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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11330 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39223/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice ST LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39223/2024 e vertente: tra
, Parte_1 nata il 1° novembre 1975 a Roma
e
, Parte_2 nata il [...] a [...] entrambe con il patrocinio dell'avv. Valeria Peditto ricorrenti contro
, Controparte_1 nato il [...] a [...]
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 la sig.ra , Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma in data 25 maggio 2003 con e che dalla predetta unione è nata la figlia Controparte_1
(classe 2000), deducendo di vivere ininterrottamente separata dal Pt_2
coniuge dalla separazione giudiziale resa con sentenza sullo status n.
6031/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio.
La ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Roma alla via Antonio Ciamarra n. 74, essendo tale l'immobile di sua proprietà, aggiungendo che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Con il medesimo ricorso si è costituita in giudizio anche la figlia delle parti, sig.ra la quale ha chiesto, unitamente alla sig.ra , di revocare Parte_2 Pt_1
il contributo a titolo di mantenimento in proprio favore posto a carico del padre, essendo essa divenuta economicamente indipendente, seppure convivente con la madre nella ex casa coniugale.
Dinanzi al Giudice relatore, le parti ricorrenti hanno ribadito le proprie domande, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 21 maggio 2025.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente ha rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis .28 e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 9 giugno 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio in quanto la sentenza di separazione depositata era priva dell'attestazione di irrevocabilità. Parte ricorrente ha adempiuto a tale
2 prescrizione, depositando il 30 giugno 2025 la sentenza di separazione n.
6031/2021, munita dell'attestazione di irrevocabilità.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con la predetta sentenza del Tribunale di Roma n. 6031/2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e di quanto accertato nel giudizio di separazione;
la comunione materiale e spirituale tra la e il si è invero definitivamente Pt_1 Parte_2
esaurita. Quanto appunto al giudizio di separazione merita di precisarsi che con sentenza n. 693/2023 questo Tribunale ha addebitato la separazione al
, per le condotte violente tenute ai danni della . Parte_2 Pt_1
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, altresì, disporsi la revoca del contributo a titolo di mantenimento per la figlia così come richiesto dalle stesse parti ricorrenti, stante l'intervenuta Pt_2 indipendenza economica della figlia, anch'essa costituitasi nel presente giudizio.
Quanto all'assegnazione della ex casa coniugale, l'acclarata indipendenza economica della figlia impedisce di provvedere in tal senso. D'altronde, Pt_2
per quanto risulta dagli atti, la casa familiare non appartiene al convenuto ma appartiene in comproprietà alla sig.ra (cfr. documento n. 25), la quale Pt_1
continuerà comunque ad abitarvi unitamente alla figlia, come di fatto già avviene.
3 Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente alla pronuncia sul vincolo coniugale, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Roma, il 25 maggio 2003; Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto
00376, parte II, serie A04);
c) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d) revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Parte_2
e) dichiara irripetibili le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice ST LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39223/2024 e vertente: tra
, Parte_1 nata il 1° novembre 1975 a Roma
e
, Parte_2 nata il [...] a [...] entrambe con il patrocinio dell'avv. Valeria Peditto ricorrenti contro
, Controparte_1 nato il [...] a [...]
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 la sig.ra , Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma in data 25 maggio 2003 con e che dalla predetta unione è nata la figlia Controparte_1
(classe 2000), deducendo di vivere ininterrottamente separata dal Pt_2
coniuge dalla separazione giudiziale resa con sentenza sullo status n.
6031/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio.
La ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Roma alla via Antonio Ciamarra n. 74, essendo tale l'immobile di sua proprietà, aggiungendo che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Con il medesimo ricorso si è costituita in giudizio anche la figlia delle parti, sig.ra la quale ha chiesto, unitamente alla sig.ra , di revocare Parte_2 Pt_1
il contributo a titolo di mantenimento in proprio favore posto a carico del padre, essendo essa divenuta economicamente indipendente, seppure convivente con la madre nella ex casa coniugale.
Dinanzi al Giudice relatore, le parti ricorrenti hanno ribadito le proprie domande, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 21 maggio 2025.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente ha rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis .28 e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 9 giugno 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio in quanto la sentenza di separazione depositata era priva dell'attestazione di irrevocabilità. Parte ricorrente ha adempiuto a tale
2 prescrizione, depositando il 30 giugno 2025 la sentenza di separazione n.
6031/2021, munita dell'attestazione di irrevocabilità.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con la predetta sentenza del Tribunale di Roma n. 6031/2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e di quanto accertato nel giudizio di separazione;
la comunione materiale e spirituale tra la e il si è invero definitivamente Pt_1 Parte_2
esaurita. Quanto appunto al giudizio di separazione merita di precisarsi che con sentenza n. 693/2023 questo Tribunale ha addebitato la separazione al
, per le condotte violente tenute ai danni della . Parte_2 Pt_1
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, altresì, disporsi la revoca del contributo a titolo di mantenimento per la figlia così come richiesto dalle stesse parti ricorrenti, stante l'intervenuta Pt_2 indipendenza economica della figlia, anch'essa costituitasi nel presente giudizio.
Quanto all'assegnazione della ex casa coniugale, l'acclarata indipendenza economica della figlia impedisce di provvedere in tal senso. D'altronde, Pt_2
per quanto risulta dagli atti, la casa familiare non appartiene al convenuto ma appartiene in comproprietà alla sig.ra (cfr. documento n. 25), la quale Pt_1
continuerà comunque ad abitarvi unitamente alla figlia, come di fatto già avviene.
3 Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente alla pronuncia sul vincolo coniugale, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Roma, il 25 maggio 2003; Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto
00376, parte II, serie A04);
c) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d) revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Parte_2
e) dichiara irripetibili le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
RT NZ
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