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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI NA CHIULLI Presidente
Dott. RI Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN
[...] P.IVA_1
IU, 45 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. SACCOMANNO
IU, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 36 20135 presso lo studio Pt_1
dell'avv. FABIANO LAURA ELDA, che lo rappresenta e difende come da delega in pagina 1 di 5 atti, unitamente all'avv. SORGE GIULIA MARIA ( ) VIA C.F._1
AR RE 10 20135 ; Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege GIUDICARE IN VIA PRELIMINARE: annullare la sentenza n. 3344/24 del 21/3/2024, emessa dal Tribunale di Milano (sez. XI Civile-D.ssa Avancini RG 48459/22) e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria, con l'ammissione delle prove come più avanti specificate;
con ciò, condannare l'appellata alla restituzione di quanto pagato da a titolo di rimborso per le Parte_1 spese di giudizio di primo grado. IN VIA SECONDARIA: l'appellante dichiara di rinunciare espressamente a tutte le domande svolte in primo grado relative al pagamento dei corrispettivi per il deposito nei propri magazzini della merce di proprietà di . CP_1 NEL MERITO: previe le prove e le declaratorie del caso, accertata la sussistenza del credito di € 50.254,19 in favore dell'attrice, pari alla somma degli importi esposti, per servizi di trasporto svolti per nelle fatture prodotte sub docc. 1 e 2 del fascicolo di primo CP_1 Controparte_1 Controparte_1 grado, meglio precisati nei docc. da 4 a 22, sempre del fascicolo attoreo di primo grado, condannare quest'ultima al pagamento di tale somma, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, nonché prova per testi, sulle circostanze articolate nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado ai capitoli da 1 a 6. Si indica a teste , presso , con sede in Gessate (MI), Via Testimone_1 Parte_1 Matteotti n.
9. Si chiede inoltre prova per testimoni sulle seguenti circostanze, già dedotte nella seconda memoria istruttoria: a) vero che ho effettuato, per conto di i trasporti relativi agli Controparte_1 elenchi (borderò) che mi si rammostrano (docc. 1,2 e da 4 a 22 fascicolo attoreo di primo grado)? b) vero che i documenti di trasporto relativi a tali servizi sono anche in possesso della convenuta? Si indicano i seguenti testimoni:
, , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, , tutti presso , con sede in Gessate
[...] Testimone_8 Parte_1 (MI), Via Matteotti n.
9. Si chiede inoltre prova per testi sulla seguente circostanza: e) vero che i trasporti di cui ai documenti che mi si rammostrano (1,2 e da 4 a 22 fascicolo attoreo di primo grado) sono stati effettuati da per conto di , che ha quindi Parte_1 CP_1 ricevuto la relativa merce? pagina 2 di 5
Si indicano i seguenti testimoni:
, , , , , Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Tes_13
, , Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Testimone_18
tutti presso con sede in , Via C. Bazzi n. 49
[...] Controparte_1 Pt_1 Si chiede infine prova per testi sulle seguenti circostanze: f) vero che i trasporti elencati nei documenti che mi si rammostrano (1,2 e da 4 a 22 fascicolo attoreo di primo grado) sono stati pagati solo parzialmente, per complessivi € 70.269,61, IVA compresa? g) vero che parte dei trasporti di cui ai documenti sopra indicati sono ancora da pagare, per complessivi € 50.254,19, IVA compresa? Si indica a teste , presso , con sede in Gessate (MI), Via Testimone_1 Parte_1 Matteotti n. 9, riservandosi di quant'altro addurre, dedurre e produrre. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Co Per SPAZIO 4 ARREDAMENTI E CONTRACT
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione e premessa ogni opportuna e consequenziale declaratoria così GIUDICARE NEL MERITO: CONFERMARE integralmente l'appellata sentenza e in ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza di qualsivoglia credito di verso e Parte_1 Controparte_1
Controparte_1 IN VIA ISTRUTTORIA: RIGETTARE le istanze istruttorie di controparte. NELLE SPESE: Con integrale refusione delle spese, anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento di una somma complessiva di € 78.314,19, a
[...] titolo di esecuzione “di una serie di trasporti” dal gennaio 2020 al giugno 2022, nonché a titolo di custodia di “svariato materiale”. allegava di: i) aver pagato all'attrice tutti i trasporti commissionati alla Controparte_1 medesima in quel lasso temporale -producendo a prova di quanto affermato le relative fatture e le contabili di pagamento-, sicchè non si comprendeva a quali trasporti si riferissero le fatture prodotte con l'atto di citazione;
ii) di non aver mai richiesto prestazioni di deposito e custodia.
2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3344/2024, pubblicata il 21.3.2024, ha rigettato la domanda. Ciò in ragione del mancato assolvimento da parre di degli oneri di allegazione e Parte_1 di prova a proprio carico. Infatti, per quanto ancora di interesse, non allegava, né il numero dei trasporti, né il loro oggetto, né le loro date e le loro destinazioni, né il corrispettivo pattuito. Né, a giudizio del tribunale, potevano sopperire la mancata allegazione dei fatti costitutivi della domanda le prove documentali prodotte con l'atto di citazione, consistenti in due fatture generiche, né i prospetti formati unilateralmente dall'attrice, in quanto prodotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. oltre lo spirare dei termini preclusivi previsti per l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Né poteva pagina 3 di 5 sopperire la prova orale dedotta che, comunque, rifletteva la genericità delle allegazioni, tale da renderla inammissibile.
3. , premesso di rinunciare espressamente ai corrispettivi richiesti per la custodia Parte_1 della merce, limitando la domanda ai corrispettivi dei trasporti, ha proposto appello articolato in unico motivo con cui censura la ritenuta genericità delle prove documentali prodotte e l'inammissibilità delle prove testimoniali dedotte, in quanto l'esame congiunto dei documenti, unitamente al contenuto della prova testimoniale se fosse stata assunta, avrebbe reso “possibile avere un quadro preciso della situazione e di tutti i dettagli necessari ad assumere una decisione corretta” -sesta facciata dell'atto di appello-.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Innanzitutto, l'appello non ha scalfito la parte della motivazione della sentenza che afferma che non ha assolto il proprio onere di allegare i fatti costitutivi della domanda Parte_1 di condanna al pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto asseritamente effettuati in favore di Controparte_1 Infatti, nell'atto di citazione in primo grado si limitava ad allegare che: Parte_1
“l'attrice (per brevità “ ”) eseguiva per conto della (per Parte_2 Controparte_1 brevità “ ”) e medesima, una serie di tr o a CP_1 giugno del corrente anno (docc. 1 e 2)” -pag.
1-. Le due fatture si limitavano a riportare la generica definizione di trasporti effettuati per vostro conto dall'1.12.2020 al 31.12.2021 -la n.153/22- e dall'1.1.2022 al 30.6.2022 -la n.154/22-. Con la comparsa di costituzione in primo grado, allegava di aver già Controparte_1 pagato tutti i trasporti commissionati a in quel periodo di tempo, Parte_1 producendo le fatture emesse dal e le contabili di pagamento delle stesse. Parte_1
, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., si limitava ad allegare che la Parte_1 propria domanda di pagamento si riferiva “ad altri trasporti”. Quindi, come ritenuto dal tribunale e non contrastato dall'atto di appello, entro lo spirare dei termini preclusivi della prima memoria ex art. 183 c.p.c., non ha allegato i Parte_1 fatti costitutivi del suo diritto di credito, non avendo allegato i titoli costitutivi dei contratti di trasporto di cui reclama il pagamento dei corrispettivi. Ciò è sufficiente per il rigetto dell'appello, in quanto le prove documentali prodotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e le prove testimoniali ivi dedotte non possono comunque sopperire ai fatti costitutivi del diritto non tempestivamente allegati, posto che la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. consente solo di dedurre prove dirette a provare i fatti costitutivi già dedotti. In ogni caso, la prova testimoniale è generica e anche se ammessa non proverebbe il diritto fatto valere in giudizio dall'appellante, in quanto la stessa ha per oggetto la conferma delle due pagina 4 di 5 generiche fatture prodotte con l'atto di citazione e i borderò dei trasporti asseritamente compiuti nel periodo dedotto nell'atto di citazione altrettanto generici e privi di qualsiasi valore probatorio in quanto di formazione unilaterale dell'appellante e privi di alcun riscontro documentale. Consegue, quindi, il rigetto dell'appello.
2. Secondo il principio della soccombenza deve essere condannata a pagare, a Parte_1 le spese processuali del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi Controparte_1 di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 26.000 e € 52.000 secondo il disputatum, del grado di appello, liquidate in complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3344/2024, pubblicata il 21.3.2024;
3.condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 11.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
RI NA IU
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