per € 300, 00 Per_2 mensili.
Si osserva che è incontestato l'esercizio di attività lavorativa da parte di quest'ultimo come
“sostituto gondoliere” (non titolare di licenza propria) il quale svolge attività tramite “mandati di volta” (dai quali dipende).
Parte resistente a tale riguardo ha dedotto che “Il sostituto gondoliere, quando svolge attività, percepisce le tariffe di cui del Regolamento, in condivisione con il titolare della concessione, detratti
i costi dovuti al e i costi di manutenzione della gondola, non potendo quindi, trarsi CP_6 presunzione di proventi certi sulla base di corse”.
Risultano tuttavia non specificamente contestate le risultanze del report investigativo prodotto dalla ricorrente (sulla cui ammissibilità quale prova atipica si richiama quanto già argomentato dal Tribunale con ordinanza emessa nel sub-procedimento RGN 6094/2024 – 3 ) dal quale emerge come nei quattro fine settimana e nei due mercoledì oggetto di controllo è stato documentato come il abbia effettuato n. 83 tours in gondola dai quali avrebbe percepito un CP_1 compenso non inferiore complessivamente alla somma di € 7.470,00.
Risultano inoltre prodotti dalla ricorrente, in seguito ad accesso agli atti presso il Comune di
Venezia, i mandati di volta ottenuti dal resistente nel periodo compreso tra il 01/03.07.2025 ed il
02/03.10.2023, attestanti le (numerose) corse effettuate in sostituzione del titolare della licenza.
Ritiene il Collegio che, pur nell'assenza di dati certi relativi alla condizione patrimoniale del CP_1 dallo stesso non raffigurata in maniera completa ed esaustiva, in considerazione della attestata ripresa della attività, dallo stesso dimostrata (cfr. doc. 1 in allegato al deposito del 2.4.2025
“verifica documentazione idoneità psico – fisica sig. Comunicazione esiti verifica CP_1 istruttoria”) e della certa capacità patrimoniale dello stesso, il contributo al mantenimento del figlio vada rideterminato nella misura di € 600, 00 mensili, rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità media, delle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione e decisionale), valori medi, in complessivi € 10.860, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
pagina 12 di 13 1) dispone l'affidamento super – esclusivo di (n. il 20.11.2023) alla madre Persona_1 [...]
alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, Parte_1 istruzione, salute e fissazione di residenza e presso la quale va confermata la collocazione prevalente;
2) regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
3) pone a carico di il pagamento della somma di € 600, 00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della pronuncia;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida per onorari in complessivi € 10.860, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed anche al Servizio sociale del Comune di Mirano.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6094/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. Matteo Mantovan ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 avv. ti Maria Chiara De IN e GI IO De IN resistente con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso per affidamento e mantenimento prole minorenne
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“- conclusioni
In via preliminare: voglia il Tribunale adito confermare e prorogare di ulteriori mesi 12, le misure adottate con decreto di data 14.06.24, successivamente confermate e prorogate per ulteriori 6 mesi, con provvedimento del 02.09.24. pagina 1 di 13 Nel merito: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
, autorizzandola all'adozione in maniera autonoma di ogni decisione in materia di istruzione,
[...] educazione, mantenimento relativa al figlio minore.
Subordinare le visite del padre al minore a quelle che saranno le indicazioni fornite dal Servizio
Sociale competente, garantendo la sicurezza del figlio e della ricorrente, impedendo, allo stato, la possibilità che il padre possa rimanere da solo con il figlio.
Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore del figlio dal valore CP_1 complessivo di € 800,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario al C/C che verrà indicato dalla ricorrente, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'ordinanza residenziale, con l'aggiunta del 50% delle eventuali spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale”; per parte resistente
In sede preliminare di rito
- verificata l'inusualità e strumentalità del procedimento avviato dalla IG.ra Parte_1 per deduzione di asserite e non dimostrate violenze domestiche, accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova delle affermate violenze perpetrate in danno della IG.ra e Parte_1 del minore , nonché dello stato di alterazione del IG. Per_1 CP_1
Nel merito
- riservata azione di disconoscimento della paternità del minore , non vi è opposizione Per_1 all'affido esclusivo del minore alla IG.ra ; Controparte_2
- riservata azione di disconoscimento della paternità del minore , accertarsi la modulazione Per_1 del contributo al mantenimento del minore in considerazione dell'attuale situazione Per_1 economica del ricorrente e degli emolumenti dallo stesso dovuti per il figlio minore Per_2
Con condanna alla refusione delle spese di lite, come da norma generale”.
Per il PM in sede
“voglia il Tribunale affidare in via esclusiva il minore alla madre e imporre al padre assegno mensile di euro 250 per il mantenimento del figlio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere intrattenuto con sig. una CP_1 relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] in data [...] il figlio , riconosciuto Per_1 da entrambi i genitori;
- di avere stabilito la residenza familiare presso l'unità immobiliare in locazione alla stessa in via Luneo n. 8, Mirano (Ve); - di essere madre di altra figlia minorenne pagina 2 di 13 avuta da altra relazione la quale “risiede abitualmente dalla nonna materna” e che il sig. “ha CP_1 anche altri due figli, avuti da una precedente relazione.. che attualmente ha 9 anni ed è Per_2
Per_ affetto da autismo, e , che attualmente ha 20 anni”; - di lavorare “come barista” e percepire
“un reddito medio annuale al lordo di imposta di circa Euro 6.300,00, così come comprovato dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi” prodotte e che il sig. “lavora come sostituto gondoliere e CP_1 guadagna circa Euro 6000 al mese, sebbene ciò non possa risultare dall'estratto conto e della dichiarazione dei redditi dello stesso”, lavorando egli in maniera irregolare;
- di avere “avuto fin dall'inizio della relazione “[q]ualche avvisaglia circa la pericolosità” del compagno, credendo però sempre alla buona fede di quest'ultimo”; - che egli “ha però reiteratamente usato violenza fisica e psicologica nei [propri]confronti .. sia durante la gravidanza sia dopo la nascita del figlio, a volte anche in presenza dei propri genitori e dei vicini di casa..”; - di avere sporto plurime querele per tali fatti e che “particolarmente rilevante al riguardo è il primo episodio accaduto nell'estate 2023” rispetto al quale allorquando era al sesto mese di gravidanza il compagno al quale aveva rimproverato di essere assuntore abituale di cocaina, “perse le staffe”, tanto che la prese “per i capelli” e la sbattè “con violenza a terra”, e cio' fece “in presenza della madre, tale Persona_4
e successivamente davanti al padre il quale, per fortuna, è intervenuto per CP_3 interrompere l'azione violenza da parte del figlio.” (doc. 10 – verbale di ricezione querela orale
28.12.2023)”; - che egli in ragione del citato uso abituale di sostanza stupefacente (ed alcol)
“assume.. di conseguenza un atteggiamento costantemente aggressivo e violento nei [propri] confronti .., non solo a livello fisico ma anche psicologico definendola abitualmente “una poco di buono” e “una madre di merda”” e che “l'assunzione di alcol e cocaina ha causato nello stesso uno stravolgimento nell'alternanza sonno veglia .. portandolo ad episodi di insonnia notturna in cui [la] fissava” incutendo in lei timore;
- che egli “custodiva in casa una pistola” con cui ha minacciato lei e i presenti durante una lite dicendo che avrebbe “ammazzato tutti”; arma da fuoco “requisita dalla Legione carabinieri “Veneto” – Stazione di Mirano. (doc. 10 – verbale di ricezione querela orale 28.12.2023)”; - che gli episodi di violenza sono continuati anche dopo la nascita del figlio, come è accaduto allorquando egli “[h]a scaraventato tutto quello che gli è parso davanti, spaccando bottiglie e tirando per aria la tavola. Successivamente ha inveito verso di me, graffiandomi sulla fronte, tanto da lasciarmi un evidente segno, per poi darmi un morso sull'interno coscia mentre avevo il bambino in braccio.” come è dato leggersi nel verbale di ricezione querela orale del 28.12.2023 (doc. 10) ed infine che “l'assunzione di alcol e cocaina ha comportato nel sig. una percezione distorta della realtà”. CP_1
pagina 3 di 13 Tanto premesso ha chiesto l'adozione di misure di protezione ex artt. 473-bis.70 c.p.c. e 473- bis.71 c.p.c. accolte dal Tribunale con decreto inaudita altera parte in data 28.3.2024 (sub- procedimento RGN 6094/2024 – 1), successivamente revocato con decreto del 22.4.2024 come da domanda della stessa ricorrente - (la quale in sede di audizione il 16.4.2024 ha dichiarato quanto segue: “rappresento che con il mio compagno abbiamo passato un periodo molto stressante
e brutto;
confermo che il mio compagno ha fatto uso di sostanze stupefacenti ma è anche vero che lo ha fatto a causa di alcune sue problematiche personali che lo avevano fortemente stressato. Adesso il mio compagno ha deciso di disintossicarsi e di seguire un percorso terapeutico;
ha iniziato le cura da circa 20 giorni;
è stato ricoverato all'ospedale di Mestre dopo che è stato molto male;
ha capito che non si fa curare le cose non finiscono bene per lui;
quando lui non é sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è una persona brava con me e soprattutto con il bambino. Adesso lui si trova a casa dei suoi genitori a causa dell'ordine di protezione però è mia intenzione di riaccoglierlo in casa;
voglio dare a lui una nuova possibilità di rimettersi in sesto e sistemare il nostro rapporto;
tengo a precisare che di recente il mio compagno non ha avuto comportamenti violenti nei mei confronti e del bambino;
soltanto a dicembre, il giorno 24, ha avuto uno scatto di ira nei miei confronti ma ciò è successo soltanto perché era sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Torno a ripetere che è mia volontà ridare una possibilità al mio compagno;
ora lui prende dei farmaci ed è molto più tranquillo;
è seguito dal centro di salute mentale di via miranese dal dott. con il quale ha un CP_4 appuntamento per il 2 maggio per la conferma della cura. Non mi sento in pericolo, mi sento sicura all'idea di riprendere la convivenza con il mio compagno”), - nonché in ragione della circostanza che in seguito alla notifica dell'emesso ordine alla ricorrente (in quanto persona offesa) e al sig.
, il Comando dei Carabinieri di Mestre aveva rappresentato che le parti si erano CP_1 presentate presso il Comando, unitamente al figlio minore, riferendo di aver trascorso la notte precedente insieme;
ed infine per il fatto che il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, aveva rappresentato che, in relazione alla querela sporta dalla ricorrente in data 23.12.2023, non era stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Venezia l'applicazione di alcuna misura cautelare personale nei confronti del sig. , in quanto la stessa ricorrente sentita in data CP_1
07.01.2024, aveva riferito che non si erano più verificati episodi di violenza e/o minaccia ai suoi danni.
Si è costituito il sig. per resistere, negando qualsiasi condotta violenta o aggressiva ed CP_1 evidenziando: - di essere stato “preso in carico al servizio del Centro Salute Mentale di Mestre, via
Miranese, come da referti che si dimettono (doc. 5)”; - di avere quale priorità “il recupero di se
pagina 4 di 13 stesso, della propria salute e della propria occupazione di gondoliere, tutte pregiudicate dalla vicenda di che trattasi”; - di “non opporsi” alla richiesta di affido esclusivo alla ricorrente di;
Per_1
- di “esprime[re] peraltro, riserva di svolgere accertamento tecnico preventivo in ordine alla valutazione genetica della paternità del minore , avendo, come ex actis evinto dal Verbale sub Per_1 doc. 4), maturato dall'articolata e complessa vicenda, il ragionevole dubbio circa la paternità del minore in considerazione dell'utilizzo e della frequentazione della residenza di Mirano (VE), Via
Luneo n. 8, dal IG. , cointestatario del contratto di locazione (esibito dalla Persona_5 ricorrente) e del IG. (entrambi citati come testi dalla IG.ra Persona_6 Pt_1
), nonché del IG. ; - di avere prestato “disponibilità ad incontrare i
[...] Parte_2
Funzionari e i Referenti dei Servizi Sociali del Comune di Mirano (VE) ai quali il Tribunale di
Venezia ha indicato “la presa in carico del nucleo famigliare per un monitoraggio della situazione famigliare nonché per l'attivazione di un eventuale percorso di supporto della coppia nella prospettiva della massima tutela della prole minore””; - quanto al contributo al mantenimento di
(“ Fatta salva la richiesta di accertamento tecnico preventivo vòlta a chiarire con test Per_1 genetico la paternità) di essere “attualmente senza impiego, per malattia” e che “In quanto lavoratore autonomo, i risparmi accantonati, oltre a soddisfare i bisogni primari della vita, sono necessari ad adempiere ai contributi al mantenimento del figlio minore attualmente Per_2 collocato in Sicilia con la Madre, come risulta dagli estratti conto che vengono depositati quale allegato”, di non essere “intestatario di proprietà immobiliari”, e di percepire entrate come da dichiarazioni dei redditi agli atti.
Il 2.7.2024 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Attualmente sono in maternità fino al 30 settembre 2024 circa. Io lavoro all'ENI CAFFE di Cittadella vicino a Pozzetto (PD) da circa 3 anni. Ho un contratto a tempo indeterminato con orario part-time. Da quando sono rimasta incinta ho lavorato il venerdì, sabato e la domenica dalle 5 di mattina fino all'una, mentre quando non ero incinta lavoravo circa 5 giorni settimanali sempre la mattina. Percepisco uno stipendio mensile di circa 500/600 euro mensili;
poi fuori busta riesco ad avere qualche soldo in più; arrivo ad avere circa 1.400 euro mensili;
con
l'assegno unico e universale arrivo a circa 1.800/1.900. Vivo in affitto con mio figlio, pago un canone di locazione di euro 350,00 mensili”.
All'udienza del 23.7.2024 è stato sentito il sig. che ha dichiarato: “Il rapporto con la CP_1 sig. è iniziato circa un anno e qualche mese fa e si è interrotto nel mese di aprile 2024 Parte_1 definitivamente. Convivevo con lei nella sua casa a Mirano via Luneo n. 8; inizialmente non ho
pagina 5 di 13 potuto fissare lì la mia residenza perché c'erano altre due persone che vivevano lì, erano amici di lei, tale e . Il sig. aveva le chiavi di casa. Il fatto che Persona_6 Persona_5 Persona_5 non potevo stabilire lì la mia residenza è stato motivo di varie discussioni con la sig.ra . Preciso Pt_1 che ho un figlio avuto da altra relazione che è autistico;
all'epoca in cui frequentavo e convivevo con la sig.ra ero riuscito a trovare per mio figlio una scuola a lui adatta proprio vicino Pt_1 all'abitazione della sig.ra ; la scuola richiedeva che mio figlio avesse la residenza in quel Pt_1
Comune e pertanto avevo più volte chiesto alla mia compagna di poter fissare la residenza di mio figlio presso la sua abitazione;
lei però si è sempre rifiutata;
ha consentito soltanto a me di stabilire lì la residenza togliendola al sig. questo soltanto però nel mese di marzo 2024, ma mio Per_6 figlio, nel mese di dicembre, era stato affidato alla madre che vive in Sicilia. Credo che la sig.ra Pt_1 non voleva stabilire la residenza di mio figlio da lei perché lui, essendo autistico, ha bisogno di molte cure e di sostegno. Tengo a precisare che per 4 mesi, circa a partire dalla fine dell' estate 2023, ho convissuto con mio figlio presso la casa della sig.ra anche se lei non mi ha mai Per_2 Pt_1 concretamente aiutato con le problematiche di mio figlio;
mia mamma, la nonna materna, che però vive a Mestre mi ha dato una grossa mano, spesso mio figlio è stato da lei. Poi mia madre ha avuto un ictus nel mese di novembre 2023 e non mi ha mai potuto dare una mano con in quel Per_2 periodo peraltro è nato avuto dalla relazione con la sig.ra e io ho avuto grosse difficoltà Per_1 Pt_1
a gestire che a dicembre è andato a vivere dalla madre come ho detto in Sicilia per mia Per_2 spontanea scelta.
Tornando alla relazione con la sig.ra tengo a chiarire che con lei sono nate spesso discussioni
Pt_1 anche per il fatto che in casa con noi c'erano i sig.ri e . Per_6 Persona_5 Per_6 veniva spesso a dormire anche il fine settimana dalla sig.ra mentre il sig. viveva
Pt_1 Per_5 stabilmente con noi durante la nostra convivenza;
fino a che ad un certo punto non si è spostato a vivere nell'appartamento di sopra. Lui però aveva le chiavi di casa ed entrava ed usciva quando voleva, non c'era privacy con la sig.ra e anche per questo litigavamo. Le liti erano all'ordine
Pt_1 del giorno con la sig.ra , erano liti verbali e tengo a precisare che non ho mai alzato le mani
Pt_1 contro lei né contro i miei figli e nessun altro. A marzo 2024 sono andato dalla casa della sig.ra
; poi ho saputo dell'ordine di allontanamento del giudice e del ricorso che la sig.ra Pt_1 Pt_1 aveva depositato in Tribunale. Nonostante l'ordine di allontanamento la sig.ra è venuta a Pt_1 trovarmi a casa dei miei genitori a Mestre;
abbiamo parlato;
lei voleva parlare della nostra relazione e situazione e in quell'occasione lei mi ha detto che era intenzionata a riprovare a riprendere la convivenza e che avrebbe fatto in modo di togliere l'ordine di allontanamento. Sono
pagina 6 di 13 pertanto tornato da lei nella sua casa il 16 aprile 2024. Sono rimasto lì fino al 19 aprile poi sono andato via nuovamente;
il giorno 16 ero tranquillo, ho avuto qualche telefonata con mia madre ma alla sig.ra dava estremamente fastidio che parlassi con mia madre;
abbiamo pertanto Pt_1 litigato anche se faccio fatica a ricordare;
mi sembra di essere andato via dalla sua casa il 19.
Adesso sono di nuovo tornato a vivere a casa di mia madre a Mestre. Tengo a precisare che sono in cura dal dott. presso il Centro di Salute Mentale. Ho avuto in passato problemi con l'uso della CP_4 droga;
facevo uso di cocaina questo circa 8 mesi;
da quel momento però ho smesso, sto eseguendo regolarmente i test del capello. Ho avuto problemi di natura psichiatrica a causa della relazione tossica che ho avuto con la sig.ra ; ho avuto troppo stress e sono arrivato ad un punto che non Pt_1 riuscivo a controllarmi;
tanto è vero che mi sono auto-lesionato quando mi trovavo a casa dei miei genitori;
era il mese di marzo 2024; mi sono auto-lesionato alla gola con un coltello;
i mei genitori hanno chiamato l'ambulanza perché ero dissanguato per terra. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, tengo a precisare che i medici intervenuti sul posto mi hanno fatto degli esami che sono risultati negativi per quanto riguarda la droga. Sono stato ricoverato in ospedale per circa 12 giorni;
dal momento delle dimissioni sino ad oggi sto continuando con le cure sotto la supervisione del dott. , psichiatra del Centro di Salute Mentale. Attualmente non lavoro;
sono disoccupato CP_4 ma spero di riprendere l'attività di lavoro di sostituto gondoliere. Mi sto sottoponendo a tutti i test per dimostrare che non faccio più uso di sostanze stupefacenti. Mio figlio non lo vedo da Per_1 aprile 2024, da quando sono andato via dall'abitazione dome. Aggiungo che ogni mese devo versare per decisione del Tribunale di Belluno un assegno di mantenimento per mio figlio che vive in Per_2
Sicilia di euro 300,00 mensili;
non avendo una occupazione mi stanno aiutando i mei genitori anche perché come ho già detto ha bisogno di costanti cure mediche. Per_2
Attualmente non è possibile avere un contatto con la sig.ra , sarebbe motivo di nuove Pt_1 discussioni;
sono felice di avere avuto un ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa della sig.ra ed ai luoghi frequentati dalla stessa. Non ho intenzione di sentirla mai più. Pt_1
Preciso da ultimo che quando sono andato via da casa della sig.ra il 19 aprile lei mi ha Pt_1 chiamato più volte chiedendomi di rientrare in casa;
mi ha detto che mi avrebbe comprato gli scampi e del prosecco. Per quanto riguarda l'episodio della pistola allegato dalla ricorrente chiarisco che avevo una pistola scacciacani che tenevo custodita nell'abitazione della sig.ra Pt_1 in una cassaforte. Quella sera a cena avevamo tutti un po' bevuto e io e abbiamo iniziato a Pt_1 litigare per questioni legate a mio figlio ed alle sue problematiche di salute;
nella discussione Per_2 erano intervenuti anche i sig.rri e e io ho preso di istinto la pistola e l'ho Per_6 Per_5
pagina 7 di 13 appoggiata sulla tavola dove stavamo mangiando ma nulla di più, non ho assolutamente minacciato nessuno. Poco dopo è andato via e io poi ho rimesso via l'arma. Ribadisco poi che Per_5 mai in nessuna occasione ho alzato le mani e usato violenza contro la sig.ra o contro i suoi Pt_1 amici”.
In data 26.9.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. mediante i quali è stato affidato in via esclusiva alla madre e posto a carico del resistente, Per_1
l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno pari ad € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente del Tribunale del
20.09.2019. E' stata disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo materno da parte dei
Servizi sociali di Mirano, oltre alla presa in carico di previa acquisizione del suo CP_1 consenso, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Venezia in coordinamento con il Consultorio
Familiare ed eventualmente con il SerD di Mestre, al fine di procedere ad una valutazione delle sua capacità genitoriali nonché di avviare un percorso di sostegno e un programma di recupero propedeutico all'attivazione di futuri incontri con il minore.
Sono state ritualmente acquisite le relazioni da parte dei servizi sociali.
Con successiva istanza parte ricorrente ha chiesto l'emanazione di nuovo ordine di protezione a fronte del verificarsi di nuovi fatti di violenza come di seguito descritti: - la sera del 16.4.2024, mentre si trovava a casa, il sig. è andato improvvisamente in escandescenza perché CP_1 convinto che il ricorso da ella presentato in Tribunale per l'affido del bambino costituisse “una denuncia nei suoi confronti”; che in tale frangente il sig. , alla presenza del bambino, ha CP_1 impugnato un coltello minacciando di colpirsi;
che ella ha incominciato ad urlare chiedendo aiuto;
che l'inquilino del piano di sopra, sig. , è giunto in suo soccorso;
che, in Persona_5 particolare, il sig. , dopo aver fatto ingresso nell'abitazione, è riuscito a convincere il sig. Per_5
a lasciare il coltello;
che quest'ultimo le ha poi sferrato uno schiaffo al volto;
che il CP_1 bambino era terrorizzato;
che il giorno 19 aprile il sig. si è allontanato dalla casa CP_1 familiare senza alcun preavviso;
che da quel momento non si è più fatto sentire, disinteressandosi totalmente del figlio;
che ella ha finalmente preso consapevolezza della necessità di allontanarsi definitivamente dal sig. ; che ella ha sporto nuova denuncia-querela contro il resistente CP_1 per i fatti sopravvenuti.
Con decreto del 14.6.2024 emesso inaudita altera parte (sub- procedimento iscritto al R.G.N.
6094/2025 – 2;) è stato ordinato al resistente di cessare ogni condotta pregiudizievole nei pagina 8 di 13 confronti della sig.ra e del figlio minore disponendo Parte_1 Persona_1
l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra e dalla prole, nonché di non Parte_1 avvicinarsi alla casa della nonna materna.
Il suddetto decreto è stato confermato instaurato il contraddittorio tra le parti e compiuta sommaria istruttoria, con durata di mesi 6, salvo proroga.
Con successivo sub- procedimento (iscritto al R.G.N. 6094/2025 – 3) su istanza della ricorrente, a parziale modifica dell'ordinanza del 26.09.2024, è stato disposto che il sig. provveda, con CP_1 decorrenza dal deposito della istanza di modifica, a corrispondere a favore della stessa, a titolo di contributo economico al mantenimento del figlio , un assegno mensile dell'importo di Per_1
€450,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato di riferire al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 16.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c. per note finali.
Il PM ha prestato rituale intervento in causa e concluso come in epigrafe indicato.
***
Preliminarmente con riguardo alla richiesta di “confermare e prorogare di ulteriori mesi 12, le misure adottate con decreto di data 14.06.24, successivamente confermate e prorogate per ulteriori
6 mesi, con provvedimento del 02.09.24” si osserva che alcun fatto sopravvenuto idoneo a supportare la richiesta è stato allegato dalla parte, la quale al contrario ha dedotto (cfr. comparsa conclusionale) che “[f]ortunatamente, nel corso degli ultimi mesi, anche in concomitanza con la ripresa dell'attività lavorativa, il non si è reso autore di altri comportamenti negativi nei CP_1 confornti della ricorrente, astenendosi da ogni contatto con la stessa”; di talché in carenza di elementi a supporto la stessa va rigettata.
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va invece accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio;
padre il quale peraltro non si è opposto alla domanda.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può
pagina 9 di 13 infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337- quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337- quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie, il resistente, a fronte della domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente non ha prestato opposizione, dichiarando altresi' (cfr. relazione del servizio sociale pagina 10 di 13 pervenuta il 24.2.2025) “che non intende procedere alla valutazione delle competenze genitoriali;
• Con che non ritiene di dover effettuare un percorso al D (tra gli allegati ha consegnato la sua iscrizione come donatore di sangue); • che non vuole assolutamente più avere rapporti con la signora • che rimane il dubbio che possa essere suo figlio e procederà a Parte_1 Per_1 richiedere nuovamente esame del Dna, non autorizzato precedentemente”, che “ Nel frattempo sta continuando a provvedere mensilmente al mantenimento previsto da sentenza ”.
Impregiudicato l'eventuale esito di procedimento di disconoscimento della paternità, ritiene il
Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dello stesso sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato,
l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Va confermato il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita mediante incontri protetti da svolgersi secondo un calendario che verrà predisposto dal servizio sociale al fine di un progressivo riavvicinamento della figura paterna al figlio minore, previa frequentazione da parte del sig. CP_1 di idoneo percorso di supporto alla genitorialità.
Da un punto di vista economico, si rileva che la ricorrente ha prodotto contratto di lavoro part - time alle dipendenze della ditta “Schiavon Daniel – Bar Cittadella e Tombolo”, dichiarazione dei redditi 730/2025 (periodo di imposta 2024) da cui emerge la percezione di emolumenti per €
3.125,00; ella inoltre ha prodotto alcune buste paga e dichiarato (cfr. verbale di udienza del
2.7.2024) di percepire somme “fuori busta” riuscendo ad arrivare “ad avere circa 1.400 euro mensili”, cui sommare l'assegno unico e universale. Ella inoltre ha dedotto di pagare un canone di locazione di € 350,00 mensili per l'abitazione ove vive con il figlio.
Il resistente (il quale non risulta beneficare di gratuito patrocinio) ha prodotto documentazione
(P.F. 2023 – P.F.2022 e P.F. 2021), che attesta la percezione di redditi inferiori ad € 10.000 annui
(rispettivamente € 6.208, 00; € 6.420,00 ed € 7.016, 00); ha prodotto solo alcuni dei propri estratti conto (in allegato al deposito del 26.3.2024) ed ha documentato una esposizione pagina 11 di 13 debitoria con l'Agenzia delle Entrate per oltre € 172.000, 00; egli ha inoltre dedotto di dover sostenere costi per il mantenimento del figlio (nato da altra relazione) per € 300, 00 Per_2 mensili.
Si osserva che è incontestato l'esercizio di attività lavorativa da parte di quest'ultimo come
“sostituto gondoliere” (non titolare di licenza propria) il quale svolge attività tramite “mandati di volta” (dai quali dipende).
Parte resistente a tale riguardo ha dedotto che “Il sostituto gondoliere, quando svolge attività, percepisce le tariffe di cui del Regolamento, in condivisione con il titolare della concessione, detratti
i costi dovuti al e i costi di manutenzione della gondola, non potendo quindi, trarsi CP_6 presunzione di proventi certi sulla base di corse”.
Risultano tuttavia non specificamente contestate le risultanze del report investigativo prodotto dalla ricorrente (sulla cui ammissibilità quale prova atipica si richiama quanto già argomentato dal Tribunale con ordinanza emessa nel sub-procedimento RGN 6094/2024 – 3 ) dal quale emerge come nei quattro fine settimana e nei due mercoledì oggetto di controllo è stato documentato come il abbia effettuato n. 83 tours in gondola dai quali avrebbe percepito un CP_1 compenso non inferiore complessivamente alla somma di € 7.470,00.
Risultano inoltre prodotti dalla ricorrente, in seguito ad accesso agli atti presso il Comune di
Venezia, i mandati di volta ottenuti dal resistente nel periodo compreso tra il 01/03.07.2025 ed il
02/03.10.2023, attestanti le (numerose) corse effettuate in sostituzione del titolare della licenza.
Ritiene il Collegio che, pur nell'assenza di dati certi relativi alla condizione patrimoniale del CP_1 dallo stesso non raffigurata in maniera completa ed esaustiva, in considerazione della attestata ripresa della attività, dallo stesso dimostrata (cfr. doc. 1 in allegato al deposito del 2.4.2025
“verifica documentazione idoneità psico – fisica sig. Comunicazione esiti verifica CP_1 istruttoria”) e della certa capacità patrimoniale dello stesso, il contributo al mantenimento del figlio vada rideterminato nella misura di € 600, 00 mensili, rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità media, delle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione e decisionale), valori medi, in complessivi € 10.860, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
pagina 12 di 13 1) dispone l'affidamento super – esclusivo di (n. il 20.11.2023) alla madre Persona_1 [...]
alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, Parte_1 istruzione, salute e fissazione di residenza e presso la quale va confermata la collocazione prevalente;
2) regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
3) pone a carico di il pagamento della somma di € 600, 00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della pronuncia;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida per onorari in complessivi € 10.860, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed anche al Servizio sociale del Comune di Mirano.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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